Articolo 127 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 112Articolo 114
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31 dicembre 2019
Art. 127.


Qualita' di pubblico ufficiale

1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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