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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5371 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 02/07/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1492/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. dall'avv. Giuliano
Palumbo presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla via Signorelle n. 43
RICORRENTE
E CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via de
Gasperi 55 (Sede CP_1) presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e difende come in atti
RESISTENTE
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_2 و elett.te dom.ta in Napoli alla via Attilio Pratella, 23 presso l'avv. Mario Fontanella che lo rapp.ta e difende come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: comunicazione preventiva di fermo amministrativo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071.80202300041323.000, notificatagli in data 19.12.2023, limitatamente alle voci n.riportate a titolo di contributi di cui agli avvisi di addebito di seguito indicati: 371.20160014644309.000 relativo a contributi IVS dovuti in favore dell CP_1 di
Napoli per l'anno 2015 e presuntivamente notificato in data 16.12.2016; n. 371.20170011005257.000 relativo a contributi IVS dovuti in favore dell CP_1 di
Napoli per l'anno 2016 e presuntivamente notificato in data 16.11.2017. Chiedeva, pertanto, sulla base dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ad essi relativi per la mancata rituale notifica sia degli avvisi di addebito indicati nell'atto impugnato sia di atti successivi, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata, con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese. L CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva, nel merito, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. si costituiva, a sua volta, in giudizio eccependo,L Controparte_3 in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, anch'essa, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
La domanda giudiziale va rigettata in quanto infondata. Va, in via preliminare, evidenziato che il presente ricorso ha ad oggetto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071.80202300041323.000, notificata in data 19.12.2023, limitatamente alle voci riportate a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive degli avvisi di addebito sopra analiticamente indicati. Ciò posto, l'atto impugnato è un preavviso di fermo amministrativo ossia l'atto endo- procedimentale a cui il concessionario fa ricorso, prima e solo eventualmente, di procedere all'esecuzione della misura cautelare del fermo amministrativo dei beni mobili registrati, nella specie dei veicoli a motore. L'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro
Automobilistico in tale evenienza è preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
Il preavviso ha, quindi, il contenuto duplice di recare l'invito al debitore di adempiere spontaneamente l'obbligazione (di fonte tributaria o non), con la possibilità di impedire, in tal modo, il compimento di atti dell'esecuzione esattoriale o ad essa prodromici e di recare l'avvertimento, la manifestazione ad opera del concessionario dell'intento di procedere in caso di perdurante inadempimento - al fermo amministrativo del bene mobile registrato, il quale - si ripete - viene a giuridica esistenza soltanto e unicamente con l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri mobiliari. Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 11 maggio 2009 n. 10672: "Il preavviso di fermo è stato istituito dall' Controparte_2 con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso che non abbia, cioè, provveduto a pagare il
-
dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si può provvedere a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' dispone, inoltre, che nell'ipotesi Controparte_2 di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n.
503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4, in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo".
Di recente, la Cass. SSUU. N. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che " in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20)" (conf. Cass. civile sez. lav., 20/04/2023 n.10595).
In definitiva, se il preavviso di fermo risulta compiuto dal Concessionario e venuto a conoscenza del contribuente, può consentire la tutela recuperatoria nel caso in cui si contesti l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto e contestualmente si introduca un vizio formale dell'atto presupposto (ad es. difetto di motivazione, decadenza, violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente) e/o una difesa di merito (quale ad es. la non debenza dei contributi per assenza dell'obbligo di pagamento per carenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, quale l'estinzione del debito per il decorso della prescrizione dei crediti). Nei restanti casi, l'impugnazione del preavviso di fermo può dare ingresso ad un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria e riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione (per fatti sopravvenuti quali l'estinzione totale o parziale dell'azione esecutiva per prescrizione, pagamento spontaneo o adesione alla rottamazione...), sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6
- 3, n. 32243 del 13/12/2018 e, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 14/03/2024
n.6844).
Ciò posto, avuto riguardo al caso in esame, il preavviso in oggetto riguarda, ratione materiae, due avvisi di addebito per contributi previdenziali IVS richiesti dall CP_1 . Vi è, quindi, giurisdizione del GO e competenza funzionale del Giudice del lavoro. Tanto premesso, trattasi, nel caso di specie, di un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo amministrativo dovendosi il presente accertamento necessariamente estendere al merito della pretesa creditoria riguardando la stessa esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione per intervenuta prescrizione.
Ed, infatti, nelle conclusioni dell'atto introduttivo risulta richiesto l'annullamento e/o l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07180202300041323.000 con la conseguente dichiarazione della prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito indicati in narrativa unitamente ai ruoli e agli estratti di ruolo.
Ne consegue che legittimato passivo è solo 1 CP_1 quale ente impositore.
In proposito parte ricorrente deduce che i presunti crediti richiesti dall CP_1 attengono a contributi IVS dovuti per gli anni 2015 e 2016 per cui, anche qualora gli avvisi di addebito indicati fossero stati regolarmente notificati circostanza, in ogni caso,
-
disconosciuta - i crediti risulterebbero in ogni caso essere prescritti ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della L 335/1995 per il decorso del termine quinquennale ivi previsto. Ed, infatti, pur volendo considerare le date di notifica indicate nella impugnata comunicazione, i crediti indicati risulterebbero prescritti, rispettivamente, alla data del 16.12.2021 per quanto attiene l'avviso di addebito n. 37120160014644309.000
(notificato in data 16.12.2016) ed alla data del 16.11.2022 per quanto attiene l'avviso di addebito n. 371.20170011005257.000 (notificato in data 16.11.2022), mentre la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto della presente opposizione risulta essere stata notificata solamente in data 19.12.2023.
Ciò posto, trattasi di un'impostazione che non può essere condivisa in quanto, a prescindere dall'eventuale regolare notifica degli avvisi di addebito sottostanti, risulta documentata, da parte dell Controparte_4 l'avvenuta notifica
,
all'istante, in data 28.01.2020, dell'intimazione di pagamento n°
07120199046516868000 ( riportante, tra gli altri, anche entrambi gli avvisi di addebito suindicati) mediante deposito alla casa comunale per irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo risultante dall'anagrafe comunale ai sensi dell'art. 60 lettera e) del D.P.R. N. 600/1973 e dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73.
Ed, infatti, nelle ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente è applicabile l'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73, che testualmente dispone, nella specifica materia fiscale: "Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione" (a seguito delle modifiche inserite dall'art. 174, comma 4, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito;
mentre, deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), sostitutivo, per il procedimento tributario, dell'art. 143 cod. proc. civ., quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (v. tra le altre Cass. n. 10189/2003, n. 7268/2002, n. 10799/1999, n. 4587/1997).
E' stato, sul punto, affermato che, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare
l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più, né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Cassazione civile sez. VI, 07/02/2018, n.2877. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile).
Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (Cass. n. 20425 del 2007; Cass. n. 4925 del 2007; Cassazione civile, sez. trib. 27/06/2011 n. 14030), tutti elementi chiaramente evincibili dalla relata di notifica in atti.
D'altronde, il procuratore di parte ricorrente nelle sole note conclusionali depositate in data 09.12.2024 si è limitato ad eccepire che "...Ed, invero, l'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento avente n. 071.20199046516868.000 risulta esser incompleto in quanto non risulta indicato se la notifica sia avvenuta ai sensi dell'art. 140 o dell'art. 143 c.p.c. non essendo stata barrata alcuno degli spazi appositi indicati negli avvisi precompilati", laddove, invece, la relata di notifica in atti riporta la dicitura testuale“ irreperibilità assoluta” ed è compilata solo nella terza parte ad essa relativa. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, considerato che i contributi di cui è causa sono relativi agli anni 2015 e 2016 e l'avvenuta notifica, in epoca antecedente a quella della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta, dell'intimazione di pagamento n° 07120199046516868000 "nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione" e, pertanto, in data 28.01.2020, la domanda giudiziale va, pertanto, rigettata. La delicatezza e la complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite. La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
Spese compensate nei confronti dell Controparte_4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell CP_1 nella misura della metà, delle spese processuali che liquida, per l'intero, in € 1.312,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte;
compensa le spese processuali nei confronti dell Controparte_2
Così deciso in Napoli in data 02.07.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 02/07/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1492/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. dall'avv. Giuliano
Palumbo presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla via Signorelle n. 43
RICORRENTE
E CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via de
Gasperi 55 (Sede CP_1) presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e difende come in atti
RESISTENTE
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_2 و elett.te dom.ta in Napoli alla via Attilio Pratella, 23 presso l'avv. Mario Fontanella che lo rapp.ta e difende come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: comunicazione preventiva di fermo amministrativo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071.80202300041323.000, notificatagli in data 19.12.2023, limitatamente alle voci n.riportate a titolo di contributi di cui agli avvisi di addebito di seguito indicati: 371.20160014644309.000 relativo a contributi IVS dovuti in favore dell CP_1 di
Napoli per l'anno 2015 e presuntivamente notificato in data 16.12.2016; n. 371.20170011005257.000 relativo a contributi IVS dovuti in favore dell CP_1 di
Napoli per l'anno 2016 e presuntivamente notificato in data 16.11.2017. Chiedeva, pertanto, sulla base dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ad essi relativi per la mancata rituale notifica sia degli avvisi di addebito indicati nell'atto impugnato sia di atti successivi, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata, con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese. L CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva, nel merito, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. si costituiva, a sua volta, in giudizio eccependo,L Controparte_3 in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, anch'essa, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
La domanda giudiziale va rigettata in quanto infondata. Va, in via preliminare, evidenziato che il presente ricorso ha ad oggetto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071.80202300041323.000, notificata in data 19.12.2023, limitatamente alle voci riportate a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive degli avvisi di addebito sopra analiticamente indicati. Ciò posto, l'atto impugnato è un preavviso di fermo amministrativo ossia l'atto endo- procedimentale a cui il concessionario fa ricorso, prima e solo eventualmente, di procedere all'esecuzione della misura cautelare del fermo amministrativo dei beni mobili registrati, nella specie dei veicoli a motore. L'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro
Automobilistico in tale evenienza è preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
Il preavviso ha, quindi, il contenuto duplice di recare l'invito al debitore di adempiere spontaneamente l'obbligazione (di fonte tributaria o non), con la possibilità di impedire, in tal modo, il compimento di atti dell'esecuzione esattoriale o ad essa prodromici e di recare l'avvertimento, la manifestazione ad opera del concessionario dell'intento di procedere in caso di perdurante inadempimento - al fermo amministrativo del bene mobile registrato, il quale - si ripete - viene a giuridica esistenza soltanto e unicamente con l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri mobiliari. Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 11 maggio 2009 n. 10672: "Il preavviso di fermo è stato istituito dall' Controparte_2 con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso che non abbia, cioè, provveduto a pagare il
-
dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si può provvedere a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' dispone, inoltre, che nell'ipotesi Controparte_2 di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n.
503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4, in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo".
Di recente, la Cass. SSUU. N. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che " in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20)" (conf. Cass. civile sez. lav., 20/04/2023 n.10595).
In definitiva, se il preavviso di fermo risulta compiuto dal Concessionario e venuto a conoscenza del contribuente, può consentire la tutela recuperatoria nel caso in cui si contesti l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto e contestualmente si introduca un vizio formale dell'atto presupposto (ad es. difetto di motivazione, decadenza, violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente) e/o una difesa di merito (quale ad es. la non debenza dei contributi per assenza dell'obbligo di pagamento per carenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, quale l'estinzione del debito per il decorso della prescrizione dei crediti). Nei restanti casi, l'impugnazione del preavviso di fermo può dare ingresso ad un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria e riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione (per fatti sopravvenuti quali l'estinzione totale o parziale dell'azione esecutiva per prescrizione, pagamento spontaneo o adesione alla rottamazione...), sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6
- 3, n. 32243 del 13/12/2018 e, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 14/03/2024
n.6844).
Ciò posto, avuto riguardo al caso in esame, il preavviso in oggetto riguarda, ratione materiae, due avvisi di addebito per contributi previdenziali IVS richiesti dall CP_1 . Vi è, quindi, giurisdizione del GO e competenza funzionale del Giudice del lavoro. Tanto premesso, trattasi, nel caso di specie, di un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo amministrativo dovendosi il presente accertamento necessariamente estendere al merito della pretesa creditoria riguardando la stessa esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione per intervenuta prescrizione.
Ed, infatti, nelle conclusioni dell'atto introduttivo risulta richiesto l'annullamento e/o l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07180202300041323.000 con la conseguente dichiarazione della prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito indicati in narrativa unitamente ai ruoli e agli estratti di ruolo.
Ne consegue che legittimato passivo è solo 1 CP_1 quale ente impositore.
In proposito parte ricorrente deduce che i presunti crediti richiesti dall CP_1 attengono a contributi IVS dovuti per gli anni 2015 e 2016 per cui, anche qualora gli avvisi di addebito indicati fossero stati regolarmente notificati circostanza, in ogni caso,
-
disconosciuta - i crediti risulterebbero in ogni caso essere prescritti ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della L 335/1995 per il decorso del termine quinquennale ivi previsto. Ed, infatti, pur volendo considerare le date di notifica indicate nella impugnata comunicazione, i crediti indicati risulterebbero prescritti, rispettivamente, alla data del 16.12.2021 per quanto attiene l'avviso di addebito n. 37120160014644309.000
(notificato in data 16.12.2016) ed alla data del 16.11.2022 per quanto attiene l'avviso di addebito n. 371.20170011005257.000 (notificato in data 16.11.2022), mentre la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto della presente opposizione risulta essere stata notificata solamente in data 19.12.2023.
Ciò posto, trattasi di un'impostazione che non può essere condivisa in quanto, a prescindere dall'eventuale regolare notifica degli avvisi di addebito sottostanti, risulta documentata, da parte dell Controparte_4 l'avvenuta notifica
,
all'istante, in data 28.01.2020, dell'intimazione di pagamento n°
07120199046516868000 ( riportante, tra gli altri, anche entrambi gli avvisi di addebito suindicati) mediante deposito alla casa comunale per irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo risultante dall'anagrafe comunale ai sensi dell'art. 60 lettera e) del D.P.R. N. 600/1973 e dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73.
Ed, infatti, nelle ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente è applicabile l'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73, che testualmente dispone, nella specifica materia fiscale: "Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione" (a seguito delle modifiche inserite dall'art. 174, comma 4, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito;
mentre, deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), sostitutivo, per il procedimento tributario, dell'art. 143 cod. proc. civ., quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (v. tra le altre Cass. n. 10189/2003, n. 7268/2002, n. 10799/1999, n. 4587/1997).
E' stato, sul punto, affermato che, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare
l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più, né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Cassazione civile sez. VI, 07/02/2018, n.2877. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile).
Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (Cass. n. 20425 del 2007; Cass. n. 4925 del 2007; Cassazione civile, sez. trib. 27/06/2011 n. 14030), tutti elementi chiaramente evincibili dalla relata di notifica in atti.
D'altronde, il procuratore di parte ricorrente nelle sole note conclusionali depositate in data 09.12.2024 si è limitato ad eccepire che "...Ed, invero, l'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento avente n. 071.20199046516868.000 risulta esser incompleto in quanto non risulta indicato se la notifica sia avvenuta ai sensi dell'art. 140 o dell'art. 143 c.p.c. non essendo stata barrata alcuno degli spazi appositi indicati negli avvisi precompilati", laddove, invece, la relata di notifica in atti riporta la dicitura testuale“ irreperibilità assoluta” ed è compilata solo nella terza parte ad essa relativa. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, considerato che i contributi di cui è causa sono relativi agli anni 2015 e 2016 e l'avvenuta notifica, in epoca antecedente a quella della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta, dell'intimazione di pagamento n° 07120199046516868000 "nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione" e, pertanto, in data 28.01.2020, la domanda giudiziale va, pertanto, rigettata. La delicatezza e la complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite. La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
Spese compensate nei confronti dell Controparte_4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell CP_1 nella misura della metà, delle spese processuali che liquida, per l'intero, in € 1.312,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte;
compensa le spese processuali nei confronti dell Controparte_2
Così deciso in Napoli in data 02.07.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario