Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 918/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11/02/2025, alle ore 11:09, nella SEZIONE civile del Tribunale di Lagonegro all'udienza del Giudice dott. Maurizio Ferrara, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
È presente l'Avv. FIORDELISI VINCENZO, per l'attore il quale conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo e alla memoria difensiva conclu- sionale.
Nessuno compare per Controparte_1
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. L'avv. Fiordelisi si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, il Giudice in assenza dei difensori delle parti decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, al termine dell'udienza di discussione orale dell'11 febbraio 2025, pronunzia, mediante lettura del dispo- sitivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 918 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.11.1951, e ivi residente a[...], rappresentato e difeso giusta man- dato in calce all'atto di citazione dall'avvocato Vincenzo Fiordelisi ed elettivamente domici- liato presso il suo studio in Buonabitacolo (Sa), alla via Chiesa n. 38
ATTORE
CONTRO
c.f. ), con sede in Roma al viale Europa n. 190, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura gene- rale alle liti rep. n. 52163 racc. n. 14154 per notar reg. il 6.04.2017, Persona_1 dall'avv. Rosaria Ditolve, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Postale di Lagonegro alla piazza IV Novembre s.n.c.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale del'11.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile pre- scindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indi- cazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della de- cisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle con- clusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III,
15 dicembre 2011, n° 27002).
Con atto di citazione notificato in data 13.06.2018, citava innanzi al Tribu- Parte_1
nale di Lagonegro, per l'udienza del 15.10.2018, ed esponeva di essere Controparte_1
cointestatario, unitamente alla defunta madre dei seguenti buoni fruttiferi Persona_2
postali (B.F.P.) serie AD, con clausola P.F.R. (con pari facoltà di Rimborso) e precisamente:
n. 1 Buono Fruttifero Postale di Lire 1.000.000 serie AD n° 01.970.311 12; n. 2 Buono Frutti- fero Postale di Lire 1.000.000 AD n° 01.970.312 12; n. 3 Buono Fruttifero Postale di Lire
1.000.000 serie AD n° 01.970.310 12 e n. 4 Buono Fruttifero Postale di Lire 500.000 serie
AD n° 000.085; che i suddetti Buoni riportavano la seguente dicitura “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gen- naio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”; che alla scadenza del 5° anno (dicembre
1998), si presentava con la madre all'Ufficio Postale di Monte San Giacomo per aver il rim- borso dei BFP e l'impiegata li informava che la prescrizione era stata elevata ad anni 10; che la di lui madre decedeva il 2.01.2013; che nel mese di aprile 2013, insieme alla moglie, si re- cava nuovamente presso l'Ufficio Postale di Monte San Giacomo per riscuotere i B.F.P. e ve- niva informato che non li poteva ritirare senza che gli stessi fossero inseriti nell'atto di suc- cessione e senza il consenso degli altri eredi;
che nel mese di marzo 2014, il Notaio Ferrara pubblicava il testamento olografo della de cuius e, nel mese di maggio Persona_2
2014, veniva eseguita la successione testamentaria;
che il Notaio lo informava che non era obbligatorio elencare nella successione anche i BFP;
che, pertanto, si recava nuovamente presso detto ufficio postale e veniva informato che non li poteva riscuotere senza la presenza
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dell'altro erede;
che a seguito della morte della madre e poi del testamento, l'attore vedendo la sorella turbata dalla dipartita della loro madre non le chiedeva di andare presso l'ufficio subito dopo, ma in un altro momento;
che il 24.06.2014 veniva ricoverato presso l'U.O. di
Cardiologia del “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta e il 30.06.2014 veniva operato e dimesso il successivo 8.07.2014; che nel mese di ottobre 2014 si recava con la sorella
[...]
Per_
e la moglie presso l'Ufficio Postale di Monte San Giacomo e apprendevano che i Per_3
BFP in possesso si erano prescritti il 19.08.2014; che nell'occasione faceva notare che i Buoni
Postali, emessi il 19.08.1993, alla data di ottobre 2014 non erano prescritti in quanto tripli- cando dopo 11 anni, cioè ad agosto 2004 e, quindi, al 1° gennaio 2005 + 10 anni, la prescri- zione sarebbe avvenuta il 1° gennaio 2015; che, in ogni caso, la perdita dei buoni fruttiferi era dovuta alla cattiva informazione dell'Ufficio Postale di Monte San Giacomo sia perché calco- lava in maniera errata la prescrizione, sia perché informava in maniera erronea che, per otte- nere il rimborso, occorreva l'inserimento dei B.F.P. nella successione e la presenza di tutti gli eredi;
che in data 21.03.2018 veniva inoltrata richiesta di rimborso/pagamento dei B.F.P. in oggetto con esito negativo;
che anche il tentativo di mediazione rimaneva infruttuoso;
che per tali BFP emessi il 19.08.1993, vi era l'obbligo di dare il prospetto informativo e vi era la fa- coltà di rimborso anche dopo la prescrizione. Contestava, quindi, la mancata informazione del dies quo quale nuovo termine di prescrizione;
l'erronea informazione sulla necessità della presenza di tutti gli eredi per il rimborso e dell'inserimento dei buoni nella successione, oltre che la mancata informazione sulla possibilità di dematerializzare i B.F.P.. Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno emergente pari al valore nominale della sorte capitale dei buoni frut- tiferi e del lucro cessante per il mancato guadagno anche in relazione agli interessi.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la nullità del termine di prescrizione dei oggetto dì causa, in quanto il sig. non ha Parte_2 Pt_1 ricevuto alcuna comunicazione sul novo termine di prescrizione, l'informazione orale non ha indicato il termine preciso di prescrizione, il dies quo di prescrizione. b) accertare e dichia- rare la nullità dei nuovi termini di prescrizione ex 1337 c.c, poiché la convenuta violato l'ob- bligo dì "Buona Fede" c) Condannare la stessa all'integrale risarcimento di tutti i danni che allo stato si quantificano in complessivi €. 9650,00. ovvero di quelle diverse somme. che ri- sulteranno di giustizia, oltre agli interessi legali dal fano al saldo e rivalutazione monetaria come per legge;
salva la prova di ulteriori danni che risultino collegati in via diretta e conse- quenziale alle censurate: condotte, con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. d) senza rinunciare alla predetta richiesta, pre- via ogni opportuna declaratoria in ordina alla violazione, da parte della convenuta, degli ob-
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blighi che le facevano capo nel!' ambito dei rapporti intrattenuti con l'odierna attrice, e spe- cificati in narrativa, condannare la convenuta stessa in persona del. legale rapp.te p.t., al ri- sarcimento del danno in favore dell'attrice della somma di €. 9650,00. ovvero di quelle diver- se somme. che risulteranno di giustizia, oltre agli interessi legali dal fano al saldo e rivaluta- zione monetaria come per legge;
salva la prova di ulteriori danni che risultino collegati in via diretta e consequenziale alle censurate: condotte, con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. e) Accertare che l'unico dato letterario relativo alla prescrizione presente sui BFP è :“Il buono non riscosso al compimen- to dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio succes- sivo all'anno in cui cessa la fruttuosità” f) Accertare che l'informazione orale “ora il nuovo termine di prescrizione è di 10 anni “, unito alla dicitura presente sui BFP di causa “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e
l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a de- correre dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità” ha ingenerato nell'odierno attore che il termine di prescrizione era 1° gennaio 2015 g) Accertare che il sig. non ha mai ricevuto alcun prospetto o altra informazione sul nuovo termine di prescri- Pt_1
zione, un dies quo di prescrizione né una data certa di prescrizione. h) Accertare che la ri- chiesta fatta dalle (ufficio di Monte San Giacomo) che il cointitolare con PFR, non po- CP_1
Cont teva riscuotere i senza la successione o la presenza di tutti gli eredi, era errata e pertan- to fonte dell'ingiusto danno provocato. i) Accertare che le non hanno informato il sig. CP_1
sulla possibilità di dematerializzare i BFP j) Accertare che le hanno violato la Pt_1 CP_1
buona fede contrattuale k) Accertare che le hanno violato il codice del consumo Decre- CP_1
to legislativo, 06/09/2005 n° 206 l) Accertare che le non fornendo alcun tipo di infor- CP_1
mazione o prospetto relativamente al dies quo dei nuovi termini di prescrizione, hanno inge- nerato che il termine di prescrizione era 1° gennaio 2015, pertanto ad esse va ricollegata la responsabilità da contatto sociale;
m) Accertare che i BFP sono stati sottoscritti ex art. 1342 cc (moduli o formulari) e che pertanto in caso di dubbio vanno interpretate ex art. 1370 cc, ovvero a favore del sig. . n) Accertare che i nuovi termini di prescrizioni – dies quo di Pt_1
prescrizione , non presente sui BFP, costituisce una clausola vessatori, nochè la lettera c) dell'art. 36 Cod. Cons Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206 o) Accertare che l'informazione orale “ora il nuovo termine di prescrizione è di 10 anni “, unito alla dicitura presente sui
BFP di causa “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione
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di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui p) cessa la fruttuosità” costituiscono una modifica unilaterale del contratto q) Accertare che le Controparte_1 hanno agito in conflitto d'interesse non comunicato al sig. e ingenerando un indubbio Pt_1
vantaggio, incremento patrimoniale a danno del sottoscrittore. r) accertare e dichiarare
l'inefficacia, nullo o annullabile ex art. 1418 c.c. il calcolo di prescrizione come effettuato , stante la manifesta sproporzione esistente fra i vantaggi derivanti ed i molti oneri facenti in- vece capo all'investitore; s) accertare e dichiarare l'inefficacia, nullo o annullabile la pre- scrizione per mancanza di comunicazione della stessa, t) accertare e dichiarare l'inefficacia, nullo per violazione del disposto di cui all'art. 27 reg. cit. per mancata evidenziazione grafica delle clausole relative alla sussistenza del conflitto di interessi e, comunque, dell'art. 21
t.u.l.f. u) senza rinunciare alla predetta richiesta, previa ogni opportuna declaratoria in ordi- na alla violazione, da parte della convenuta, degli obblighi che le facevano capo nell'ambito dei rapporti intrattenuti con l'odierno attore, e specificati in narrativa, condannare la conve- nuta stessa. in persona del. legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno in favore dell'attrice della somma di € 9625, 00 o di quelle diverse somme, che risulteranno di giustizia. oltre agli interessi legali dal 2015 al saldo e rivalutazione come per legge. IN OGNI CASO: - condannare la convenuta al risarcimento dei danni dall'attore per il risarcimento del danno nella suindicata misura di € 9625,00 ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria come per legge
Condannare la conventa al risarcimento morale o da stress per €. 3000,00 o anche con deci- sione equitativa. in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà provata e/o di giustizia e/o liquidata in via equitativa”.
Con comparsa depositata il 22.10.2018 si costituiva , la quale, premetteva Controparte_1
che detti buoni fruttiferi a termine erano stati emessi il 19.08.1993 e appartenevano alla Serie
“AD” instituita con D.M. del Tesoro del 23.07.1987 che prevedeva il raddoppio e la triplica- zione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni, con un interesse alla ritenuta fiscale del 12,50%; che alla scadenza dell'undicesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio;
che la scadenza era al 19.08.2004 e la pre- scrizione interveniva il 20.08.2014. Nel merito, contestava in toto la domanda, ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva delle per essere mera esecutrice di un servizio in quan- CP_1
to i fondi ricavati dalla vendita dei buoni e dei libretti venivano introitati dalla Cassa Depositi
e Prestiti (M.E.F.); che nel caso di specie i titoli non erano più rimborsabili e il credito si era prescritto in favore dell'emittente e non di mero collo- Parte_3 CP_1 catore;
la violazione della normativa sulla prescrizione in quanto l'art. 8 comma 1 del Decre-
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to Ministeriale del 19.12.2000 stabiliva: “i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; che, pertanto, il termine prescrizionale decorreva dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessavano di essere fruttiferi e cioè al- la data di scadenza;
che nel caso di specie i titoli venivano emessi nell'anno 1993 e si prescri- vevano nel mese di agosto 2014; che l'art. 23 del DPR del 30.12.2003 n. 398 sanciva espres- samente che: “ Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice
Civile”; che il MEF, con Comunicato Stampa n. 260 del 30.12.2013, riteneva che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto comportava la perdita dello stesso e il non accogli- mento delle richieste di rimborso. Infine, si opponeva all'istanza di risarcimento del danno morale pari a euro 3.000,00 perché non provata e non dimostrata escludendo qualsivoglia re- sponsabilità a carico delle la quale si era attenuta alle disposizioni vigen- Controparte_1
ti in materia.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di - nel merito dichiarare l'intervenuta pre- Controparte_1 scrizione dei titoli e, per l'effetto, rigettare la domanda prodotta dal sig. Parte_1
poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Con ordinanza del 24.10.2018 (dep. il 15.11.2018), resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 23.10.2018. veniva rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle e ammessi i mezzi istruttori. Controparte_1
La causa veniva istruita con prove testimoniali e documentali.
All'odierna udienza sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previo termine di giorni trenta prima per il deposito di note conclusionali.
2. In via preliminare, va confermato il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva solleva- ta da coma da ordinanza del 24.10.2018 (dep. il 15.11.2018). Controparte_1
In particolare, il Tribunale osserva che non rileva la circostanza – pacifica - che Controparte_1
abbia rivestito e rivesta la qualità di collocataria dei titoli quanto il dato che nei rappor-
[...] ti con i risparmiatori l'odierna convenuta è indicata come soggetto tenuto a rimborsare i titoli postali e come soggetto al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il paga- mento di quanto loro spettante (ex multis Tribunale di Latina, dottor Masone, sent. n. 1493 del
12 luglio 2022, n. 6415/2017 R.G.).
Del resto, nel caso di specie, sui buoni fruttiferi emessi il 19.08.1993 (all. prod. di parte attri- ce) è riportata la seguente dicitura: “non cedibile e pagabile con gli interessi maturati, presso qualunque ufficiale postale”.
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Inoltre, il D.P.R. n. 144/2001 - Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta – defini- sce il “risparmio postale” come “la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da per conto della Cassa depositi e prestiti (cfr. art. 1, CP_1 lett. h) e indica tra le attività per la raccolta di risparmio svolte da “l'acquisizione di CP_1 fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma” (combinato disposto art. 2 D.P.R. n. 144/2001 e art. 11, comma 1, D. Lgs. n. 385/1993).
Pertanto, alcun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione passiva di Controparte_1
con riferimento alla richiesta di rimborso dei titoli dalla stessa collocati.
3. L'attore ha proposto domanda di risarcimento danni nei confronti dei Controparte_1 lamentando le seguenti condotte inadempienti dell'ente convenuto: 1) violazione del dato let- terario del BFP in quanto questi presenterebbero unicamente la dicitura “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione e, con preavviso di sei giorni in al- tri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di es- sere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità” e l'attore sarebbe stato informato solo oralmente all'ufficio postale che il termine di prescrizio- ne era stato medio tempore elevato a dieci anni senza tuttavia indicazione del dies a quo; 2) mancata o errata qualificazione in ordine ai seguenti aspetti: a) possibilità di dematerializzare i BFP;
b) necessità della presenza di tutti gli eredi o della dichiarazione di successione ai fini della riscossione dei buoni;
c) dies a quo del termine di prescrizione. L'attore ha inoltre in modo vago e generico lamentato la violazione della buona fede, l'omessa ricezione di alcun prospetto informativo circa il nuovo termine di prescrizione dei buoni, la violazione del rego- lamento e del T.U.F. nonché degli artt. 1341,1342 e 1370 c.c., la violazione modi- CP_3
fica unilaterale, il conflitto di interessi, la violazione mancata applicazione deliberazione
CICR 4 marzo 2003.
4. Al fine di meglio esaminare la domanda di parte attrice occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex multis Cass., Sez. Un., 15 giugno
2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai de- creti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bi- lancio e della Programmazione Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M.
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19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario. I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono ac- cessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre ri- ferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttife- ri appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a pre- scindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , che, pur Controparte_1 costituendo un onere a carico dell'intermediario, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a de- correre il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
I B.F.P. oggetto della presente controversia sono stati sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre 2000 che prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci an- ni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, mentre l'art. 6 dispone che “ espone nei propri locali aperti al pubblico un avvi- Controparte_1
so sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sotto- scrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, con ciò intendendosi evidentemente, per “caratteristiche”, le modalità e condizioni di rimborso, ivi in- cluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili e il relativo rendimento annuale. L'art. 10 comma 2, invece, ha previsto “Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente articolo 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente de- creto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”.
Ne consegue che il termine di prescrizione dei B.F.P. ordinari appartenenti alle serie già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. e non ancora prescritti è stato esteso da cinque a dieci anni con vantaggio in favore dei sottoscrittori. Tali titoli, tra i quali rientrano anche i
BFP oggetto di causa, devono quindi considerarsi prescritti al compimento del decimo anno
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dalla data di scadenza, ovvero dal momento in cui il buono cessa di essere fruttifero. Da ulti- mo, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre 2003, n. 398 statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice Civile”.
Conseguentemente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. e 8 D.
