Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, nella specie consistita nell'effrazione di una vetrata posta a protezione del locale di un esercizio commerciale, assorbe il delitto di danneggiamento delle cose medesime, perché la violenza si trova in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2010, n. 20743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20743 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 871
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 25191/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE SA, N. IL 14/01/1974;
avverso la sentenza n. 11004/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/04/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
EA RE è stato condannato in entrambi i gradi di merito - sentenze del Tribunale di Napoli del 27 ottobre 2006 e della Corte di Appello della stessa Città del 4 aprile 2008 - per i delitti di tentato furto aggravato e danneggiamento per avere infranto il vetro blindato della porta di ingresso di un bar ed avere tentato di perpetrare un furto.
Con l'appello l'imputato chiedeva l'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione ed il minimo aumento per la ritenuta continuazione.
Con il ricorso per Cassazione il EA deduceva che il reato di cui all'art. 635 c.p. è perseguibile a querela di parte e che nel caso di specie non era stata presentata alcuna istanza punitiva;
cosicché si imponeva il proscioglimento del ricorrente ex art. 129 c.p.p. da tale reato con la eliminazione della pena determinata in aumento per continuazione.
La qualificazione giuridica dei fatti commessi dal EA non appare corretta.
Infatti al EA è stato contestato il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose consistita nella effrazione di un vetro blindato dell'esercizio commerciale ove intendeva perpetrare il furto, nonché il danneggiamento del vetro sopradetto. Le due ipotesi non possono concorrere perché il danneggiamento del vetro è strettamente connesso alla perpetrazione del furto ed è già preso in considerazione ai fini della sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.
2. Ove mai si ritenesse il contrario la stessa condotta - effrazione del vetro-verrebbe punita due volte, la prima come reato autonomo e la seconda come circostanza aggravante del furto.
In effetti la violenza sulle cose si trova in rapporto funzionale con la esecuzione del furto, cosicché il delitto di danneggiamento resta assorbito in quello di furto aggravato dalla violenza sulle cose. È vero che tale aspetto non è stato censurato dall'imputato, ma è pure vero che la qualificazione dei fatti oggetto di imputazione è riservata al giudice e può essere compiuta, anche senza contestazione all'imputato quando sia a quest'ultimo favorevole. La soluzione adottata rende superfluo l'esame del motivo di ricorso concernente la mancanza della istanza punitiva in relazione al delitto di danneggiamento.
Da quanto detto consegue che il delitto di danneggiamento deve essere ritenuto assorbito in quello di tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose ed il relativo aumento di pena di mesi tre di reclusione deve essere eliminato.
P.Q.M.
La Corte, ritenuto il delitto di danneggiamento assorbito in quello di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, elimina l'aumento di pena per continuazione di mesi tre di reclusione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010