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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
OR DI RT UD
Maurizio DRIGANI UD ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 444/2025 R.G.A.C. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio e promossa
DA
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. ANTOGNETTI ALBERTO -RICORRENTE-
CONTRO
(c.f. ) nata il [...] a [...]_1 C.F._2
(SP), e (c.f. ) nato il [...] a [...] C.F._3
RA (MS), entrambi residenti in [...]
Avv. BONFIGLIO MICAELA -CONVENUTI-
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 26.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dalle parti congiuntamente all'udienza del 4.12.2025:
“Piaccia al Tribunale della Spezia Ill.mo:
- a modifica dei punti 2 e 3 della sentenza di divorzio n. 697/2009 del
19.06.2009, così come già modificata con provvedimento del Tribunale della
Spezia del 25.11.2016, preso atto della revoca dell'assegno divorzile a carico di e a favore di , determinare e disporre, in Parte_1 Controparte_1 adesione alla proposta conciliativa formulata dal UD Dr.ssa Lucia
AN, che il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne CP_2
a carico del padre , è determinato in € 500,00
[...] Parte_1
(cinquecento/00) mensili a partire dal mese di dicembre 2025 e fino al mese di dicembre 2027 incluso.- Il padre, in accordo della madre, sarà tenuto a versare il suddetto contributo al mantenimento entro il giorno 5 del mese di riferimento direttamente al figlio maggiorenne con bonifico bancario sul c/c iban che CP_2 verrà fornito dal medesimo;
il contributo al mantenimento, come per legge, verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat e cesserà definitivamente con il pagamento dell'ultimo versamento del mese di dicembre 2027.-
Le spese straordinarie, per il figlio, specificate e disciplinate come nelle linee guida in uso presso il Tribunale della Spezia, fino al termine ultimo di dicembre
2027 incluso, saranno suddivise tra i genitori al 50% per ciascun genitore. Le parti concordano che il protocollo in uso al Tribunale della Spezia venga applicato alle spese sostenute, sin dalla data del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- e che quelle sulle quali vi è accordo transattivo, ad oggi
2 maturate dalla data del detto ricorso, pari ad € 1.264,08 dovranno essere rimborsate dal sig. alla sig.ra sul conto Parte_1 CP_1 CP_1 corrente della stessa entro5 gg. dalla precisazione delle conclusioni congiunte.
Mentre le spese straordinarie successive saranno versate dal padre sul conto corrente del figlio. La comunicazione delle spese nelle modalità come da protocollo di cui sopra potrà essere effettuata dalla madre al padre.
In merito alla domanda sulle spese straordinarie pregresse antecedenti alla introduzione del ricorso, in adesione alla proposta giudiziale di cui all'ordinanza
06.10.2025, provvederà a corrispondere a
Parte_1 Controparte_1 entro gg. 15 dalla sottoscrizione del presente atto, la metà dell'importo capitale oggetto di atto di precetto formulato da del 31 luglio 2025 Controparte_1 notificato a in data 19 agosto 2025 pari ad € 4.764,94 e
Parte_1 precisamente € 2.382,47. – Di contro, al momento del Controparte_1 pagamento provvederà a rinunciare all'atto di pignoramento presso terzi sulle somme di pertinenza di , che sin da ora, per quanto occorrer
Parte_1 possa, accetta la rinuncia, iscritto avanti il G.E del Tribunale della Spezia, sezione esecuzioni mobiliari, al numero 773/2025 r.g. es.- Il sig.
Parte_1
provvederà a sua volta a rinunciare e la sig.ra accetta
[...] Controparte_1 la rinuncia, al procedimento in opposizione all'esecuzione pendente davanti al
UD di Pace della Spezia R.G. 1949/2025. Le spese legali per i giudizi di cui sopra sono compensate tra le parti.
Le parti rinunciano alle azioni e alle reciproche ulteriori domande restitutorie e di pagamento di debiti pregressi. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
a modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza Parte_1
n. 697/2009 del 19.6.2009 dal Tribunale della Spezia (già modificata con decreto n. cronol. 4520/2016 del 25.11.2016), con ricorso ex art. 473 bis e ss.
e art. 473 bis. 29 c.p.c. ha chiesto la revoca dell'obbligo di corrispondere il contributo per il mantenimento della ex coniuge nonchè la revoca (o, in subordine la riduzione) dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
(nato il [...], maggiorenne), deducendo la contrazione di un CP_2 nuovo matrimonio da parte dell'ex coniuge e la raggiunta indipendenza economica da parte del figlio.
