Ordinanza cautelare 14 febbraio 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 14/02/2022, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2022
N. 00089/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2022, proposto da
SA TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Pastore e Angela Stasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. dell’ordinanza nr. 356, datata 25 ottobre 2021, notificata al ricorrente in data 28 ottobre 2021 a mezzo posta, a firma del Dirigente UTC Ing. L. Guerrieri - Settore 4 – Sviluppo del territorio Urbanistica ed Ambiente, con la quale si dispone “la demolizione di opere abusive – immobile in località Lido Conchiglie- identificato in catasto al fg. 1, p.lla 180”
nonché di ogni altro atto premesso e presupposto, segnatamente
2. del preavviso di diniego della domanda di condono n. 933/1986, prot. Nr. 051469 datato 27.9.21, atto formato dal Dirigente dell’UTC Settore 4- Sviluppo del territorio Urbanistica ed Ambiente,
3. della nota racc. ar. Prot. Nr. 51467, datata 29. Sett. 2021, avente ad oggetto “segnalazione presunto abuso edilizio immobile sito in località Lido Conchiglie - risposta a richiesta di verifica di legittimità delle due Scia presentate”
4. della nota datata 16 dicembre 2021, inviata a mezzo pec all’ing. C. Fuso, tecnico di parte del ricorrente, avente ad oggetto “richiesta di integrazioni e chiarimenti” in merito alla domanda di condono n. 933/86 e di ogni altro atto presupposto e conseguenziale e, segnatamente, del rigetto della domanda di condono edilizio n. 933 depositata alla p.a. il 17 settembre 1986 ove la ordinanza di demolizione n. 356/2021 debba valere quale implicito rigetto della predetta sanatoria ex L. 47/85-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto che, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto, della pendenza della domanda di condono ex L. n. 47/1985 e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa – e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito –, gli effetti dell’ordinanza di demolizione impugnata devono essere interinalmente sospesi.
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e conseguentemente sospende gli effetti dell’ordinanza impugnata.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la prima udienza pubblica mese di febbraio del 2023.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO