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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/12/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 506/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 506/2024, promossa da
(C.F.: ), quale legale rappresentante della società Parte_1 C.F._1
(P. IVA ( ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Roberto Valentini presso Parte_2 P.IVA_1 il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO il (P.I. ) Settore III – OO.PP. – Controparte_1 P.IVA_2
Ambiente – attività produttive – patrimonio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Mastrangelo presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
********
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
09.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Con ricorso del 05.12.2024, depositato in pari data, , nella qualità in atti, Parte_1 impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 36 del 05.11.2024 emessa ai sensi dell'art. 18 della L.
689/1981 e notificata con pec del 07.11.2024, dal Dirigente del III Settore del Comune di CP_1
con la quale veniva ingiunto alla ricorrente di pagare, nel termine di trenta giorni dalla
[...] notifica, la somma totale di € 1.570,65, di cui € 1.548,00 per la sanzione amministrativa ed € 22,65 N. 506/2024 RG per diritti di notifica, per la violazione dell'art. 3, comma 3, del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive temporanee e rumorose, approvato con Delibera di
Consiglio comunale n. 24 del 22.05.2023 e che l'ordinanza era stata emessa dopo la proposizione del ricorso amministrativo avverso il verbale n. 62/PM di violazione in materia di inquinamento acustico, emesso dal Comando di Polizia Locale di notificato il 29.07.2024 (che Controparte_1 aveva originariamente commisurato la sanzione nella misura di € 3.096,00), depositato a mezzo pec in data 30.08.2024 e dopo l'audizione personale della ricorrente del 19.09.2024.
Con il predetto verbale, era stato contestato alla ricorrente di aver protratto la manifestazione e spettacolo a carattere temporaneo oltre le ore 24:00 e fino alle ore 00:59 del giorno 28.07.2024 e di aver utilizzato una sorgente fissa e/o mobile di emissioni sonore, superando di 1.2 dBA i valori limite fissati dal regolamento comunale in 70 dBA.
***
La ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione per tre motivi di seguito riassunti:
- Nullità ed illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per vizio di motivazione. In merito a tale doglianza, la ricorrente deduceva che il nel motivare il mancato Controparte_1 accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sollevate in sede amministrativa, si era limitato a dire
“Lette le precisazioni inviate dal tecnico incaricato dall'Ente ai rilievi fonometrici, in riferimento al ricorso presentato dall'Avv. VALENTINI e ritenuto di condividerle”, senza tuttavia allegare all'ordinanza i rilievi svolti e senza riprodurne il contenuto essenziale, conseguendo a tale omissione, la nullità dell'atto impugnato.
- Nullità, inutilizzabilità, contraddittorietà e mancanza di fidefacienza del report fonografico elaborato dall'Ing. in data 29.07.2024. Sul punto, deduceva che al predetto Persona_1 CP_2 non era stato allegato l'incarico formale ricevuto dall'Ing. e che, inoltre, mancava Persona_1 anche l'indicazione relativa alla presenza personale di quest'ultimo per l'intera durata dell'accertamento e alla misurazione del livello di inquinamento acustico attribuito alla
[...]
Inoltre, deduceva che la documentazione fotografica contenuta nel Report (pag. 3), priva Parte_2 di data certa e scattata in orario diurno (quindi, diverso da quello dei rilievi fonometrici di interesse nel caso di specie) è composta da n. 2 fotografie riproducenti il luogo del rilievo e la strumentazione utilizzata a tale scopo. Ciò rende i rilievi nulli, illegittimi ed inutilizzabili. Sul punto, osservava che, in ossequio all'allegato “D” del Decreto 16 marzo 1998, concernente le “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”, la Polizia Municipale avrebbe dovuto affiancare il tecnico in questione nelle suddette operazioni, al fine di verificare la regolarità delle operazioni e garantire la fidefacienza dei risultati e l'assenza di interruzioni nella filiera dei rilievi fonometrici.
Esponeva, inoltre, che il SI. esecutore della serata musicale oggetto di Controparte_3 contestazione, ha dichiarato che la serata Karaoke ha avuto inizio alle ore 21:15 del 27 luglio 2024, N. 506/2024 RG terminava alle ore 00:05 (ore 24:00 secondo l'orologio dell'attività commerciale) e, durante la serata,
“nessuna persona con macchinario di misurazione db è stata messa nel punto indicato per la misurazione avendola in linea con la mia postazione. Inoltre durante tutta la durata della serata mi sono recato più volte nel posto indicato per misurare con l'app FONOMETRO installata sul mio cellulare i db che erano in quel momento emessi dal mio impianto e ho riscontrato di stare non oltre
i 58/60 db. Controllo che effettuo REGOLARMENTE ogni sera che svolgo il mio spettacolo all'interno del locale sopra indicato”. In tale contesto, la riconducibilità del superamento dei limiti di appena 1.2 dBA (71,20 dBA) in luogo dei previsti 70 dBA nella fascia oraria compresa tra le
21,40 circa e le 00:30 circa (cfr. pag. 4 del Report fonometrico) all'evento svoltosi nei locali della pizzeria dalle 21:15 alle 00:00 risultava contraddittoria, ipotetica e sfornita di Parte_2 prova, precisando che le conclusioni cui era giunto l'Ing. risultavano errate. Precisamente, Per_1
l'Ing. a pag. 5 del Report, sosteneva che “il livello equivalente attribuibile all'evento Per_1 indagato, da confrontare con il valore massimo che può essere autorizzato in deroga (70dB(A)), è pari alla differenza energetica tra il livello equivalente determinato durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento e il contributo sonoro ascrivibile alle altre attività antropiche della zona, determinato prima e dopo lo svolgimento dell'attività di intrattenimento” e la ricorrente, in ordine a tali affermazioni, ne deduceva la non conformità alla normativa di settore, perché il contributo sonoro ascrivibile alle attività antropiche e, nello specifico, all'intenso traffico veicolare che interessa la via nazionale Adriatica ed il punto di rilevamento del rumore, non poteva essere determinato prima e dopo lo svolgimento di esso ma andava correttamente determinato in relazione al medesimo periodo ed orario nei quali si procede alla misurazione della rumorosità prodotta dall'evento de quo, poichè la rumorosità del traffico veicolare e ferroviario non è la medesima durante l'intero arco della giornata. Nello specifico, i rilievi fonometrici erano stati effettuati in piena estate, di sabato sera, in orario compreso tra le 20:00 e le 00:50 (cfr. l'ultimo grafico a pag. 4 del
Report) e il contributo sonoro ascrivibile al traffico veicolare di via Nazionale Adriatica viene indicato dall'Ing. in 62.7 dBA e, dall'ultimo grafico di pag. 4 del Report fonometrico, Per_1 emerge chiaramente che tale rumorosità di fondo di 62.7 dBA sia rimasta pressoché costante dalle
20:00 alle 21:40 circa, orario a partire dal quale era cominciato ad aumentare e superare il limite soglia, salvo poi crollare nuovamente, fino a scendere a circa 60 dBA alle 00:30 circa. Rilevava la ricorrente che l'evento musicale oggetto di indagine, con inizio alle ore 21:10 circa e termine alle ore 24:00, essendo rimasta pressoché costante la rumorosità di fondo di circa 62.1 dBA, inizialmente attribuita dal tecnico alle sole “altre attività antropiche della zona”, sino alle ore 21:40 circa, quando l'evento musicale era iniziato da oltre 25 minuti e la stessa rientrava nella soglia della tollerabilità alle 00:30 circa, allorquando l'evento musicale era cessato da circa 30 minuti, facendo dedurre che il suo incremento non era in correlazione logica con l'evento musicale, ma presumibilmente N. 506/2024 RG all'aumento del traffico stradale nell'orario di punta del sabato sera, allorquando, proprio a partire dalle 21:30/22:00, la popolazione locale e non, dopo aver consumato il pasto serale, si dirige dalla periferia e dai paesi limitrofi (e non) abruzzesi ( Miglianico, Tollo, Villamagna, Vacri ecc.) Pt_3 verso la costa adriatica per trascorrere la serata, partecipare ad eventi musicali e teatrali ed accedere alla movida. Evidenziava che il citato Decreto 16 marzo 1998, pubblicato in G.U. Il 1° aprile 1998 al n° 76, emanato dal Ministro dell'Ambiente, prevede, al fine di escludere la casualità o pseudo causalità, che il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana rilevando il livello continuo equivalente ponderato “A” per ogni ora su tutto l'arco delle 24 ore...”, onde valutare la sussistenza (o meno) della violazione dei limiti legali, assoluti e differenziali e, nel caso di specie, era risultato evidente che l'Ing. Per_1 nel procedere alle misurazioni de quo e, nel trarre le relative conclusioni, aveva omesso di considerare, isolare e calcolare il solo rumore prodotto dal traffico veicolare e ferroviario nella medesima fascia oraria compresa tra 21:40 circa e le 00:30 circa, atteso che la linea ferroviaria
Adriatica corre ad una distanza di circa 20 metri in linea d'aria dalla e Parte_4 dalla via Nazionale Adriatica e nella fascia oraria oggetto di contestazione (21:30/00:30) con una certa intensità di traffico ferroviario non attenzionato né calcolato dall'Ing. nei suoi rilievi, Per_1 limitandosi a misurare il rumore prodotto dal solo traffico stradale prima e dopo l'evento musicale che si era svolto in parziale concomitanza del noto intensificarsi del traffico stradale di un sabato sera del mese di luglio in una località balneare e che il superamento del limite regolamentare sarebbe, inoltre, nella fattispecie di appena 1.2 dBA ed il rumore di fondo del traffico stradale misurato in una fase di quiete (tra le 20:00 e le 21:40), allorquando la maggior parte della popolazione è a cena, è di soli 9 dBA inferiore alla rumorosità che viene inopinatamente attribuita all'evento celebratosi nei locali della pizzeria della Pertanto, risultava carente di Parte_2 prova il superamento dei limiti sonori di appena 1.2 dBA correlabile all'evento musicale.
- Nullità ed illegittimità del verbale n. 65/pm notificato dal comando di polizia locale del comune di in data 29 agosto 2024 e della conseguente ordinanza Controparte_1 ingiunzione per omessa contestazione immediata del superamento del limite orario delle ore
24:00 nello svolgimento della manifestazione musicale. Nel verbale di contestazione n. 65 del
Comune di , prodromico all'ordinanza di ingiunzione opposta, si legge che Controparte_1
“...pur svolgendo una manifestazione e spettacolo a carattere temporaneo, la stessa si protraeva dopo le ore 24:00, ovvero si concludeva alle ore 00:59 del 28.07.2024”. Anche sotto tale profilo, la ricorrente deduceva la nullità del verbale per mancanza di prova in ordine al fatto che l'evento musicale si era protratto oltre i termini consentiti, anzi sul punto sussiste la dichiarazione contraria del SI. pertanto mancava un elemento indispensabile ai fini della validità della relativa CP_3 contestazione, ossia la sua immediatezza. A mente dell'art. 14 della legge 689/81, “... la violazione N. 506/2024 RG quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” mentre nella motivazione indicata nel verbale, si legge“...non è stata immediatamente contestata in quanto è stato necessario attendere gli esiti degli accertamenti della misura fonometrica e del relativo orario di fine misurazione”, risultando apparente e contraddittoria, infatti, così come dichiarato dallo stesso Ing. il servizio di rilievo fonometrico doveva essere effettuato “in Per_1 affiancamento alla Polizia Municipale” e non già in sua sostituzione;
di conseguenza, gli agenti di
Polizia Municipale, che sarebbero dovuti essere presenti sul posto al momento dei rilievi, avrebbero potuto e dovuto, superate le ore 00:00, attraversare semplicemente la via Nazionale Adriatica Sud e contestare, al titolare della pizzeria l'avvenuto sforamento degli orari regolamentari Parte_5 consentiti. Per tali motivi, chiedeva “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis e per i motivi sopra esposti, accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 36 del 5.11.2024 del CP_1 Parte_6
e del sottostante verbale di violazione in materia di inquinamento
[...] acustico n. 65 del Comando di Polizia Locale del di – sezione viabilità CP_1 Controparte_1
– Infortunistica – P.G. con conseguente condanna dell'ente comunale alla refusione delle spese di lite”.
2. Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva datata 24.03.2024, Controparte_1 depositata in pari data, per chiedere il rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese di lite. Esponeva, in ordine alla eccepita nullità ed illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per vizio di motivazione, l'insussistenza del motivo di censura, poiché l'ordinanza impugnata era ben motivata in conformità al dettato legislativo, deducendo che, nel corpo dell'atto, era rinvenibile ogni elemento utile a comprendere le ragioni poste alla base della sua emissione e che l'ampio e chiaro richiamo al Verbale sottostante, il n. 65/PM, ritualmente notificato alla società ricorrente, dava atto delle attività e degli accertamenti svolti in occasione della rilevata violazione amministrativa, risultando irrilevante che, nell'ordinanza, non si desse atto di quanto emerso in fase di opposizione in sede amministrativa: in ordine ai rilievi del tecnico incaricato, osservava che erano riproduttivi e confermativi di quanto già presente nel report dell'attività di rilevazione, i cui contenuti ed esiti erano stati posti a conoscenza della ricorrente e ben riportati nel verbale di contestazione e nell'ordinanza opposta. Inoltre, l'ordinanza ingiunzione quale atto amministrativo
è soggetta all'obbligo di motivazione in conformità all'art. 3, L. 241/1990, pertanto quando l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione, trattandosi di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3 c. 3 L. n. 241/1990, ove le ragioni alla base N. 506/2024 RG della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, quindi, nella sua disponibilità, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi, atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale. Quanto alla inutilizzabilità, contraddittorietà e mancanza di fidefacienza del report fonografico elaborato dall'Ing. in data 29.07.2024, deduceva Persona_1
l'inconsistenza della stessa, in quanto il tecnico era stato legittimamente incaricato dal
[...]
per l'esecuzione di rilievi fonometrici relativi a manifestazioni temporanee che Controparte_1 utilizzano sorgenti rumorose, allegando a riprova la determina dirigenziale n. 608 del 24.07.2023, risultando irrilevante la dedotta mancata allegazione al verbale di contestazione e/o agli atti prodromici o successivi ai fini della legittimità dell'atto censurato, trattandosi di fattispecie a contestazione differita “obbligata”, tramite la citata determina, rende pienamente utilizzabili gli esiti del report fonometrico (la cui elaborazione è necessariamente successiva all'indagine sul campo) da parte del personale appartenente alla Polizia Municipale. Deduceva che, in aggiunta al report fonografico, era stata allegata la certificazione di corretta taratura dell'apparecchiatura utilizzata e, su tale ultimo aspetto, deduceva l'inconsistenza delle dichiarazioni del SI. Controparte_3 organizzatore materiale dell'attività musicale, le cui conoscenze o affermazioni in punto di superamento delle soglie di rumore, supportate dall'utilizzo di apparecchiature (app fonometro) sono prive di rilievo tecnico. Si riportava a quanto replicato da parte dell'Ing. precisando, Per_1 in riferimento alla correttezza della rilevazione del rumore di fondo, che lo stesso, misurato prima
(H. 21.50) e dopo (H. 00.54) l'evento, ha dato risultati pressoché simili (62.7 Db e 62.9 Db) e, a fronte di un risultato rilevato pari a 71.8 Db, per poter ricondurre tale ultima misura al di sotto dei
70 Db, il contributo del traffico veicolare e non, da sottrarre dovrebbe essere di circa quattro volte superiore a quello rilevato alle 21.50 ed alle 00.54, apparendo inverosimile, per la tipologia di arteria stradale in esame. In ogni caso, il rumore di fondo è stato tenuto in debito conto dal tecnico e lo stesso non ha avuto rilievo nella determinazione del superamento della soglia dei 70 Db. attribuibile all'attività attenzionata. Rilevava, inoltre, l'infondatezza della dedotta nullità ed illegittimità del verbale n. 65/PM notificato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in Controparte_1 data 29 agosto 2024 e della conseguente ordinanza ingiunzione per omessa contestazione immediata del superamento del limite orario delle ore 24:00 nello svolgimento della manifestazione musicale, evidenziando che, diversamente da altre tipologie di controllo, le verifiche fonometriche non consentono all'organo accertatore di procedere ad una contestazione immediata della violazione, poiché l'esito delle misurazioni non è desunto nell'immediatezza del rilievo fonometrico, ma N. 506/2024 RG ricavato in una fase di post-elaborazione. Tale circostanza caratterizza non solo e non tanto il controllo finalizzato alla verifica del superamento soglie di rumore, ma altresì per l'accertamento basilare circa la verifica dell'orario di esercizio di un'attività di spettacolo a carattere temporaneo, qualora comporti l'impiego di sorgenti sonore. E, siccome l'art. 1 del regolamento comunale in materia di controllo dell'inquinamento acustico ha come suo campo di applicazione lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore, risulta evidente che il report fonometrico, che viene in essere in un momento successivo al fenomeno oggetto di controllo, appare essenziale ad accertare la presenza di una sorgente sonora in un dato arco temporale e l'entità della sorgente sonora in tema di decibel. Ragion per cui la contestazione immediata non è possibile, in quanto alla contestazione soggettiva e lasciata alla sola percezione da parte di un agente, dunque, potrebbero sfuggire molti fenomeni di inquinamento acustico. Pertanto, essendo l'art. 14 L. 689/1891 in punto di contestazione immediata, norma a tutela del diritto di difesa, nella fattispecie in esame non vi è stato alcun pregiudizio e/o nocumento del diritto di difesa dell'odierna opponente, la quale ha avuto modi e tempi per contestare l'accertamento anche in sede amministrativa. Del resto, le apparecchiature utilizzate per i rilievi in parola risultano, nel caso di specie, funzionanti e tarate, come da certificazione allegata al rilievo fonometrico versato in atti.
Del resto, in materia di sanzioni amministrative, ciò che assume rilevanza ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti
(CdS sez. VI, 12/01/2023, n.410). Quanto alla prima doglianza di parte opponente, secondo cui l'accertamento della violazione era stato effettuato in conformità alla previsione di cui all'art. 5 comma 7 del citato regolamento, che presuppone un'attività di controllo e di rilevazione, avvalendosi di supporto tecnico di soggetto qualificato e il tecnico all'uopo autorizzato dall'Ente,
Ing. nell'occasione rilevava il superamento orario dell'attività rumorosa, oltre il Persona_1 limite delle 24:00, ragion per cui l'Ente, constatata l'assenza di autorizzazione, elevava il verbale presupposto alla ordinanza ingiunzione impugnata. La rilevata circostanza per cui l'accertamento in questione abbia avuto origine da altra verifica su attività attenzionata adiacente (Lido Bianco) risultava circostanza irrilevante, trattandosi di attività collocata in posizione del tutto adiacente alla odierna ricorrente, come pure dalla stessa confermato. La tipologia della violazione contestata
(attività musicale dopo le 24:00) ha poi permesso un accertamento del tutto agevole nell'occasione, salva la verifica, a posteriori, dell'assenza di autorizzazione, che rendeva necessaria la contestazione differita. In relazione al ruolo dell'Ing. evidenziava la legittimità dell'incarico da parte del Per_1 per l'esecuzione di rilievi fonometrici relativi a manifestazioni temporanee che utilizzano CP_1 N. 506/2024 RG sorgenti rumorose, allegando la determina dirigenziale N. 608 DEL 24/07/2023 e che detto servizio gli era stato affidato “in affiancamento al corpo di polizia municipale”, come si legge nella citata determina e come confermato nelle controdeduzioni del Ten. . CP_4
In ordine alla seconda doglianza di parte ricorrente, relativa alla nullità dell'atto presupposto per violazione degli artt. 13 e 14 della L. 689/198, richiamava quanto disposto all'art. 5 comma 7 del regolamento comunale, che prevede espressamente la possibilità per l'Ente di avvalersi, nelle operazioni di controllo e rilevazione, del supporto tecnico fornito da soggetti all'uopo qualificati.
Per tale ragione, come risulta dal verbale, la contestazione immediata non era possibile in virtù della necessaria verifica a posteriori degli esiti dei rilevamenti fonometrici e del relativo orario di fine misurazione. Pertanto, deduceva la legittimità dell'ordinanza impugnata, in uno con il sottostante verbale. Precisava altresì che, diversamente da altre tipologie di controllo, le verifiche fonometriche non consentono all'organo accertatore di procedere ad una contestazione immediata della violazione, giacché l'esito delle misurazioni (nelle quali rientra anche il mero accertamento della rumorosità dell'attività) non è desunto nell'immediatezza del rilievo fonometrico, bensì ricavato in una fase di post-elaborazione e tale circostanza caratterizza, non solo e non tanto il controllo finalizzato alla verifica del superamento soglie di rumore, ma anche l'accertamento basilare circa la verifica dell'orario di esercizio di un'attività di spettacolo a carattere temporaneo, qualora comporti l'impiego di sorgenti sonore. Il regolamento comunale in materia di controllo dell'inquinamento acustico ha, come suo campo di applicazione, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore (Art. 1). Il report fonometrico, che, per sua natura, viene in essere in un momento successivo al fenomeno oggetto di controllo, serve ad accertare la presenza di una sorgente sonora in un dato arco temporale e l'entità della sorgente sonora in tema di decibel, per cui non è possibile alcuna contestazione immediata, in quanto soltanto dagli esiti del report fonografico si può avere certezza di: 1) Utilizzo di una sorgente sonora in un dato arco temporale. 2) Entità della sorgente sonora in un dato arco temporale, intesa come sorgente che produce inquinamento acustico. Dato, quest'ultimo, che non può essere sempre garantito dalla percezione, per sua natura soggettiva, di un agente accertatore. Ciò rende, dunque, impossibile una contestazione immediata della violazione, in quanto alla contestazione immediata (e soggettiva) da parte di un agente, potrebbero sfuggire molti fenomeni di inquinamento acustico. Evidenziava che, essendo l'art. 14 L. 689/1891, in punto di contestazione immediata, norma a tutela del diritto di difesa, nella fattispecie in esame, non vi era stato alcun pregiudizio e/o nocumento del diritto di difesa dell'odierna opponente, la quale ha avuto modi e tempi per contestare l'accertamento anche in sede amministrativa. Le apparecchiature utilizzate per i rilievi in parola risultano, nel caso di specie, funzionanti e tarate come risultava dalla certificazione allegata al rilievo fonometrico in atti. N. 506/2024 RG
3. All'udienza di comparizione delle parti del 17.04.2025, parte ricorrente impugnava e contestava le avverse deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di costituzione, insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, rilevando che la determina del non Controparte_1 faceva alcun espresso riferimento all'attività di controllo presso l'attività commerciale denominata
, ma aveva ad oggetto solo ed esclusivamente l'impegno economico da sostenere Parte_5 per circa 15 controlli senza indicare quali, di tal ché manca in atti la prova dell'incarico de quo, inoltre eccepiva la tardività, inammissibilità ed inutilizzabilità delle osservazioni dell'Ing. Per_1 del 10.10.2024 al ricorso amministrativo presentato dalla in quanto le stesse, Parte_2 contenenti spiegazioni e documentazioni ulteriori e difformi da quelle contenute nel report di rilievo fonometrico posto a base e fondamento dell'ordinanza di ingiunzione e consegnato alla ricorrente dopo la notifica del verbale di contestazione, andavano allegate all'ordinanza stessa onde porre il ricorrente in condizione di approntare le idonee difese, inoltre, nelle predette osservazioni, veniva riportato un grafico, per la precisione quello contenuto a pag. 4, non contenuto nel report consegnato al ricorrente, ma, addirittura, in esse si fa riferimento ad un file audio relativo alla registrazione dell'evento musicale che sarebbe stato ascoltato in cuffia dal solo Ingegnere in un momento successivo ad esso, del quale il ricorrente non ha mai avuto neppure notizia e che non risulta prodotto in atti. Nelle suddette osservazioni, si danno spiegazioni mai fornite al ricorrente e, addirittura, contrastanti con i dati contenuti nel report fotografico e con quanto dichiarato dall'esecutore della serata musicale, peraltro l'Ingegnere conferma in esse di non aver presenziato all'intera misurazione fonometrica, ma di aver solo verificato il corretto funzionamento della strumentazione, essendosi limitato in seguito ad ascoltare il file, il tutto senza la benché minima presenza della polizia municipale che l'avrebbe dovuto affiancare e ciò rende l'accertamento nullo ed illegittimo, dunque insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nel ricorso;
l'Avv. Mastrangelo per il
Comune si riportava alla propria memoria, contestava le avverse deduzioni e si opponeva alle prove testimoniali richieste dall'opponente in quanto irrilevanti;
il Giudice, ritenute rilevanti le prove orali articolate da parte opponente nel ricorso introduttivo, ammetteva le stesse a Parte_1 mezzo dei due testi ivi indicati e rinviava alla udienza del 05.06.2025 per l'escussione dei due testi ammessi.
Alla udienza del 05.06.2025, veniva escusso il solo teste e il ricorrente rinunciava Controparte_3 all'escussione dell'atro teste Ing. dovendo riferire su circostanze da provarsi Per_1 documentalmente e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e, nulla osservando l'Avv. Mastrangelo per il resistente, il Giudice fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. del 09.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte di udienza da depositarsi entro la data della medesima udienza, fissando termine per il deposito di note conclusive entro giorni dieci prima della fissata udienza. N. 506/2024 RG
Alla udienza del 10.09.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni e si sono rispettivamente riportate ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La causa viene ora per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con ricorso ritualmente depositato il 06.12.2024, la SI.ra , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società esponeva di avere ricevuto un'ordinanza- Parte_2 ingiunzione, con la quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 3, comma 3, Regolamento
Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive temporanee e rumorose, approvato con
Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 22.05.2023 (Cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
Sostanzialmente, la ricorrente, eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per i tre motivi indicati nel ricorso, come sopra riportati.
La prima censura, relativa al vizio di motivazione dell'ordinanza, è fondata.
5. Infatti, nella motivazione dell'ordinanza ingiunzione n. 36 del 05.11.2024, alla pag. 2, si legge testualmente “Lette le precisazioni inviate dal tecnico incaricato dall'Ente ai rilievi fonometrici, in riferimento al ricorso presentato dall'Avv. VALENTINI e ritenuto di condividerle”.
Dunque, l'amministrazione ha effettivamente motivato il rigetto del ricorso amministrativo con la predetta concisa locuzione.
Pertanto, la ricorrente veniva ammessa al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad €
1.548,00 per la sanzione amministrativa e di € 22,65 per diritti di notifica, per la violazione dell'art. 3, comma 3, del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive temporanee e rumorose, approvato con Delibera di Consiglio comunale.
A tanto, il ricorrente aggiunge che è stata omessa l'allegazione dei rilievi senza neppure riprodurne il contenuto essenziale e, come osservato dalla ricorrente, a tale omissione consegue la nullità dell'atto impugnato.
Di tale circostanza, la ricorrente fornisce anche prova documentale, mediante il rapporto di
“Trasmissione documenti.RINVIO PROT. PEC. N 46775 PARI DATA (CON ALLEGATO
SENZA SEGNATURA).-[Protocollo N.ro 2024-PROT-46943]" che è stato inviato da E rancavilla.ch. "indirizzatoa: rdineavvocatich Email_1 CP_1 Email_3 ieti.it” e che contiene la sola ordinanza ingiunzione impugnata. (Cfr. doc. n. 2 fascicolo ricorrente)
Peraltro, il destinatario ha avuto conoscenza dei rilievi eseguiti solo dopo la costituzione in giudizio del resistente , allorquando, unitamente all'atto di costituzione, ha allegato il Controparte_1
Report dei rilievi eseguiti dall'Ing. così ha avuto modo di conoscere il contenuto essenziale Per_1 degli atti posti a base dell'illecito, che le sono stati notificati. N. 506/2024 RG
Sul punto, non si può fare a meno di rilevare che la ricorrente, sino alla proposizione della presente azione giudiziaria, non ha potuto comprendere neppure i motivi posti a base del provvedimento sanzionatorio.
Di contra, la P.A. ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento sanzionatorio e ha contestato le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione.
Sul punto, si osserva che, in ordine al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, il provvedimento deve necessariamente costituire la risultante logica e coerente del procedimento da cui promana, compresi tutti gli elementi, le osservazioni e le deduzioni oggetto di analisi e confronto in sede procedimentale.
Quindi, tra il procedimento e il provvedimento, deve sussistere un legame imprescindibile, di cui la motivazione è l'espressione formale.
Infatti, l'amministrazione, attraverso la motivazione, porta a conoscenza dei terzi quanto è avvenuto durante il procedimento, ponendosi come strumento di controllo e sindacato sull'operato dell'amministrazione ed assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non contiene neppure gli elementi minimi atti a comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
Dalla motivazione, infatti, deve risultare una valutazione di tutti gli elementi che emergono dalla fase istruttoria.
Tuttavia, la mancanza della motivazione non determina sempre l'invalidità del provvedimento, poiché l'atto in questione può rinviare ad altro atto che contiene la motivazione, c.d motivazione ad relationem.
Ma l'amministrazione ha l'obbligo di rendere disponibile l'atto che la decisione dell'amministrazione richiama, c.d. atto presupposto.
Nel caso di specie, non può considerarsi assolto tale obbligo, poiché l'amministrazione non ha portato a conoscenza della ricorrente gli atti posti a base dell'ordinanza, con conseguente lesione del diritto di difesa della stessa.
Pertanto, sotto tale profilo, l'opposizione proposta va accolta, risultando evidente che la violazione contestata è generica e, peraltro, non dimostrata, per gli ulteriori motivi che saranno di seguito esaminati.
6. In merito alla censura relativa alla mancanza di prova della violazione contestata alla ricorrente, oltre agli elementi già valorizzati dalla scrivente, le ragioni di seguite esposte portano alla fondatezza del ricorso anche sotto tale profilo.
Nel caso di specie, infatti, restano dubbi alcuni dati fondamentali, oltre a quelli già rilevati, quali la genericità dell'incarico conferito al tecnico in ordine alla rilevazione fonometrica laddove nella N. 506/2024 RG determina di affidamento dell'incarico all'Ing. , al punto n. 1, si legge “di adottare il Per_1 presente atto quale Determina a Contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs.
267/2000 e dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di nr. 15 rilievi fonometrici per verifica dei livelli di rumorosità prodotti dalle manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore”.
Dunque, non vi è alcuna certezza che l'attività di cui alla determina fosse indirizzata proprio all'attività della ricorrente, né degli strumenti usati, neppure della data precisa del rilievo e, di conseguenza, dei risultati dell'accertamento, risultando evidente che l'affidamento dell'incarico al tecnico non consente alcuna individuazione in tal senso.
Sul punto, va osservato che, di recente, la Suprema Corte, Sez. II, con l'ordinanza n. 30148/20, afferma che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
E, soprattutto in virtù della particolare materia, è richiesto alla Pubblica Amministrazione un obbligo di motivazione rafforzato, che deve esplicitare in modo dettagliato le ragioni della scelta sanzionatoria e la ponderazione tra l'interesse pubblico e i diritti del sanzionato e, ciò, anche al fine di permettere al destinatario di comprendere la decisione e di poterla impugnare, oltre che per garantire il controllo sull'operato della PA.
La Pubblica Amministrazione, nel caso di specie, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Di contra, la ricorrente ha offerto elementi di prova in senso contrario che fanno sorgere seri dubbi sulla veridicità degli esiti dell'accertamento.
Vanno esaminate, a questo punto, le risultanze dell'istruttoria svolta.
Il teste addotto dalla ricorrente, alla udienza del 05.06.2025 ha confermato di Controparte_3 aver svolto il 27 luglio 2024, presso il locale sito in , una Parte_5 Controparte_1 manifestazione musicale/karaoke dichiarando “… sono arrivato presso tale locale alle ore 18,30 per montare l'attrezzatura e ivi sono rimasto alle ore 1,00 circa ovvero quando sono andato via dopo aver smontato la mia attrezzatura;
preciso che per lo smontaggio di tale attrezzatura impiego solitamente 50 minuti circa”; precisando altresì che tale manifestazione, con inizio intorno alle ore
21:15, era terminata alle ore 24:00.
Il teste ha altresì confermato, in ordine alla medesima serata di cui all'evento musicale in CP_3 contestazione, che, sia prima che durante l'evento, aveva misurato più volte i decibel in uscita dalle casse ad esso in uso, riscontrando tramite l'app Fonometro installata sul suo cellulare, una N. 506/2024 RG misurazione costante di 58/60 decibel, seppure “tale App non corrispondeva ad una misurazione fatta con strumenti professionali”. Inoltre, confermava che il SI. , figlio della legale CP_5 rapp.te della e dipendente della stessa, gli aveva chiesto, prima dell'inizio della Parte_2 manifestazione, di prestare particolare attenzione ai decibel in uscita dalle casse ad esso in uso, poiché quindici giorni prima aveva ricevuto il verbale di contestazione n. 61/M (che ha riconosciuto), con il quale era stata contestata, alla proprio il superamento dei Parte_2 decibel nella medesima fascia oraria di un'altra serata musicale svoltasi di sabato sera, aggiungendo che lo tanto gli raccomanda usualmente, in occasioni di serate. CP_5
Illuminante risulta la risposta del teste sulla circostanza n. 5) “vero che sempre durante la stessa sera
Lei si è recato più volte davanti la prospiciente abitazione di via Nazionale Adriatica sud n. 107 di da dove sarebbero stati effettuati i rilievi fonometrici” risponde “Si è vero”; e Controparte_1 sulla circostanza n. 6) “vero che Lei ha visto sul posto personale addetto alle operazioni di rilievo fonometrico e agenti di polizia municipale” risponde “Non è vero io non ho visto nè agenti né personale addetto alle operazioni di rilievo fonometrico”; confermando che “…l'evento musicale si
è concluso alle ore 24:00 in concomitanza del compleanno di un avventore del locale al quale sono stati cantati a chiusura di evento gli auguri” infine precisava “Si è vero preciso che il canto di auguri è durato all'incirca un minuto o anche meno”.
Ne discende che, nel caso di specie, non si ha nessuna certezza neppure sulla corretta posizione di misura, né sul risultato della stessa, circostanza questa rilevante poiché tali misurazioni devono essere effettuate in prossimità e tale prova, relativa alla fonte della sanzione irrogata, non è stata fornita dall'amministrazione.
E, nonostante la misurazione eseguita dal teste escusso non fosse stata eseguita con strumentazione professionale, comunque è stata certamente eseguita direttamente nel locale ove si è svolto l'evento musicale che si è concluso alle ore 24,00.
Mentre, dal verbale in contestazione, si è riscontrata la totale incertezza sulla correttezza del rilievo, che non risulta indirizzato direttamente all'attività (quindi, verosimilmente, le misurazioni avvenivano da un punto più vicino all'attività limitrofa) destinataria del provvedimento.
Come noto, l'ordinanza ingiunzione in materia di impatto acustico degli esercizi commerciali, che riguarda la tutela dell'ambiente, deve indicare con maggiore precisione quale, tra le condotte previste dalla norma sanzionatoria, sia stata commessa dal trasgressore, non potendo limitarsi a un richiamo generico della disposizione violata, pena la carenza di motivazione del provvedimento come già osservato sopra.
Dall'esame dei chiarimenti resi dall'Ing. a seguito della proposizione del ricorso Per_1 amministrativo, si evince peraltro che “…l'esecutore dei rilievi fonometrici, ing. , è Persona_1 N. 506/2024 RG stato presente nella prima parte delle misure, verificando il corretto funzionamento della strumentazione di misura…”.
Pertanto, l'Ing. non è stato sempre presente al rilievo che si assume essere eseguito, avendo Per_1 ascoltato i files audio in un momento successivo, né era stato affiancato da agenti di Polizia
Municipale (Pubblico Ufficiale), che avrebbero invece potuto attribuire al rilievo valore probatorio quantomeno per la loro provenienza e, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, avrebbe potuto e dovuto procedere alla contestazione immediata.
Sul punto, va osservato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente), incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr. Cass. nn. 3837/2001, 2363/2005, 5277/2007,
12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U. n. 20930/2009).
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere-dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di Potenza, sentenza n. 279/2020).
Il Tribunale di Latina, più di recente, con la sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che “...
Come è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del
24/01/2019).
In sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento ovvero sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, si ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano fondate e che le argomentazioni difensive della resistente non meritano accoglimento. N. 506/2024 RG
***
7. In buona sostanza, la resistente non ha provato, con sufficiente grado di certezza, la commissione dell'illecito da parte della ricorrente, in quanto gli elementi acquisiti al presente giudizio non possono certo ritenersi prova sufficiente a dimostrare la responsabilità dell'opponente.
In conclusione, la P.A., onerata della dimostrazione in giudizio della legittimità del provvedimento, non ha dimostrato, con sufficiente grado di certezza, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'infrazione, non avendo allegato né idonea documentazione, né ulteriori prove a sostegno, con la conseguenza che, non potendo il Giudicante giungere a diversa decisione, il provvedimento impugnato va annullato.
8. Non si ritiene di dover effettuare nessuna valutazione sulle ulteriori censure mosse dalla ricorrente, per essere le stesse assorbite dalla presente decisione.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi per la vicinanza al valore minimo dello scaglione, per i giudizi di valore da € 1.101,00 fino a € 5.200,00, ai sensi del DM 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta relativa all'ordinanza ingiunzione n. 36 del 05.11.2024, emessa dal
Dirigente del III Settore del Comune di , in data 05.11.2024 e notificata con pec Controparte_1 del 07.11.2024, e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della ricorrente, delle spese processuali, quantificate in € 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA se dovuti e spese.
***
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Si comunichi.
