Sentenza 15 novembre 2000
Massime • 1
Al fine di configurare i rifiuti come "propri" dell'imprenditore non è necessario che gli stessi siano materialmente prodotti quali elementi di scarto di lavorazioni dell'impresa, ovvero che derivino da una specifica attività di smaltimento, essendo sufficiente che si tratti di cose di cui l'originario detentore si disfi e che siano stati trattenuti dall'imprenditore in connessione con l'esercizio dell'attività produttiva di beni o servizi, con la prospettiva di disfarsene.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2000, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 15/11/2000
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere N. 3845
3. Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere N. 4988/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IT CO n. Foligno 14.3.41
avverso la sentenza 19.11.99 del Tribunale di Verbania - Sez. di Domodossola Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. B. Ranieri che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
IC IT CO ricorre avverso la sentenza 19.11.99 emessa dal Giudice del Tribunale di Verbania - sez. di Domodossola, con la quale è stato condannato alla pena di lire venti milioni di ammenda, essendo stato dichiarato responsabile della contravvenzione di cui all'art. 51, 2^ co. Del dec. Lgv.
5.2.97 n. 22 per l'abbandono di rifiuti (pneumatici usurati), "propri" dell'attività di gommista da lui esercitata (acc. 30.1.98).
Denuncia il ricorrente, con tre motivi, erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione:
a) per l'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 51, 2^ co. Cit. (così qualificato il fatto originariamente cautelato come violazione dell'art. 51, 3^ co. Dello stesso decreto legislativo), nonostante la prova, fornita dall'imputato, circa il conferimento dei detti pneumatici a SO EO, dipendente della Cooperativa incaricata del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Domodossola;
b) per la ritenuta natura dolosa della condotta dell'imputato, sul presupposto indimostrato che il medesimo fosse consapevole dell'illecito smaltimento dei rifiuti da parte del predetto soggetto;
c) per la qualificazione dei suindicati rifiuti come "propri" del IC, nonostante che questi non fossero stati prodotti dalla sua attività di gommista.
Motivi della decisione
I primi motivi di ricorso sono inammissibili, poiché, al di là dell'asserita erronea applicazione della legge penale, sono volti a censurare esclusivamente la valutazione della prova effettuata dal giudice di merito e implicano la richiesta di nuova valutazione al giudice di legittimità; il quale, invece, per la parte che attiene ai temi di fatto, ha il limitato compito di controllare che la ricostruzione e la valutazione, esplicata nel testo del provvedimento impugnato, non siano "manifestamente illogiche".
È, nella specie, insostenibile la tesi di un vizio di illogicità, a fronte delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, a mezzo delle quali è stato dimostrato, in contrasto con l'assunto difensivo, che i pneumatici furono dall'imputato affidati al SO al di fuori di una procedura legittima di conferimento dei rifiuti;
e ciò nell'ambito di una collusione intervenuta fra i due, comprovata dall'ora notturna, nella quale il carico sul mezzo di trasporto fu effettuato e dall'omessa compilazione del "formulario rifiuti":
collusione, resa dunque evidente dalla clandestinità della condotta, che correttamente è stata ritenuta incompatibile con la buona fede addotta dall'imputato in relazione alla condizione soggettiva del trasportatore, dipendente da cooperativa incaricata dello smaltimento dei rifiuti comunali.
Quanto alla terza censura, non può dubitarsi della sua infondatezza, essendo stati correttamente difiniti, nella sentenza impugnata, come rifiuti "propri" del "titolare dell'impresa" (e, come tali, corrispondenti alla previsione dell'art. 51, 2^ co. Del decreto legv. N. 22/97) quelli prodotti in connessione con l'esercizio di attività imprenditoriale.
Non è necessario, al fine di configurare i rifiuti come "propri" dell'imprenditore, che gli stessi siano materialmente prodotti quali elementi di scarto di lavorazioni dell'impresa, ovvero che derivino da una specifica attività di smaltimento (qual è, ad esempio, quella dell'autodemolitore), essendo, invece, sufficiente che trattisi di cose di cui l'originario detentore si disfi e che, di fatto, in connessione con l'esercizio dell'attività produttiva di beni o di servizi, siano dell'imprenditore trattenuti con la prospettiva, a sua volta, di disfarsene.
Nel caso in esame trattavasi di pneumatici che, in correlazione con l'attività di "gommista" (v. g.g. 5 s.i.), l'imputato tratteneva presso la sua azienda, una volta effettuata la sostituzione dei vecchi pneumatici con i nuovi da lui forniti.
Una simile operazione di raccolta, raccordata, per volontà dell'imprenditore, a quella di fornitura di nuovi pneumatici, comportava che quelli sostituiti assumessero le caratteristiche tipiche di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di "gommista" e che potessero definirsi "propri" dell'imprenditore, secondo la previsione dell'art. 51, 2^ co. Legge n. 22/97. Per quanto innanzi osservato il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001