e si sono costituiti in giudizio, contestando Controparte_1 CP_2 integralmente tutto quanto dedotto dalla controparte, dando atto dell'avvenuta cessazione dell'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno divorzile ma eccependo in via riconvenzionale l'avvenuta compensazione delle somme versate indebitamente a tale titolo dal (pari ad € 567,60 per i mesi Pt_1 da settembre a dicembre 2024) con quanto ancora dovuto alla convenuta per spese straordinarie pregresse dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio
, e chiedendo il rigetto delle altre domande. CP_2
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 6.10.2025, all'esito della comparizione delle parti, il UD delegato ha sottoposto alle parti proposta conciliativa e, rigettate le istanze istruttorie di entrambe le parti ha rinviato all'udienza del 19.2.2026 per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 4.12.2025 sono comparsi spontaneamente i procuratori delle parti, i quali, dando atto del raggiungimento di un accordo, autorizzati dal
UD delegato hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe e le causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la
4 decisione, previa revoca dell'ordinanza che aveva assegnato i termini ex Art.
473-bis.28 c.p.c.
Nel merito, le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e possono pertanto essere ratificate dal
Tribunale.
Spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, a ulteriore modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n. 697/2009 del Tribunale della Spezia prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e così dispone:
“- a modifica dei punti 2 e 3 della sentenza di divorzio n. 697/2009 del
19.06.2009, così come già modificata con provvedimento del Tribunale della
Spezia del 25.11.2016, preso atto della revoca dell'assegno divorzile a carico di e a favore di , determinare e disporre, in Parte_1 Controparte_1 adesione alla proposta conciliativa formulata dal UD Dr.ssa Lucia
AN, che il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne CP_2
a carico del padre , è determinato in € 500,00
[...] Parte_1
(cinquecento/00) mensili a partire dal mese di dicembre 2025 e fino al mese di dicembre 2027 incluso.- Il padre, in accordo della madre, sarà tenuto a versare il suddetto contributo al mantenimento entro il giorno 5 del mese di riferimento direttamente al figlio maggiorenne con bonifico bancario sul c/c iban che CP_2 verrà fornito dal medesimo;
il contributo al mantenimento, come per legge, verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat e cesserà definitivamente con il pagamento dell'ultimo versamento del mese di dicembre 2027.-
Le spese straordinarie, per il figlio, specificate e disciplinate come nelle linee guida in uso presso il Tribunale della Spezia, fino al termine ultimo di dicembre
5 2027 incluso, saranno suddivise tra i genitori al 50% per ciascun genitore. Le parti concordano che il protocollo in uso al Tribunale della Spezia venga applicato alle spese sostenute, sin dalla data del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- e che quelle sulle quali vi è accordo transattivo, ad oggi maturate dalla data del detto ricorso, pari ad € 1.264,08 dovranno essere rimborsate dal sig. alla sig.ra sul conto Parte_1 Controparte_1 corrente della stessa entro5 gg. dalla precisazione delle conclusioni congiunte.
Mentre le spese straordinarie successive saranno versate dal padre sul conto corrente del figlio. La comunicazione delle spese nelle modalità come da protocollo di cui sopra potrà essere effettuata dalla madre al padre.
In merito alla domanda sulle spese straordinarie pregresse antecedenti alla introduzione del ricorso, in adesione alla proposta giudiziale di cui all'ordinanza
06.10.2025, provvederà a corrispondere a
Parte_1 Controparte_1 entro gg. 15 dalla sottoscrizione del presente atto, la metà dell'importo capitale oggetto di atto di precetto formulato da del 31 luglio 2025 Controparte_1 notificato a in data 19 agosto 2025 pari ad € 4.764,94 e
Parte_1 precisamente € 2.382,47. – Di contro, al momento del Controparte_1 pagamento provvederà a rinunciare all'atto di pignoramento presso terzi sulle somme di pertinenza di , che sin da ora, per quanto occorrer
Parte_1 possa, accetta la rinuncia, iscritto avanti il G.E del Tribunale della Spezia, sezione esecuzioni mobiliari, al numero 773/2025 r.g. es.- Il sig.
Parte_1
provvederà a sua volta a rinunciare e la sig.ra accetta
[...] Controparte_1 la rinuncia, al procedimento in opposizione all'esecuzione pendente davanti al
UD di Pace della Spezia R.G. 1949/2025. Le spese legali per i giudizi di cui sopra sono compensate tra le parti.
6 Le parti rinunciano alle azioni e alle reciproche ulteriori domande restitutorie e di pagamento di debiti pregressi. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente est.
Lucia AN
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