Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, stabilito dalla legge 8 novembre 1963, n. 1530 , in lire 150 milioni, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, a lire 300 milioni.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, stabilito dalla legge 8 novembre 1963, n. 1530 , in lire 150 milioni, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, a lire 300 milioni.