Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1978, n. 709
Versione
3 dicembre 1978
Art. 1. Articolo unico

I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto concernenti atti, denunce e dichiarazioni, possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

Entrata in vigore il 3 dicembre 1978
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