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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/380
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, d.ssa VA CI;
Letta l'istanza trasmessa dalla Questura di Bari affinché venga convalidato il trattenimento di
(alias , nato in [...] il Parte_1 Parte_2
16.04.2002 (codice ) C.F._1
presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari-Palese, disposto dal Questore della provincia di Pesaro e Urbino con provvedimento notificato all'interessato in data 14.04.2025 alle ore 23.00;
Verificata preliminarmente la tempestività della richiesta di convalida, trasmessa a questa Corte in forma telematica alle ore 11.25 del 16.04.2025 e non pervenuta materialmente all'ufficio per un mero disguido, come comprovato dalla documentazione allegata dalla Questura di Bari;
Richiamato l'art. 16 del D.L. 11.10.2024 n.145 così come convertito nella L.09.12.2024
n.187, che ha introdotto l'art. 5 bis nell'ambito del D.L. 17.02.2017 n.13 così come convertito dalla L. 13.04.2017 n.46 ed ha pertanto attribuito alla Corte d'Appello la convalida dei provvedimenti di trattenimento del richiedente protezione internazionale adottati ai sensi del D. Lgs. 142/2015 o anche a sensi dell'art. 14 comma 6 del D. Lgs
25.07.1998 n.286;
Evidenziato che la giurisprudenza di legittimità aveva già escluso l'ordinaria competenza a riguardo del giudice di pace ove risulti pendente una domanda di protezione internazionale (leggasi ad esempio Cass. Sez. L, ordinanza n.11859 del
12.04.2022);
Verificato che l' ha appena proposto istanza volta ad ottenere la protezione Pt_1 internazionale, come confermato anche all'udienza;
Pagina 1 Evidenziato altresì che dev'essere confermata la competenza per territorio di questa
Corte, tenuto conto che il trattenimento è stato disposto dal Questore di Pesaro ed
Urbino;
Richiamato il decreto con cui in data 17.04.2025 è stata fissata l'odierna udienza di convalida, con nomina di un interprete ed avviso all'interessato, al suo difensore, all'interprete, alle Questure di Pesaro e di Bari ed al P.G.;
Verificato che l' ha partecipato all'incombente collegandosi da remoto dal Pt_1
C.P.R. di Bari con l'assistenza dell'interprete nominato e del difensore di fiducia, secondo quanto attestato ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D. Lgs. 142/2015 dall'ispettore di P.S. ivi presente;
Presa visione della memoria con cui la Procura Generale ha espresso parere favorevole alla convalida del provvedimento;
Richiamato l'art. 6 comma II del D. Lgs. 142/2015, ai sensi del quale il richiedente protezione può essere trattenuto ove, “sulla base di una valutazione caso per caso”, possa costituire “un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica”;
Evidenziato che il Questore di Pesaro ed Urbino desume la pericolosità dell'interessato dalla condanna subita per una rapina commessa nel corrente anno e dalle numerose denunce riportate per aver eventualmente violato la normativa sul controllo delle sostanze stupefacenti e per altri reati eventualmente commessi negli ultimi sei mesi;
Preso atto che l'interessato, personalmente ascoltato, non ha replicato alle imputazioni ascritte nei propri confronti, limitandosi a ribadire le ragioni poste a fondamento dell'istanza di protezione;
Ritenuto pertanto che non sia emerso alcun elemento idoneo a superare la valutazione di pericolosità sociale cui è pervenuto il Questore, adeguatamente fondata sui citati procedimenti penali;
Evidenziato peraltro che emerge anche un ragionevole pericolo di fuga, trattandosi di persona senza fissa dimora che ha riportato analoghe segnalazioni in altri Paesi europei;
Ritenuto pertanto di dover convalidare il trattenimento già disposto;
Rilevato da ultimo che, stante l'esito del procedimento e la peculiarità della materia, sussistono ragionevoli motivi per compensare integralmente le spese di lite;
Pagina 2
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento con cui il Questore di Pesaro ed Urbino ha disposto il trattenimento di (alias , nato Parte_1 Parte_2
in Egitto il 16.04.2002 (codice ). C.F._1
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Ancona, 18 aprile 2025
Il Consigliere designato d.ssa VA CI
Pagina 3
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, d.ssa VA CI;
Letta l'istanza trasmessa dalla Questura di Bari affinché venga convalidato il trattenimento di
(alias , nato in [...] il Parte_1 Parte_2
16.04.2002 (codice ) C.F._1
presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari-Palese, disposto dal Questore della provincia di Pesaro e Urbino con provvedimento notificato all'interessato in data 14.04.2025 alle ore 23.00;
Verificata preliminarmente la tempestività della richiesta di convalida, trasmessa a questa Corte in forma telematica alle ore 11.25 del 16.04.2025 e non pervenuta materialmente all'ufficio per un mero disguido, come comprovato dalla documentazione allegata dalla Questura di Bari;
Richiamato l'art. 16 del D.L. 11.10.2024 n.145 così come convertito nella L.09.12.2024
n.187, che ha introdotto l'art. 5 bis nell'ambito del D.L. 17.02.2017 n.13 così come convertito dalla L. 13.04.2017 n.46 ed ha pertanto attribuito alla Corte d'Appello la convalida dei provvedimenti di trattenimento del richiedente protezione internazionale adottati ai sensi del D. Lgs. 142/2015 o anche a sensi dell'art. 14 comma 6 del D. Lgs
25.07.1998 n.286;
Evidenziato che la giurisprudenza di legittimità aveva già escluso l'ordinaria competenza a riguardo del giudice di pace ove risulti pendente una domanda di protezione internazionale (leggasi ad esempio Cass. Sez. L, ordinanza n.11859 del
12.04.2022);
Verificato che l' ha appena proposto istanza volta ad ottenere la protezione Pt_1 internazionale, come confermato anche all'udienza;
Pagina 1 Evidenziato altresì che dev'essere confermata la competenza per territorio di questa
Corte, tenuto conto che il trattenimento è stato disposto dal Questore di Pesaro ed
Urbino;
Richiamato il decreto con cui in data 17.04.2025 è stata fissata l'odierna udienza di convalida, con nomina di un interprete ed avviso all'interessato, al suo difensore, all'interprete, alle Questure di Pesaro e di Bari ed al P.G.;
Verificato che l' ha partecipato all'incombente collegandosi da remoto dal Pt_1
C.P.R. di Bari con l'assistenza dell'interprete nominato e del difensore di fiducia, secondo quanto attestato ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D. Lgs. 142/2015 dall'ispettore di P.S. ivi presente;
Presa visione della memoria con cui la Procura Generale ha espresso parere favorevole alla convalida del provvedimento;
Richiamato l'art. 6 comma II del D. Lgs. 142/2015, ai sensi del quale il richiedente protezione può essere trattenuto ove, “sulla base di una valutazione caso per caso”, possa costituire “un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica”;
Evidenziato che il Questore di Pesaro ed Urbino desume la pericolosità dell'interessato dalla condanna subita per una rapina commessa nel corrente anno e dalle numerose denunce riportate per aver eventualmente violato la normativa sul controllo delle sostanze stupefacenti e per altri reati eventualmente commessi negli ultimi sei mesi;
Preso atto che l'interessato, personalmente ascoltato, non ha replicato alle imputazioni ascritte nei propri confronti, limitandosi a ribadire le ragioni poste a fondamento dell'istanza di protezione;
Ritenuto pertanto che non sia emerso alcun elemento idoneo a superare la valutazione di pericolosità sociale cui è pervenuto il Questore, adeguatamente fondata sui citati procedimenti penali;
Evidenziato peraltro che emerge anche un ragionevole pericolo di fuga, trattandosi di persona senza fissa dimora che ha riportato analoghe segnalazioni in altri Paesi europei;
Ritenuto pertanto di dover convalidare il trattenimento già disposto;
Rilevato da ultimo che, stante l'esito del procedimento e la peculiarità della materia, sussistono ragionevoli motivi per compensare integralmente le spese di lite;
Pagina 2
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento con cui il Questore di Pesaro ed Urbino ha disposto il trattenimento di (alias , nato Parte_1 Parte_2
in Egitto il 16.04.2002 (codice ). C.F._1
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Ancona, 18 aprile 2025
Il Consigliere designato d.ssa VA CI
Pagina 3