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Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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- 1. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 19 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2023, n. 46731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46731 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46731 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO GU PI, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila del 04/05/2023, che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 1. Con un unico motivo deduce «violazione dell'art. 606 lett. B) e E) cod. proc. pen., per erronea applicazione e interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen., e in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo 1), nonché riguardo alla presunta partecipazione di GU PI. Violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.». In particolare, diffusamente richiamati gli indici della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riguardo anche alla distinzione con l'associazione per delinquere semplice, si lamenta la mancanza del conseguimento da parte del sodalizio, nell'ambiente circostante in cui opera, di un'effettiva capacità di intimidazione sino ad estendere intorno a sé un alone permanente di paura diffusa, oggettivamente percepibile, che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. Assoggettamento ed omertà non quali semplici corollari dell'intimidazione, bensì quali effetti da ricollegarsi ad essa attraverso un nesso causale di un prestigio criminale guadagnato sul campo che non può coincidere con gli eventuali atti di violenza e minaccia realizzati al detto fine, in quanto esterni ed antecedenti. Si lamenta, altresì, che il Tribunale abbia reso una motivazione del tutto generica non confrontandosi con gli elementi di carattere dirimente prospettati dalla difesa ai fini dell'esclusione del delitto associativo ed indicati alla pagina 15 del ricorso (la numerazione è aggiunta dal Collegio, avendo omesso il ricorrente di apporre il numero di pagina). Inoltre, con riferimento alla condotta di partecipazione attribuita al ricorrente, si contesta la caratura criminale ad esso attribuita dal giudice del merito, inconciliabile con le gravissime condizioni di salute e con la scarsa considerazione di cui egli gode presso coloro che, secondo la prospettazione accusatoria, rivestirebbero ruoli apicali. Infine, «anche per motivi afferenti alle condizioni personali dello PI GU, sussiste allo stesso modo la violazione degli articoli 274 e 275 c.p.p., non ravvisandosi esigenze cautelari e violazione dei criteri di scelta della misura». 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale 2 Giulio Romano, con requisitoria del 2/10/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'ordinanza impugnata ha puntualmente descritto ed argomentato, mediante un esame globale ed unitario degli elementi di prova, l'esistenza negli anni 2019-2020 in quel di Pescara e, in particolare, presso il quartiere Rancitelli, di un gruppo criminale organizzato, facente capo a TI e GU PI, nonché alla compagna del primo, RM AP, dedito principalmente alla gestione degli affari illeciti legati al traffico di stupefacenti, avente la disponibilità di armi e sede nel c.d. Ferro di Cavallo, complesso di insediamento popolare indicato quale vero e proprio fortino della droga (vedi pagine da 3 a 6). Si è, altresì, precisato che il consesso criminale in esame si discosta dagli ordinari modelli dell'associazione per delinquere, richiamandosi al riguardo pertinenti indici fattuali propri delle organizzazioni di stampo mafioso. In particolare, oltre agli elementi comuni con l'associazione semplice, costituiti dall'esistenza di un collaudato substrato organizzativo con una ferra ripartizione dei compiti tra i numerosi correi, finalizzata alla commissione di più delitti, si è sottolineato come l'insistenza del sodalizio sul territorio non si limiti alla realizzazione del traffico di droga, ma ne trascenda i relativi esiti, essendosi tradotta in un capillare controllo del territorio volto non solo ad esautorare chi si opponga alla gestione monopolistica dell'attività criminale conseguita in virtù di specifici accordi, ma anche e soprattutto a neutralizzare, mediante sistematiche intimidazioni, danneggiamenti e con l'uso della violenza, qualsiasi iniziativa volta a riaffermare l'autorità dello Stato sia che provenga da privati che da pubblici ufficiali. Si è, infine, precisato come le iniziative criminali del gruppo, anche laddove ascrivibili materialmente al singolo, abbiano carattere diffuso, siano percepite come provenienti dal sodalizio che costituisce anche un punto di riferimento, in vece dello Stato, per risolvere controversie o soddisfare pretesi diritti. L'esternazione della forza del gruppo, poi, non solo è manifestata dagli atti di violenza ed intimidazione pure passati in rassegna dall'ordinanza impugnata ai quali sono conseguite obiettive situazioni di omertà, ma anche esternata coram populo con metodiche volte ad affermare la propria predominanza sul territorio (emblematico è il riferimento ad aggressioni perpetrate alla presenza di terzi e all'uso di fuochi d'artificio per conclamare la scarcerazione di sodali). Sulla scorta dei plurimi elementi evidenziati dal giudice del merito non si è, 3 dunque, al cospetto di un mero fenomeno di diffusività criminale ovvero di un'associazione per delinquere che opera in un diffuso contesi:o di illegalità, bensì di un sodalizio radicato su una parte del territorio cittadino dotato di una propria forza di intimidazione che, in virtù della temporale insistenza sui luoghi, ha acquisito quei connotati di immanenza e di inquinamento del tessuto economico- sociale tipici dei consessi di stampo mafioso. E tanto a prescindere dall'esistenza di uno specifico nomen quale condizione di riconoscibilità, essendo il sodalizio ben individuato anche sotto tale profilo col chiaro riferimento al foci ove lo stesso ha la propria roccaforte. La circostanza che la riserva di violenza sia esercitata su una determinata zona del territorio comunale non priva della necessaria offensività il delitto in esame, tenuto conto che gli indici fattuali declinati dal giudice del merito danno contezza del concreto pericolo per l'ordine pubblico generatosi in conseguenza della presenza di tale sodalizio. In conclusione, nessun vizio di legittimità è dato scorgere nell'ordinanza impugnata per avere, sotto il profilo della gravità indiziaria, ritenuto esistenti indici tipici del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Manifestamente infondato è anche il motivo dedotto in tema di partecipazione e di attribuzione al ricorrente di un ruolo qualificato all'interno del consesso criminale. L'attribuzione di compiti vicari, per come dettagliatamente ricavato dall'ordinanza impugnata mediante il riferimento ai molteplici episodi descritti a pag. 11, non solo è funzionalmente dimostrativa dell'esercizio di potere decisionale, ma qualifica logicamente il rilievo dell'intraneità assunta all'interno del sodalizio, connotata, proprio in ragione dei molteplici riferimenti fattuali evidenziati dal giudice del merito, di un substrato comportamentale e materiale del tutto continente con chi è chiamato a dirigere e/o sovraintendere alle attività del gruppo. 3. Del tutto generica, infine, è la censura sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura applicata in ragione delle condizioni personali del ricorrente, in difetto delle necessarie allegazioni anche in sede di riesame. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 4 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 20/10/2023
lette/sentite le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46731 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO GU PI, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila del 04/05/2023, che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 1. Con un unico motivo deduce «violazione dell'art. 606 lett. B) e E) cod. proc. pen., per erronea applicazione e interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen., e in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo 1), nonché riguardo alla presunta partecipazione di GU PI. Violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.». In particolare, diffusamente richiamati gli indici della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riguardo anche alla distinzione con l'associazione per delinquere semplice, si lamenta la mancanza del conseguimento da parte del sodalizio, nell'ambiente circostante in cui opera, di un'effettiva capacità di intimidazione sino ad estendere intorno a sé un alone permanente di paura diffusa, oggettivamente percepibile, che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. Assoggettamento ed omertà non quali semplici corollari dell'intimidazione, bensì quali effetti da ricollegarsi ad essa attraverso un nesso causale di un prestigio criminale guadagnato sul campo che non può coincidere con gli eventuali atti di violenza e minaccia realizzati al detto fine, in quanto esterni ed antecedenti. Si lamenta, altresì, che il Tribunale abbia reso una motivazione del tutto generica non confrontandosi con gli elementi di carattere dirimente prospettati dalla difesa ai fini dell'esclusione del delitto associativo ed indicati alla pagina 15 del ricorso (la numerazione è aggiunta dal Collegio, avendo omesso il ricorrente di apporre il numero di pagina). Inoltre, con riferimento alla condotta di partecipazione attribuita al ricorrente, si contesta la caratura criminale ad esso attribuita dal giudice del merito, inconciliabile con le gravissime condizioni di salute e con la scarsa considerazione di cui egli gode presso coloro che, secondo la prospettazione accusatoria, rivestirebbero ruoli apicali. Infine, «anche per motivi afferenti alle condizioni personali dello PI GU, sussiste allo stesso modo la violazione degli articoli 274 e 275 c.p.p., non ravvisandosi esigenze cautelari e violazione dei criteri di scelta della misura». 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale 2 Giulio Romano, con requisitoria del 2/10/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'ordinanza impugnata ha puntualmente descritto ed argomentato, mediante un esame globale ed unitario degli elementi di prova, l'esistenza negli anni 2019-2020 in quel di Pescara e, in particolare, presso il quartiere Rancitelli, di un gruppo criminale organizzato, facente capo a TI e GU PI, nonché alla compagna del primo, RM AP, dedito principalmente alla gestione degli affari illeciti legati al traffico di stupefacenti, avente la disponibilità di armi e sede nel c.d. Ferro di Cavallo, complesso di insediamento popolare indicato quale vero e proprio fortino della droga (vedi pagine da 3 a 6). Si è, altresì, precisato che il consesso criminale in esame si discosta dagli ordinari modelli dell'associazione per delinquere, richiamandosi al riguardo pertinenti indici fattuali propri delle organizzazioni di stampo mafioso. In particolare, oltre agli elementi comuni con l'associazione semplice, costituiti dall'esistenza di un collaudato substrato organizzativo con una ferra ripartizione dei compiti tra i numerosi correi, finalizzata alla commissione di più delitti, si è sottolineato come l'insistenza del sodalizio sul territorio non si limiti alla realizzazione del traffico di droga, ma ne trascenda i relativi esiti, essendosi tradotta in un capillare controllo del territorio volto non solo ad esautorare chi si opponga alla gestione monopolistica dell'attività criminale conseguita in virtù di specifici accordi, ma anche e soprattutto a neutralizzare, mediante sistematiche intimidazioni, danneggiamenti e con l'uso della violenza, qualsiasi iniziativa volta a riaffermare l'autorità dello Stato sia che provenga da privati che da pubblici ufficiali. Si è, infine, precisato come le iniziative criminali del gruppo, anche laddove ascrivibili materialmente al singolo, abbiano carattere diffuso, siano percepite come provenienti dal sodalizio che costituisce anche un punto di riferimento, in vece dello Stato, per risolvere controversie o soddisfare pretesi diritti. L'esternazione della forza del gruppo, poi, non solo è manifestata dagli atti di violenza ed intimidazione pure passati in rassegna dall'ordinanza impugnata ai quali sono conseguite obiettive situazioni di omertà, ma anche esternata coram populo con metodiche volte ad affermare la propria predominanza sul territorio (emblematico è il riferimento ad aggressioni perpetrate alla presenza di terzi e all'uso di fuochi d'artificio per conclamare la scarcerazione di sodali). Sulla scorta dei plurimi elementi evidenziati dal giudice del merito non si è, 3 dunque, al cospetto di un mero fenomeno di diffusività criminale ovvero di un'associazione per delinquere che opera in un diffuso contesi:o di illegalità, bensì di un sodalizio radicato su una parte del territorio cittadino dotato di una propria forza di intimidazione che, in virtù della temporale insistenza sui luoghi, ha acquisito quei connotati di immanenza e di inquinamento del tessuto economico- sociale tipici dei consessi di stampo mafioso. E tanto a prescindere dall'esistenza di uno specifico nomen quale condizione di riconoscibilità, essendo il sodalizio ben individuato anche sotto tale profilo col chiaro riferimento al foci ove lo stesso ha la propria roccaforte. La circostanza che la riserva di violenza sia esercitata su una determinata zona del territorio comunale non priva della necessaria offensività il delitto in esame, tenuto conto che gli indici fattuali declinati dal giudice del merito danno contezza del concreto pericolo per l'ordine pubblico generatosi in conseguenza della presenza di tale sodalizio. In conclusione, nessun vizio di legittimità è dato scorgere nell'ordinanza impugnata per avere, sotto il profilo della gravità indiziaria, ritenuto esistenti indici tipici del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Manifestamente infondato è anche il motivo dedotto in tema di partecipazione e di attribuzione al ricorrente di un ruolo qualificato all'interno del consesso criminale. L'attribuzione di compiti vicari, per come dettagliatamente ricavato dall'ordinanza impugnata mediante il riferimento ai molteplici episodi descritti a pag. 11, non solo è funzionalmente dimostrativa dell'esercizio di potere decisionale, ma qualifica logicamente il rilievo dell'intraneità assunta all'interno del sodalizio, connotata, proprio in ragione dei molteplici riferimenti fattuali evidenziati dal giudice del merito, di un substrato comportamentale e materiale del tutto continente con chi è chiamato a dirigere e/o sovraintendere alle attività del gruppo. 3. Del tutto generica, infine, è la censura sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura applicata in ragione delle condizioni personali del ricorrente, in difetto delle necessarie allegazioni anche in sede di riesame. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 4 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 20/10/2023