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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11921/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11921/2017
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 10 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Federica Maccedda la quale si riporta agli scritti difensivi e insiste nelle Parte_1
conclusioni formulate;
per l'Avv. Carlo De Cesaro oggi sostituito dall'Avv. Carolina Trusiano la quale si CP_1
riporta agli scritti difensivi e alle conclusioni formulate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella causa iscritta al n. 11921 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, ivi residente nella via Verdi n. 2 ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via C.F._1
Cimarosa n. 7, presso lo studio dell'avvocato Federica Maccedda, C.F. che lo C.F._2
rappresenta e difende pe procura speciale in atti, opponente contro con sede in Nuoro nella via Straullu n. 35 (C.F. e P.I. ), in persona CP_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore dott. nato a Controparte_2
Nuoro il 28.08.1949, elettivamente domiciliata in Nuoro nella via Nicolò Ferracciu 116 presso lo studio dell'Avv. Carlo De Cesaro (C.F. – pec C.F._3 Email_1
– fax 079235289), che la rappresenta e difende in forza della procura speciale alle liti conferita con atto a rogito del Notaio del 07.11.2017 (Rep. n. 138416, Racc. 37230) in atti, Persona_1
opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “voglia il Tribunale, contrariis reiectis, 1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di ingiunzione di pagamento opposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, R.D.
14/04/1910, per mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile, con ogni conseguenza di legge;
2.
In via preliminare accertare e dichiarare prescritto l'importo dovuto per gli anni
2007/2008/2009/2010; dichiarare nulle, in quanto non dovute le fatture relative all'anno 2015; 3. nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia e la nullità dell'atto di ingiunzione di pagamento sopra indicato per i motivi esposti in narrativa;
4. In subordine ridurre la somma dovuta in corrispondenza agli effettivi consumi;
5. con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio”. pagina 2 di 7 Nell'interesse dell'opposta: “voglia il Tribunale In via principale, 2) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione confermare l'atto di ingiunzione di pagamento in questa sede impugnato mandando assolta da qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
In via CP_1
subordinata, 3) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione condannare il Sig.
al pagamento in favore di della somma di € 9.450,03 oltre interessi e/o Parte_1 CP_1
della ulteriore somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
4) con vittoria di spese e competenze d'avvocato, ivi compreso il diritto al rimborso forfettario”.
Oggetto: somministrazione
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente il signor ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
nanti il Tribunale di Nuoro avverso l'ingiunzione di pagamento n. 00378/2016, prot. C.F._4
emessa dalla società
[...] CP_1
L'opponente ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dell'atto di ingiunzione di pagamento per mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile, previa sospensione dell'efficacia esecutiva. L'attore eccepiva, altresì, la prescrizione degli importi dovuti per gli anni 2007/2008/2009/2010 e nulle, in quanto non dovute, le fatture relative all'anno 2015. In subordine il chiedeva la riduzione della Pt_1
eventuale somma dovuta in corrispondenza dei agli effettivi consumi;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29 settembre 2017 le parti hanno aderito all'eccezione di incompetenza rilevata dal
Giudice adito, il quale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
L'opponente ha riassunto la causa davanti a questo Tribunale.
La società si è costituita insistendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutorietà.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi. è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
1) Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
L'articolo 2948 n. 4 del Codice civile stabilisce che “si prescrivono in cinque anni (…)gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” .
Il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con pagina 3 di 7 connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'articolo 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso in esame, si tratta del diritto del fornitore a ottenere il corrispettivo per la somministrazione della fornitura idrica. Il termine di prescrizione non può decorrere dalla data del consumo;
il fornitore non può far valere il suo diritto dalla data del consumo ma solo dal giorno successivo alla scadenza della fattura. La scadenza della fattura è un termine per il pagamento stabilito nell'interesse del debitore, e pertanto il fornitore non può far valere il suo diritto prima della scadenza di tale termine;
per esempio, il fornitore non potrebbe agire in giudizio per il pagamento prima della scadenza di detto termine. Ne deriva che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima della scadenza di tale termine.
L'ingiunzione di pagamento opposta è basata sulle seguenti fatture:
n. 2007/8280029 del 8.1.2007 con scadenza il 29.11.2008 € 23,35
n. 2008/8280029 del 26.2.2008 con scadenza il 18.3.2008 € 1.139,75
n. 2008/8280029 del 19.6.2008 con scadenza il 14.7.2008 € 1.034,70
n. 2008/8280029 del 4.8.2008 con scadenza il 29.8.2008 € 51,55
n. 2008/8280029 del 18.12.2008 con scadenza il 12.1.2009 € 1.177,45
n. 2010/100262671 del 11.5.2010 con scadenza il 30.10.2010 € 5.907,10
n. 2010/100264036 del 5.7.2010 con scadenza il 24.8.2010 € 68,37
n. 2014/24528213 del 6.10.2014 con scadenza il 19.5.2015 € 104,74
n. 2015/502612987 del 21.9.2015 con scadenza il 28.12.2015 - €56,98
E' provato documentalmente che sono stati trasmessi e regolarmente ricevuti i seguenti solleciti:
- “Notifica 1^ sollecito pagamento e preavviso di sospensione fornitura” ricevuto in data 13.11.2010
(doc. 13);
- “Notifica preavviso di distacco immediato e avvio procedura di riscossione coattiva” ricevuto in data
13.04.2011 (doc. 14);
- “Diffida ad adempiere” ricevuta in data 15.06.2015 (doc. 15); - “Avviso di procedura di recupero del coattivo del credito” ricevuta in data 06.08.2015 (doc. 16).
Infine, l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 6 settembre 2016.
Per nessuna delle fatture di cui sopra si è compiuto il termine di prescrizione quinquennale.
2) Nel merito pagina 4 di 7 Secondo i principi generali in materia di onere della prova, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e, in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di prova che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
E' incontroverso che il signor nel 1996 aveva chiesto al Gestore del servizio idrico di poter Pt_1
usufruire della rete idrica per la sua azienda agricola e, in particolare, pe l'abbeveraggio degli ovini e la lavatura della mungitrice.
Il contratto di somministrazione aveva n. 2001/35623734 per uso “non domestico” e “senza impegno”.
Dall'esame delle fatture risulta che la fattura n. 2007/8280029 del 8.1.2007 con scadenza il 29.11.2008 di € 23,35 era stata emessa sulla base del consumo presunto.
La fattura n. 2008/8280029 del 26.2.2008 con scadenza il 18.3.2008 di € 1.139,75 è stata emessa sulla base della lettura del contatore e pertanto, a differenza della precedente, non contabilizza consumi presunti ma consumi reali e così pure la fattura n. 2008/8280029 del 19.6.2008 con scadenza il
14.7.2008 di € 1.034,70.
La fattura n. 2008/8280029 del 4.8.2008 con scadenza il 29.8.2008 di € 51,55 è stata emessa sulla base di consumi presunti.
La fattura n. 2008/8280029 del 18.12.2008 con scadenza il 12.1.2009 di € 1.177,45 contabilizza consumi reali, in seguito alla lettura del contatore.
La fattura n. 2010/100262671 del 11.5.2010 con scadenza il 30.10.2010 di € 5.907,10 contabilizza i consumi reali, sulla base della lettura del contatore, a partire dalla lettura del 30.9.2008, da cui risulta un consumo di mc 2.665, fino alla lettura del 31.12.2009, da cui risulta un consumo di mc 2.588.
La fattura n. 2010/100262671 del 11.5.2010 con scadenza il 30.10.2010 di € 5.907,10 contabilizza consumi reali.
La fattura n. 2014/24528213 del 6.10.2014 con scadenza il 19.5.2015 di € 104,74 è successiva al distacco dell'utenza, avvenuto il 6.6.2011; consta di due voci, la prima è a credito dell'utente per €
25,00 a titolo di “restituzione anticipo fatturato” e la seconda è a debito dell'utente per € 132,24 a titolo di deposito cauzionale.
pagina 5 di 7 Infine, con la fattura n. 2015/502612987 del 21.9.2015 con scadenza il 28.12.2015 per - €56,98 la società ha emesso nota di credito per il deposito cauzionale e ha contabilizzato i consumi a CP_1
saldo sulla base dell'ultima lettura del contatore alla data del distacco dell'utenza.
Dall'esame analitico delle fatture si evince che la fattura n. 2007/8280029 del 8.1.2007 con scadenza il
29.11.2008 di € 23,35 non può essere presa come riferimento per determinare eventuali anomalie dei consumi contabilizzati nelle fatture successive, come pretenderebbe di fare l'opponente, perché è stata emessa sulla base di consumi presunti.
Dall'esame delle fatture emesse sulla base di consumi reali risulta che i consumi dell'azienda agricola dell'opponente erano molto più elevati.
Non è stato neanche allegato un mal funzionamento del contatore.
L'opponente ha esposto di avere sentito degli scrosci d'acqua nel tombino dove era collocato il contatore, sostanzialmente prospettando una perdita idrica.
E' bene ricordare che le perdite idriche a valle del punto di consegna riguardano l'impianto di proprietà dell'utente.
L'opponente ha tentato di dimostrare che il contatore si trovava in un tombino accessibile solo alla società ma i testi e , sentiti all'udienza dell'11 dicembre 2023, non CP_1 Tes_1 Tes_2
hanno confermato la circostanza.
L'opponente non ha neanche dimostrato che la società avesse fatto eseguire dei lavori CP_1
all'interno del tombino e che, a seguito di tali lavori, lo “scroscio” di acqua fosse cessato;
anche su queste circostanze la prova per testi non ha dato esito in quanto i predetti testi hanno riferito di non esserne a conoscenza.
Tanto premesso, escluso il mal funzionamento del contatore, l'utente non ha dimostrato che l'asserita eccessività dei consumi fosse dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto.
Un'ultima precisazione sulle fatture n. 2014/24528213 del 6.10.2014 con scadenza il 19.5.2015 di €
104,74 e n. 2015/502612987 del 21.9.2015 con scadenza il 28.12.2015 - €56,98: con la prima fattura, come si è detto, il Gestore ha erroneamente richiesto il pagamento del deposito cauzionale, che non era dovuto perché l'utenza era stata staccata;
il saldo della seconda fattura è il risultato del riconoscimento dell'erronea richiesta del deposito cauzionale che viene conguagliata con il saldo dei consumi contabilizzati alla data del distacco. Ne deriva che il conteggio, nel complesso, è corretto.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata e l'ingiunzione di pagamento n. 0378/2016, prot.
Cod SM/MO 51771 deve essere confermata e deve essere dichiarata definitiva ed esecutiva.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'eccezione di prescrizione;
2. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento n. 0378/2016, prot.
SM/MO e la dichiara definiiva ed esecutiva;
C.F._6
3. Condanna il signor alla rifusione in favore della società delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11921/2017
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 10 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Federica Maccedda la quale si riporta agli scritti difensivi e insiste nelle Parte_1
conclusioni formulate;
per l'Avv. Carlo De Cesaro oggi sostituito dall'Avv. Carolina Trusiano la quale si CP_1
riporta agli scritti difensivi e alle conclusioni formulate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella causa iscritta al n. 11921 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, ivi residente nella via Verdi n. 2 ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via C.F._1
Cimarosa n. 7, presso lo studio dell'avvocato Federica Maccedda, C.F. che lo C.F._2
rappresenta e difende pe procura speciale in atti, opponente contro con sede in Nuoro nella via Straullu n. 35 (C.F. e P.I. ), in persona CP_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore dott. nato a Controparte_2
Nuoro il 28.08.1949, elettivamente domiciliata in Nuoro nella via Nicolò Ferracciu 116 presso lo studio dell'Avv. Carlo De Cesaro (C.F. – pec C.F._3 Email_1
– fax 079235289), che la rappresenta e difende in forza della procura speciale alle liti conferita con atto a rogito del Notaio del 07.11.2017 (Rep. n. 138416, Racc. 37230) in atti, Persona_1
opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “voglia il Tribunale, contrariis reiectis, 1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di ingiunzione di pagamento opposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, R.D.
14/04/1910, per mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile, con ogni conseguenza di legge;
2.
In via preliminare accertare e dichiarare prescritto l'importo dovuto per gli anni
2007/2008/2009/2010; dichiarare nulle, in quanto non dovute le fatture relative all'anno 2015; 3. nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia e la nullità dell'atto di ingiunzione di pagamento sopra indicato per i motivi esposti in narrativa;
4. In subordine ridurre la somma dovuta in corrispondenza agli effettivi consumi;
5. con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio”. pagina 2 di 7 Nell'interesse dell'opposta: “voglia il Tribunale In via principale, 2) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione confermare l'atto di ingiunzione di pagamento in questa sede impugnato mandando assolta da qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
In via CP_1
subordinata, 3) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione condannare il Sig.
al pagamento in favore di della somma di € 9.450,03 oltre interessi e/o Parte_1 CP_1
della ulteriore somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
4) con vittoria di spese e competenze d'avvocato, ivi compreso il diritto al rimborso forfettario”.
Oggetto: somministrazione
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente il signor ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
nanti il Tribunale di Nuoro avverso l'ingiunzione di pagamento n. 00378/2016, prot. C.F._4
emessa dalla società
[...] CP_1
L'opponente ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dell'atto di ingiunzione di pagamento per mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile, previa sospensione dell'efficacia esecutiva. L'attore eccepiva, altresì, la prescrizione degli importi dovuti per gli anni 2007/2008/2009/2010 e nulle, in quanto non dovute, le fatture relative all'anno 2015. In subordine il chiedeva la riduzione della Pt_1
eventuale somma dovuta in corrispondenza dei agli effettivi consumi;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29 settembre 2017 le parti hanno aderito all'eccezione di incompetenza rilevata dal
Giudice adito, il quale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
L'opponente ha riassunto la causa davanti a questo Tribunale.
La società si è costituita insistendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutorietà.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi. è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
1) Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
L'articolo 2948 n. 4 del Codice civile stabilisce che “si prescrivono in cinque anni (…)gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” .
Il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con pagina 3 di 7 connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'articolo 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso in esame, si tratta del diritto del fornitore a ottenere il corrispettivo per la somministrazione della fornitura idrica. Il termine di prescrizione non può decorrere dalla data del consumo;
il fornitore non può far valere il suo diritto dalla data del consumo ma solo dal giorno successivo alla scadenza della fattura. La scadenza della fattura è un termine per il pagamento stabilito nell'interesse del debitore, e pertanto il fornitore non può far valere il suo diritto prima della scadenza di tale termine;
per esempio, il fornitore non potrebbe agire in giudizio per il pagamento prima della scadenza di detto termine. Ne deriva che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima della scadenza di tale termine.
L'ingiunzione di pagamento opposta è basata sulle seguenti fatture:
n. 2007/8280029 del 8.1.2007 con scadenza il 29.11.2008 € 23,35
n. 2008/8280029 del 26.2.2008 con scadenza il 18.3.2008 € 1.139,75
n. 2008/8280029 del 19.6.2008 con scadenza il 14.7.2008 € 1.034,70
n. 2008/8280029 del 4.8.2008 con scadenza il 29.8.2008 € 51,55
n. 2008/8280029 del 18.12.2008 con scadenza il 12.1.2009 € 1.177,45
n. 2010/100262671 del 11.5.2010 con scadenza il 30.10.2010 € 5.907,10
n. 2010/100264036 del 5.7.2010 con scadenza il 24.8.2010 € 68,37
n. 2014/24528213 del 6.10.2014 con scadenza il 19.5.2015 € 104,74
n. 2015/502612987 del 21.9.2015 con scadenza il 28.12.2015 - €56,98
E' provato documentalmente che sono stati trasmessi e regolarmente ricevuti i seguenti solleciti:
- “Notifica 1^ sollecito pagamento e preavviso di sospensione fornitura” ricevuto in data 13.11.2010
(doc. 13);
- “Notifica preavviso di distacco immediato e avvio procedura di riscossione coattiva” ricevuto in data
13.04.2011 (doc. 14);
- “Diffida ad adempiere” ricevuta in data 15.06.2015 (doc. 15); - “Avviso di procedura di recupero del coattivo del credito” ricevuta in data 06.08.2015 (doc. 16).
Infine, l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 6 settembre 2016.
Per nessuna delle fatture di cui sopra si è compiuto il termine di prescrizione quinquennale.
2) Nel merito pagina 4 di 7 Secondo i principi generali in materia di onere della prova, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e, in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di prova che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
E' incontroverso che il signor nel 1996 aveva chiesto al Gestore del servizio idrico di poter Pt_1
usufruire della rete idrica per la sua azienda agricola e, in particolare, pe l'abbeveraggio degli ovini e la lavatura della mungitrice.
Il contratto di somministrazione aveva n. 2001/35623734 per uso “non domestico” e “senza impegno”.
Dall'esame delle fatture risulta che la fattura n. 2007/8280029 del 8.1.2007 con scadenza il 29.11.2008 di € 23,35 era stata emessa sulla base del consumo presunto.
La fattura n. 2008/8280029 del 26.2.2008 con scadenza il 18.3.2008 di € 1.139,75 è stata emessa sulla base della lettura del contatore e pertanto, a differenza della precedente, non contabilizza consumi presunti ma consumi reali e così pure la fattura n. 2008/8280029 del 19.6.2008 con scadenza il
14.7.2008 di € 1.034,70.
La fattura n. 2008/8280029 del 4.8.2008 con scadenza il 29.8.2008 di € 51,55 è stata emessa sulla base di consumi presunti.
La fattura n. 2008/8280029 del 18.12.2008 con scadenza il 12.1.2009 di € 1.177,45 contabilizza consumi reali, in seguito alla lettura del contatore.
La fattura n. 2010/100262671 del 11.5.2010 con scadenza il 30.10.2010 di € 5.907,10 contabilizza i consumi reali, sulla base della lettura del contatore, a partire dalla lettura del 30.9.2008, da cui risulta un consumo di mc 2.665, fino alla lettura del 31.12.2009, da cui risulta un consumo di mc 2.588.
La fattura n. 2010/100262671 del 11.5.2010 con scadenza il 30.10.2010 di € 5.907,10 contabilizza consumi reali.
La fattura n. 2014/24528213 del 6.10.2014 con scadenza il 19.5.2015 di € 104,74 è successiva al distacco dell'utenza, avvenuto il 6.6.2011; consta di due voci, la prima è a credito dell'utente per €
25,00 a titolo di “restituzione anticipo fatturato” e la seconda è a debito dell'utente per € 132,24 a titolo di deposito cauzionale.
pagina 5 di 7 Infine, con la fattura n. 2015/502612987 del 21.9.2015 con scadenza il 28.12.2015 per - €56,98 la società ha emesso nota di credito per il deposito cauzionale e ha contabilizzato i consumi a CP_1
saldo sulla base dell'ultima lettura del contatore alla data del distacco dell'utenza.
Dall'esame analitico delle fatture si evince che la fattura n. 2007/8280029 del 8.1.2007 con scadenza il
29.11.2008 di € 23,35 non può essere presa come riferimento per determinare eventuali anomalie dei consumi contabilizzati nelle fatture successive, come pretenderebbe di fare l'opponente, perché è stata emessa sulla base di consumi presunti.
Dall'esame delle fatture emesse sulla base di consumi reali risulta che i consumi dell'azienda agricola dell'opponente erano molto più elevati.
Non è stato neanche allegato un mal funzionamento del contatore.
L'opponente ha esposto di avere sentito degli scrosci d'acqua nel tombino dove era collocato il contatore, sostanzialmente prospettando una perdita idrica.
E' bene ricordare che le perdite idriche a valle del punto di consegna riguardano l'impianto di proprietà dell'utente.
L'opponente ha tentato di dimostrare che il contatore si trovava in un tombino accessibile solo alla società ma i testi e , sentiti all'udienza dell'11 dicembre 2023, non CP_1 Tes_1 Tes_2
hanno confermato la circostanza.
L'opponente non ha neanche dimostrato che la società avesse fatto eseguire dei lavori CP_1
all'interno del tombino e che, a seguito di tali lavori, lo “scroscio” di acqua fosse cessato;
anche su queste circostanze la prova per testi non ha dato esito in quanto i predetti testi hanno riferito di non esserne a conoscenza.
Tanto premesso, escluso il mal funzionamento del contatore, l'utente non ha dimostrato che l'asserita eccessività dei consumi fosse dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto.
Un'ultima precisazione sulle fatture n. 2014/24528213 del 6.10.2014 con scadenza il 19.5.2015 di €
104,74 e n. 2015/502612987 del 21.9.2015 con scadenza il 28.12.2015 - €56,98: con la prima fattura, come si è detto, il Gestore ha erroneamente richiesto il pagamento del deposito cauzionale, che non era dovuto perché l'utenza era stata staccata;
il saldo della seconda fattura è il risultato del riconoscimento dell'erronea richiesta del deposito cauzionale che viene conguagliata con il saldo dei consumi contabilizzati alla data del distacco. Ne deriva che il conteggio, nel complesso, è corretto.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata e l'ingiunzione di pagamento n. 0378/2016, prot.
Cod SM/MO 51771 deve essere confermata e deve essere dichiarata definitiva ed esecutiva.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'eccezione di prescrizione;
2. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento n. 0378/2016, prot.
SM/MO e la dichiara definiiva ed esecutiva;
C.F._6
3. Condanna il signor alla rifusione in favore della società delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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