Art. 12. (Norme sui generatori aerosol contenenti vernici) (( 1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici e' tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato puo' indicare sui contenitori le medesime informazioni.
1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici )) 3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici )) 3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.