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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora PO Presidente relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 250 /2023
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASAROSA GRAZIANA, elettivamente domiciliata in Pisa, Via R. Fucini n. 49, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
26.09.2024.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.01.2023 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo la pronuncia della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tuscania (VT) con il sig. il 22.2.1997 alle seguenti Controparte_1 condizioni “a) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) la casa familiare posta in Pisa, Via Galvani n. 1, condotta in locazione, resterà assegnata alla Sig.
pagina 1 di 6 con tutti gli arredi ivi esistenti, di sua esclusiva proprietà, la quale continuerà ad Pt_1 abitarci;
c) a titolo di contributo al mantenimento della Sig. il Sig. Parte_1 [...] verserà l'assegno mensile di € 500,00, oltre ISTAT;
d) il Sig. CP_1 CP_1 estinguerà tutti i debiti pregressi, molti dei quali intestati alla Sig. ma di
[...] Pt_1 fatto gravanti su di lui (quali, a titolo esemplificativo: eventuali arretrati delle spese condominiali da pagare al da , bollette Controparte_2 CP_3 CP_4 relative alle utenze domestiche di , registrazione contratto di locazione Controparte_2 [...]
, Pisa;
ingiunzione di pagamento verb. per sosta su pista ciclabile Scad. 21/7/2018 CP_2
€ 203,00; ruolo Ag. Entrate verbale ZTL Livorno Scad. 29/9/2018 € 145,11; II° rata riscaldamento via Galvani 2018, con scadenza giugno 2019; € 582, debiti con Equitalia, le multe riconducibili al Sig. d) compensazione delle spese del presente giudizio”. CP_1
A sostegno della propria domanda la ricorrente allegava:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Tuscania (VT) il 22/2/1997 con il sig.
[...] in regime di separazione dei beni (Atto n. 1 P. 2 S. Anno 1997); CP_1
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che con accordo raggiunto mediante negoziazione assistita, depositato presso la Procura della Repubblica di Pisa in data 07.05.2019, munito di nulla osta del Pubblico Ministero il 9.05.2019 si separavano consensualmente alle seguenti condizioni “1) Le parti si obbligano al reciproco rispetto, libera ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterrà opportuno;
2) La casa familiare posta in Pisa, Via Galvani n. 1, condotta in locazione, resta assegnata alla Sig. con tutti gli arredi ivi esistenti, di sua Pt_1 esclusiva proprietà, la quale continuerà ad abitarci;
3) Il Sig. ha Controparte_1 corrisposto alla Sig. la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00), a copertura Pt_1 di parte dei debiti dal medesimo contratti e si obbliga a versarle ulteriori € 30.000,00 (euro trentamila/00), a titolo di contributo una tantum, oltre all'assegno mensile di €
500,00, a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre ISTAT;
4) il Sig. CP_1 si obbliga, inoltre, ad estinguere tutti i debiti pregressi, molti dei quali intestati
[...] alla Sig. ma di fatto gravanti su di lui (quali, al momento attuale ed a titolo Pt_1 esemplificativo: eventuali arretrati delle spese condominiali da pagare al
[...]
gestito da , bollette relative alle utenze domestiche di Controparte_2 CP_4
, registrazione contratto di locazione , Pisa;
ingiunzione di Controparte_2 Controparte_2 pagamento verb. per sosta su pista ciclabile Scad. 21/7/2018 € 203,00; ruolo Ag. Entrate verbale ZTL Livorno Scad. 29/9/2018 € 145,11; II° rata riscaldamento via Galvani 2018, con scadenza giugno 2019; € 582, debiti con Equitalia, le multe riconducibili al Sig.
. CP_1
- che essendo rimasto inadempiente il Sig. gli impegni assunti, in data 23/7/2020 CP_1 le parti sottoscrivevano una scrittura privata, con la quale questo ultimo si impegnava “a corrispondere, a tacitazione di ogni pretesa, la complessiva somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) alla Sig. entro il 31/10/2020, da versare in unica Parte_1 soluzione”;
- che, perdurando l'inadempienza, venivano emesse n. 5 cambiali ipotecarie a firma della Sig. - madre del Sig. per l'importo di € 50.000,00 di cui solo due Parte_2 CP_1 venivano pagate, restando le altre insolute;
- che ad oggi, pertanto, il Sig. debitore verso la ricorrente di € 30.000,00, non ha CP_1 mai versato l'assegno di mantenimento e sussistono tuttora i debiti di cui al punto pagina 2 di 6 precedente, che la Sig. sta pagando ratealmente onde evitare esecuzioni a suo Pt_1 carico;
- di svolgere l'attività di libera professionista docente, restauratrice e storica d'arte tessile con un reddito annuo di euro 15.518,00;
- che non gli è noto il reddito del resistente, il quale svolge attività nel campo delle mediazioni immobiliari;
- di aver subito un grave incidente stradale in data 7.03.2022 i cui postumi gli impediranno di svolgere attività lavorativa in futuro essendo costretta in sedia a rotelle;
- di avere, quindi, diritto all'assegno di mantenimento da parte del Sig. dal CP_1 momento che presumibilmente il suo reddito subirà una riduzione e per le condizioni economiche incerte in cui versa;
- che sussistono le condizioni di cui alla l. 898/1990 e ss mod. ed integrazioni per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendosi la separazione protratta ininterrottamente dalla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita e non essendovi possibilità di riconciliazione. All'udienza del 14.03.2023 la Presidente, verificata la ritualità della notificazione, dichiarava la contumacia del resistente e, sentita la parte ricorrente e rilevato che rispetto all'epoca della separazione la sua situazione non era migliorata ma tutt'al più peggiorata in ragione delle difficoltà deambulatorie dovute al sinistro stradale occorsole, confermava in via provvisoria le condizioni di cui alla separazione. La Presidente nominava, altresì, sé stessa quale Giudice istruttore fissando per gli incombenti istruttori l'udienza 29.06.2023. In accoglimento all'istanza di parte ricorrente spiegata con memoria del 22.05.2023, il Collegio con sentenza parziale del 29.08.2023, si pronunciava sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinviava la causa per l'istruttoria con concessione dei termini di cui all'art.183 cpc. La causa veniva istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale.
Con Ordinanza del 04.07.2023 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando i termini di cui all'art.190 cpc alle parti.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
***
Così ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, va preliminarmente rilevato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata accolta e decisa con sentenza parziale del 29.08.2023; per cui residuano da decidere le restanti domande di parte ricorrente attinenti alle questioni patrimoniali e più precisamente: all'assegnazione della casa familiare, al riconoscimento del diritto al contributo di mantenimento e alla disposizione in capo a parte resistente dell'obbligazione di estinzione dei debiti pregressi, come da sentenza di separazione. Ebbene, stante l'assenza dei presupposti di legge, va innanzitutto dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale. Sul punto preme, infatti, osservare che l'art. 337 sexies c.c. statuisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
La ratio sottesa alla norma – più volte messa in luce dalla giurisprudenza evidenziando il suo tenore letterale – è quella di tutelare l'interesse dei figli alla continuità di vita nell'ambiente pagina 3 di 6 domestico evitando che, per effetto della dissoluzione dell'unione tra i coniugi, vengano esposti, oltre al trauma della separazione dei genitori, all'ulteriore pregiudizio correlato alla perdita dell'ambiente che rappresentava il centro di aggregazione dei loro affetti e delle loro abitudini quotidiane.
La casa familiare non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole – affermare ciò sarebbe estraneo alla sua ratio - ma un istituto a protezione della prole, con la conseguenza che, in assenza di quest'ultima, la domanda di assegnazione della casa familiare non può trovare spazio in sede di giudizio di separazione e/o divorzio tra i coniugi (Cfr. Cass. Civ. 25604 del 2018, Cass, Civ. n.18603 del 2021).
Quindi, considerato che nel caso de quo non sono nati figli dall'unione tra la sig.ra Pt_1
e il sig. a domanda va dichiarata inammissibile. CP_1
Parimenti inammissibile è la domanda di cui al punto d) delle conclusioni relativa all'estinzione da parte del resistente dei “debiti pregressi, molti dei quali intestati alla Sig.
ma di fatto gravanti su di lui (quali, a titolo esemplificativo: eventuali arretrati delle Pt_1 spese condominiali da pagare al (Pisa), gestito da , CP_2 Controparte_2 CP_4 bollette relative alle utenze domestiche di , registrazione contratto di Controparte_2 locazione , Pisa;
ingiunzione di pagamento verb. per sosta su pista ciclabile Controparte_2
Scad. 21/7/2018 € 203,00; ruolo Ag. Entrate verbale ZTL Livorno Scad. 29/9/2018 € 145,11; II° rata riscaldamento via Galvani 2018, con scadenza giugno 2019; € 582, debiti con Equitalia, le multe riconducibili al Sig. d) compensazione delle spese del presente CP_1 giudizio”, in conformità all'obbligazione assunta in sede di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi.
Trattasi, infatti, di una domanda di adempimento degli obblighi assunti dal sig. CP_1 mediante l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi che, in quanto tale, risulta da un lato già vincolante ed avente efficacia esecutiva per il resistente, e dall'altro comunque estranea all'oggetto del presente giudizio, ove il recepimento di un tale condizione avrebbe potuto trovare sede soltanto nell'ipotesi in cui fosse stata oggetto di accordo tra le parti. Quanto alla domanda di condanna del sig. lla corresponsione di un assegno a titolo CP_1 di assegno divorzile in favore di parte ricorrente, il Collegio osserva che l'assegno divorzile
– in ossequio ai principi di autoresponsabilità e di solidarietà post-coniugale – risponde a plurime funzioni, quali quella assistenziale volta ad assicurare al coniuge economicamente più debole quanto necessario a vivere in modo dignitoso, quella compensativa volta a garantire un giusto riconoscimento ai sacrifici fatti nell'interesse del nucleo familiare ed, infine, quella perequativa volta ad assicurare la conservazione di un equilibrio nelle condizioni economiche degli ex coniugi.
Presupposto necessario ai fini dell'accoglimento della domanda è, quindi, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da parametrarsi, in ossequio al condivisibile e più recente arresto della Suprema Corte (Cass. sez. un., 11.7.2018 n.
18287), non al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o che sarebbe verosimilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale nè a quello che poteva ragionevolmente prospettarsi sulla base di aspettative esistenti durante il rapporto coniugale
– parametri questi indicati a partire dalle note Sezioni Unite del 1990 (SSUU n. 11490 del 1990; in senso conforme si vedano anche Cass. 11870/ 2015 e 11686/2013) – e neppure al criterio dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo pagina 4 di 6 matrimoniale (Cass. 11504/2017), bensì ad una valutazione articolata, complessiva e comparativa, da svolgersi in aderenza al quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.. La norma dell'art. 5 L. divorzio conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare con l'unica funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale trovi la sua origine e la sua motivazione nelle determinazioni comuni con riguardo ai ruoli endofamiliari, considerati vari elementi quali la durata del matrimonio, oltre alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla situazione concreta del mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei citati principi al caso in esame, rileva il Collegio che parte ricorrente non ha nè dedotto nè provato la sussistenza dei presupposti costitutivi del diritto all'assegno di divorzio, nulla avendo argomentato nè tanto meno provato in merito alla sussistenza di una situazione di squilibrio economico e patrimoniale tra i coniugi e sulle cause della stessa.
In particolare, la ricorrente esercita un'attività lavorativa che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta fruttarle redditi imponibili che variano da Euro 24.005,00 (nel 2020) a Euro 21.145,00 (nel 2022) e ciò deve tra l'altro ritenersi sufficiente a garantirle un tenore di vita dignitoso (si osserva che la dedotta flessione del reddito conseguente al sinistro non è minimamente provata e anzi in sede di comparizione personale la ricorrente dichiarava: “Io sono sulla sedia a rotelle perché ho un'invalidità del 100%, ma nonostante questo esercito la libera professione come restauratrice e critica d'arte. Non percepisco una pensione di invalidità, perché lavorando mi mantengo, ma prendo un assegno di accompagnamento di 500 euro mensili. Con la mia professione, ho dei redditi annuali di 15.000 euro, con netto mensile di 1.500).”). Nessuna allegazione nè richiesta istruttoria è stata inoltre dedotta con riguardo alla situazione lavorativa e reddittuale del resistente che, interrogato formalmente in sede di istruttoria, pur confessando di non aver fatto fronte alle obbligazioni assunte in sede di separazione, ha dichiarato di essere privo di occupazione lavorativa e di vivere con la pensione dei genitori
(parte ricorrente avrebbe ben potuto chiedere ordine di esibizione e/o informazioni all'INPS, indagini della GDF ecc., ma nessuna istanza in tal senso è stata avanzata).
Ne discende che la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata (la decorrenza del rigetto è da intendersi dalla sentenza parziale di cessazione degi effetti civili del matrimonio, essendo il mantenimento precedente ancora in costanza di matrimonio).
Le spese di lite, attesa la contumacia di parte resistente e il parziale accoglimento della domanda, si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così provvede:
pagina 5 di 6 1. DICHIARA inammissibili le domande di cui al punto b) e d) delle conclusioni per le ragioni esposte in parte motiva;
2. RIGETTA la domanda di assegno divorzile;
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 17.01.2025
La Presidente rel. dott.ssa Eleonora PO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora PO Presidente relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 250 /2023
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASAROSA GRAZIANA, elettivamente domiciliata in Pisa, Via R. Fucini n. 49, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
26.09.2024.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.01.2023 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo la pronuncia della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tuscania (VT) con il sig. il 22.2.1997 alle seguenti Controparte_1 condizioni “a) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) la casa familiare posta in Pisa, Via Galvani n. 1, condotta in locazione, resterà assegnata alla Sig.
pagina 1 di 6 con tutti gli arredi ivi esistenti, di sua esclusiva proprietà, la quale continuerà ad Pt_1 abitarci;
c) a titolo di contributo al mantenimento della Sig. il Sig. Parte_1 [...] verserà l'assegno mensile di € 500,00, oltre ISTAT;
d) il Sig. CP_1 CP_1 estinguerà tutti i debiti pregressi, molti dei quali intestati alla Sig. ma di
[...] Pt_1 fatto gravanti su di lui (quali, a titolo esemplificativo: eventuali arretrati delle spese condominiali da pagare al da , bollette Controparte_2 CP_3 CP_4 relative alle utenze domestiche di , registrazione contratto di locazione Controparte_2 [...]
, Pisa;
ingiunzione di pagamento verb. per sosta su pista ciclabile Scad. 21/7/2018 CP_2
€ 203,00; ruolo Ag. Entrate verbale ZTL Livorno Scad. 29/9/2018 € 145,11; II° rata riscaldamento via Galvani 2018, con scadenza giugno 2019; € 582, debiti con Equitalia, le multe riconducibili al Sig. d) compensazione delle spese del presente giudizio”. CP_1
A sostegno della propria domanda la ricorrente allegava:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Tuscania (VT) il 22/2/1997 con il sig.
[...] in regime di separazione dei beni (Atto n. 1 P. 2 S. Anno 1997); CP_1
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che con accordo raggiunto mediante negoziazione assistita, depositato presso la Procura della Repubblica di Pisa in data 07.05.2019, munito di nulla osta del Pubblico Ministero il 9.05.2019 si separavano consensualmente alle seguenti condizioni “1) Le parti si obbligano al reciproco rispetto, libera ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterrà opportuno;
2) La casa familiare posta in Pisa, Via Galvani n. 1, condotta in locazione, resta assegnata alla Sig. con tutti gli arredi ivi esistenti, di sua Pt_1 esclusiva proprietà, la quale continuerà ad abitarci;
3) Il Sig. ha Controparte_1 corrisposto alla Sig. la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00), a copertura Pt_1 di parte dei debiti dal medesimo contratti e si obbliga a versarle ulteriori € 30.000,00 (euro trentamila/00), a titolo di contributo una tantum, oltre all'assegno mensile di €
500,00, a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre ISTAT;
4) il Sig. CP_1 si obbliga, inoltre, ad estinguere tutti i debiti pregressi, molti dei quali intestati
[...] alla Sig. ma di fatto gravanti su di lui (quali, al momento attuale ed a titolo Pt_1 esemplificativo: eventuali arretrati delle spese condominiali da pagare al
[...]
gestito da , bollette relative alle utenze domestiche di Controparte_2 CP_4
, registrazione contratto di locazione , Pisa;
ingiunzione di Controparte_2 Controparte_2 pagamento verb. per sosta su pista ciclabile Scad. 21/7/2018 € 203,00; ruolo Ag. Entrate verbale ZTL Livorno Scad. 29/9/2018 € 145,11; II° rata riscaldamento via Galvani 2018, con scadenza giugno 2019; € 582, debiti con Equitalia, le multe riconducibili al Sig.
. CP_1
- che essendo rimasto inadempiente il Sig. gli impegni assunti, in data 23/7/2020 CP_1 le parti sottoscrivevano una scrittura privata, con la quale questo ultimo si impegnava “a corrispondere, a tacitazione di ogni pretesa, la complessiva somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) alla Sig. entro il 31/10/2020, da versare in unica Parte_1 soluzione”;
- che, perdurando l'inadempienza, venivano emesse n. 5 cambiali ipotecarie a firma della Sig. - madre del Sig. per l'importo di € 50.000,00 di cui solo due Parte_2 CP_1 venivano pagate, restando le altre insolute;
- che ad oggi, pertanto, il Sig. debitore verso la ricorrente di € 30.000,00, non ha CP_1 mai versato l'assegno di mantenimento e sussistono tuttora i debiti di cui al punto pagina 2 di 6 precedente, che la Sig. sta pagando ratealmente onde evitare esecuzioni a suo Pt_1 carico;
- di svolgere l'attività di libera professionista docente, restauratrice e storica d'arte tessile con un reddito annuo di euro 15.518,00;
- che non gli è noto il reddito del resistente, il quale svolge attività nel campo delle mediazioni immobiliari;
- di aver subito un grave incidente stradale in data 7.03.2022 i cui postumi gli impediranno di svolgere attività lavorativa in futuro essendo costretta in sedia a rotelle;
- di avere, quindi, diritto all'assegno di mantenimento da parte del Sig. dal CP_1 momento che presumibilmente il suo reddito subirà una riduzione e per le condizioni economiche incerte in cui versa;
- che sussistono le condizioni di cui alla l. 898/1990 e ss mod. ed integrazioni per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendosi la separazione protratta ininterrottamente dalla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita e non essendovi possibilità di riconciliazione. All'udienza del 14.03.2023 la Presidente, verificata la ritualità della notificazione, dichiarava la contumacia del resistente e, sentita la parte ricorrente e rilevato che rispetto all'epoca della separazione la sua situazione non era migliorata ma tutt'al più peggiorata in ragione delle difficoltà deambulatorie dovute al sinistro stradale occorsole, confermava in via provvisoria le condizioni di cui alla separazione. La Presidente nominava, altresì, sé stessa quale Giudice istruttore fissando per gli incombenti istruttori l'udienza 29.06.2023. In accoglimento all'istanza di parte ricorrente spiegata con memoria del 22.05.2023, il Collegio con sentenza parziale del 29.08.2023, si pronunciava sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinviava la causa per l'istruttoria con concessione dei termini di cui all'art.183 cpc. La causa veniva istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale.
