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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7919 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice lette le note di trattazione decide la causa come da sentenza qui di seguito riportate
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Rosa Romano Cesareo ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1397 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: risoluzione del contratto per inadempimento
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 dom.ta in Quarto (Na) al Corso Italia, 364 – C.F.: , rapp.ta e C.F._1 difesa dall'avv. Michele Piro (C.F.: – P.IVA: C.F._2 P.IVA_1 presso cui elett.te domicilia in Pozzuoli (Na) alla via A. Modigliani, 1, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE E nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Segaetano n. 30, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
Stefano Maria Russo, con studio in Napoli, alla Via Giambattista Pergolesi n. 1 mandato in atti;
CONVENUTO Conclusioni: come da memoria difensiva, note di trattazione scritta e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo). La domanda è fondata e va accolta.
La definizione della presente controversia non può, ad avviso di questo giudicante, prescindere dalla risoluzione della questione in ordine all'applicabilità o meno, alle locazioni non abitative, dell'art.5 della legge 392/78 sulla c.d. “predeterminazione legale” della gravità dell'inadempimento. Orbene la Suprema Corte, se in un primo momento aveva manifestato un orientamento altalenante circa l'estensibilità o meno alle locazioni non abitative della valutazione ex lege della gravità dell'inadempimento secondo i parametri temporali ed oggettivi contemplati nella disposizione di cui all'art.5, si è ormai definitivamente consolidata nel senso di ritenere non applicabile alle locazioni ad uso diverso la norma de qua (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, n. 1428; Cassazione civile, sez. III, 10/11/2016, n. 22905; Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2011, n.13887; Cassazione civile, sez. III,
14/11/2006, n. 24207; Cassazione civile, sez. III, 12/04/2006, n. 8628; Cassazione civile, sez. III, 17/03/2006, n. 5902; Cassazione SU n.12210/90; Cassazione n.10239/2000), rafforzando così l'orientamento esteriorizzato dalla pressoché costante giurisprudenza di merito, avallata dalla quasi uniforme elaborazione dottrinale sul tema. La Suprema Corte, nelle sue decisioni, ha avuto il pregio di aver posto in risalto l'autonomia normativa delle due tipologie locatizie per cui, in linea generale, a fronte di un trattamento giuridico più favorevole per il conduttore nelle locazioni ad uso diverso, che si concreta nella maggiore durata del rapporto, nella rinnovazione obbligatoria, nel diritto di prelazione, nel diritto di riscatto ecc., si è ritenuto che potesse trovare giustificazione una più rigorosa disciplina dell'inadempimento. Del resto la stessa Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi circa presunte doglianze di incostituzionalità, inerenti ad una supposta disparità di trattamento tra i due modelli di disciplina dei predetti contratti locatizi, ha ribadito che la regolamentazione differenziata tra le locazioni ad uso abitativo e quelle ad uso diverso, non viola il principio di eguaglianza trattandosi di situazioni non omogenee che ben possono essere disciplinate in modo differente dal legislatore (Corte Cost. n.11/1981; Corte Cost. n.252/83; Corte cost. n.116/1987). Pertanto deve ritenersi che l'art.5 sulla predeterminazione legale dell'inadempimento
“non trovi applicazione alle locazioni ad uso diverso, atteso che tale norma è specificatamente dettata per le locazioni ad uso abitativo” - titolo I della legge 392/78
- , “non è richiamata nella disciplina di quelle non abitative” - l'art. 41 rinvia alle disposizioni di cui agli arrt. 7 e 11, con voluta esclusione dell'art.5 - “ed altresì si correla alle peculiari regole, anche sulla determinazione del canone, che operano solo per le locazioni del primo tipo” (cfr. Cass. 13575/91; Cass. 659/93; Cass. 10202/94; Cass. 2232/95; Cass. 6023/95; Cass. 24207/2006; Cass. 8628/2006). Per le locazioni non abitative la valutazione della importanza dell'inadempimento del conduttore quindi resta affidata ai comuni criteri di cui all'art. 1455 c.c., salva la facoltà del giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui alla l. n. 392 del 1978, art. 5, alla stregua delle particolarità del caso concreto (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
23/06/2011, n. 13887; Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, n. 1428). In primo in luogo va dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio avendo il provveduto a rilasciare l'immobile in data 6.3.2025. CP_1
In secondo luogo l'intimato non ha provveduto a depositare memoria integrativa sicchè le sue difese si limitano ad una generica affermazione, nella fase sommaria, circa la insussistenza di un inadempimento grave. Quanto alla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore va dato atto che, alla data di deposito della memoria integrativa (settembre 2024), il aveva maturato una debitoria di €uro 8.500,00 per canoni Controparte_1 di locazione impagati dal mese aprile 2023 al mese di settembre 2024; tale morosità si è aggravata non avendo il provveduto a corrispondere alcunchè sino al rilascio. CP_1
Pertanto, reputa il Tribunale che l'omesso pagamento dei canoni protrattosi sino ad oggi, costituisce violazione di una obbligazione primaria ed essenziale scaturente dal contratto, sicché il reiterato e persistente ritardo giustifica la risoluzione.
In conseguenza di tanto, il Tribunale dichiara definitivamente risolto, per fatto e colpa del convenuto il contratto di locazione per il quale è causa avente ad oggetto Il contratto di locazione del 24/01/2012, registrato in data 24/01/2012 presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Pozzuoli (Na) al n°436 – Serie 3 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Quarto (Na) al Corso Italia, 302 (in C.F. foglio 12, p.lla 122, sub 10) Inoltre il conduttore va condannato al pagamento della somma di euro 11.500,00 per canoni dovuti sino al marzo 2025 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di giudizio anche quelle relative alla fase sommaria seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi svolte e degli importi minimi relativamente alla fase sommaria ( complessivi euro 1293,00) e degli importi medi della fase di merito ( ad eccezione della fase istruttoria che va liquidata ai minimi ) con una riduzione del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto (complessivi euro 2965,90). Non avendo partecipato, ingiustificatamente al procedimento di mediazione al quale era stato convocato il va condannato al versamento all'Erario dell'importo del CP_1 contributo unificato dovuto per il giudizio.
La cancelleria provvederà alla riscossione.
Tanto in base al comma 4-bis dell'art. 8 del dlgs 4/3/2010 n 28 introdotto dal art 84 comma 1 dl 69/2013 conv in l 98/2013 secondo cui : "(…) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio(…)".
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara definitivamente risolto tra le parti il contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore relativo all'immobile sito in Quarto (Na) al Corso Italia, 302 (in C.F. foglio 12, p.lla 122, sub 10) meglio descritto in citazione e nel contratto agli atti;
dichiara cessata la mateia del contendere sulla domanda di rilascio;
b) Condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 3978,00 per canoni e oneri condominiali dovuti sino ad oggi oltre interessi sui canoni dalle singole scadenze al soddisfo e sugli oneri accessori dalla messa in mora al soddisfo;
c) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 145,00 per spese ed euro 4258,90 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
d) condanna il convenuto al versamento all'Erario dell'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Napoli in data 11.9.2025 Il Giudice Dr.ssa Rosa Romano Cesareo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Rosa Romano Cesareo ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1397 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: risoluzione del contratto per inadempimento
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 dom.ta in Quarto (Na) al Corso Italia, 364 – C.F.: , rapp.ta e C.F._1 difesa dall'avv. Michele Piro (C.F.: – P.IVA: C.F._2 P.IVA_1 presso cui elett.te domicilia in Pozzuoli (Na) alla via A. Modigliani, 1, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE E nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Segaetano n. 30, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
Stefano Maria Russo, con studio in Napoli, alla Via Giambattista Pergolesi n. 1 mandato in atti;
CONVENUTO Conclusioni: come da memoria difensiva, note di trattazione scritta e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo). La domanda è fondata e va accolta.
La definizione della presente controversia non può, ad avviso di questo giudicante, prescindere dalla risoluzione della questione in ordine all'applicabilità o meno, alle locazioni non abitative, dell'art.5 della legge 392/78 sulla c.d. “predeterminazione legale” della gravità dell'inadempimento. Orbene la Suprema Corte, se in un primo momento aveva manifestato un orientamento altalenante circa l'estensibilità o meno alle locazioni non abitative della valutazione ex lege della gravità dell'inadempimento secondo i parametri temporali ed oggettivi contemplati nella disposizione di cui all'art.5, si è ormai definitivamente consolidata nel senso di ritenere non applicabile alle locazioni ad uso diverso la norma de qua (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, n. 1428; Cassazione civile, sez. III, 10/11/2016, n. 22905; Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2011, n.13887; Cassazione civile, sez. III,
14/11/2006, n. 24207; Cassazione civile, sez. III, 12/04/2006, n. 8628; Cassazione civile, sez. III, 17/03/2006, n. 5902; Cassazione SU n.12210/90; Cassazione n.10239/2000), rafforzando così l'orientamento esteriorizzato dalla pressoché costante giurisprudenza di merito, avallata dalla quasi uniforme elaborazione dottrinale sul tema. La Suprema Corte, nelle sue decisioni, ha avuto il pregio di aver posto in risalto l'autonomia normativa delle due tipologie locatizie per cui, in linea generale, a fronte di un trattamento giuridico più favorevole per il conduttore nelle locazioni ad uso diverso, che si concreta nella maggiore durata del rapporto, nella rinnovazione obbligatoria, nel diritto di prelazione, nel diritto di riscatto ecc., si è ritenuto che potesse trovare giustificazione una più rigorosa disciplina dell'inadempimento. Del resto la stessa Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi circa presunte doglianze di incostituzionalità, inerenti ad una supposta disparità di trattamento tra i due modelli di disciplina dei predetti contratti locatizi, ha ribadito che la regolamentazione differenziata tra le locazioni ad uso abitativo e quelle ad uso diverso, non viola il principio di eguaglianza trattandosi di situazioni non omogenee che ben possono essere disciplinate in modo differente dal legislatore (Corte Cost. n.11/1981; Corte Cost. n.252/83; Corte cost. n.116/1987). Pertanto deve ritenersi che l'art.5 sulla predeterminazione legale dell'inadempimento
“non trovi applicazione alle locazioni ad uso diverso, atteso che tale norma è specificatamente dettata per le locazioni ad uso abitativo” - titolo I della legge 392/78
- , “non è richiamata nella disciplina di quelle non abitative” - l'art. 41 rinvia alle disposizioni di cui agli arrt. 7 e 11, con voluta esclusione dell'art.5 - “ed altresì si correla alle peculiari regole, anche sulla determinazione del canone, che operano solo per le locazioni del primo tipo” (cfr. Cass. 13575/91; Cass. 659/93; Cass. 10202/94; Cass. 2232/95; Cass. 6023/95; Cass. 24207/2006; Cass. 8628/2006). Per le locazioni non abitative la valutazione della importanza dell'inadempimento del conduttore quindi resta affidata ai comuni criteri di cui all'art. 1455 c.c., salva la facoltà del giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui alla l. n. 392 del 1978, art. 5, alla stregua delle particolarità del caso concreto (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
23/06/2011, n. 13887; Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, n. 1428). In primo in luogo va dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio avendo il provveduto a rilasciare l'immobile in data 6.3.2025. CP_1
In secondo luogo l'intimato non ha provveduto a depositare memoria integrativa sicchè le sue difese si limitano ad una generica affermazione, nella fase sommaria, circa la insussistenza di un inadempimento grave. Quanto alla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore va dato atto che, alla data di deposito della memoria integrativa (settembre 2024), il aveva maturato una debitoria di €uro 8.500,00 per canoni Controparte_1 di locazione impagati dal mese aprile 2023 al mese di settembre 2024; tale morosità si è aggravata non avendo il provveduto a corrispondere alcunchè sino al rilascio. CP_1
Pertanto, reputa il Tribunale che l'omesso pagamento dei canoni protrattosi sino ad oggi, costituisce violazione di una obbligazione primaria ed essenziale scaturente dal contratto, sicché il reiterato e persistente ritardo giustifica la risoluzione.
In conseguenza di tanto, il Tribunale dichiara definitivamente risolto, per fatto e colpa del convenuto il contratto di locazione per il quale è causa avente ad oggetto Il contratto di locazione del 24/01/2012, registrato in data 24/01/2012 presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Pozzuoli (Na) al n°436 – Serie 3 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Quarto (Na) al Corso Italia, 302 (in C.F. foglio 12, p.lla 122, sub 10) Inoltre il conduttore va condannato al pagamento della somma di euro 11.500,00 per canoni dovuti sino al marzo 2025 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di giudizio anche quelle relative alla fase sommaria seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi svolte e degli importi minimi relativamente alla fase sommaria ( complessivi euro 1293,00) e degli importi medi della fase di merito ( ad eccezione della fase istruttoria che va liquidata ai minimi ) con una riduzione del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto (complessivi euro 2965,90). Non avendo partecipato, ingiustificatamente al procedimento di mediazione al quale era stato convocato il va condannato al versamento all'Erario dell'importo del CP_1 contributo unificato dovuto per il giudizio.
La cancelleria provvederà alla riscossione.
Tanto in base al comma 4-bis dell'art. 8 del dlgs 4/3/2010 n 28 introdotto dal art 84 comma 1 dl 69/2013 conv in l 98/2013 secondo cui : "(…) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio(…)".
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara definitivamente risolto tra le parti il contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore relativo all'immobile sito in Quarto (Na) al Corso Italia, 302 (in C.F. foglio 12, p.lla 122, sub 10) meglio descritto in citazione e nel contratto agli atti;
dichiara cessata la mateia del contendere sulla domanda di rilascio;
b) Condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 3978,00 per canoni e oneri condominiali dovuti sino ad oggi oltre interessi sui canoni dalle singole scadenze al soddisfo e sugli oneri accessori dalla messa in mora al soddisfo;
c) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 145,00 per spese ed euro 4258,90 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
d) condanna il convenuto al versamento all'Erario dell'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Napoli in data 11.9.2025 Il Giudice Dr.ssa Rosa Romano Cesareo