Art. 12.
I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi.
La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.
I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi.
La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.