Con Ordinanza del 04.07.2023 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando i termini di cui all'art.190 cpc alle parti.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
***
Così ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, va preliminarmente rilevato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata accolta e decisa con sentenza parziale del 29.08.2023; per cui residuano da decidere le restanti domande di parte ricorrente attinenti alle questioni patrimoniali e più precisamente: all'assegnazione della casa familiare, al riconoscimento del diritto al contributo di mantenimento e alla disposizione in capo a parte resistente dell'obbligazione di estinzione dei debiti pregressi, come da sentenza di separazione. Ebbene, stante l'assenza dei presupposti di legge, va innanzitutto dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale. Sul punto preme, infatti, osservare che l'art. 337 sexies c.c. statuisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
La ratio sottesa alla norma – più volte messa in luce dalla giurisprudenza evidenziando il suo tenore letterale – è quella di tutelare l'interesse dei figli alla continuità di vita nell'ambiente pagina 3 di 6 domestico evitando che, per effetto della dissoluzione dell'unione tra i coniugi, vengano esposti, oltre al trauma della separazione dei genitori, all'ulteriore pregiudizio correlato alla perdita dell'ambiente che rappresentava il centro di aggregazione dei loro affetti e delle loro abitudini quotidiane.
La casa familiare non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole – affermare ciò sarebbe estraneo alla sua ratio - ma un istituto a protezione della prole, con la conseguenza che, in assenza di quest'ultima, la domanda di assegnazione della casa familiare non può trovare spazio in sede di giudizio di separazione e/o divorzio tra i coniugi (Cfr. Cass. Civ. 25604 del 2018, Cass, Civ. n.18603 del 2021).
Quindi, considerato che nel caso de quo non sono nati figli dall'unione tra la sig.ra Pt_1
e il sig. a domanda va dichiarata inammissibile. CP_1
Parimenti inammissibile è la domanda di cui al punto d) delle conclusioni relativa all'estinzione da parte del resistente dei “debiti pregressi, molti dei quali intestati alla Sig.
ma di fatto gravanti su di lui (quali, a titolo esemplificativo: eventuali arretrati delle Pt_1 spese condominiali da pagare al (Pisa), gestito da , CP_2 Controparte_2 CP_4 bollette relative alle utenze domestiche di , registrazione contratto di Controparte_2 locazione , Pisa;
ingiunzione di pagamento verb. per sosta su pista ciclabile Controparte_2
Scad. 21/7/2018 € 203,00; ruolo Ag. Entrate verbale ZTL Livorno Scad. 29/9/2018 € 145,11; II° rata riscaldamento via Galvani 2018, con scadenza giugno 2019; € 582, debiti con Equitalia, le multe riconducibili al Sig. d) compensazione delle spese del presente CP_1 giudizio”, in conformità all'obbligazione assunta in sede di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi.
Trattasi, infatti, di una domanda di adempimento degli obblighi assunti dal sig. CP_1 mediante l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi che, in quanto tale, risulta da un lato già vincolante ed avente efficacia esecutiva per il resistente, e dall'altro comunque estranea all'oggetto del presente giudizio, ove il recepimento di un tale condizione avrebbe potuto trovare sede soltanto nell'ipotesi in cui fosse stata oggetto di accordo tra le parti. Quanto alla domanda di condanna del sig. lla corresponsione di un assegno a titolo CP_1 di assegno divorzile in favore di parte ricorrente, il Collegio osserva che l'assegno divorzile
– in ossequio ai principi di autoresponsabilità e di solidarietà post-coniugale – risponde a plurime funzioni, quali quella assistenziale volta ad assicurare al coniuge economicamente più debole quanto necessario a vivere in modo dignitoso, quella compensativa volta a garantire un giusto riconoscimento ai sacrifici fatti nell'interesse del nucleo familiare ed, infine, quella perequativa volta ad assicurare la conservazione di un equilibrio nelle condizioni economiche degli ex coniugi.
