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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 570/2023 del Giudice di pace di Mercato
San Severino, resa l'11 agosto 2023, iscritto al n. 1706/2024 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, per procura speciale Parte_1 C.F._1
allegata all'appello, dagli avvocati Roberto Sepe, Giuseppa Ambrosio e Giuseppe Stellato
(codici fiscali non indicati in atti), presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giuseppe
Vesuviano, alla via Boschi n. 51/1
-appellante-
E
(p. IVA ), con sede in Bologna, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
per procura in calce all'atto di citazione notificato il 4 luglio 2019, dall'avvocato Gianluca de
Divitiis (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, C.F._2
alla piazza Sedile del Campo n. 10;
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
-appellati-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 1.- Il processo di primo grado.
1.1.- Con citazione notificata il 10 marzo 2022, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino l e la Controparte_1
, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali che aveva sofferto in conseguenza del sinistro verificatosi il 22 dicembre 2020,
alle ore 9:15 circa, sull'Autostrada del Mediterraneo, in direzione di Salerno, nei pressi dell'uscita di Lancusi, allorquando il conducente dell'autoambulanza targata FK965SG,
mentre era fermo ed incolonnato nel traffico, improvvisamente si era spostato verso destra per immettersi sulla corsia di emergenza ed aveva impattato, con la propria fiancata destra,
la fiancata sinistra del suo autocarro Fiat Doblò targato FP755ZS che, in seguito all'urto, era stato scaraventato contro il guardrail posto sul margine della carreggiata di emergenza.
Il processo fu iscritto al n. 585/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civile del Giudice di pace di Mercato San Severino.
Costituendosi, l eccepì l'improcedibilità della domanda per Controparte_1
l'inosservanza del disposto di cui all'art. 148 del C.d.A., la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 e s.s. c.p.c. e l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria,
per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo attoreo nella determinazione del sinistro.
Si costituì in giudizio anche la , eccependo Controparte_2
l'infondatezza dell'avversa domanda, per l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità nella verificazione del sinistro, e chiese il rigetto della domanda.
Istruita con il raccoglimento della prova testimoniale e l'acquisizione di documenti, la causa venne decisa con sentenza n. 570/2023
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 570/2023 pronunciata e resa pubblica l'11 agosto 2023, il Giudice
di pace di Mercato San Severino affermò, sulla scorta delle risultanze della prova orale, la condotta illecita, imprudente e pericolosa del conducente dell'autocarro, che procedeva sulla corsia di emergenza, e rigettò la domanda dell'attrice, che fu pure condannata alla refusione delle spese di lite.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 27 febbraio 2024 impugnò detta decisione Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, dolendosi della errata valutazione del materiale probatorio che,
a suo dire, aveva dimostrato appieno l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoambulanza nella produzione dell'evento dannoso. L'appellante, quindi, chiese
“nominare CTU medico-legale per esattamente verificare che l'incidente per cui è causa si
è verificato alla indicata distanza ed inferiore ai 500 metri prima dell'uscita autostradale;
Nel
merito: Respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente
gravame e per lo effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata emessa dal Giudice
di Pace di Mercato San Severino n. 570/23 accogliendo in toto le doglianze dell'appellante
e pertanto: 1) In riforma della impugnata Sentenza n. 570/23 accogliere le conclusioni tutte
rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto annullare la
sentenza di rigetto con richiesta al giudice di Appello di voler così sentenziare: A) “Il Giudice
così provvede: dichiara la esclusiva responsabilità del conducente l'autoambulanza tg.
FK965SH nella produzione del sinistro, accoglie la domanda dell'attrice per Parte_1
il risarcimento dei danni occorsi al veicolo Fiat Doblò tg. FP 755ZS di sua proprietà; B) “Per
l'effetto condanna la in p.l.r.p.t., in solido con la Controparte_3 [...]
in p.l.r.p.t per la somma di Euro 3.280,00 oltre sosta tecnica come da Controparte_2
preventivo in atti” il tutto contenuto entro il limite di Euro 5.200,00; C) “Il Giudice Condanna
altresì la in solido con la al Controparte_3 Controparte_2
pagamento delle spese processuali del doppio grado da liquidare in favore del difensore
antistatario”.
L' costituendosi con comparsa del 5 settembre 2024, Controparte_1
eccepì l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., il Tribunale di Nocera Inferiore, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'improcedibilità della domanda per l'inosservanza del disposto di cui all'art. 148 del C.d.A., nonché la sua infondatezza, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. La compagnia, quindi, chiese: “a)
accogliere la spiegata eccezione preliminare e per l'effetto dichiarare la propria
incompetenza per territorio stante la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore;
b) in via
del tutto preliminare, accogliere la spiegata eccezione e per l'effetto dichiarare la domanda
improponibile ed improcedibile per violazione del terzo comma dell'art. 148 D.lgs 209/05; b)
nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato sia in fatto sia in diritto e
per l'effetto confermare la sentenza n. 570/23 emessa dal Giudice di Pace di San Severino.
In ogni caso con vittoria di spese”.
La , alla quale l'appello fu notificato il 27 febbraio Controparte_2
2024, non si costituì.
La causa, all'udienza del 20 settembre 2024 fu rinviata per la rimessione in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e alla successiva udienza del 24 settembre
2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1. Va dichiarata la contumacia della , non Controparte_2
costituita, benché ritualmente citata in appello il 27 febbraio 2024.
4.2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione d'incompetenza per territorio del
Tribunale adito sollevata dall'appellata Controparte_1
Va premesso che il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'articolo 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (cfr. Cass. Sez. U. n. 18121 del
14/09/2016; Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 novembre 2017, n. 28480). Ciò posto, l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'appello, sollevata tempestivamente dalla compagnia assicurativa con la comparsa di costituzione e risposta, è fondata.
Trattandosi di impugnazione di sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mercato San
Severino, la competenza territoriale a decidere in appello si radica in capo al Tribunale di
Nocera Inferiore.
Va dunque dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno a decidere il presente giudizio di appello, appartenendo la controversia alla cognizione del Tribunale di
Nocera Inferiore innanzi al quale il giudizio, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dovrà essere riassunto in applicazione del meccanismo della c.d. traslatio iudicii.
5.- Le spese.
5.1.- Alla dichiarazione d'incompetenza territoriale di questo Tribunale, con assegnazione del termine per la riassunzione dinanzi al giudice competente, considerata altresì la mancata adesione della parte appellante all'eccezione di incompetenza, segue la condanna di al pagamento delle spese della presente fase, liquidate Parte_1
considerando la natura del procedimento, le questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi, quindi in € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva ed € 850,00 per la fase decisionale.
5.2.- Non essendovi una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del proposto appello, non sussistono i presupposti per l'applicazione della norma dettata dall'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Mercato San Severino n. 570/2023
dell'11 agosto 2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_2
2) dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
3) assegna alle parti il termine di tre mesi dalla presente decisione per la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore;
4) condanna l'appellante a pagare all'appellata Parte_1 Controparte_1
le spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre
[...]
rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e
CPA se dovuti come per legge;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Salerno, 28 settembre 2025.
Il giudice
Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 570/2023 del Giudice di pace di Mercato
San Severino, resa l'11 agosto 2023, iscritto al n. 1706/2024 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, per procura speciale Parte_1 C.F._1
allegata all'appello, dagli avvocati Roberto Sepe, Giuseppa Ambrosio e Giuseppe Stellato
(codici fiscali non indicati in atti), presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giuseppe
Vesuviano, alla via Boschi n. 51/1
-appellante-
E
(p. IVA ), con sede in Bologna, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
per procura in calce all'atto di citazione notificato il 4 luglio 2019, dall'avvocato Gianluca de
Divitiis (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, C.F._2
alla piazza Sedile del Campo n. 10;
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
-appellati-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 1.- Il processo di primo grado.
1.1.- Con citazione notificata il 10 marzo 2022, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino l e la Controparte_1
, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali che aveva sofferto in conseguenza del sinistro verificatosi il 22 dicembre 2020,
alle ore 9:15 circa, sull'Autostrada del Mediterraneo, in direzione di Salerno, nei pressi dell'uscita di Lancusi, allorquando il conducente dell'autoambulanza targata FK965SG,
mentre era fermo ed incolonnato nel traffico, improvvisamente si era spostato verso destra per immettersi sulla corsia di emergenza ed aveva impattato, con la propria fiancata destra,
la fiancata sinistra del suo autocarro Fiat Doblò targato FP755ZS che, in seguito all'urto, era stato scaraventato contro il guardrail posto sul margine della carreggiata di emergenza.
Il processo fu iscritto al n. 585/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civile del Giudice di pace di Mercato San Severino.
Costituendosi, l eccepì l'improcedibilità della domanda per Controparte_1
l'inosservanza del disposto di cui all'art. 148 del C.d.A., la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 e s.s. c.p.c. e l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria,
per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo attoreo nella determinazione del sinistro.
Si costituì in giudizio anche la , eccependo Controparte_2
l'infondatezza dell'avversa domanda, per l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità nella verificazione del sinistro, e chiese il rigetto della domanda.
Istruita con il raccoglimento della prova testimoniale e l'acquisizione di documenti, la causa venne decisa con sentenza n. 570/2023
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 570/2023 pronunciata e resa pubblica l'11 agosto 2023, il Giudice
di pace di Mercato San Severino affermò, sulla scorta delle risultanze della prova orale, la condotta illecita, imprudente e pericolosa del conducente dell'autocarro, che procedeva sulla corsia di emergenza, e rigettò la domanda dell'attrice, che fu pure condannata alla refusione delle spese di lite.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 27 febbraio 2024 impugnò detta decisione Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, dolendosi della errata valutazione del materiale probatorio che,
a suo dire, aveva dimostrato appieno l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoambulanza nella produzione dell'evento dannoso. L'appellante, quindi, chiese
“nominare CTU medico-legale per esattamente verificare che l'incidente per cui è causa si
è verificato alla indicata distanza ed inferiore ai 500 metri prima dell'uscita autostradale;
Nel
merito: Respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente
gravame e per lo effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata emessa dal Giudice
di Pace di Mercato San Severino n. 570/23 accogliendo in toto le doglianze dell'appellante
e pertanto: 1) In riforma della impugnata Sentenza n. 570/23 accogliere le conclusioni tutte
rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto annullare la
sentenza di rigetto con richiesta al giudice di Appello di voler così sentenziare: A) “Il Giudice
così provvede: dichiara la esclusiva responsabilità del conducente l'autoambulanza tg.
FK965SH nella produzione del sinistro, accoglie la domanda dell'attrice per Parte_1
il risarcimento dei danni occorsi al veicolo Fiat Doblò tg. FP 755ZS di sua proprietà; B) “Per
l'effetto condanna la in p.l.r.p.t., in solido con la Controparte_3 [...]
in p.l.r.p.t per la somma di Euro 3.280,00 oltre sosta tecnica come da Controparte_2
preventivo in atti” il tutto contenuto entro il limite di Euro 5.200,00; C) “Il Giudice Condanna
altresì la in solido con la al Controparte_3 Controparte_2
pagamento delle spese processuali del doppio grado da liquidare in favore del difensore
antistatario”.
L' costituendosi con comparsa del 5 settembre 2024, Controparte_1
eccepì l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., il Tribunale di Nocera Inferiore, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'improcedibilità della domanda per l'inosservanza del disposto di cui all'art. 148 del C.d.A., nonché la sua infondatezza, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. La compagnia, quindi, chiese: “a)
accogliere la spiegata eccezione preliminare e per l'effetto dichiarare la propria
incompetenza per territorio stante la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore;
b) in via
del tutto preliminare, accogliere la spiegata eccezione e per l'effetto dichiarare la domanda
improponibile ed improcedibile per violazione del terzo comma dell'art. 148 D.lgs 209/05; b)
nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato sia in fatto sia in diritto e
per l'effetto confermare la sentenza n. 570/23 emessa dal Giudice di Pace di San Severino.
In ogni caso con vittoria di spese”.
La , alla quale l'appello fu notificato il 27 febbraio Controparte_2
2024, non si costituì.
La causa, all'udienza del 20 settembre 2024 fu rinviata per la rimessione in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e alla successiva udienza del 24 settembre
2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1. Va dichiarata la contumacia della , non Controparte_2
costituita, benché ritualmente citata in appello il 27 febbraio 2024.
4.2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione d'incompetenza per territorio del
Tribunale adito sollevata dall'appellata Controparte_1
Va premesso che il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'articolo 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (cfr. Cass. Sez. U. n. 18121 del
14/09/2016; Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 novembre 2017, n. 28480). Ciò posto, l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'appello, sollevata tempestivamente dalla compagnia assicurativa con la comparsa di costituzione e risposta, è fondata.
Trattandosi di impugnazione di sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mercato San
Severino, la competenza territoriale a decidere in appello si radica in capo al Tribunale di
Nocera Inferiore.
Va dunque dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno a decidere il presente giudizio di appello, appartenendo la controversia alla cognizione del Tribunale di
Nocera Inferiore innanzi al quale il giudizio, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dovrà essere riassunto in applicazione del meccanismo della c.d. traslatio iudicii.
5.- Le spese.
5.1.- Alla dichiarazione d'incompetenza territoriale di questo Tribunale, con assegnazione del termine per la riassunzione dinanzi al giudice competente, considerata altresì la mancata adesione della parte appellante all'eccezione di incompetenza, segue la condanna di al pagamento delle spese della presente fase, liquidate Parte_1
considerando la natura del procedimento, le questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi, quindi in € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva ed € 850,00 per la fase decisionale.
5.2.- Non essendovi una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del proposto appello, non sussistono i presupposti per l'applicazione della norma dettata dall'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Mercato San Severino n. 570/2023
dell'11 agosto 2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_2
2) dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
3) assegna alle parti il termine di tre mesi dalla presente decisione per la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore;
4) condanna l'appellante a pagare all'appellata Parte_1 Controparte_1
le spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre
[...]
rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e
CPA se dovuti come per legge;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Salerno, 28 settembre 2025.
Il giudice
Andrea Luce