Ortona lì 05.12.2025 Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 506/2024, promossa da
(C.F.: ), quale legale rappresentante della società Parte_1 C.F._1
(P. IVA ( ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Roberto Valentini presso Parte_2 P.IVA_1 il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO il (P.I. ) Settore III – OO.PP. – Controparte_1 P.IVA_2
Ambiente – attività produttive – patrimonio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Mastrangelo presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
********
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
09.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Con ricorso del 05.12.2024, depositato in pari data, , nella qualità in atti, Parte_1 impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 36 del 05.11.2024 emessa ai sensi dell'art. 18 della L.
689/1981 e notificata con pec del 07.11.2024, dal Dirigente del III Settore del Comune di CP_1
con la quale veniva ingiunto alla ricorrente di pagare, nel termine di trenta giorni dalla
[...] notifica, la somma totale di € 1.570,65, di cui € 1.548,00 per la sanzione amministrativa ed € 22,65 N. 506/2024 RG per diritti di notifica, per la violazione dell'art. 3, comma 3, del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive temporanee e rumorose, approvato con Delibera di
Consiglio comunale n. 24 del 22.05.2023 e che l'ordinanza era stata emessa dopo la proposizione del ricorso amministrativo avverso il verbale n. 62/PM di violazione in materia di inquinamento acustico, emesso dal Comando di Polizia Locale di notificato il 29.07.2024 (che Controparte_1 aveva originariamente commisurato la sanzione nella misura di € 3.096,00), depositato a mezzo pec in data 30.08.2024 e dopo l'audizione personale della ricorrente del 19.09.2024.
Con il predetto verbale, era stato contestato alla ricorrente di aver protratto la manifestazione e spettacolo a carattere temporaneo oltre le ore 24:00 e fino alle ore 00:59 del giorno 28.07.2024 e di aver utilizzato una sorgente fissa e/o mobile di emissioni sonore, superando di 1.2 dBA i valori limite fissati dal regolamento comunale in 70 dBA.
***
La ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione per tre motivi di seguito riassunti:
- Nullità ed illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per vizio di motivazione. In merito a tale doglianza, la ricorrente deduceva che il nel motivare il mancato Controparte_1 accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sollevate in sede amministrativa, si era limitato a dire
“Lette le precisazioni inviate dal tecnico incaricato dall'Ente ai rilievi fonometrici, in riferimento al ricorso presentato dall'Avv. VALENTINI e ritenuto di condividerle”, senza tuttavia allegare all'ordinanza i rilievi svolti e senza riprodurne il contenuto essenziale, conseguendo a tale omissione, la nullità dell'atto impugnato.
- Nullità, inutilizzabilità, contraddittorietà e mancanza di fidefacienza del report fonografico elaborato dall'Ing. in data 29.07.2024. Sul punto, deduceva che al predetto Persona_1 CP_2 non era stato allegato l'incarico formale ricevuto dall'Ing. e che, inoltre, mancava Persona_1 anche l'indicazione relativa alla presenza personale di quest'ultimo per l'intera durata dell'accertamento e alla misurazione del livello di inquinamento acustico attribuito alla
[...]
Inoltre, deduceva che la documentazione fotografica contenuta nel Report (pag. 3), priva Parte_2 di data certa e scattata in orario diurno (quindi, diverso da quello dei rilievi fonometrici di interesse nel caso di specie) è composta da n. 2 fotografie riproducenti il luogo del rilievo e la strumentazione utilizzata a tale scopo. Ciò rende i rilievi nulli, illegittimi ed inutilizzabili. Sul punto, osservava che, in ossequio all'allegato “D” del Decreto 16 marzo 1998, concernente le “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”, la Polizia Municipale avrebbe dovuto affiancare il tecnico in questione nelle suddette operazioni, al fine di verificare la regolarità delle operazioni e garantire la fidefacienza dei risultati e l'assenza di interruzioni nella filiera dei rilievi fonometrici.
Esponeva, inoltre, che il SI. esecutore della serata musicale oggetto di Controparte_3 contestazione, ha dichiarato che la serata Karaoke ha avuto inizio alle ore 21:15 del 27 luglio 2024, N. 506/2024 RG terminava alle ore 00:05 (ore 24:00 secondo l'orologio dell'attività commerciale) e, durante la serata,
“nessuna persona con macchinario di misurazione db è stata messa nel punto indicato per la misurazione avendola in linea con la mia postazione. Inoltre durante tutta la durata della serata mi sono recato più volte nel posto indicato per misurare con l'app FONOMETRO installata sul mio cellulare i db che erano in quel momento emessi dal mio impianto e ho riscontrato di stare non oltre
i 58/60 db. Controllo che effettuo REGOLARMENTE ogni sera che svolgo il mio spettacolo all'interno del locale sopra indicato”. In tale contesto, la riconducibilità del superamento dei limiti di appena 1.2 dBA (71,20 dBA) in luogo dei previsti 70 dBA nella fascia oraria compresa tra le
21,40 circa e le 00:30 circa (cfr. pag. 4 del Report fonometrico) all'evento svoltosi nei locali della pizzeria dalle 21:15 alle 00:00 risultava contraddittoria, ipotetica e sfornita di Parte_2 prova, precisando che le conclusioni cui era giunto l'Ing. risultavano errate. Precisamente, Per_1
l'Ing. a pag. 5 del Report, sosteneva che “il livello equivalente attribuibile all'evento Per_1 indagato, da confrontare con il valore massimo che può essere autorizzato in deroga (70dB(A)), è pari alla differenza energetica tra il livello equivalente determinato durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento e il contributo sonoro ascrivibile alle altre attività antropiche della zona, determinato prima e dopo lo svolgimento dell'attività di intrattenimento” e la ricorrente, in ordine a tali affermazioni, ne deduceva la non conformità alla normativa di settore, perché il contributo sonoro ascrivibile alle attività antropiche e, nello specifico, all'intenso traffico veicolare che interessa la via nazionale Adriatica ed il punto di rilevamento del rumore, non poteva essere determinato prima e dopo lo svolgimento di esso ma andava correttamente determinato in relazione al medesimo periodo ed orario nei quali si procede alla misurazione della rumorosità prodotta dall'evento de quo, poichè la rumorosità del traffico veicolare e ferroviario non è la medesima durante l'intero arco della giornata. Nello specifico, i rilievi fonometrici erano stati effettuati in piena estate, di sabato sera, in orario compreso tra le 20:00 e le 00:50 (cfr. l'ultimo grafico a pag. 4 del
Report) e il contributo sonoro ascrivibile al traffico veicolare di via Nazionale Adriatica viene indicato dall'Ing. in 62.7 dBA e, dall'ultimo grafico di pag. 4 del Report fonometrico, Per_1 emerge chiaramente che tale rumorosità di fondo di 62.7 dBA sia rimasta pressoché costante dalle
20:00 alle 21:40 circa, orario a partire dal quale era cominciato ad aumentare e superare il limite soglia, salvo poi crollare nuovamente, fino a scendere a circa 60 dBA alle 00:30 circa. Rilevava la ricorrente che l'evento musicale oggetto di indagine, con inizio alle ore 21:10 circa e termine alle ore 24:00, essendo rimasta pressoché costante la rumorosità di fondo di circa 62.1 dBA, inizialmente attribuita dal tecnico alle sole “altre attività antropiche della zona”, sino alle ore 21:40 circa, quando l'evento musicale era iniziato da oltre 25 minuti e la stessa rientrava nella soglia della tollerabilità alle 00:30 circa, allorquando l'evento musicale era cessato da circa 30 minuti, facendo dedurre che il suo incremento non era in correlazione logica con l'evento musicale, ma presumibilmente N. 506/2024 RG all'aumento del traffico stradale nell'orario di punta del sabato sera, allorquando, proprio a partire dalle 21:30/22:00, la popolazione locale e non, dopo aver consumato il pasto serale, si dirige dalla periferia e dai paesi limitrofi (e non) abruzzesi ( Miglianico, Tollo, Villamagna, Vacri ecc.) Pt_3 verso la costa adriatica per trascorrere la serata, partecipare ad eventi musicali e teatrali ed accedere alla movida. Evidenziava che il citato Decreto 16 marzo 1998, pubblicato in G.U. Il 1° aprile 1998 al n° 76, emanato dal Ministro dell'Ambiente, prevede, al fine di escludere la casualità o pseudo causalità, che il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana rilevando il livello continuo equivalente ponderato “A” per ogni ora su tutto l'arco delle 24 ore...”, onde valutare la sussistenza (o meno) della violazione dei limiti legali, assoluti e differenziali e, nel caso di specie, era risultato evidente che l'Ing. Per_1 nel procedere alle misurazioni de quo e, nel trarre le relative conclusioni, aveva omesso di considerare, isolare e calcolare il solo rumore prodotto dal traffico veicolare e ferroviario nella medesima fascia oraria compresa tra 21:40 circa e le 00:30 circa, atteso che la linea ferroviaria
Adriatica corre ad una distanza di circa 20 metri in linea d'aria dalla e Parte_4 dalla via Nazionale Adriatica e nella fascia oraria oggetto di contestazione (21:30/00:30) con una certa intensità di traffico ferroviario non attenzionato né calcolato dall'Ing. nei suoi rilievi, Per_1 limitandosi a misurare il rumore prodotto dal solo traffico stradale prima e dopo l'evento musicale che si era svolto in parziale concomitanza del noto intensificarsi del traffico stradale di un sabato sera del mese di luglio in una località balneare e che il superamento del limite regolamentare sarebbe, inoltre, nella fattispecie di appena 1.2 dBA ed il rumore di fondo del traffico stradale misurato in una fase di quiete (tra le 20:00 e le 21:40), allorquando la maggior parte della popolazione è a cena, è di soli 9 dBA inferiore alla rumorosità che viene inopinatamente attribuita all'evento celebratosi nei locali della pizzeria della Pertanto, risultava carente di Parte_2 prova il superamento dei limiti sonori di appena 1.2 dBA correlabile all'evento musicale.
