Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 11778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11778 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11778/2026 Roma, li, 27/03/2026
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Presidente-
SE AN
MA CA ZO
IL CA
GIOVANBATTISTA TO NN LL ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Sent. n. sez. 357/2026
- Relatore -
SENTENZA
CC- 29/01/2026
R.G.N. 32069/2025
IO BE nato a [...] il [...] A.n.b.s.c. avverso il decreto del 15/07/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TO Balsamo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MA CA ZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 291a7744795223d0
Firmato Da: SE AN Emesso Da: TR QUALIFIED Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
1. La Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, confermava con provvedimento del 15 luglio 2025 il decreto con cui il Tribunale di Napoli aveva disposto la confisca nei confronti di IO BE, proposto, di IO TO, IO HI TI ed IO BE, figli del proposto, di una pluralità di beni immobili, tutti intestati ai figli del proposto. I beni intestati a BE e TO erano stati acquistati nel 2002 quando BE aveva sei anni e TO tredici, e infatti per l'acquisto e l'intestazione era stata necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;
il bene intestato a HI TI veniva acquistato nel 2003, quando la ragazza aveva dodici anni. La premessa del provvedimento ablatorio era la accertata pericolosità qualificata di IO BE quale esponente dell'omonimo clan, per come ricostruita in ragione delle sentenze di condanna a suo carico, divenute definitive. L'esordio criminale era collocato temporalmente nel 1988, quando egli aveva acquisito potere nel territorio di Casalnuovo, costituendo un proprio clan e aveva stretto alleanze con i clan Rega, Veneruso e lanuale. Dal certificato penale emergevano condanne per il delitto ex art 416 bis cod. pena a far tempo dal 1992, ulteriori condanne per il medesimo delitto, accertato fino al 2009, oltre a due condanne per omicidio aggravato ex art. 7 I. 203/1991. Quanto al presupposto oggettivo il Tribunale aveva evidenziato l'insussistenza in capo al nucleo familiare sia redditi in generale, sia di attività lavorativa.
2. La Corte, nell'affrontare le ragioni di gravame, ha rilevato come i motivi di appello dei familiari del proposto, terzi intestatari dei beni confiscati, fossero inammissibili, attenendo non già a questioni inerenti all'effettiva titolarità dei beni, bensì alla provenienza lecita dei beni, ovvero alla pericolosità del proposto, che sono ragioni di doglianza che solo quest'ultimo può fare valere. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria la Corte, pur dando atto che nel procedimento di prevenzione-i limiti alla rinnovazione dell'attività istruttoria in appello sono meno netti e definiti, la ha rigettata, ritenendo che il quadro fosse ben ricostruito, privo di opacità e che le integrazioni richieste non fossero comunque idonee a dimostrare la provenienza lecita della provvista. Quanto alla delimitazione del perimetro temporale ha ribadito che l'esordio era individuato nel 1988 e che, pertanto, secondo un criterio di ragionevolezza temporale, in tale perimetrazione poteva farsi rientrare, come adeguatamente argomentato dal Tribunale, anche l'acquisto dell'immobile avvenuto nel 1986, tenuto conto anche dell'escalation criminale che aveva portato IO ad emergere sulla scena criminale nel 1988 e dell'assenza di redditi leciti in capo al medesimo e a tutto il suo nucleo familiare. Quanto, poi, ai canali leciti di provenienza dei redditi individuati dal difensore, ha rilevato che, trattandosi comunque di redditi sottratti all'imposizione fiscale, non sarebbe operante l'art. 2 ter L. 575/65. L'evasione fiscale non può infatti giustificare, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la sproporzione degli accumuli patrimoniali rispetto al reddito, essendo anche l'evasione fiscale attività illecita. La Corte ha evidenziato la differenza ontologica fra la confisca allargata, ex art. 12 sexies I. 356/1992 che consente di tener conto anche dei proventi conseguiti dalle violazioni degli obblighi fiscali, in quanto derivanti dalla propria attività economica, a differenza di quanto accade per la confisca di prevenzione ai fini della quale non sono deducibili beni che siano frutto di attività illecite ovvero che ne costituiscano il reimpiego, come nel caso della sottrazione agli obblighi fiscali. La Corte ha poi delineato il reddito dichiarato dal nucleo familiare, assolutamente esiguo, considerando anche la necessità di mantenere il medesimo nucleo;
quanto alle società facenti capo ad IO o di cui egli risultava socio, non risultano dichiarazioni dei rediti, né utili di partecipazione dichiarati. Pertanto, la Corte ha confermato il giudizio di sproporzione fra i complessivi redditi del nucleo e il valore dei beni acquistati. Ha poi rilevato come buona parte dei beni siano stati acquistati per contanti e come l'accertata plusvalenza, rinveniente dalla rivendita dell'immobile acquisito nel 1986, non vincesse lo squilibro di valore, in assenza di prova della provenienza lecita dell'originaria provvista utilizzata per l'acquisto del bene poi rivenduto.
3. Avverso detto provvedimento propone ricorso il solo IO BE, tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione di legge per carenza di motivazione ovvero vizio di motivazione, nonché violazione del contradditorio.
3.1 Il ricorrente ritiene sussistente una violazione di legge, non avendo la Corte tenuto in considerazione un elemento fondamentale, costituito dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2000 presentata nel 2001 e non avendo preso in considerazione anche i redditi da lavoro dipendente della moglie RA NA che avrebbero consentito l'acquisto degli immobili con redditi leciti. Quanto all'acquisto dell'immobile nel 1986, ribadiva che una parte della provvista era
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Firmato Da: SE AN Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7-Firmato Da: MA CA ZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 29fa774479522300 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
stata versata in contanti, circa il 50% del prezzo, e l'altra parte a rate, mediante accollo di mutuo. L'importo dei ratei del mutuo era perfettamente compatibile con il reddito della famiglia, tanto è vero che l'istituto di credito aveva concesso il finanziamento valutando la sostenibilità dell'impegni finanziario assunto. Ribadiva il ricorrente la liceità della provvista ricavata dalla vendita dell'immobile nel 2001 e dunque il lecito reimpiego di tali somme nell'acquisto dei beni oggi oggetto di confisca.
3.2 Contestava anche la perimetrazione temporale della pericolosità, ritenendo del tutto apodittica l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l'escalation criminale del proposto sarebbe iniziata nel 1988, in ragione di quanto emergeva - a contrario - dalla informativa dei carabinieri del territorio ove insisteva il clan IO. Il richiamo alla escalation criminale dell'IO a partire dal 1988, contenuto in una sentenza del Tribunale di Nola, che non riguarda il proposto, rimanda ad altra sentenza emessa dalla Corte di assise di Napoli che dava per accertata l'esistenza del detto clan a partire dal 1988, ma che non riguardava BE IO e che non era acquisita al fascicolo. In ogni caso retrodatare la perimetrazione temporale al 1986 significherebbe comunque arretrare la pericolosità prevenzionale in maniera eccessiva;
pertanto, l'acquisto del bene si porrebbe comunque fuori del detto periodo.
3.3 Infine, il provvedimento impugnato si fonda su un elemento che non è mai stato oggetto di discussione, ovverossia l'evasione fiscale. L'aver fondato l'illiceità dei redditi sulla loro provenienza dalla sottrazione agli obblighi fiscali ha introdotto un nuovo argomento sul quale non vi è stata la possibilità di sviluppare il contraddittorio e su cui la difesa non si è potuta adeguatamente difendere.
4. Il Sostituto Procuratore generale TO Balsamo ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: SE AN Emesso Da: TR QUALIFIED
CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: MA CA ZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 29fa774479522300
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
1. Il ricorso è infondato.
È necessario affrontare in via preliminare la questione dell'interesse del proposto ad impugnare un provvedimento ablatorio di beni intestati fittiziamente a terzi, ossia se l'impugnazione sia in concreto idonea a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). I soggetti terzi, nel caso in esame, sono i figli del proposto, che all'epoca degli acquisti erano tutti minorenni;
costoro avevano impugnato davanti alla Corte di appello il provvedimento ablatorio in proprio, non contestando la fittizietà della intestazione, bensì la provenienza lecita dei beni, ovvero la pericolosità del proposto, contestando cioè i presupposti della misura ablatoria, con motivi dichiarati tutti inammissibili dalla Corte territoriale. Ciò in quanto secondo Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300: "in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto". L'odierna impugnazione è stata presentata unicamente dal proposto, il quale, lungi dal
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contestare la fittizietà della intestazione, la dà per accertata, posto che ammette di avere procurato lui stesso la provvista per l'acquisto degli immobili nel 2001 e 2002 e visto che gli intestatari, cioè i figli TO, nato nel 1989, HI, nata nel 1992 e BE, nato nel 1996, erano minorenni a quell'epoca. Sul punto si deve richiamare un'affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso del proposto, che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 6, n. 40176 del 17/09/2024, Salerno, non mass.; Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389 - 01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822 - 01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141 - 01; Sez. 6, n. 48247 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767-01). In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario;
è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, Sentenza n. 50463 del 15/06/2017 Rv. 271822-
01)
Posto, dunque, che IO BE ha contestato non già la effettività della intestazione dei beni, bensì i presupposti applicativi della misura patrimoniale, quali la perimetrazione temporale della pericolosità, ovvero la liceità della provvista utilizzata per detti acquisti - in assenza di qualunque affermazione, anche da parte dei terzi intestatari, circa la effettività di tale intestazione - la sua impugnazione è ammissibile, essendo egli legittimato, da un lato, in quanto titolare di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, e avendo interesse, dall'altro, ad ottenere un accertamento circa la insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura ablatoria.
1.1. Ai sensi degli artt. 10 e 27 d.lgs. 159 del 2011 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge;
difatti, il secondo comma dell'art. 27 cit. espressamente stabilisce che *per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10"; detta norma (riferita alle misure personali) a sua volta al comma terzo stabilisce espressamente che:" avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore....". Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg, Rv. 279435-01). In ragione di tale principio può risolversi la prima doglianza del ricorrente, relativa, cioè, alla mancata valutazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2000.
Firmato Da: SE AN Emesso Da: TR QUALIFIED
CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: MA CA ZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 29fa774479522300
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
La Corte, infatti, valutando globalmente i redditi del proposto e del coniuge, rileva come non siano tali da soddisfare sia le esigenze del nucleo familiare con quattro minori sia di ricavare redditi si da potere acquistare immobili, che, in ogni caso certamente non vennero acquistati nel 2000. Dunque, l'elemento costituito da un reddito annuo di circa 15.000 euro nel 2000, la cui omessa valutazione viene qui lamentata, non si presenta come prova decisiva in ordine alla provenienza integralmente lecita della provvista utilizzata per l'acquisto degli immobili avvenuto nel 1986, 2001 e 2002. Non lo è infatti né per entità, né per collocazione temporale, posto che il primo immobile venne acquistato nel 1986, in parte per contanti-e in parte con finanziamento, e i successivi, per affermazione del ricorrente, utilizzando in parte la provvista della vendita di tale primo bene per il resto in contanti. Il difetto del carattere di decisività dell'elemento probatorio la cui valutazione si lamenta come omessa fa rientrare il vizio denunciato nell'ambito di quel travisamento della prova per omissione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., che non può essere oggetto di ricorso di legittimità, ai sensi degli art. 10 e 27 d.lgs. 159/2011.
1.2 Anche il secondo motivo è inammissibile.
Secondo un insegnamento di questa Corte nella sua massima espressione, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605). In motivazione si afferma che il nucleo del provvedimento patrimoniale non risiede nel delitto o nel relativo provento, né in finalità tipicamente repressive (vanno richiamati, al riguardo, gli ormai consolidati principi affermati in materia dalla Corte EDU nel citato leading case EL ed altri c. Paesi Bassi del 08/06/1976, da ultimo rievocata nella sentenza 04/03/2014, DE EN ed altri c. Italia), ma nelle qualità del soggetto - ritenuto "pericoloso" sulla base di oggettivi elementi sintomatici e nelle modalità di acquisizione del bene, anch'esse "pericolose" perché "plausibilmente" avulse da un contesto di liceità. In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato» (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259872 in senso conforme, tra le altre, Sez. 5, n. 3538 del 22/03/2013, Zangari, Rv. 258656; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256266; Sez. 5, n. 27228 del 21/04/2011, Cuozzo, Rv. 250917; Sez. 1, n. 39798 del 20/10/2010, Stagno, Rv. 249012; Sez. 6, n. 4702 del 15/01/2010, Quartarano, Rv. 246084; Sez. 1, n. 35175 del 04/06/2009, Sicolo, Rv. 245363; Sez. 2, n. 25558 del 16/04/2009, Di Salvo, Rv. 244150; Sez. 1, n. 35466 del 29/05/2009, Caruso, Rv. 244827; Sez. 2, n. 21717 del 08/04/2008, Failla, Rv. 240501). Contesta il ricorrente la perimetrazione della pericolosità qualificata dell'IO
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Firmato Da: SE AN Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7-Firmato Da: MA CA ZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 29fa774479522300
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
proponendo una differente valutazione degli elementi considerati dal Tribunale prima e dalla Corte territoriale poi, costituiti dagli accertamenti contenuti in sentenze definitive circa la operatività del clan IO fin dal 1988 e nella ragionevole ricaduta nel perimetro cronologico della pericolosità qualificata anche del bene acquisito nel 1986, in ragione della individuazione delle prime forme di manifestazione del potere criminale dell'IO in epoca immediatamente precedente il 1988 e a fronte di una mancanza di redditi significativi in capo al medesimo in tale periodo di tempo. La Corte territoriale richiama anche il criterio di ragionevolezza temporale fra gli indici di appartenenza al clan e l'acquisto dei beni, non ritenendo troppo dilatato il necessario collegamento cronologico fra due elementi in ragione anche della assoluta sproporzione fra il valore del bene e il reddito del proposto. È evidente che, così prospettato il vizio del provvedimento impugnato, ciò che il ricorrente tende a ottenere è una inammissibile rivalutazione della perimetrazione della pericolosità in ragione di una valutazione degli elementi in atti antitetica rispetto a quella contenuta nei provvedimenti ablativi. Circa, poi, la ritenuta irrilevanza dei dati richiamati nel provvedimento impugnato per individuare il dies a quo della pericolosità nel 1988, in quanto trattasi di sentenze passate in giudicato che hanno accertato la sussistenza del clan fin dal 1988, ma che non hanno fatto specifico riferimento al proposto, si deve osservare che, secondo un insegnamento di questa Corte che si intende qui ribadire, nel procedimento di prevenzione il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; non di meno, qualora vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi ad essa come ad un "fatto" solo se passata in giudicato, mentre, qualora non sia definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamare la sentenza, dovendo confrontarsi "autonomamente" con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura. (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862-01) Ed ancora, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, l'assoluzione dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non preclude un'autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805-01) Sul punto il Tribunale ha certamente effettuato la propria autonoma valutazione derivando da sentenze passate in giudicato, e richiamate nel provvedimento impositivo del vincolo, l'operatività del clan che faceva capo al proposto fin dal 1988; il fatto che siano state richiamate rende del tutto irrilevante che fossero o meno allegate agli atti, ben potendo sulle stesse difendersi il ricorrente già nella fase di appello.
1.3 Il terzo motivo che attiene ad una lamentata violazione del diritto di difesa in ragione dell'utilizzo di un argomento, quello della provenienza dei proventi utilizzati da evasione fiscale, è infondato. I beni sono stati confiscati perché acquistati nel perimetro cronologico della accertata pericolosità qualificata, come ridisegnata secondo un criterio di ragionevolezza temporale,
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Firmato Da: SE AN Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MA CA ZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 29fa774479522300 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
per un valore non congruo rispetto al reddito del medesimo e del suo nucleo familiare. In sua difesa il proposto afferma che tali beni sono stati acquistati in contanti ovvero con proventi di redditi che di fatto non sono stati denunciati, ovvero di cui non vi è prova e, dunque, il dato fattuale definito a sorpresa è stato allegato dal ricorrente medesimo e la circostanza della eventuale provenienza da evasione fiscale è un dato valutativo della prova contraria offerta dalla difesa, ma non modifica il connotato di pericolosità qualificata. E tale dato valutativo ha portato la Corte territoriale a ritenere che le asserite fonti lecite di provenienza della provvista tali non fossero, proprio perché non tracciate a livello fiscale. Ma la confisca non è motivata dall'evasione fiscale;
è la provenienza dall'evasione fiscale dei redditi per l'acquisto dei beni, per come prospettato dal ricorrente che rende inidonei tali cespiti ad elidere il presupposto di illiceità del bene, per come acquistato e da chi. Non si sposta il punto circa l'assenza di prova di redditi leciti sufficienti a giustificare l'acquisto di tali beni, poiché i redditi indicati dal ricorrente, per come ricostruiti, sono anch'essi illeciti. A tal proposito si richiama l'insegnamento secondo cui in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244-01). E questa è la ragione per la quale la Corte territoriale ha ritenuto inconferenti le argomentazioni difensive che hanno cercato di provare la natura lecita della provvista da attività produttive di reddito sottratto alle imposizioni fisali e dunque, provento di evasione
fiscale.
2. Per le ragioni testè dedotte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Maria Greca Zoncu
Il Presidente Giuseppe Santalucia
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