Presupposto necessario ai fini dell'accoglimento della domanda è, quindi, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da parametrarsi, in ossequio al condivisibile e più recente arresto della Suprema Corte (Cass. sez. un., 11.7.2018 n.
18287), non al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o che sarebbe verosimilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale nè a quello che poteva ragionevolmente prospettarsi sulla base di aspettative esistenti durante il rapporto coniugale
– parametri questi indicati a partire dalle note Sezioni Unite del 1990 (SSUU n. 11490 del 1990; in senso conforme si vedano anche Cass. 11870/ 2015 e 11686/2013) – e neppure al criterio dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo pagina 4 di 6 matrimoniale (Cass. 11504/2017), bensì ad una valutazione articolata, complessiva e comparativa, da svolgersi in aderenza al quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.. La norma dell'art. 5 L. divorzio conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare con l'unica funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale trovi la sua origine e la sua motivazione nelle determinazioni comuni con riguardo ai ruoli endofamiliari, considerati vari elementi quali la durata del matrimonio, oltre alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla situazione concreta del mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei citati principi al caso in esame, rileva il Collegio che parte ricorrente non ha nè dedotto nè provato la sussistenza dei presupposti costitutivi del diritto all'assegno di divorzio, nulla avendo argomentato nè tanto meno provato in merito alla sussistenza di una situazione di squilibrio economico e patrimoniale tra i coniugi e sulle cause della stessa.
In particolare, la ricorrente esercita un'attività lavorativa che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta fruttarle redditi imponibili che variano da Euro 24.005,00 (nel 2020) a Euro 21.145,00 (nel 2022) e ciò deve tra l'altro ritenersi sufficiente a garantirle un tenore di vita dignitoso (si osserva che la dedotta flessione del reddito conseguente al sinistro non è minimamente provata e anzi in sede di comparizione personale la ricorrente dichiarava: “Io sono sulla sedia a rotelle perché ho un'invalidità del 100%, ma nonostante questo esercito la libera professione come restauratrice e critica d'arte. Non percepisco una pensione di invalidità, perché lavorando mi mantengo, ma prendo un assegno di accompagnamento di 500 euro mensili. Con la mia professione, ho dei redditi annuali di 15.000 euro, con netto mensile di 1.500).”). Nessuna allegazione nè richiesta istruttoria è stata inoltre dedotta con riguardo alla situazione lavorativa e reddittuale del resistente che, interrogato formalmente in sede di istruttoria, pur confessando di non aver fatto fronte alle obbligazioni assunte in sede di separazione, ha dichiarato di essere privo di occupazione lavorativa e di vivere con la pensione dei genitori
(parte ricorrente avrebbe ben potuto chiedere ordine di esibizione e/o informazioni all'INPS, indagini della GDF ecc., ma nessuna istanza in tal senso è stata avanzata).
Ne discende che la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata (la decorrenza del rigetto è da intendersi dalla sentenza parziale di cessazione degi effetti civili del matrimonio, essendo il mantenimento precedente ancora in costanza di matrimonio).
Le spese di lite, attesa la contumacia di parte resistente e il parziale accoglimento della domanda, si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così provvede:
pagina 5 di 6 1. DICHIARA inammissibili le domande di cui al punto b) e d) delle conclusioni per le ragioni esposte in parte motiva;
2. RIGETTA la domanda di assegno divorzile;
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 17.01.2025
La Presidente rel. dott.ssa Eleonora PO
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