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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 121 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 255/2024, pubblicata in data 12 marzo 2024, in punto: cessione in blocco di crediti bancari;
causa vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Fiaschi e Roberta Ferencich Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Trieste presso lo studio di quest'ultima per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati per mandato generale alle liti a rogito del notaio dd. 15.3.2024, n. 9775/2163 Persona_1
APPELLATA
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, rifiutatosi sin d'ora ogni allargamento o mutamento del contraddittorio, a) accogliere l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, annullare e/o revocare e/o dichiarare irrito e/o nullo,
il decreto ingiuntivo n. 386/2021, dd. 29.6.2021, reso dal Tribunale di Trieste nel procedimento n. 1652/2021 R.G., respingendo comunque le domande tutte avversarie,
in quanto prescritte, inammissibili, infondate e non provate;
b) in via subordinata,
accertare e dichiarare se veramente sussista il debito dedotto da in capo Controparte_1
all'appellante nella misura da essa indicata nel procedimento monitorio;
c) con vittoria di competenze e spese per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione o deduzione, in via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Trieste n. 255/2024 del 7.3.2024
depositata in data 12.3.2024.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che aveva acquistato da Arena NPL One S.r.l., mediante un Controparte_1
contratto di cessione concluso in data 19 ottobre 2016 ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti pecuniari che la cedente aveva precedentemente acquistato in blocco da UniCredit
Credit Management Bank S.p.A., costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari risultanti nella titolarità di
2 Arena che, alla data del 25 ottobre 2016 non fossero stati integralmente soddisfatti o comunque estinti, non avessero formato oggetto di accordi stragiudiziali con Arena
per effetto dei quali era intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione,
l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data del 31 marzo 2016
soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato): siano crediti precedentemente acquistati dalla società Aspra
Finance S.p.A.; siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
siano crediti denominati in euro;
siano crediti derivanti da Contratti di
Finanziamento classificati in sofferenza, nell'accezione di cui alla Circolare n. 272 del
30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata
(Matrice dei Conti) entro il 30/04/2009; siano crediti di cui la Cedente è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da in virtù di un contratto di CP_2
cessione datato 20 novembre 2014, tra il Cedente e ai sensi e per gli effetti CP_2
dell'art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139,
del 25 novembre 2014; premesso inoltre che tra i crediti ceduti era compreso anche quello vantato da Unicredit S.p.A. nei confronti di in forza di due Parte_1
rapporti di affidamento regolati in conto corrente bancario aventi entrambi n. 5339253
i quali, perdurando lo stato di morosità, erano stati passati a sofferenza e che alla data della cessione il credito vantato ammontava a complessivi euro 94.550,60 come risultava dall'estratto conto certificato ex art. 50 del Testo Unico Bancario;
tutto ciò
premesso, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 386/2021 emesso dal Tribunale di
Trieste in data 29.06.2021 con il quale era stato intimato alla il pagamento della Pt_1
complessiva somma di euro 94.550,60 oltre interessi nella misura convenuta
3 contrattualmente fino al saldo ed oltre alle spese del procedimento.
aveva proposto opposizione contestando la titolarità e la legittimazione Parte_1
della ricorrente, esponendo che quest'ultima aveva prodotto solo l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale relativo all'ultima cessione della catena a monte;
che il contratto di cessione era stato prodotto in forma incompleta, non comprensiva dell'elenco dei crediti ceduti;
che era pertanto indimostrata sia l'effettività delle cessioni che si erano susseguite, sia se il credito azionato fosse o meno incluso tra quelli di volta in volta ceduti;
che poiché il credito risultava passato a sofferenza quantomeno dal 10.4.2006, alla data dell'atto interruttivo del 30.1.2017 doveva ritenersi già maturata la prescrizione decennale;
che dalle lettere di affidamento prodotte in sede di opposizione non era dato desumere quali fossero le condizioni economiche del rapporto, con conseguente nullità ex art. 117 del Testo Unico
Bancario; che le certificazioni dei crediti ex art. 50 T.u.b. non garantivano continuità
rispetto ai precedenti estratti non contestati;
che tra i documenti versati in sede monitoria non era rinvenibile alcun estratto conto.
L'opposta si era costituita resistendo all'opposizione ed eccependo l'infondatezza delle eccezioni proposte.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
12 marzo 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 386/2021 emesso dal Tribunale di Trieste il 29.06.2021; 2)
condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro Parte_1
7.000,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cnap come per legge.”
4 L'opposizione era stata respinta in considerazione del fatto che nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale si era fatto riferimento a tutti i contratti di cessione intervenuti nel tempo, il che doveva ritenersi “sufficiente a integrare i presupposti di legge,
considerato che si tratta di presupposti di efficacia delle cessioni rispetto ai debitori,
astrattamente idonei a realizzare la conoscenza legale, e non di requisiti di validità”;
era inoltre stato osservato che “alcuni documenti (due) sono firmati dalla Pt_1
mentre un altro è indirizzato dalla alla Banca, che producendolo in giudizio ha Pt_1
avvalorato”, che l'apertura di credito non richiede sempre la forma scritta, in particolare non la richiede quando è già prevista e disciplinata dal contratto di conto corrente stipulato per iscritto e che l'eccezione di prescrizione non era accoglibile, non essendo nota la data di effettiva chiusura del rapporto di conto corrente.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 8 aprile 2024 l'opponente aveva interposto gravame, chiedendo la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe;
la società opposta si era costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado lamentando, con il primo motivo,
che non poteva ritenersi dimostrata l'inclusione del credito azionato tra quelli di volta in volta ceduti, avendo dimesso solamente l'avviso di pubblicazione Controparte_1
sulla Gazzetta Ufficiale relativo all'ultima cessione della catena a monte ed essendo il contratto dd. 18.10.2016 stato prodotto in forma incompleta, mancando sia le pagine
5 6, 7, 16, 17, sia quelle da 33 a 129 e sia ancora l'allegato n. 2 relativo all'elenco dei crediti ceduti in blocco.
Con il secondo motivo ha inoltre lamentato che non si era tenuto conto della mancata produzione del modulo di apertura del conto corrente né del fatto che le tre lettere di affidamento erano state prodotte in forma incompleta e che dalle stesse non era desumibile il contenuto minimo previsto a pena di nullità dall'art. 117 del Testo Unico
Bancario.
Con il terzo motivo ha riproposto l'eccezione di prescrizione rilevando che, essendo il credito stato portato a sofferenza quantomeno dal 10.4.2006 ed essendo il ricorso monitorio stato proposto il 14.6.2021, la pretesa doveva in ogni caso ritenersi prescritta.
Con il quarto motivo ha rilevato che la banca non aveva prodotto in fase di opposizione alcun estratto conto relativo al rapporto asseritamente ceduto, essendosi limitata alla sola produzione dell'estratto ex art. 50 del Testo Unico Bancario.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'appello è fondato.
Se da un lato i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della legge n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società
di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, dall'altro va tuttavia rilevato che, come evidenziato dal Supremo Collegio (Cass. n. 21843 del 30/08/2019),
6 “i possessori dei titoli emessi dalla SPV possono essere esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione.”
E le questioni relative all'esistenza e alla prova della titolarità del credito,
legittimamente prospettabili in base agli anzidetti principi, nel caso concreto debbono ritenersi fondate, essendovi evidenza documentale del fatto che il contratto di cessione risulta effettivamente prodotto in forma incompleta, essendo oggettivamente mancanti, oltre alle pagine 6, 7, 16, 17 e quelle da 33 a 129, lo stesso allegato n. 2
contenente l'elenco dei crediti ceduti in blocco.
Risulta inoltre prodotto solo l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale relativo all'ultima cessione della catena, comprendente tredici precedenti cessioni intercorse dal 30/04/2008 al 29/05/2009, sicché non vi è prova della rispondenza della posizione creditoria azionata in via monitoria ai criteri cumulativamente previsti da tale avviso nei punti da 1 a 5 (non risultando pertanto dimostrato che la stessa fosse compresa tra i crediti precedentemente acquistati dalla società Aspra Finance S.p.A., né tra quelli di cui la cedente era divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da CP_2
in virtù di un contratto di cessione datato 20 novembre 2014 e tra il Cedente e CP_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del
30 aprile 1999 per i quali era stato pubblicato l'avviso di cessione nella Gazzetta
Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014).
Va inoltre osservato che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si riferiva neppure in modo indistinto a tutti i contratti di cessione intervenuti nel tempo, poiché
oltre al rispetto dei criteri indicati nei punti da 1 a 5, era stata prevista nell'avviso anche
7 l'esclusione dalla cessione in blocco dei crediti “nascenti dai finanziamenti che alla data del 31 marzo 2016, pur presentando le caratteristiche sopra indicate”,
rispondevano alle caratteristiche indicate nei successivi ed ulteriori punti di cui ai nn.
6 e 7.
Neppure la consistenza del credito può ritenersi dimostrata, essendo in proposito rinvenibile in atti il solo estratto certificato ex art. 50 del Testo Unico Bancario,
valevole ai fini probatori unicamente nella fase monitoria, e non essendo la produzione stata integrata mediante il deposito degli estratti conto relativi all'andamento del rapporto.
* * *
A margine delle considerazioni che precedono debbono ritenersi fondati il primo e l'ultimo motivo, con efficacia assorbente rispetto alle ulteriori doglianze;
l'appello andrà pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato, con conseguente rigetto delle domande proposte in primo grado dalla parte opposta e le spese del doppio grado dovranno seguire la soccombenza ed essere liquidate sulla base dello scaglione di valore applicabile alla controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 255/2024, pubblicata il Controparte_1
12 marzo 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto
8 ingiuntivo opposto, respingendo le domande proposte in primo grado da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 6.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 121 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 255/2024, pubblicata in data 12 marzo 2024, in punto: cessione in blocco di crediti bancari;
causa vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Fiaschi e Roberta Ferencich Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Trieste presso lo studio di quest'ultima per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati per mandato generale alle liti a rogito del notaio dd. 15.3.2024, n. 9775/2163 Persona_1
APPELLATA
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, rifiutatosi sin d'ora ogni allargamento o mutamento del contraddittorio, a) accogliere l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, annullare e/o revocare e/o dichiarare irrito e/o nullo,
il decreto ingiuntivo n. 386/2021, dd. 29.6.2021, reso dal Tribunale di Trieste nel procedimento n. 1652/2021 R.G., respingendo comunque le domande tutte avversarie,
in quanto prescritte, inammissibili, infondate e non provate;
b) in via subordinata,
accertare e dichiarare se veramente sussista il debito dedotto da in capo Controparte_1
all'appellante nella misura da essa indicata nel procedimento monitorio;
c) con vittoria di competenze e spese per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione o deduzione, in via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Trieste n. 255/2024 del 7.3.2024
depositata in data 12.3.2024.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che aveva acquistato da Arena NPL One S.r.l., mediante un Controparte_1
contratto di cessione concluso in data 19 ottobre 2016 ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti pecuniari che la cedente aveva precedentemente acquistato in blocco da UniCredit
Credit Management Bank S.p.A., costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari risultanti nella titolarità di
2 Arena che, alla data del 25 ottobre 2016 non fossero stati integralmente soddisfatti o comunque estinti, non avessero formato oggetto di accordi stragiudiziali con Arena
per effetto dei quali era intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione,
l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data del 31 marzo 2016
soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato): siano crediti precedentemente acquistati dalla società Aspra
Finance S.p.A.; siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
siano crediti denominati in euro;
siano crediti derivanti da Contratti di
Finanziamento classificati in sofferenza, nell'accezione di cui alla Circolare n. 272 del
30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata
(Matrice dei Conti) entro il 30/04/2009; siano crediti di cui la Cedente è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da in virtù di un contratto di CP_2
cessione datato 20 novembre 2014, tra il Cedente e ai sensi e per gli effetti CP_2
dell'art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139,
del 25 novembre 2014; premesso inoltre che tra i crediti ceduti era compreso anche quello vantato da Unicredit S.p.A. nei confronti di in forza di due Parte_1
rapporti di affidamento regolati in conto corrente bancario aventi entrambi n. 5339253
i quali, perdurando lo stato di morosità, erano stati passati a sofferenza e che alla data della cessione il credito vantato ammontava a complessivi euro 94.550,60 come risultava dall'estratto conto certificato ex art. 50 del Testo Unico Bancario;
tutto ciò
premesso, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 386/2021 emesso dal Tribunale di
Trieste in data 29.06.2021 con il quale era stato intimato alla il pagamento della Pt_1
complessiva somma di euro 94.550,60 oltre interessi nella misura convenuta
3 contrattualmente fino al saldo ed oltre alle spese del procedimento.
aveva proposto opposizione contestando la titolarità e la legittimazione Parte_1
della ricorrente, esponendo che quest'ultima aveva prodotto solo l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale relativo all'ultima cessione della catena a monte;
che il contratto di cessione era stato prodotto in forma incompleta, non comprensiva dell'elenco dei crediti ceduti;
che era pertanto indimostrata sia l'effettività delle cessioni che si erano susseguite, sia se il credito azionato fosse o meno incluso tra quelli di volta in volta ceduti;
che poiché il credito risultava passato a sofferenza quantomeno dal 10.4.2006, alla data dell'atto interruttivo del 30.1.2017 doveva ritenersi già maturata la prescrizione decennale;
che dalle lettere di affidamento prodotte in sede di opposizione non era dato desumere quali fossero le condizioni economiche del rapporto, con conseguente nullità ex art. 117 del Testo Unico
Bancario; che le certificazioni dei crediti ex art. 50 T.u.b. non garantivano continuità
rispetto ai precedenti estratti non contestati;
che tra i documenti versati in sede monitoria non era rinvenibile alcun estratto conto.
L'opposta si era costituita resistendo all'opposizione ed eccependo l'infondatezza delle eccezioni proposte.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
12 marzo 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 386/2021 emesso dal Tribunale di Trieste il 29.06.2021; 2)
condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro Parte_1
7.000,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cnap come per legge.”
4 L'opposizione era stata respinta in considerazione del fatto che nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale si era fatto riferimento a tutti i contratti di cessione intervenuti nel tempo, il che doveva ritenersi “sufficiente a integrare i presupposti di legge,
considerato che si tratta di presupposti di efficacia delle cessioni rispetto ai debitori,
astrattamente idonei a realizzare la conoscenza legale, e non di requisiti di validità”;
era inoltre stato osservato che “alcuni documenti (due) sono firmati dalla Pt_1
mentre un altro è indirizzato dalla alla Banca, che producendolo in giudizio ha Pt_1
avvalorato”, che l'apertura di credito non richiede sempre la forma scritta, in particolare non la richiede quando è già prevista e disciplinata dal contratto di conto corrente stipulato per iscritto e che l'eccezione di prescrizione non era accoglibile, non essendo nota la data di effettiva chiusura del rapporto di conto corrente.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 8 aprile 2024 l'opponente aveva interposto gravame, chiedendo la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe;
la società opposta si era costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado lamentando, con il primo motivo,
che non poteva ritenersi dimostrata l'inclusione del credito azionato tra quelli di volta in volta ceduti, avendo dimesso solamente l'avviso di pubblicazione Controparte_1
sulla Gazzetta Ufficiale relativo all'ultima cessione della catena a monte ed essendo il contratto dd. 18.10.2016 stato prodotto in forma incompleta, mancando sia le pagine
5 6, 7, 16, 17, sia quelle da 33 a 129 e sia ancora l'allegato n. 2 relativo all'elenco dei crediti ceduti in blocco.
Con il secondo motivo ha inoltre lamentato che non si era tenuto conto della mancata produzione del modulo di apertura del conto corrente né del fatto che le tre lettere di affidamento erano state prodotte in forma incompleta e che dalle stesse non era desumibile il contenuto minimo previsto a pena di nullità dall'art. 117 del Testo Unico
Bancario.
Con il terzo motivo ha riproposto l'eccezione di prescrizione rilevando che, essendo il credito stato portato a sofferenza quantomeno dal 10.4.2006 ed essendo il ricorso monitorio stato proposto il 14.6.2021, la pretesa doveva in ogni caso ritenersi prescritta.
Con il quarto motivo ha rilevato che la banca non aveva prodotto in fase di opposizione alcun estratto conto relativo al rapporto asseritamente ceduto, essendosi limitata alla sola produzione dell'estratto ex art. 50 del Testo Unico Bancario.
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Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'appello è fondato.
Se da un lato i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della legge n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società
di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, dall'altro va tuttavia rilevato che, come evidenziato dal Supremo Collegio (Cass. n. 21843 del 30/08/2019),
6 “i possessori dei titoli emessi dalla SPV possono essere esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione.”
E le questioni relative all'esistenza e alla prova della titolarità del credito,
legittimamente prospettabili in base agli anzidetti principi, nel caso concreto debbono ritenersi fondate, essendovi evidenza documentale del fatto che il contratto di cessione risulta effettivamente prodotto in forma incompleta, essendo oggettivamente mancanti, oltre alle pagine 6, 7, 16, 17 e quelle da 33 a 129, lo stesso allegato n. 2
contenente l'elenco dei crediti ceduti in blocco.
Risulta inoltre prodotto solo l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale relativo all'ultima cessione della catena, comprendente tredici precedenti cessioni intercorse dal 30/04/2008 al 29/05/2009, sicché non vi è prova della rispondenza della posizione creditoria azionata in via monitoria ai criteri cumulativamente previsti da tale avviso nei punti da 1 a 5 (non risultando pertanto dimostrato che la stessa fosse compresa tra i crediti precedentemente acquistati dalla società Aspra Finance S.p.A., né tra quelli di cui la cedente era divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da CP_2
in virtù di un contratto di cessione datato 20 novembre 2014 e tra il Cedente e CP_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del
30 aprile 1999 per i quali era stato pubblicato l'avviso di cessione nella Gazzetta
Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014).
Va inoltre osservato che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si riferiva neppure in modo indistinto a tutti i contratti di cessione intervenuti nel tempo, poiché
oltre al rispetto dei criteri indicati nei punti da 1 a 5, era stata prevista nell'avviso anche
7 l'esclusione dalla cessione in blocco dei crediti “nascenti dai finanziamenti che alla data del 31 marzo 2016, pur presentando le caratteristiche sopra indicate”,
rispondevano alle caratteristiche indicate nei successivi ed ulteriori punti di cui ai nn.
6 e 7.
Neppure la consistenza del credito può ritenersi dimostrata, essendo in proposito rinvenibile in atti il solo estratto certificato ex art. 50 del Testo Unico Bancario,
valevole ai fini probatori unicamente nella fase monitoria, e non essendo la produzione stata integrata mediante il deposito degli estratti conto relativi all'andamento del rapporto.
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A margine delle considerazioni che precedono debbono ritenersi fondati il primo e l'ultimo motivo, con efficacia assorbente rispetto alle ulteriori doglianze;
l'appello andrà pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato, con conseguente rigetto delle domande proposte in primo grado dalla parte opposta e le spese del doppio grado dovranno seguire la soccombenza ed essere liquidate sulla base dello scaglione di valore applicabile alla controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 255/2024, pubblicata il Controparte_1
12 marzo 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto
8 ingiuntivo opposto, respingendo le domande proposte in primo grado da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 6.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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