Sentenza 19 marzo 2010
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La sentenza emessa dal giudice monocratico è nulla se priva della sua sottoscrizione anche quando sia presente in atti il dispositivo letto in udienza dallo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2010, n. 23738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23738 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/03/2010
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 639
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 42168/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
contro la sentenza del 9 luglio 2009 emessa dal Tribunale di Torino, nel procedimento a carico di:
TO AS;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino ricorre per cassazione contro la sentenza emessa il 9 luglio 2009 dal Tribunale monocratico di Torino, deducendone la nullità ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3, perché non risulta sottoscritta dal giudice.
Il ricorso è fondato.
Sulla questione della mancata sottoscrizione della sentenza e sulle conseguenze di una tale omissione si rinvengono orientamenti difformi: secondo un primo indirizzo, avente ad oggetto casi di carenza di sottoscrizione da parte del presidente di un organo collegiale, si tratterebbe di una mera irregolarità (Sez. 3^, 13 dicembre 2001, n. 44657), rimediabile attraverso il procedimento di correzione di errore materiale (Sez. 6^, 8 agosto 2003 n. 34089; Sez. 5^, 17 febbraio 2004 n. 6246), mentre altre decisioni ritengono che in casi simili la sentenza sarebbe affetta da nullità relativa (Sez. 5^, 1 settembre 2004 n. 35769). Invece, con riferimento alla sentenza di "patteggiamento" la giurisprudenza attribuisce un rilievo particolare al verbale dibattimentale in cui è sanzionato l'accordo, tanto da prevalere persino sull'erronea pena indicata in dispositivo (Sez. 6^, 18 febbraio 2004 n. 6857) e sulla stessa motivazione della sentenza (Sez. V, 10 novembre 1999 n. 4070) e da consentire l'integrazione del dispositivo e della motivazione (Sez. 3^, 6 agosto 2001 n. 30505). Nel caso di specie si tratta di sentenza emessa da giudice monocratico, sicché questo Collegio ritiene che debba essere seguito quell'indirizzo giurisprudenziale, più aderente al dato letterale dell'art. 546 c.p.p., comma 3, secondo cui "qualora la sentenza sia mancante della sottoscrizione finale del giudice, la nullità prevista, per tale ipotesi, dall'art. 546 c.p.p., comma 3 non è esclusa (...) dall'esistenza del dispositivo letto in udienza (...)", in quanto l'assenza della firma in calce alla sentenza impedisce di ritenere la provenienza della decisione dal giudice che lo ha compiuto (Sez. 1^, 10 novembre 1999 n. 12754). Peraltro, "la nullità della sentenza derivante dalla mancata sottoscrizione del giudice, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata - non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza - con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo" (Sez. 1^, 10 novembre 1999, n. 12754; Sez. 4^, 13 luglio 2007, n. 34293). In conclusione, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, perché provveda alla riedizione del documento-sentenza, debitamente sottoscritto.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010