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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4/2023 R.G. promossa da
Parte_1
, in persona di l.r.p.t. , con sede in
[...] Parte_2
AN (BN) via Umberto I snc, c.f. e p. iva P.IVA_1 costituito in giudizio con gli avv.ti Biagio Lauri e Carmine Lauri
PEC Email_1
Email_2 opponente
Contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede sociale in Eboli (SA) S.P. 204 n. 1, località Santa
Chiarella, p.i. , costituita in giudizio con l'avv. P.IVA_2
Massimo Gargano PEC Email_3
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2889/2022 del Tribunale di Salerno, notificato con pec in data 17.11.2022 dell'importo di € 10.626,50 oltre interessi dalla domanda e spese di procedura.
Conclusioni: come da verbale ed atti di causa.
Il G.O., lette le note di udienza, come riportato in separato verbale, decide la causa nei seguenti termini.
Si premette che il novellato art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, che è ritenuta processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità è stata codificata dall'art. 16 D.Lgs.
05/2003, che il giudice nel motivare “concisamente” la 1 sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Conclusioni di parte opponente:
1) accogliere l'opposizione come proposta e per l'effetto revocare il D.I.; 2) condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del Giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati;
3) ammettere e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio tutte le istruttorie che si renderanno necessarie a seguito delle avverse deduzioni e conclusioni.
Conclusioni di parte opposta:
In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art 648 I comma cpc;
nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto opposto;
in subordine, condannare l'opponente della somma maggiore o minore ritenuta dovuta.
Condannare l'opponente al risarcimento ex art. 96 cpc.
Costituisce circostanza non contestata che tra le parti siano intercorsi rapporti commerciali pregressi.
Nel caso di specie, l'opponente non nega di aver ricevuto le prestazioni descritte nelle fatture poste a fondamento del ricorso per D.I. né disconosce gli importi fatturati, ma dichiara di aver estinto la debitoria con n. 3 assegni consegnati all'opposta di cui due dell'importo di euro 4 mila ciascuno ed il terzo di €.4.288,85, il residuo assume di averlo corrisposto a 2 mezzo bonifici bancari di cui deposita le corrispondenti ricevute.
Parte opposta ha riconosciuto di aver incassato detti assegni e di aver ricevuto i bonifici precisando, però, che essi riguardano altro e diverso rapporto di packaging in essere con l'opponente e spiegando di aver acquistato per conto di quest'ultimo undicimila contenitori per un importo totale di
€.12.288,85 (di cui vi è specifica fattura) pagati con i tre citati assegni di €. 4.000,00 - 4.000,00 - 4.288,85 Ha prodotto coerente documentazione giustificativa della Italpack Cartons srl nonché documento di parte opponente (allegati 15-16 in fascicolo dell'opposta) confermativo del packaging.
Era onere dell'opponente provare l'ulteriore fatto estintivo poiché l'eccepito pagamento della somma ingiunta eseguito mediante i suindicati assegni (che per definizione sono caratterizzati dall'astrattezza e dalla cartolarità), richiedeva la prova del loro effettivo collegamento con le fatture prodotte nel procedimento monitorio (Cass. ord. n. 26275/2017). Prova che nel caso di specie l'opponente non ha fornito.
Per contro, era diritto di parte opposta imputare i singoli pagamenti ricevuti ai sensi dell'art. 1193 cc.
In conclusione, l'incontestato rapporto contrattuale tra le parti, il riconoscimento delle forniture elencate nelle fatture poste a base dell'opposto D.I., la contraddittorietà delle deduzioni difensive dell'opponente in ordine all'avvenuto pagamento rispetto alla documentazione in atti, la congruenza con le causali addotte a difesa dall'opposta, consentono di attribuire in questa sede dignità di prova alle fatture ed agli estratti autentici delle scritture contabili prodotte nel monitorio e, pertanto, di ritenere provato il credito.
In argomento Cass. sent. n. 11736/18, secondo cui “quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, la fattura 3 può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto”.
Tutto ciò induce alla declaratoria di infondatezza dell'opposizione.
Vanno, infine, rigettate le incrociate domande risarcitorie per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo in specie il presupposto dell'aver agito la parte con colpa grave.
PQM
Il G.O., in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Salerno, ogni altra questione assorbita o disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2889/2022 del Tribunale di Salerno, notificato con pec in data 17.11.2022 dell'importo di € 10.626,50 oltre interessi dalla domanda e spese di procedura, che dichiara esecutivo;
2) rigetta le contrapposte domande risarcitorie ex art. 96
c.p.c.;
3) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno lì, 04 luglio 2025 avv. Gennaro Porpora
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4/2023 R.G. promossa da
Parte_1
, in persona di l.r.p.t. , con sede in
[...] Parte_2
AN (BN) via Umberto I snc, c.f. e p. iva P.IVA_1 costituito in giudizio con gli avv.ti Biagio Lauri e Carmine Lauri
PEC Email_1
Email_2 opponente
Contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede sociale in Eboli (SA) S.P. 204 n. 1, località Santa
Chiarella, p.i. , costituita in giudizio con l'avv. P.IVA_2
Massimo Gargano PEC Email_3
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2889/2022 del Tribunale di Salerno, notificato con pec in data 17.11.2022 dell'importo di € 10.626,50 oltre interessi dalla domanda e spese di procedura.
Conclusioni: come da verbale ed atti di causa.
Il G.O., lette le note di udienza, come riportato in separato verbale, decide la causa nei seguenti termini.
Si premette che il novellato art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, che è ritenuta processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità è stata codificata dall'art. 16 D.Lgs.
05/2003, che il giudice nel motivare “concisamente” la 1 sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Conclusioni di parte opponente:
1) accogliere l'opposizione come proposta e per l'effetto revocare il D.I.; 2) condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del Giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati;
3) ammettere e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio tutte le istruttorie che si renderanno necessarie a seguito delle avverse deduzioni e conclusioni.
Conclusioni di parte opposta:
In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art 648 I comma cpc;
nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto opposto;
in subordine, condannare l'opponente della somma maggiore o minore ritenuta dovuta.
Condannare l'opponente al risarcimento ex art. 96 cpc.
Costituisce circostanza non contestata che tra le parti siano intercorsi rapporti commerciali pregressi.
Nel caso di specie, l'opponente non nega di aver ricevuto le prestazioni descritte nelle fatture poste a fondamento del ricorso per D.I. né disconosce gli importi fatturati, ma dichiara di aver estinto la debitoria con n. 3 assegni consegnati all'opposta di cui due dell'importo di euro 4 mila ciascuno ed il terzo di €.4.288,85, il residuo assume di averlo corrisposto a 2 mezzo bonifici bancari di cui deposita le corrispondenti ricevute.
Parte opposta ha riconosciuto di aver incassato detti assegni e di aver ricevuto i bonifici precisando, però, che essi riguardano altro e diverso rapporto di packaging in essere con l'opponente e spiegando di aver acquistato per conto di quest'ultimo undicimila contenitori per un importo totale di
€.12.288,85 (di cui vi è specifica fattura) pagati con i tre citati assegni di €. 4.000,00 - 4.000,00 - 4.288,85 Ha prodotto coerente documentazione giustificativa della Italpack Cartons srl nonché documento di parte opponente (allegati 15-16 in fascicolo dell'opposta) confermativo del packaging.
Era onere dell'opponente provare l'ulteriore fatto estintivo poiché l'eccepito pagamento della somma ingiunta eseguito mediante i suindicati assegni (che per definizione sono caratterizzati dall'astrattezza e dalla cartolarità), richiedeva la prova del loro effettivo collegamento con le fatture prodotte nel procedimento monitorio (Cass. ord. n. 26275/2017). Prova che nel caso di specie l'opponente non ha fornito.
Per contro, era diritto di parte opposta imputare i singoli pagamenti ricevuti ai sensi dell'art. 1193 cc.
In conclusione, l'incontestato rapporto contrattuale tra le parti, il riconoscimento delle forniture elencate nelle fatture poste a base dell'opposto D.I., la contraddittorietà delle deduzioni difensive dell'opponente in ordine all'avvenuto pagamento rispetto alla documentazione in atti, la congruenza con le causali addotte a difesa dall'opposta, consentono di attribuire in questa sede dignità di prova alle fatture ed agli estratti autentici delle scritture contabili prodotte nel monitorio e, pertanto, di ritenere provato il credito.
In argomento Cass. sent. n. 11736/18, secondo cui “quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, la fattura 3 può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto”.
Tutto ciò induce alla declaratoria di infondatezza dell'opposizione.
Vanno, infine, rigettate le incrociate domande risarcitorie per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo in specie il presupposto dell'aver agito la parte con colpa grave.
PQM
Il G.O., in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Salerno, ogni altra questione assorbita o disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2889/2022 del Tribunale di Salerno, notificato con pec in data 17.11.2022 dell'importo di € 10.626,50 oltre interessi dalla domanda e spese di procedura, che dichiara esecutivo;
2) rigetta le contrapposte domande risarcitorie ex art. 96
c.p.c.;
3) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno lì, 04 luglio 2025 avv. Gennaro Porpora
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