TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/09/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.902 /2025 R. G., promossa da
Parte_1 rappresentata e difeso dall'avv.to RAVIOLO FEDERICA del foro di Torino, giusta procura alle liti agli atti;
RICORRENTE nei confronti di
Nata a SO AL (CN) il 26/01/1947 residente a [...]in CP_1 vicolo Don Ardizzone 40
RESISTENTE CONTUMACE
nella quale è intervenuto il Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA avente ad oggetto: interdizione, trattenuta in decisione all'udienza del 8.7.2025 sulle seguenti conclusioni del ricorrente, dichiarare l'interdizione di e nominare tutore la signora CP_1 Parte_1
e del PM: si associa alle conclusioni della ricorrente
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso per interdizione datato 24/04/2025 presentato dall'unica figlia nei confronti di
, quest'ultima era esaminata dal Giudice got all'uopo delegato, in udienza, in CP_1 data 5 giugno 2025 presenti, oltre allo stesso ed al PM, la ricorrente assistita dall'avv.to RAVIOLO
FEDERICA, nonché il marito dell'interdicenda .
La causa veniva poi istruita a mezzo acquisizioni documentali all'esito del deposito delle quali, essendo tolte le conclusioni dei ricorrenti e del Pubblico Ministero con rinuncia ai termini per le finali difese, la causa è stata al definitivo trattenuta in decisione. La domanda formulata dai ricorrenti, nella sostanza di declaratoria dell'interdizione della parte resistente, cui si è associato il Pubblico Ministero, è fondata e deve essere conseguentemente accolta.
Va infatti rilevato che l'essere affetto da una stabile patologia, che l'ha reso CP_1 incapace d'intendere e di volere e ha determinato la necessità di procedere alla radicale ablazione giudiziale della sua capacità d'agire, si evince con assoluta puntualità ed univocità:
• dalle risultanze dell'esame dell'interdicendo, a mente del cui verbale risulta che
[...]
non comprende il significato delle domande che gli vengono poste ovvero CP_1 risponde alle stesse in modo incoerente (l'interdicendo ricorda il proprio nome di battesimo ma non riesce a rispondere a nessuna altra domanda, per quanto semplice, non sapendo neppure riconoscere la propria figlia e il coniuge, presenti in sede di audizione);
• dalle risultanze delle emergenze documentali mediche acquisite e in particolare dalla relazione sanitaria redatta in data 10.4.25 in esito a visita neurologica effettuata dalla dott.ssa Per_1 dellla S.C. neurologia dell' e dal referto della visita psicogeriatrica eseguita in data Pt_2
29.8.24 presso l'ambulatorio di Geriatria di Carmagnola dalle quali si evince che Pt_3
l'interdicenda è affetta da deterioramento cognitivo progressivamente ingravescente, Malattia di Alzheimer con disturbo comportamentale
• dalle dichiarazioni della ricorrente, figlia dell'interdicenda che ha confermato che la signora non è più in alcun modo in grado di interpretare la realtà, né riesce a compiere CP_1 da sola gli atti quotidiani della vita. Il coniuge dell'interdicenda ha confermato di essere d'accordo sulla necessità di nomina di un tutore per la moglie
Nessuna statuizione assume il Collegio con riferimento alla richiesta nomina del tutore, essendo tale competenza normativamente riservata alla cognizione del giudice tutelare (né, visti i tempi di definizione del processo, essendo opportuna la nomina di tutore provvisorio).
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, attesa la natura della causa e lo stretto rapporto di parentela, sono dichiarate irripetibili.
Va dichiarata, infine, la contumacia della parte resistente, pronuncia allo stato omessa.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, nella contumacia della parte resistente ed in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, cui si è associato il Pubblico Ministero in Sede, dichiara l'interdizione di nato ad [...] il [...] e CP_1 residente in [...]in vicolo Don Ardizzone 40 dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Asti, 09/07/2025
Il Giudice estensore
Giulia Paola Elena Bertolino
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.902 /2025 R. G., promossa da
Parte_1 rappresentata e difeso dall'avv.to RAVIOLO FEDERICA del foro di Torino, giusta procura alle liti agli atti;
RICORRENTE nei confronti di
Nata a SO AL (CN) il 26/01/1947 residente a [...]in CP_1 vicolo Don Ardizzone 40
RESISTENTE CONTUMACE
nella quale è intervenuto il Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA avente ad oggetto: interdizione, trattenuta in decisione all'udienza del 8.7.2025 sulle seguenti conclusioni del ricorrente, dichiarare l'interdizione di e nominare tutore la signora CP_1 Parte_1
e del PM: si associa alle conclusioni della ricorrente
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso per interdizione datato 24/04/2025 presentato dall'unica figlia nei confronti di
, quest'ultima era esaminata dal Giudice got all'uopo delegato, in udienza, in CP_1 data 5 giugno 2025 presenti, oltre allo stesso ed al PM, la ricorrente assistita dall'avv.to RAVIOLO
FEDERICA, nonché il marito dell'interdicenda .
La causa veniva poi istruita a mezzo acquisizioni documentali all'esito del deposito delle quali, essendo tolte le conclusioni dei ricorrenti e del Pubblico Ministero con rinuncia ai termini per le finali difese, la causa è stata al definitivo trattenuta in decisione. La domanda formulata dai ricorrenti, nella sostanza di declaratoria dell'interdizione della parte resistente, cui si è associato il Pubblico Ministero, è fondata e deve essere conseguentemente accolta.
Va infatti rilevato che l'essere affetto da una stabile patologia, che l'ha reso CP_1 incapace d'intendere e di volere e ha determinato la necessità di procedere alla radicale ablazione giudiziale della sua capacità d'agire, si evince con assoluta puntualità ed univocità:
• dalle risultanze dell'esame dell'interdicendo, a mente del cui verbale risulta che
[...]
non comprende il significato delle domande che gli vengono poste ovvero CP_1 risponde alle stesse in modo incoerente (l'interdicendo ricorda il proprio nome di battesimo ma non riesce a rispondere a nessuna altra domanda, per quanto semplice, non sapendo neppure riconoscere la propria figlia e il coniuge, presenti in sede di audizione);
• dalle risultanze delle emergenze documentali mediche acquisite e in particolare dalla relazione sanitaria redatta in data 10.4.25 in esito a visita neurologica effettuata dalla dott.ssa Per_1 dellla S.C. neurologia dell' e dal referto della visita psicogeriatrica eseguita in data Pt_2
29.8.24 presso l'ambulatorio di Geriatria di Carmagnola dalle quali si evince che Pt_3
l'interdicenda è affetta da deterioramento cognitivo progressivamente ingravescente, Malattia di Alzheimer con disturbo comportamentale
• dalle dichiarazioni della ricorrente, figlia dell'interdicenda che ha confermato che la signora non è più in alcun modo in grado di interpretare la realtà, né riesce a compiere CP_1 da sola gli atti quotidiani della vita. Il coniuge dell'interdicenda ha confermato di essere d'accordo sulla necessità di nomina di un tutore per la moglie
Nessuna statuizione assume il Collegio con riferimento alla richiesta nomina del tutore, essendo tale competenza normativamente riservata alla cognizione del giudice tutelare (né, visti i tempi di definizione del processo, essendo opportuna la nomina di tutore provvisorio).
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, attesa la natura della causa e lo stretto rapporto di parentela, sono dichiarate irripetibili.
Va dichiarata, infine, la contumacia della parte resistente, pronuncia allo stato omessa.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, nella contumacia della parte resistente ed in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, cui si è associato il Pubblico Ministero in Sede, dichiara l'interdizione di nato ad [...] il [...] e CP_1 residente in [...]in vicolo Don Ardizzone 40 dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Asti, 09/07/2025
Il Giudice estensore
Giulia Paola Elena Bertolino
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli