Versione
3 dicembre 1978
3 dicembre 1978
Art. 1. Articolo unico
I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto concernenti atti, denunce e dichiarazioni, possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto concernenti atti, denunce e dichiarazioni, possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Commentario • 1
- 1. Circolare del 04/04/1997 n. 95 - Min. Finanze - Uff. Coscienza Civica Serv. di coordinamentoMin. Finanze · 4 aprile 1997 · 0.5887398
INDICE SOMMARIO I - PREMESSA II - L\'AUTOCERTIFICAZIONE II.1 - Autocertificazione temporanea II.1.1 - Modelli per autocertificazione temporanea II.2 - Autocertificazione definitiva II.2.1 - Modelli per autocertificazione definitiva III - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA IV - RESPONSABILITA DEL DIPENDENTE CHE RICEVE LA DICHIARAZIONE V - RESPONSABILITA DEL DICHIARANTE VI - TRATTAMENTO FISCALE VII - MONITORAGGIO APPLICAZIONE LEGGE N. 241 DEL 1990 I - PREMESSA In attesa della riforma complessiva delle procedure di certificazione nell\'ambito della pubblica amministrazione, l\'eliminazione di ogni ostacolo, sia organizzativo che amministrativo, e\' da considerarsi …
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