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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6309/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6309/2024
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per e per nessuno è comparso Parte_1 Controparte_1
Per l'avv. TROMBINI MARISA sostituita Controparte_2 dall'avv. Concetta Delle Donne
L'avv. Delle Donne precisa come in atti;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6309/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. OPPONENTI
[...] P.IVA_1
con l'avv. Bonaventura Carrara contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. Marisa Trombini OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 CP_1 Controparte_1
ingiuntivo 340/24 emesso dal Tribunale di Brescia con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 42.010,42 oltre accessori in favore di
[...]
(di seguito anche: quale corrispettivo per la fornitura Controparte_2 CP_2
di merce come da fatture specificatamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
A sostegno dell'opposizione eccepivano: 1) l'incompetenza di questo Tribunale in pagina 2 di 4 favore del Tribunale di Nocera Inferiore;
2) l'assenza di prova in merito al credito azionato;
3)
l'intervenuto pagamento delle fatture indicate a mezzo contanti.
Si costituiva parte opposta contestando le allegazioni di controparte e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione va rigettata.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata alla luce del combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c.;
Il credito oggetto del decreto ingiuntivo può ritenersi comprovato dalla documentazione prodotta (fatture, DDT, schede contabili del cliente, estratto conto posizione contabile del cliente); oltretutto, gli opponenti non hanno contestato la ricezione della merce. Inoltre, questi ultimi non hanno fornito alcuna prova in merito agli affermati pagamenti della stessa.
Va, inoltre, stigmatizzato il comportamento processuale di parte opponente il cui difensore mai è comparso alle udienze fissate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisoria (in assenza di attività istruttoria e considerato che la causa è stata decisa mediante ex art. 281 sexies c.p.c. con il deposito delle sole note conclusive).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 5261,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 3 di 4 Brescia, 4 giugno 2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6309/2024
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per e per nessuno è comparso Parte_1 Controparte_1
Per l'avv. TROMBINI MARISA sostituita Controparte_2 dall'avv. Concetta Delle Donne
L'avv. Delle Donne precisa come in atti;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6309/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. OPPONENTI
[...] P.IVA_1
con l'avv. Bonaventura Carrara contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. Marisa Trombini OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 CP_1 Controparte_1
ingiuntivo 340/24 emesso dal Tribunale di Brescia con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 42.010,42 oltre accessori in favore di
[...]
(di seguito anche: quale corrispettivo per la fornitura Controparte_2 CP_2
di merce come da fatture specificatamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
A sostegno dell'opposizione eccepivano: 1) l'incompetenza di questo Tribunale in pagina 2 di 4 favore del Tribunale di Nocera Inferiore;
2) l'assenza di prova in merito al credito azionato;
3)
l'intervenuto pagamento delle fatture indicate a mezzo contanti.
Si costituiva parte opposta contestando le allegazioni di controparte e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione va rigettata.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata alla luce del combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c.;
Il credito oggetto del decreto ingiuntivo può ritenersi comprovato dalla documentazione prodotta (fatture, DDT, schede contabili del cliente, estratto conto posizione contabile del cliente); oltretutto, gli opponenti non hanno contestato la ricezione della merce. Inoltre, questi ultimi non hanno fornito alcuna prova in merito agli affermati pagamenti della stessa.
Va, inoltre, stigmatizzato il comportamento processuale di parte opponente il cui difensore mai è comparso alle udienze fissate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisoria (in assenza di attività istruttoria e considerato che la causa è stata decisa mediante ex art. 281 sexies c.p.c. con il deposito delle sole note conclusive).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 5261,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 3 di 4 Brescia, 4 giugno 2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 4 di 4