- Nullità ed illegittimità del verbale n. 65/pm notificato dal comando di polizia locale del comune di in data 29 agosto 2024 e della conseguente ordinanza Controparte_1 ingiunzione per omessa contestazione immediata del superamento del limite orario delle ore
24:00 nello svolgimento della manifestazione musicale. Nel verbale di contestazione n. 65 del
Comune di , prodromico all'ordinanza di ingiunzione opposta, si legge che Controparte_1
“...pur svolgendo una manifestazione e spettacolo a carattere temporaneo, la stessa si protraeva dopo le ore 24:00, ovvero si concludeva alle ore 00:59 del 28.07.2024”. Anche sotto tale profilo, la ricorrente deduceva la nullità del verbale per mancanza di prova in ordine al fatto che l'evento musicale si era protratto oltre i termini consentiti, anzi sul punto sussiste la dichiarazione contraria del SI. pertanto mancava un elemento indispensabile ai fini della validità della relativa CP_3 contestazione, ossia la sua immediatezza. A mente dell'art. 14 della legge 689/81, “... la violazione N. 506/2024 RG quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” mentre nella motivazione indicata nel verbale, si legge“...non è stata immediatamente contestata in quanto è stato necessario attendere gli esiti degli accertamenti della misura fonometrica e del relativo orario di fine misurazione”, risultando apparente e contraddittoria, infatti, così come dichiarato dallo stesso Ing. il servizio di rilievo fonometrico doveva essere effettuato “in Per_1 affiancamento alla Polizia Municipale” e non già in sua sostituzione;
di conseguenza, gli agenti di
Polizia Municipale, che sarebbero dovuti essere presenti sul posto al momento dei rilievi, avrebbero potuto e dovuto, superate le ore 00:00, attraversare semplicemente la via Nazionale Adriatica Sud e contestare, al titolare della pizzeria l'avvenuto sforamento degli orari regolamentari Parte_5 consentiti. Per tali motivi, chiedeva “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis e per i motivi sopra esposti, accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 36 del 5.11.2024 del CP_1 Parte_6
e del sottostante verbale di violazione in materia di inquinamento
[...] acustico n. 65 del Comando di Polizia Locale del di – sezione viabilità CP_1 Controparte_1
– Infortunistica – P.G. con conseguente condanna dell'ente comunale alla refusione delle spese di lite”.
2. Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva datata 24.03.2024, Controparte_1 depositata in pari data, per chiedere il rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese di lite. Esponeva, in ordine alla eccepita nullità ed illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per vizio di motivazione, l'insussistenza del motivo di censura, poiché l'ordinanza impugnata era ben motivata in conformità al dettato legislativo, deducendo che, nel corpo dell'atto, era rinvenibile ogni elemento utile a comprendere le ragioni poste alla base della sua emissione e che l'ampio e chiaro richiamo al Verbale sottostante, il n. 65/PM, ritualmente notificato alla società ricorrente, dava atto delle attività e degli accertamenti svolti in occasione della rilevata violazione amministrativa, risultando irrilevante che, nell'ordinanza, non si desse atto di quanto emerso in fase di opposizione in sede amministrativa: in ordine ai rilievi del tecnico incaricato, osservava che erano riproduttivi e confermativi di quanto già presente nel report dell'attività di rilevazione, i cui contenuti ed esiti erano stati posti a conoscenza della ricorrente e ben riportati nel verbale di contestazione e nell'ordinanza opposta. Inoltre, l'ordinanza ingiunzione quale atto amministrativo
è soggetta all'obbligo di motivazione in conformità all'art. 3, L. 241/1990, pertanto quando l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione, trattandosi di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3 c. 3 L. n. 241/1990, ove le ragioni alla base N. 506/2024 RG della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, quindi, nella sua disponibilità, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi, atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale. Quanto alla inutilizzabilità, contraddittorietà e mancanza di fidefacienza del report fonografico elaborato dall'Ing. in data 29.07.2024, deduceva Persona_1
l'inconsistenza della stessa, in quanto il tecnico era stato legittimamente incaricato dal
[...]
per l'esecuzione di rilievi fonometrici relativi a manifestazioni temporanee che Controparte_1 utilizzano sorgenti rumorose, allegando a riprova la determina dirigenziale n. 608 del 24.07.2023, risultando irrilevante la dedotta mancata allegazione al verbale di contestazione e/o agli atti prodromici o successivi ai fini della legittimità dell'atto censurato, trattandosi di fattispecie a contestazione differita “obbligata”, tramite la citata determina, rende pienamente utilizzabili gli esiti del report fonometrico (la cui elaborazione è necessariamente successiva all'indagine sul campo) da parte del personale appartenente alla Polizia Municipale. Deduceva che, in aggiunta al report fonografico, era stata allegata la certificazione di corretta taratura dell'apparecchiatura utilizzata e, su tale ultimo aspetto, deduceva l'inconsistenza delle dichiarazioni del SI. Controparte_3 organizzatore materiale dell'attività musicale, le cui conoscenze o affermazioni in punto di superamento delle soglie di rumore, supportate dall'utilizzo di apparecchiature (app fonometro) sono prive di rilievo tecnico. Si riportava a quanto replicato da parte dell'Ing. precisando, Per_1 in riferimento alla correttezza della rilevazione del rumore di fondo, che lo stesso, misurato prima
(H. 21.50) e dopo (H. 00.54) l'evento, ha dato risultati pressoché simili (62.7 Db e 62.9 Db) e, a fronte di un risultato rilevato pari a 71.8 Db, per poter ricondurre tale ultima misura al di sotto dei
70 Db, il contributo del traffico veicolare e non, da sottrarre dovrebbe essere di circa quattro volte superiore a quello rilevato alle 21.50 ed alle 00.54, apparendo inverosimile, per la tipologia di arteria stradale in esame. In ogni caso, il rumore di fondo è stato tenuto in debito conto dal tecnico e lo stesso non ha avuto rilievo nella determinazione del superamento della soglia dei 70 Db. attribuibile all'attività attenzionata. Rilevava, inoltre, l'infondatezza della dedotta nullità ed illegittimità del verbale n. 65/PM notificato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in Controparte_1 data 29 agosto 2024 e della conseguente ordinanza ingiunzione per omessa contestazione immediata del superamento del limite orario delle ore 24:00 nello svolgimento della manifestazione musicale, evidenziando che, diversamente da altre tipologie di controllo, le verifiche fonometriche non consentono all'organo accertatore di procedere ad una contestazione immediata della violazione, poiché l'esito delle misurazioni non è desunto nell'immediatezza del rilievo fonometrico, ma N. 506/2024 RG ricavato in una fase di post-elaborazione. Tale circostanza caratterizza non solo e non tanto il controllo finalizzato alla verifica del superamento soglie di rumore, ma altresì per l'accertamento basilare circa la verifica dell'orario di esercizio di un'attività di spettacolo a carattere temporaneo, qualora comporti l'impiego di sorgenti sonore. E, siccome l'art. 1 del regolamento comunale in materia di controllo dell'inquinamento acustico ha come suo campo di applicazione lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore, risulta evidente che il report fonometrico, che viene in essere in un momento successivo al fenomeno oggetto di controllo, appare essenziale ad accertare la presenza di una sorgente sonora in un dato arco temporale e l'entità della sorgente sonora in tema di decibel. Ragion per cui la contestazione immediata non è possibile, in quanto alla contestazione soggettiva e lasciata alla sola percezione da parte di un agente, dunque, potrebbero sfuggire molti fenomeni di inquinamento acustico. Pertanto, essendo l'art. 14 L. 689/1891 in punto di contestazione immediata, norma a tutela del diritto di difesa, nella fattispecie in esame non vi è stato alcun pregiudizio e/o nocumento del diritto di difesa dell'odierna opponente, la quale ha avuto modi e tempi per contestare l'accertamento anche in sede amministrativa. Del resto, le apparecchiature utilizzate per i rilievi in parola risultano, nel caso di specie, funzionanti e tarate, come da certificazione allegata al rilievo fonometrico versato in atti.
Del resto, in materia di sanzioni amministrative, ciò che assume rilevanza ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti
(CdS sez. VI, 12/01/2023, n.410). Quanto alla prima doglianza di parte opponente, secondo cui l'accertamento della violazione era stato effettuato in conformità alla previsione di cui all'art. 5 comma 7 del citato regolamento, che presuppone un'attività di controllo e di rilevazione, avvalendosi di supporto tecnico di soggetto qualificato e il tecnico all'uopo autorizzato dall'Ente,
Ing. nell'occasione rilevava il superamento orario dell'attività rumorosa, oltre il Persona_1 limite delle 24:00, ragion per cui l'Ente, constatata l'assenza di autorizzazione, elevava il verbale presupposto alla ordinanza ingiunzione impugnata. La rilevata circostanza per cui l'accertamento in questione abbia avuto origine da altra verifica su attività attenzionata adiacente (Lido Bianco) risultava circostanza irrilevante, trattandosi di attività collocata in posizione del tutto adiacente alla odierna ricorrente, come pure dalla stessa confermato. La tipologia della violazione contestata
(attività musicale dopo le 24:00) ha poi permesso un accertamento del tutto agevole nell'occasione, salva la verifica, a posteriori, dell'assenza di autorizzazione, che rendeva necessaria la contestazione differita. In relazione al ruolo dell'Ing. evidenziava la legittimità dell'incarico da parte del Per_1 per l'esecuzione di rilievi fonometrici relativi a manifestazioni temporanee che utilizzano CP_1 N. 506/2024 RG sorgenti rumorose, allegando la determina dirigenziale N. 608 DEL 24/07/2023 e che detto servizio gli era stato affidato “in affiancamento al corpo di polizia municipale”, come si legge nella citata determina e come confermato nelle controdeduzioni del Ten. . CP_4
In ordine alla seconda doglianza di parte ricorrente, relativa alla nullità dell'atto presupposto per violazione degli artt. 13 e 14 della L. 689/198, richiamava quanto disposto all'art. 5 comma 7 del regolamento comunale, che prevede espressamente la possibilità per l'Ente di avvalersi, nelle operazioni di controllo e rilevazione, del supporto tecnico fornito da soggetti all'uopo qualificati.
Per tale ragione, come risulta dal verbale, la contestazione immediata non era possibile in virtù della necessaria verifica a posteriori degli esiti dei rilevamenti fonometrici e del relativo orario di fine misurazione. Pertanto, deduceva la legittimità dell'ordinanza impugnata, in uno con il sottostante verbale. Precisava altresì che, diversamente da altre tipologie di controllo, le verifiche fonometriche non consentono all'organo accertatore di procedere ad una contestazione immediata della violazione, giacché l'esito delle misurazioni (nelle quali rientra anche il mero accertamento della rumorosità dell'attività) non è desunto nell'immediatezza del rilievo fonometrico, bensì ricavato in una fase di post-elaborazione e tale circostanza caratterizza, non solo e non tanto il controllo finalizzato alla verifica del superamento soglie di rumore, ma anche l'accertamento basilare circa la verifica dell'orario di esercizio di un'attività di spettacolo a carattere temporaneo, qualora comporti l'impiego di sorgenti sonore. Il regolamento comunale in materia di controllo dell'inquinamento acustico ha, come suo campo di applicazione, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore (Art. 1). Il report fonometrico, che, per sua natura, viene in essere in un momento successivo al fenomeno oggetto di controllo, serve ad accertare la presenza di una sorgente sonora in un dato arco temporale e l'entità della sorgente sonora in tema di decibel, per cui non è possibile alcuna contestazione immediata, in quanto soltanto dagli esiti del report fonografico si può avere certezza di: 1) Utilizzo di una sorgente sonora in un dato arco temporale. 2) Entità della sorgente sonora in un dato arco temporale, intesa come sorgente che produce inquinamento acustico. Dato, quest'ultimo, che non può essere sempre garantito dalla percezione, per sua natura soggettiva, di un agente accertatore. Ciò rende, dunque, impossibile una contestazione immediata della violazione, in quanto alla contestazione immediata (e soggettiva) da parte di un agente, potrebbero sfuggire molti fenomeni di inquinamento acustico. Evidenziava che, essendo l'art. 14 L. 689/1891, in punto di contestazione immediata, norma a tutela del diritto di difesa, nella fattispecie in esame, non vi era stato alcun pregiudizio e/o nocumento del diritto di difesa dell'odierna opponente, la quale ha avuto modi e tempi per contestare l'accertamento anche in sede amministrativa. Le apparecchiature utilizzate per i rilievi in parola risultano, nel caso di specie, funzionanti e tarate come risultava dalla certificazione allegata al rilievo fonometrico in atti. N. 506/2024 RG
3. All'udienza di comparizione delle parti del 17.04.2025, parte ricorrente impugnava e contestava le avverse deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di costituzione, insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, rilevando che la determina del non Controparte_1 faceva alcun espresso riferimento all'attività di controllo presso l'attività commerciale denominata
, ma aveva ad oggetto solo ed esclusivamente l'impegno economico da sostenere Parte_5 per circa 15 controlli senza indicare quali, di tal ché manca in atti la prova dell'incarico de quo, inoltre eccepiva la tardività, inammissibilità ed inutilizzabilità delle osservazioni dell'Ing. Per_1 del 10.10.2024 al ricorso amministrativo presentato dalla in quanto le stesse, Parte_2 contenenti spiegazioni e documentazioni ulteriori e difformi da quelle contenute nel report di rilievo fonometrico posto a base e fondamento dell'ordinanza di ingiunzione e consegnato alla ricorrente dopo la notifica del verbale di contestazione, andavano allegate all'ordinanza stessa onde porre il ricorrente in condizione di approntare le idonee difese, inoltre, nelle predette osservazioni, veniva riportato un grafico, per la precisione quello contenuto a pag. 4, non contenuto nel report consegnato al ricorrente, ma, addirittura, in esse si fa riferimento ad un file audio relativo alla registrazione dell'evento musicale che sarebbe stato ascoltato in cuffia dal solo Ingegnere in un momento successivo ad esso, del quale il ricorrente non ha mai avuto neppure notizia e che non risulta prodotto in atti. Nelle suddette osservazioni, si danno spiegazioni mai fornite al ricorrente e, addirittura, contrastanti con i dati contenuti nel report fotografico e con quanto dichiarato dall'esecutore della serata musicale, peraltro l'Ingegnere conferma in esse di non aver presenziato all'intera misurazione fonometrica, ma di aver solo verificato il corretto funzionamento della strumentazione, essendosi limitato in seguito ad ascoltare il file, il tutto senza la benché minima presenza della polizia municipale che l'avrebbe dovuto affiancare e ciò rende l'accertamento nullo ed illegittimo, dunque insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nel ricorso;
l'Avv. Mastrangelo per il
Comune si riportava alla propria memoria, contestava le avverse deduzioni e si opponeva alle prove testimoniali richieste dall'opponente in quanto irrilevanti;
il Giudice, ritenute rilevanti le prove orali articolate da parte opponente nel ricorso introduttivo, ammetteva le stesse a Parte_1 mezzo dei due testi ivi indicati e rinviava alla udienza del 05.06.2025 per l'escussione dei due testi ammessi.
Alla udienza del 05.06.2025, veniva escusso il solo teste e il ricorrente rinunciava Controparte_3 all'escussione dell'atro teste Ing. dovendo riferire su circostanze da provarsi Per_1 documentalmente e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e, nulla osservando l'Avv. Mastrangelo per il resistente, il Giudice fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. del 09.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte di udienza da depositarsi entro la data della medesima udienza, fissando termine per il deposito di note conclusive entro giorni dieci prima della fissata udienza. N. 506/2024 RG
Alla udienza del 10.09.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni e si sono rispettivamente riportate ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La causa viene ora per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con ricorso ritualmente depositato il 06.12.2024, la SI.ra , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società esponeva di avere ricevuto un'ordinanza- Parte_2 ingiunzione, con la quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 3, comma 3, Regolamento
Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive temporanee e rumorose, approvato con
Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 22.05.2023 (Cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
Sostanzialmente, la ricorrente, eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per i tre motivi indicati nel ricorso, come sopra riportati.
La prima censura, relativa al vizio di motivazione dell'ordinanza, è fondata.
5. Infatti, nella motivazione dell'ordinanza ingiunzione n. 36 del 05.11.2024, alla pag. 2, si legge testualmente “Lette le precisazioni inviate dal tecnico incaricato dall'Ente ai rilievi fonometrici, in riferimento al ricorso presentato dall'Avv. VALENTINI e ritenuto di condividerle”.
Dunque, l'amministrazione ha effettivamente motivato il rigetto del ricorso amministrativo con la predetta concisa locuzione.
Pertanto, la ricorrente veniva ammessa al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad €
1.548,00 per la sanzione amministrativa e di € 22,65 per diritti di notifica, per la violazione dell'art. 3, comma 3, del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive temporanee e rumorose, approvato con Delibera di Consiglio comunale.
A tanto, il ricorrente aggiunge che è stata omessa l'allegazione dei rilievi senza neppure riprodurne il contenuto essenziale e, come osservato dalla ricorrente, a tale omissione consegue la nullità dell'atto impugnato.
Di tale circostanza, la ricorrente fornisce anche prova documentale, mediante il rapporto di
“Trasmissione documenti.RINVIO PROT. PEC. N 46775 PARI DATA (CON ALLEGATO
SENZA SEGNATURA).-[Protocollo N.ro 2024-PROT-46943]" che è stato inviato da E rancavilla.ch. "indirizzatoa: rdineavvocatich Email_1 CP_1 Email_3 ieti.it” e che contiene la sola ordinanza ingiunzione impugnata. (Cfr. doc. n. 2 fascicolo ricorrente)
Peraltro, il destinatario ha avuto conoscenza dei rilievi eseguiti solo dopo la costituzione in giudizio del resistente , allorquando, unitamente all'atto di costituzione, ha allegato il Controparte_1
Report dei rilievi eseguiti dall'Ing. così ha avuto modo di conoscere il contenuto essenziale Per_1 degli atti posti a base dell'illecito, che le sono stati notificati. N. 506/2024 RG
Sul punto, non si può fare a meno di rilevare che la ricorrente, sino alla proposizione della presente azione giudiziaria, non ha potuto comprendere neppure i motivi posti a base del provvedimento sanzionatorio.
Di contra, la P.A. ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento sanzionatorio e ha contestato le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione.
Sul punto, si osserva che, in ordine al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, il provvedimento deve necessariamente costituire la risultante logica e coerente del procedimento da cui promana, compresi tutti gli elementi, le osservazioni e le deduzioni oggetto di analisi e confronto in sede procedimentale.
Quindi, tra il procedimento e il provvedimento, deve sussistere un legame imprescindibile, di cui la motivazione è l'espressione formale.
Infatti, l'amministrazione, attraverso la motivazione, porta a conoscenza dei terzi quanto è avvenuto durante il procedimento, ponendosi come strumento di controllo e sindacato sull'operato dell'amministrazione ed assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non contiene neppure gli elementi minimi atti a comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
Dalla motivazione, infatti, deve risultare una valutazione di tutti gli elementi che emergono dalla fase istruttoria.
Tuttavia, la mancanza della motivazione non determina sempre l'invalidità del provvedimento, poiché l'atto in questione può rinviare ad altro atto che contiene la motivazione, c.d motivazione ad relationem.
Ma l'amministrazione ha l'obbligo di rendere disponibile l'atto che la decisione dell'amministrazione richiama, c.d. atto presupposto.
Nel caso di specie, non può considerarsi assolto tale obbligo, poiché l'amministrazione non ha portato a conoscenza della ricorrente gli atti posti a base dell'ordinanza, con conseguente lesione del diritto di difesa della stessa.
Pertanto, sotto tale profilo, l'opposizione proposta va accolta, risultando evidente che la violazione contestata è generica e, peraltro, non dimostrata, per gli ulteriori motivi che saranno di seguito esaminati.
6. In merito alla censura relativa alla mancanza di prova della violazione contestata alla ricorrente, oltre agli elementi già valorizzati dalla scrivente, le ragioni di seguite esposte portano alla fondatezza del ricorso anche sotto tale profilo.
Nel caso di specie, infatti, restano dubbi alcuni dati fondamentali, oltre a quelli già rilevati, quali la genericità dell'incarico conferito al tecnico in ordine alla rilevazione fonometrica laddove nella N. 506/2024 RG determina di affidamento dell'incarico all'Ing. , al punto n. 1, si legge “di adottare il Per_1 presente atto quale Determina a Contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs.
267/2000 e dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di nr. 15 rilievi fonometrici per verifica dei livelli di rumorosità prodotti dalle manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore”.
Dunque, non vi è alcuna certezza che l'attività di cui alla determina fosse indirizzata proprio all'attività della ricorrente, né degli strumenti usati, neppure della data precisa del rilievo e, di conseguenza, dei risultati dell'accertamento, risultando evidente che l'affidamento dell'incarico al tecnico non consente alcuna individuazione in tal senso.
Sul punto, va osservato che, di recente, la Suprema Corte, Sez. II, con l'ordinanza n. 30148/20, afferma che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
E, soprattutto in virtù della particolare materia, è richiesto alla Pubblica Amministrazione un obbligo di motivazione rafforzato, che deve esplicitare in modo dettagliato le ragioni della scelta sanzionatoria e la ponderazione tra l'interesse pubblico e i diritti del sanzionato e, ciò, anche al fine di permettere al destinatario di comprendere la decisione e di poterla impugnare, oltre che per garantire il controllo sull'operato della PA.
La Pubblica Amministrazione, nel caso di specie, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Di contra, la ricorrente ha offerto elementi di prova in senso contrario che fanno sorgere seri dubbi sulla veridicità degli esiti dell'accertamento.
Vanno esaminate, a questo punto, le risultanze dell'istruttoria svolta.
Il teste addotto dalla ricorrente, alla udienza del 05.06.2025 ha confermato di Controparte_3 aver svolto il 27 luglio 2024, presso il locale sito in , una Parte_5 Controparte_1 manifestazione musicale/karaoke dichiarando “… sono arrivato presso tale locale alle ore 18,30 per montare l'attrezzatura e ivi sono rimasto alle ore 1,00 circa ovvero quando sono andato via dopo aver smontato la mia attrezzatura;
preciso che per lo smontaggio di tale attrezzatura impiego solitamente 50 minuti circa”; precisando altresì che tale manifestazione, con inizio intorno alle ore
21:15, era terminata alle ore 24:00.
Il teste ha altresì confermato, in ordine alla medesima serata di cui all'evento musicale in CP_3 contestazione, che, sia prima che durante l'evento, aveva misurato più volte i decibel in uscita dalle casse ad esso in uso, riscontrando tramite l'app Fonometro installata sul suo cellulare, una N. 506/2024 RG misurazione costante di 58/60 decibel, seppure “tale App non corrispondeva ad una misurazione fatta con strumenti professionali”. Inoltre, confermava che il SI. , figlio della legale CP_5 rapp.te della e dipendente della stessa, gli aveva chiesto, prima dell'inizio della Parte_2 manifestazione, di prestare particolare attenzione ai decibel in uscita dalle casse ad esso in uso, poiché quindici giorni prima aveva ricevuto il verbale di contestazione n. 61/M (che ha riconosciuto), con il quale era stata contestata, alla proprio il superamento dei Parte_2 decibel nella medesima fascia oraria di un'altra serata musicale svoltasi di sabato sera, aggiungendo che lo tanto gli raccomanda usualmente, in occasioni di serate. CP_5
Illuminante risulta la risposta del teste sulla circostanza n. 5) “vero che sempre durante la stessa sera
Lei si è recato più volte davanti la prospiciente abitazione di via Nazionale Adriatica sud n. 107 di da dove sarebbero stati effettuati i rilievi fonometrici” risponde “Si è vero”; e Controparte_1 sulla circostanza n. 6) “vero che Lei ha visto sul posto personale addetto alle operazioni di rilievo fonometrico e agenti di polizia municipale” risponde “Non è vero io non ho visto nè agenti né personale addetto alle operazioni di rilievo fonometrico”; confermando che “…l'evento musicale si
è concluso alle ore 24:00 in concomitanza del compleanno di un avventore del locale al quale sono stati cantati a chiusura di evento gli auguri” infine precisava “Si è vero preciso che il canto di auguri è durato all'incirca un minuto o anche meno”.
Ne discende che, nel caso di specie, non si ha nessuna certezza neppure sulla corretta posizione di misura, né sul risultato della stessa, circostanza questa rilevante poiché tali misurazioni devono essere effettuate in prossimità e tale prova, relativa alla fonte della sanzione irrogata, non è stata fornita dall'amministrazione.
E, nonostante la misurazione eseguita dal teste escusso non fosse stata eseguita con strumentazione professionale, comunque è stata certamente eseguita direttamente nel locale ove si è svolto l'evento musicale che si è concluso alle ore 24,00.
Mentre, dal verbale in contestazione, si è riscontrata la totale incertezza sulla correttezza del rilievo, che non risulta indirizzato direttamente all'attività (quindi, verosimilmente, le misurazioni avvenivano da un punto più vicino all'attività limitrofa) destinataria del provvedimento.
Come noto, l'ordinanza ingiunzione in materia di impatto acustico degli esercizi commerciali, che riguarda la tutela dell'ambiente, deve indicare con maggiore precisione quale, tra le condotte previste dalla norma sanzionatoria, sia stata commessa dal trasgressore, non potendo limitarsi a un richiamo generico della disposizione violata, pena la carenza di motivazione del provvedimento come già osservato sopra.
Dall'esame dei chiarimenti resi dall'Ing. a seguito della proposizione del ricorso Per_1 amministrativo, si evince peraltro che “…l'esecutore dei rilievi fonometrici, ing. , è Persona_1 N. 506/2024 RG stato presente nella prima parte delle misure, verificando il corretto funzionamento della strumentazione di misura…”.
Pertanto, l'Ing. non è stato sempre presente al rilievo che si assume essere eseguito, avendo Per_1 ascoltato i files audio in un momento successivo, né era stato affiancato da agenti di Polizia
Municipale (Pubblico Ufficiale), che avrebbero invece potuto attribuire al rilievo valore probatorio quantomeno per la loro provenienza e, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, avrebbe potuto e dovuto procedere alla contestazione immediata.
Sul punto, va osservato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente), incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr. Cass. nn. 3837/2001, 2363/2005, 5277/2007,
12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U. n. 20930/2009).
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere-dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di Potenza, sentenza n. 279/2020).
Il Tribunale di Latina, più di recente, con la sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che “...
Come è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del
24/01/2019).
In sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento ovvero sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, si ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano fondate e che le argomentazioni difensive della resistente non meritano accoglimento. N. 506/2024 RG
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7. In buona sostanza, la resistente non ha provato, con sufficiente grado di certezza, la commissione dell'illecito da parte della ricorrente, in quanto gli elementi acquisiti al presente giudizio non possono certo ritenersi prova sufficiente a dimostrare la responsabilità dell'opponente.
In conclusione, la P.A., onerata della dimostrazione in giudizio della legittimità del provvedimento, non ha dimostrato, con sufficiente grado di certezza, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'infrazione, non avendo allegato né idonea documentazione, né ulteriori prove a sostegno, con la conseguenza che, non potendo il Giudicante giungere a diversa decisione, il provvedimento impugnato va annullato.
8. Non si ritiene di dover effettuare nessuna valutazione sulle ulteriori censure mosse dalla ricorrente, per essere le stesse assorbite dalla presente decisione.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi per la vicinanza al valore minimo dello scaglione, per i giudizi di valore da € 1.101,00 fino a € 5.200,00, ai sensi del DM 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta relativa all'ordinanza ingiunzione n. 36 del 05.11.2024, emessa dal
Dirigente del III Settore del Comune di , in data 05.11.2024 e notificata con pec Controparte_1 del 07.11.2024, e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della ricorrente, delle spese processuali, quantificate in € 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA se dovuti e spese.
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Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Si comunichi.
Ortona lì 05.12.2025 Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone