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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 26 marzo 2025, davanti al Giudice Paola Cappello sono presenti per la parte ricorrente l'Avv. Zoboli e per la parte convenuta l'Avv. Boeri in sostituzione dell'Avv. Barilati.
I procuratori delle parti dopo brevi repliche, si riportano alle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio e, all'esito, dà lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Il Giudice
Paola Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa 661/2023
promossa da:
elettivamente domiciliato in Sanremo, Parte_1
Corso Orazio Raimondo 117, presso e nello studio dell'Avv.
Moroni che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Luigi
Alberto Zoboli giusta delega atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in NO, Controparte_1
Via Assarotti, n. 48/6, presso lo studio e la persona dell'Avv.
Pag. 2 di 17 Marco Barilati che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, nonché presso l'indirizzo pec Email_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
“Previa ogni meglio vista declaratoria, accertare e dichiarare l'illegittimità del Con provvedimento assunto dall del in data 15 maggio 2023 a Controparte_1 conclusione della riapertura del procedimento disciplinare riaperto con atto prot. Gen.
5492 del17 gennaio 2023 e comunque accertare e dichiarare, per tutte le ragni di cui al ricorso, l'illegittimità della conferma del licenziamento con esso disposta, ordinare al in persona del Sindaco pro temporela reintegra della dottoressa Controparte_1 con effetto dal 9 febbraio 2016 e condannare lo stesso al Pt_1 Controparte_1 risarcimento del danno subito dalla ricorrente mediante la corresponsione di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
(9 febbraio 2016) sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre la somma maggiore tra interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, ed accolte tutte le eccezioni, deduzioni e difese tutte di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate respingere il ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. in epigrafe indicato in quanto inammissibile (innanzitutto per difetto di interesse), e comunque privo dei presupposti,
non provato e, comunque, infondato nel merito per le ragioni indicate in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate.
Con vittoria di spese diritti e onorari della presente fase di giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge”.
Pag. 3 di 17 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 29.12.2023, ha Parte_1 chiesto la declaratoria dell'illegittimità della conferma del licenziamento (originariamente disposto dal Comune il 9.2.2016) pronunciata dall'UPD del in data 15.5.2023. Controparte_1
Segnatamente, la ricorrente ha esposto:
- di essere stata dipendente del dal Controparte_1
15.10.1996 al 9.1.2016, con funzione di Coordinatrice
Pedagogica dei Servizi Educativi Prima Infanzia del
Comune, quale funzionario con inquadramento, da ultimo, in categoria D5.
- che dal 2000 è stata assegnataria della posizione organizzativa di « Parte_2
;
[...]
- che, con contestazione del 20.11.2015, elevata nell'ambito della nota inchiesta Stakanov, le sono stati mossi due addebiti (timbratura di cartellini presenze di altri e omissione di timbratura del proprio cartellino con successiva comunicazione degli orari) in relazione a diverse condotte, per un totale di 14 giorni;
- di essere stata licenziata per tali fatti in data 9.2.2016, licenziamento confermato in primo grado con sentenza n.
62 dell'11.5.2021, ulteriormente confermato in CdA con sentenza n. 307/2021;
- di essere stata, poi, assolta con la formula dell'insussistenza del fatto contestato dal Tribunale di
Imperia e dalla Corte di Appello di NO (con sentenza
Pag. 4 di 17 n. 141 del 21.2.2022, passata in giudicato in data
6.6.2022), cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente;
- di aver, pertanto, chiesto in data 24.11.2022, la riapertura del procedimento disciplinare, ex art. 55 ter D.
Lgs 165/2001, richiesta rigettata in data 15.5.2023;
- di essere stata costretta a collocarsi in pensione in via anticipata, non avendo reperito alcuna occupazione;
- che gli accertamenti contenuti nel giudicato penale hanno efficacia di giudicato, con contestuale caducazione del fatto disciplinare contestato;
Ha concluso chiedendo di pronunciare l'illegittimità del licenziamento con diritto alla reintegra ex art. 18, L 300/1970,
(trattandosi di licenziamento comminato prima dell'approvazione della Riforma Madia, D. Lgs. n. 75 del 2017).
Si è costituita la parte convenuta affermando l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al giudizio penale e ritenendo che i fatti così come accertati in sede di giudizio penale giustifichino il licenziamento.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita in via documentale e, dopo alcuni rinvii derivanti dalla necessità di attendere le pronunce della Corte di
Cassazione - Lavoro, relative all'annullamento dei licenziamenti disciplinari in procedimenti analoghi e strettamente collegati alla posizione della è stata discussa e decisa mediante lettura Pt_1
integrale della presente sentenza.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Pag. 5 di 17 La vertenza si colloca nel perimetro dell'inchiesta Stakanov nel cui ambito diversi impiegati del sono stati indagati Controparte_1
e successivamente assolti con formula piena e sentenza passata in giudicato (sentenza CdA di NO n. 141/2022, passata in giudicato il 6.6.2022), in relazione a episodi timbratura del cartellino presenze per altri colleghi, omissioni di timbratura e successiva comunicazione di orari.
I licenziamenti pur inizialmente confermati in primo grado, sono stati annullati in Corte di Appello, con conferma in Cassazione, per sopravvenienza del giudizio penale di assoluzione, prima della pronuncia della Corte di Appello (cfr. doc. 17 e 18 di parte ricorrente).
invece, non ha potuto beneficiare del giudicato Parte_1
penale poiché lo stesso si è formato successivamente al giudizio di appello, e, incidendo esclusivamente su profili fattuali, chiaramente esclusi dall'ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non è stato preso in considerazione dalla sentenza della Suprema Corte.
La peculiarità del caso di specie, pertanto, è la cristallizzazione del giudizio civile sulla legittimità del licenziamento irrogato e parallelamente la sussistenza di un giudicato penale di assoluzione per insussistenza materiale del fatto.
In questo ambito si inseriscono le valutazioni da operare ex artt.
653 c.p.p. e, conseguentemente, ex 55 ter D. Lgs 165/2001, norme introdotte proprio per evitare incongruenze sistematiche.
Per agevolare l'esposizione si riporta brevemente il dettato normativo:
Art. 55 ter:
2. “Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
Pag. 6 di 17 irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale”.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai
fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale
Art. 653. c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
Le norme sopra richiamate delineano il principio di unitarietà del giudizio disciplinare che impone che l'accertamento della legittimità del licenziamento debba essere riconsiderato, nel momento di sopravvenienza di un giudizio penale di assoluzione, comportandone eventualmente la revisione ex tunc, proprio per la finalità di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l'esito disciplinare, in melius o in peius, alla statuizione penale (Cass. 25901 del 23/09/2021).
“Nel pubblico impiego privatizzato la sanzione inflitta, eventualmente, per prima dalla P.A., che non si avvalga del potere di sospendere il procedimento disciplinare, non esaurisce il correlato potere perché non conclude il procedimento. La sanzione che viene irrogata dopo la sentenza penale passata in giudicato, in
Pag. 7 di 17 base agli identici fatti storici, è, invece, quella finale, che porta a termine detto procedimento. Il procedimento disciplinare, quindi, termina solo all'esito di quello penale e resta unitario dall'inizio; la sanzione inflitta in principio dalla P.A. rientra nella fase iniziale di un procedimento unitario articolato in due fasi, la seconda delle quali, per conseguire un adeguato raccordo tra disciplinare e penale, presuppone il rinnovo della contestazione dell'addebito, che deve avvenire in ragione dei medesimi fatti storici alla base di quella originaria, in relazione ai quali è, in tutto o in parte, intervenuta sentenza penale irrevocabile” (Cfr. Cass. 36456/2022).
Ecco allora che la tesi proposta dal resistente in base al quale il giudicato civile di conferma del licenziamento intervenuto in
Cassazione impedirebbe la riapertura del procedimento disciplinare non può essere accolta: è la ratio stessa dell'istituto della
“riapertura” del procedimento sopra esaminato ad imporre l'operatività ex tunc degli effetti del giudicato penale e la necessaria revisione delle risultanze disciplinari nel caso di assoluzione per insussistenza del fatto di reato (esigenza di coerenza che si impone anche, e a fortiori, nel caso in cui il giudicato penale non sia stato considerato dalla Suprema Corte civile, per la necessaria estraneità di ogni questione di fatto all'ambito di cognizione della Corte di legittimità).
Inoltre, la censura di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse stante la diversità dell'addebito disciplinare rispetto all'ambito del giudizio penale non coglie nel segno.
Il provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare emesso dal in data 17.1.2023 ha proceduto al Controparte_1 rinnovo della contestazione dell'addebito formulato in precedenza,
Pag. 8 di 17 con riproduzione dell'originaria contestazione del 9.1.2016, tralasciando esclusivamente le ipotesi di reato, si veda in proposito il doc. 10 di parte ricorrente, alla pagina 2.
Le condotte fattuali contestate restano, quindi, identiche e presuppongono tutte le mendaci attestazioni di presenza sul luogo di lavoro.
Irrilevanti appaiono infatti le qualificazioni giuridiche necessariamente differenti nei due ambiti penale e disciplinare dovendosi porre l'attenzione esclusivamente, ai fini dell'applicazione delle norme sopra citate, all'accertamento delle condotte sottese all'incriminazione e all'incolpazione.
Non può, pertanto, essere accolta la tesi della diversità degli addebiti formulati.
Chiarite queste premesse e chiarito che il riesame del provvedimento disciplinare debba necessariamente avvenire, operando ex tunc su quanto originariamente disposto, proprio per l'esigenza di coerenza del sistema sopra descritta, si rammenta il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“Il venir meno della c.d. "pregiudiziale penale" nella disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego
(cfr. n. 5284 del 01/03/2017), non ha comportato l'elisione della regola di cui all'art. 653 c.p.p., la quale attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che
l'imputato non lo ha commesso, da un lato, e quanto
Pag. 9 di 17 all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, dall'altro.
Si è quindi reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei due procedimenti, pur rimanendo
l'Amministrazione libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati.
A tale esigenza di coordinamento deve ritenersi rispondano
l'art. 55-ter, comma 2 (riapertura per modificare o confermare l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale), e comma 4 (rinnovo della contestazione dell'addebito), D. Lgs. n. 165/2001, e il più complesso quadro normativo di disciplina dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, in cui la previsione si colloca, avendo questa Corte individuato la ratio del citato art. 55-ter nella volontà del legislatore di prevedere un meccanismo di raccordo per regolare possibili conflitti tra l'esito dei due procedimenti, pur nella rispettiva autonomia (Cass. Sez. L - Sentenza n. 29376 del 14/11/2018).
Non è inutile sottolineare che detto coordinamento, nel caso in cui intervenga sentenza penale di assoluzione, non si traduce in alcun modo in un automatico "ribaltamento" degli esiti del giudizio penale sul procedimento disciplinare e ciò in virtù dell'evidente diversità di ambito sia fattuale sia giuridico che caratterizza il giudizio penale, da un lato, ed il procedimento disciplinare dall'altro lato.
In sintesi, quindi, il disposto di cui all'art. 653 c.p.p. non può
e non deve essere letto nei termini di una grossolana
Pag. 10 di 17 equazione "assoluzione in sede penale = insussistenza dell'illecito disciplinare" perché lo scopo della previsione, ben lungi dallo stabilire un simile automatismo, è quello semplicemente di consentire una valorizzazione degli esiti del procedimento penale ma non di procedere ad una sua acritica trasposizione sugli esiti del procedimento disciplinare.
È per questo motivo che l'art. 55-ter, comma 2, D. Lgs. n.
165/2001 si limita a prevedere che se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve procedere, ad istanza di parte, alla riapertura del procedimento disciplinare "per modificarne o confermarne
l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale".
La formulazione della previsione è, quindi, chiara nell'escludere qualsiasi effetto automatico di integrale traslazione degli esiti della decisione in sede penale sugli esiti del procedimento disciplinare -ipotesi nella quale, invero, la regola sarebbe stata quella dell'automatica caducazione del provvedimento disciplinare già adottato - contemplando, invece, la mera ripresa del procedimento allo scopo di consentire all'Amministrazione una nuova valutazione della fondatezza dell'originaria contestazione disciplinare, la quale
- ed è la previsione a stabilirlo espressamente - ben può
Pag. 11 di 17 essere comunque confermata o rimodulata, senza essere revocata.
Le ragioni sono evidenti e sono di (almeno duplice) ordine: 1) la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce illecito penale" non vale ad elidere la sussistenza in sé delle condotte, le quali, pur se penalmente neutre, ben potrebbero avere invece rilevanza disciplinare;
2) la statuizione penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" potrebbe non investire la totalità dei fatti oggetto della contestazione, conservando, quindi, i fatti rimasti al di fuori del giudizio penale autonoma valenza disciplinare.
L'assenza di effetti di automatismo derivanti dalla sentenza penale di assoluzione deriva, ulteriormente, dalla considerazione per cui - come da questa Corte chiarito sia in relazione ai procedimenti disciplinari in genere (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 14344 del 09/07/2015; Cass. Sez.
U, Sentenza n. 5448 del 2012), sia in relazione alla specifica materia del pubblico impiego (Cass. Sez. L - Sentenza n. 431 del 10/01/2019) - il giudicato penale non vale a precludere, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione -operato nel giudizio penale, e ciò in quanto la medesima condotta, pur non costituendo reato, ben potrebbe integrare gli estremi dell'illecito disciplinare.
Pag. 12 di 17 Tali puntualizzazioni non risultano in alcun modo infirmate dal recente precedente di questa Corte che ha enunciato il principio per cui se, da un lato, il giudice civile, investito dell'impugnazione della sanzione disciplinare, non è vincolato né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al dictum della sentenza di assoluzione non definitiva, quand'anche pronunziata con la formula "perché il fatto non sussiste", dall'altro lato, l'assoluzione ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.p., se passata in giudicato, impone al giudice del lavoro di conformarsi ad essa e consente, a richiesta, la riapertura del procedimento disciplinare, il cui esito, del pari, deve adeguarsi alla statuizione penale” (Cfr. Cass. Ord. n. 6660 del 06/03/2023 e Cass. 20109/2024).
Si può concludere quindi, che la regola di cui all'art. 653 c.p.p. deve essere intesa nel senso che l'incidenza del giudicato sulla statuizione di assoluzione in sede penale sul giudizio civile avente ad oggetto il provvedimento disciplinare non è assoluta ed automatica.
In proposito, la Suprema Corte individua queste ipotesi:
1) la sentenza penale deve avere escluso la materialità delle condotte e non la sola rilevanza penale delle stesse, con la conseguenza che, anche nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste la esclusione della rilevanza penale delle condotte può assumere effetti diretti nell'ambito del procedimento disciplinare solo se la materialità delle condotte è sovrapponibile nei due procedimenti;
Pag. 13 di 17 2) in altri termini, l'esclusione della materialità delle condotte di cui al giudicato penale deve avere ampiezza tale da non lasciar residuare elementi fattuali che comunque possano avere autonoma rilevanza disciplinare, dovendo in sostanza la fattispecie penale coincidere in tutti i suoi elementi con quella disciplinare oggetto della contestazione e senza, quindi, che quest'ultima costituisca un più ampio genus rispetto alla species della fattispecie penale;
3) gli episodi oggetto della sentenza penale devono quindi integralmente coincidere con quelli che sono stati oggetto della originaria contestazione disciplinare.
Il giudicato penale di assoluzione (qualunque ne sia la formula) non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare e, anche nel caso di assoluzione perché il fatto penale non sussiste, la P.A. datrice di lavoro, nel rispetto del principio della immutabilità della contestazione, può sicuramente procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nell'ambito della originaria contestazione disciplinare e ciò in quanto, come da tempo affermato dalla Suprema Corte (Cass. 9 giugno 2016, n. 11868), in tema di licenziamento disciplinare, il principio della immutabilità della contestazione non impedisce al datore di lavoro in tema di licenziamento disciplinare, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale relativo ai medesimi fatti, di utilizzare, all'atto della riattivazione del procedimento, gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio l'addebito, sempre nell'ambito
Pag. 14 di 17 di quello originario, sempre che al lavoratore, nel rispetto del diritto di difesa, sia consentito di replicare alle accuse così precisate.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, la sentenza penale depositata il
31.3.2022 (doc. 7 di parte ricorrente) ha assolto la per Pt_1
insussistenza del fatto, investendo la totalità degli episodi e delle condotte oggetto di contestazione disciplinare.
Segnatamente, la è stato oggetto di procedimento penale Pt_1
per quattro episodi di allontanamento dal luogo di lavoro, senza timbratura del cartellino, con timbratura in ritardo, o con timbratura da parte di altri e con comunicazione solo successiva degli orari di lavoro (cfr. sentenza di assoluzione CdA di NO, doc. 7 parte ricorrente).
Queste condotte materiali coprono interamente i fatti oggetto di incolpazione non avendo né la prima, né la successiva contestazione fornito elementi tali da desumere ulteriori e diversi profili disciplinari rispetto alle condotte di erronea o impropria attestazione di presenza (cfr. docc 1-2 e 7 di parte ricorrente).
Esaminando i documenti sopra citati, si evince che gli episodi vengono descritti puntualmente ed analiticamente, ma non vengono inseriti comportamenti differenti, enunciate letture o interpretazioni in grado di delineare autonomi profili di rilievo disciplinare.
La violazione del rapporto fiduciario e del dovere di fedeltà di leale collaborazione e di diligenza del dipendente pubblico viene meno, infatti, soltanto laddove le condotte risultino effettivamente integranti gli estremi delle “false attestazioni di presenza” ma, venendo meno tale profilo, non possono che rimanere neutre anche dal punto di vista di disciplinare ed in ogni caso inidonee a giustificare un licenziamento.
Pag. 15 di 17 Il riesame dei singoli episodi contestati viene così assorbito dalla valutazione complessiva di insussistenza del fatto di reato e, nel caso che ci occupa, la condotta mendace assume rilievo proprio a livello di connotazione del fatto, non residuando altri profili rilevanti a livello disciplinare che prescindano da tale aspetto.
Il sopravvenuto giudicato penale copre, pertanto, integralmente i fatti storici oggetto di contestazione e l'elemento soggettivo posto a fondamento del provvedimento di licenziamento e della relativa conferma.
Il licenziamento deve essere, quindi, annullato non essendovi ulteriori condotte residue, suscettibili di rilievo disciplinare.
Le conseguenze seguono quanto stabilito dall'art. 18 St. Lav. nella formulazione previgente alla L. 92/2012 (cfr. Cass. 16903/2016) trattandosi di licenziamento avvenuto anteriormente alle ulteriori modifiche di cui al D. Lgs. 75/2017.
Devono, pertanto essere annullati i provvedimenti di licenziamento del 9.2.2016 e del 15.5.2023, con condanna dell'Amministrazione a reintegrare la nel posto di lavoro e a corrisponderle a titolo Pt_1
di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (tenendo anche in considerazione la natura della pensione percepita e dell'eventuale sussistenza di un obbligo restitutorio a favore dell' ), secondo quanto emergente dalla documentazione CP_3
fiscale prodotta dalla ricorrente, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Considerando il mutamento normativo e giurisprudenziale di riferimento, le spese di lite vanno compensate.
Pag. 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in persona del GL Paola Cappello, definitivamente pronunciando, sul giudizio 661/23, previo rigetto delle questioni preliminari, così provvede:
- annulla i provvedimenti assunti dall' CP_4 CP_1
in data 9.2.2026 e 15.5.2023;
[...]
- condanna il a reintegrare Controparte_1 Parte_1
nel posto di lavoro e alla corresponsione a titolo
[...]
di risarcimento del danno, della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, secondo quanto emergente dalla documentazione fiscale prodotta dalla ricorrente, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Imperia, 26.3.2025
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 17 di 17
VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 26 marzo 2025, davanti al Giudice Paola Cappello sono presenti per la parte ricorrente l'Avv. Zoboli e per la parte convenuta l'Avv. Boeri in sostituzione dell'Avv. Barilati.
I procuratori delle parti dopo brevi repliche, si riportano alle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio e, all'esito, dà lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Il Giudice
Paola Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa 661/2023
promossa da:
elettivamente domiciliato in Sanremo, Parte_1
Corso Orazio Raimondo 117, presso e nello studio dell'Avv.
Moroni che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Luigi
Alberto Zoboli giusta delega atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in NO, Controparte_1
Via Assarotti, n. 48/6, presso lo studio e la persona dell'Avv.
Pag. 2 di 17 Marco Barilati che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, nonché presso l'indirizzo pec Email_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
“Previa ogni meglio vista declaratoria, accertare e dichiarare l'illegittimità del Con provvedimento assunto dall del in data 15 maggio 2023 a Controparte_1 conclusione della riapertura del procedimento disciplinare riaperto con atto prot. Gen.
5492 del17 gennaio 2023 e comunque accertare e dichiarare, per tutte le ragni di cui al ricorso, l'illegittimità della conferma del licenziamento con esso disposta, ordinare al in persona del Sindaco pro temporela reintegra della dottoressa Controparte_1 con effetto dal 9 febbraio 2016 e condannare lo stesso al Pt_1 Controparte_1 risarcimento del danno subito dalla ricorrente mediante la corresponsione di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
(9 febbraio 2016) sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre la somma maggiore tra interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, ed accolte tutte le eccezioni, deduzioni e difese tutte di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate respingere il ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. in epigrafe indicato in quanto inammissibile (innanzitutto per difetto di interesse), e comunque privo dei presupposti,
non provato e, comunque, infondato nel merito per le ragioni indicate in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate.
Con vittoria di spese diritti e onorari della presente fase di giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge”.
Pag. 3 di 17 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 29.12.2023, ha Parte_1 chiesto la declaratoria dell'illegittimità della conferma del licenziamento (originariamente disposto dal Comune il 9.2.2016) pronunciata dall'UPD del in data 15.5.2023. Controparte_1
Segnatamente, la ricorrente ha esposto:
- di essere stata dipendente del dal Controparte_1
15.10.1996 al 9.1.2016, con funzione di Coordinatrice
Pedagogica dei Servizi Educativi Prima Infanzia del
Comune, quale funzionario con inquadramento, da ultimo, in categoria D5.
- che dal 2000 è stata assegnataria della posizione organizzativa di « Parte_2
;
[...]
- che, con contestazione del 20.11.2015, elevata nell'ambito della nota inchiesta Stakanov, le sono stati mossi due addebiti (timbratura di cartellini presenze di altri e omissione di timbratura del proprio cartellino con successiva comunicazione degli orari) in relazione a diverse condotte, per un totale di 14 giorni;
- di essere stata licenziata per tali fatti in data 9.2.2016, licenziamento confermato in primo grado con sentenza n.
62 dell'11.5.2021, ulteriormente confermato in CdA con sentenza n. 307/2021;
- di essere stata, poi, assolta con la formula dell'insussistenza del fatto contestato dal Tribunale di
Imperia e dalla Corte di Appello di NO (con sentenza
Pag. 4 di 17 n. 141 del 21.2.2022, passata in giudicato in data
6.6.2022), cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente;
- di aver, pertanto, chiesto in data 24.11.2022, la riapertura del procedimento disciplinare, ex art. 55 ter D.
Lgs 165/2001, richiesta rigettata in data 15.5.2023;
- di essere stata costretta a collocarsi in pensione in via anticipata, non avendo reperito alcuna occupazione;
- che gli accertamenti contenuti nel giudicato penale hanno efficacia di giudicato, con contestuale caducazione del fatto disciplinare contestato;
Ha concluso chiedendo di pronunciare l'illegittimità del licenziamento con diritto alla reintegra ex art. 18, L 300/1970,
(trattandosi di licenziamento comminato prima dell'approvazione della Riforma Madia, D. Lgs. n. 75 del 2017).
Si è costituita la parte convenuta affermando l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al giudizio penale e ritenendo che i fatti così come accertati in sede di giudizio penale giustifichino il licenziamento.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita in via documentale e, dopo alcuni rinvii derivanti dalla necessità di attendere le pronunce della Corte di
Cassazione - Lavoro, relative all'annullamento dei licenziamenti disciplinari in procedimenti analoghi e strettamente collegati alla posizione della è stata discussa e decisa mediante lettura Pt_1
integrale della presente sentenza.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Pag. 5 di 17 La vertenza si colloca nel perimetro dell'inchiesta Stakanov nel cui ambito diversi impiegati del sono stati indagati Controparte_1
e successivamente assolti con formula piena e sentenza passata in giudicato (sentenza CdA di NO n. 141/2022, passata in giudicato il 6.6.2022), in relazione a episodi timbratura del cartellino presenze per altri colleghi, omissioni di timbratura e successiva comunicazione di orari.
I licenziamenti pur inizialmente confermati in primo grado, sono stati annullati in Corte di Appello, con conferma in Cassazione, per sopravvenienza del giudizio penale di assoluzione, prima della pronuncia della Corte di Appello (cfr. doc. 17 e 18 di parte ricorrente).
invece, non ha potuto beneficiare del giudicato Parte_1
penale poiché lo stesso si è formato successivamente al giudizio di appello, e, incidendo esclusivamente su profili fattuali, chiaramente esclusi dall'ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non è stato preso in considerazione dalla sentenza della Suprema Corte.
La peculiarità del caso di specie, pertanto, è la cristallizzazione del giudizio civile sulla legittimità del licenziamento irrogato e parallelamente la sussistenza di un giudicato penale di assoluzione per insussistenza materiale del fatto.
In questo ambito si inseriscono le valutazioni da operare ex artt.
653 c.p.p. e, conseguentemente, ex 55 ter D. Lgs 165/2001, norme introdotte proprio per evitare incongruenze sistematiche.
Per agevolare l'esposizione si riporta brevemente il dettato normativo:
Art. 55 ter:
2. “Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
Pag. 6 di 17 irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale”.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai
fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale
Art. 653. c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
Le norme sopra richiamate delineano il principio di unitarietà del giudizio disciplinare che impone che l'accertamento della legittimità del licenziamento debba essere riconsiderato, nel momento di sopravvenienza di un giudizio penale di assoluzione, comportandone eventualmente la revisione ex tunc, proprio per la finalità di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l'esito disciplinare, in melius o in peius, alla statuizione penale (Cass. 25901 del 23/09/2021).
“Nel pubblico impiego privatizzato la sanzione inflitta, eventualmente, per prima dalla P.A., che non si avvalga del potere di sospendere il procedimento disciplinare, non esaurisce il correlato potere perché non conclude il procedimento. La sanzione che viene irrogata dopo la sentenza penale passata in giudicato, in
Pag. 7 di 17 base agli identici fatti storici, è, invece, quella finale, che porta a termine detto procedimento. Il procedimento disciplinare, quindi, termina solo all'esito di quello penale e resta unitario dall'inizio; la sanzione inflitta in principio dalla P.A. rientra nella fase iniziale di un procedimento unitario articolato in due fasi, la seconda delle quali, per conseguire un adeguato raccordo tra disciplinare e penale, presuppone il rinnovo della contestazione dell'addebito, che deve avvenire in ragione dei medesimi fatti storici alla base di quella originaria, in relazione ai quali è, in tutto o in parte, intervenuta sentenza penale irrevocabile” (Cfr. Cass. 36456/2022).
Ecco allora che la tesi proposta dal resistente in base al quale il giudicato civile di conferma del licenziamento intervenuto in
Cassazione impedirebbe la riapertura del procedimento disciplinare non può essere accolta: è la ratio stessa dell'istituto della
“riapertura” del procedimento sopra esaminato ad imporre l'operatività ex tunc degli effetti del giudicato penale e la necessaria revisione delle risultanze disciplinari nel caso di assoluzione per insussistenza del fatto di reato (esigenza di coerenza che si impone anche, e a fortiori, nel caso in cui il giudicato penale non sia stato considerato dalla Suprema Corte civile, per la necessaria estraneità di ogni questione di fatto all'ambito di cognizione della Corte di legittimità).
Inoltre, la censura di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse stante la diversità dell'addebito disciplinare rispetto all'ambito del giudizio penale non coglie nel segno.
Il provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare emesso dal in data 17.1.2023 ha proceduto al Controparte_1 rinnovo della contestazione dell'addebito formulato in precedenza,
Pag. 8 di 17 con riproduzione dell'originaria contestazione del 9.1.2016, tralasciando esclusivamente le ipotesi di reato, si veda in proposito il doc. 10 di parte ricorrente, alla pagina 2.
Le condotte fattuali contestate restano, quindi, identiche e presuppongono tutte le mendaci attestazioni di presenza sul luogo di lavoro.
Irrilevanti appaiono infatti le qualificazioni giuridiche necessariamente differenti nei due ambiti penale e disciplinare dovendosi porre l'attenzione esclusivamente, ai fini dell'applicazione delle norme sopra citate, all'accertamento delle condotte sottese all'incriminazione e all'incolpazione.
Non può, pertanto, essere accolta la tesi della diversità degli addebiti formulati.
Chiarite queste premesse e chiarito che il riesame del provvedimento disciplinare debba necessariamente avvenire, operando ex tunc su quanto originariamente disposto, proprio per l'esigenza di coerenza del sistema sopra descritta, si rammenta il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“Il venir meno della c.d. "pregiudiziale penale" nella disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego
(cfr. n. 5284 del 01/03/2017), non ha comportato l'elisione della regola di cui all'art. 653 c.p.p., la quale attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che
l'imputato non lo ha commesso, da un lato, e quanto
Pag. 9 di 17 all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, dall'altro.
Si è quindi reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei due procedimenti, pur rimanendo
l'Amministrazione libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati.
A tale esigenza di coordinamento deve ritenersi rispondano
l'art. 55-ter, comma 2 (riapertura per modificare o confermare l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale), e comma 4 (rinnovo della contestazione dell'addebito), D. Lgs. n. 165/2001, e il più complesso quadro normativo di disciplina dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, in cui la previsione si colloca, avendo questa Corte individuato la ratio del citato art. 55-ter nella volontà del legislatore di prevedere un meccanismo di raccordo per regolare possibili conflitti tra l'esito dei due procedimenti, pur nella rispettiva autonomia (Cass. Sez. L - Sentenza n. 29376 del 14/11/2018).
Non è inutile sottolineare che detto coordinamento, nel caso in cui intervenga sentenza penale di assoluzione, non si traduce in alcun modo in un automatico "ribaltamento" degli esiti del giudizio penale sul procedimento disciplinare e ciò in virtù dell'evidente diversità di ambito sia fattuale sia giuridico che caratterizza il giudizio penale, da un lato, ed il procedimento disciplinare dall'altro lato.
In sintesi, quindi, il disposto di cui all'art. 653 c.p.p. non può
e non deve essere letto nei termini di una grossolana
Pag. 10 di 17 equazione "assoluzione in sede penale = insussistenza dell'illecito disciplinare" perché lo scopo della previsione, ben lungi dallo stabilire un simile automatismo, è quello semplicemente di consentire una valorizzazione degli esiti del procedimento penale ma non di procedere ad una sua acritica trasposizione sugli esiti del procedimento disciplinare.
È per questo motivo che l'art. 55-ter, comma 2, D. Lgs. n.
165/2001 si limita a prevedere che se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve procedere, ad istanza di parte, alla riapertura del procedimento disciplinare "per modificarne o confermarne
l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale".
La formulazione della previsione è, quindi, chiara nell'escludere qualsiasi effetto automatico di integrale traslazione degli esiti della decisione in sede penale sugli esiti del procedimento disciplinare -ipotesi nella quale, invero, la regola sarebbe stata quella dell'automatica caducazione del provvedimento disciplinare già adottato - contemplando, invece, la mera ripresa del procedimento allo scopo di consentire all'Amministrazione una nuova valutazione della fondatezza dell'originaria contestazione disciplinare, la quale
- ed è la previsione a stabilirlo espressamente - ben può
Pag. 11 di 17 essere comunque confermata o rimodulata, senza essere revocata.
Le ragioni sono evidenti e sono di (almeno duplice) ordine: 1) la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce illecito penale" non vale ad elidere la sussistenza in sé delle condotte, le quali, pur se penalmente neutre, ben potrebbero avere invece rilevanza disciplinare;
2) la statuizione penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" potrebbe non investire la totalità dei fatti oggetto della contestazione, conservando, quindi, i fatti rimasti al di fuori del giudizio penale autonoma valenza disciplinare.
L'assenza di effetti di automatismo derivanti dalla sentenza penale di assoluzione deriva, ulteriormente, dalla considerazione per cui - come da questa Corte chiarito sia in relazione ai procedimenti disciplinari in genere (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 14344 del 09/07/2015; Cass. Sez.
U, Sentenza n. 5448 del 2012), sia in relazione alla specifica materia del pubblico impiego (Cass. Sez. L - Sentenza n. 431 del 10/01/2019) - il giudicato penale non vale a precludere, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione -operato nel giudizio penale, e ciò in quanto la medesima condotta, pur non costituendo reato, ben potrebbe integrare gli estremi dell'illecito disciplinare.
Pag. 12 di 17 Tali puntualizzazioni non risultano in alcun modo infirmate dal recente precedente di questa Corte che ha enunciato il principio per cui se, da un lato, il giudice civile, investito dell'impugnazione della sanzione disciplinare, non è vincolato né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al dictum della sentenza di assoluzione non definitiva, quand'anche pronunziata con la formula "perché il fatto non sussiste", dall'altro lato, l'assoluzione ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.p., se passata in giudicato, impone al giudice del lavoro di conformarsi ad essa e consente, a richiesta, la riapertura del procedimento disciplinare, il cui esito, del pari, deve adeguarsi alla statuizione penale” (Cfr. Cass. Ord. n. 6660 del 06/03/2023 e Cass. 20109/2024).
Si può concludere quindi, che la regola di cui all'art. 653 c.p.p. deve essere intesa nel senso che l'incidenza del giudicato sulla statuizione di assoluzione in sede penale sul giudizio civile avente ad oggetto il provvedimento disciplinare non è assoluta ed automatica.
In proposito, la Suprema Corte individua queste ipotesi:
1) la sentenza penale deve avere escluso la materialità delle condotte e non la sola rilevanza penale delle stesse, con la conseguenza che, anche nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste la esclusione della rilevanza penale delle condotte può assumere effetti diretti nell'ambito del procedimento disciplinare solo se la materialità delle condotte è sovrapponibile nei due procedimenti;
Pag. 13 di 17 2) in altri termini, l'esclusione della materialità delle condotte di cui al giudicato penale deve avere ampiezza tale da non lasciar residuare elementi fattuali che comunque possano avere autonoma rilevanza disciplinare, dovendo in sostanza la fattispecie penale coincidere in tutti i suoi elementi con quella disciplinare oggetto della contestazione e senza, quindi, che quest'ultima costituisca un più ampio genus rispetto alla species della fattispecie penale;
3) gli episodi oggetto della sentenza penale devono quindi integralmente coincidere con quelli che sono stati oggetto della originaria contestazione disciplinare.
Il giudicato penale di assoluzione (qualunque ne sia la formula) non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare e, anche nel caso di assoluzione perché il fatto penale non sussiste, la P.A. datrice di lavoro, nel rispetto del principio della immutabilità della contestazione, può sicuramente procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nell'ambito della originaria contestazione disciplinare e ciò in quanto, come da tempo affermato dalla Suprema Corte (Cass. 9 giugno 2016, n. 11868), in tema di licenziamento disciplinare, il principio della immutabilità della contestazione non impedisce al datore di lavoro in tema di licenziamento disciplinare, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale relativo ai medesimi fatti, di utilizzare, all'atto della riattivazione del procedimento, gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio l'addebito, sempre nell'ambito
Pag. 14 di 17 di quello originario, sempre che al lavoratore, nel rispetto del diritto di difesa, sia consentito di replicare alle accuse così precisate.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, la sentenza penale depositata il
31.3.2022 (doc. 7 di parte ricorrente) ha assolto la per Pt_1
insussistenza del fatto, investendo la totalità degli episodi e delle condotte oggetto di contestazione disciplinare.
Segnatamente, la è stato oggetto di procedimento penale Pt_1
per quattro episodi di allontanamento dal luogo di lavoro, senza timbratura del cartellino, con timbratura in ritardo, o con timbratura da parte di altri e con comunicazione solo successiva degli orari di lavoro (cfr. sentenza di assoluzione CdA di NO, doc. 7 parte ricorrente).
Queste condotte materiali coprono interamente i fatti oggetto di incolpazione non avendo né la prima, né la successiva contestazione fornito elementi tali da desumere ulteriori e diversi profili disciplinari rispetto alle condotte di erronea o impropria attestazione di presenza (cfr. docc 1-2 e 7 di parte ricorrente).
Esaminando i documenti sopra citati, si evince che gli episodi vengono descritti puntualmente ed analiticamente, ma non vengono inseriti comportamenti differenti, enunciate letture o interpretazioni in grado di delineare autonomi profili di rilievo disciplinare.
La violazione del rapporto fiduciario e del dovere di fedeltà di leale collaborazione e di diligenza del dipendente pubblico viene meno, infatti, soltanto laddove le condotte risultino effettivamente integranti gli estremi delle “false attestazioni di presenza” ma, venendo meno tale profilo, non possono che rimanere neutre anche dal punto di vista di disciplinare ed in ogni caso inidonee a giustificare un licenziamento.
Pag. 15 di 17 Il riesame dei singoli episodi contestati viene così assorbito dalla valutazione complessiva di insussistenza del fatto di reato e, nel caso che ci occupa, la condotta mendace assume rilievo proprio a livello di connotazione del fatto, non residuando altri profili rilevanti a livello disciplinare che prescindano da tale aspetto.
Il sopravvenuto giudicato penale copre, pertanto, integralmente i fatti storici oggetto di contestazione e l'elemento soggettivo posto a fondamento del provvedimento di licenziamento e della relativa conferma.
Il licenziamento deve essere, quindi, annullato non essendovi ulteriori condotte residue, suscettibili di rilievo disciplinare.
Le conseguenze seguono quanto stabilito dall'art. 18 St. Lav. nella formulazione previgente alla L. 92/2012 (cfr. Cass. 16903/2016) trattandosi di licenziamento avvenuto anteriormente alle ulteriori modifiche di cui al D. Lgs. 75/2017.
Devono, pertanto essere annullati i provvedimenti di licenziamento del 9.2.2016 e del 15.5.2023, con condanna dell'Amministrazione a reintegrare la nel posto di lavoro e a corrisponderle a titolo Pt_1
di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (tenendo anche in considerazione la natura della pensione percepita e dell'eventuale sussistenza di un obbligo restitutorio a favore dell' ), secondo quanto emergente dalla documentazione CP_3
fiscale prodotta dalla ricorrente, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Considerando il mutamento normativo e giurisprudenziale di riferimento, le spese di lite vanno compensate.
Pag. 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in persona del GL Paola Cappello, definitivamente pronunciando, sul giudizio 661/23, previo rigetto delle questioni preliminari, così provvede:
- annulla i provvedimenti assunti dall' CP_4 CP_1
in data 9.2.2026 e 15.5.2023;
[...]
- condanna il a reintegrare Controparte_1 Parte_1
nel posto di lavoro e alla corresponsione a titolo
[...]
di risarcimento del danno, della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, secondo quanto emergente dalla documentazione fiscale prodotta dalla ricorrente, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Imperia, 26.3.2025
Il Giudice
Paola Cappello
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