M. Tesoro 19 dicembre 2000, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo. Ciò trova ampia conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez. I n. 19243/2023, nonché Cass. civ., ord., 13/6/2024), per cui “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e inte- ressi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” e “da tale data di scadenza inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi”. Ancora, “ In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma
1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vi- gore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla norma- tiva previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuo- va disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gen- naio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi” (Cass. civ. n.
23006/2023).
Sul punto, deve osservarsi che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo del- la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della pre- scrizione (cfr. Cass. n. 14193/2021). In particolare, la giurisprudenza ha precisato che in tali ultime ipotesi, salva quella di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale di- ritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. n. 22072/2018).
Nel caso di specie i buoni, serie AD, come risulta dai titoli offerti in produzione dall'attore, sono stati emessi il 19.08.1993, scaduti il 19.08.2004, data ultima di rimborso il 19.08.2014, prescritti il 20.08.2014 e tale diritto non risulta essere stato esercitato entro tale termine.
Parte attrice ha dedotto che il termine di prescrizione di dieci anni sarebbe dovuto decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui è cessata la fruttuosità e cioè: agosto 1993 + 11 anni
- agosto 2004, inizio della prescrizione dal 1° gennaio 2005, prescrizione il 1° gennaio 2015.
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In applicazione dei principi sopra richiamati, l'assunto non è condivisibile, atteso che la pre- scrizione decennale decorre dal momento in cui poteva essere esercitato il diritto e, quindi, dal
19.08.2004.
Tutto sopra precisato in relazione alla questione prescrizione, il Tribunale osserva che non coglie nel segno quanto osservato dall'attore in merito alla omessa informazione della modifi- ca del termine di prescrizione dei buoni oggetto di causa, tutti emessi nel 1993, per opera dal- la disciplina introdotta dal D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 sia perché trattasi di modiche favo- revoli per il cliente (allungamento del termine di prescrizione), che certamente non hanno in- ciso e non hanno fatto venir meno l'onere di diligenza in capo al sottoscrittore di attivarsi per la riscossione dei B.F.P. sia perché, come già sopra esposto, i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sotto- scrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
Inoltre, in relazione a quanto diffusamente e più genericamente dedotto in punto di violazione degli obblighi informativi sulla decorrenza dei termini relativi al rimborso, il Tribunale osser- va che nessun obbligo sul piano strettamente giuridico poteva essere attribuito a CP_4
[...
in quanto va precisato che nel periodo in cui sono stati sottoscritti i buoni frutti oggetto di causa (1993) non era ancora entrato in vigore il D.M. Tesoro 19 febbraio 2000, che ha dispo- sto che le caratteristiche dell'investimento, all'atto del collocamento, dovessero essere, a ope- ra di , portate a conoscenza dei sottoscrittori mediante esposizione di avvisi nei CP_1 propri locali aperti al pubblico e consegna di appositi fogli informativi (v. art. 3 I co: “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegna- to al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristi- che dell'investimento.”; cfr. art. 6 I co espone nei propri locali aperti al Controparte_1
pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno con- segnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi po- stali”), e non più con le semplici stampigliature riportate sul buono stesso;
trattasi, tuttavia, di disposizioni, all'evidenza, non applicabili al caso in esame, siccome entrate in vigore succes- sivamente alla data dell'emissione dei titoli oggetto del presente giudizio.
Inoltre, a fronte, peraltro, della inequivoca indicazione sul retro dei buoni della serie di riferi- mento, deve ricordarsi che le Sezioni Unite hanno anche statuito la inapplicabilità, per i titoli
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in esame (non costituenti veri e propri titoli di credito), della disciplina di tutela del consuma- tore e degli specifici obblighi informativi di cui al T.U.B., esulandosi dal relativo ambito ap- plicativo (Cass. S.U. n. 3963/2019)
Infine non appare superfluo rammentare che nel nostro ordinamento giuridico non vige il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibili- tà di esercitare il proprio diritto, ma, piuttosto, da quando tale diritto può essere effettivamente esercitato, indipendentemente da impedimenti soggettivi che ne ostacolino l'esercizio, come l'ignoranza, quantunque incolpevole, del titolare (cfr., tra le più recenti Cass., Sez. 2 - , Ordi- nanza n. 996 del 14/01/2022, Rv. 663568 – 01, cit.; Sez. L, Sentenza n. 22072 del 11/09/2018,
Rv. 650555 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19193 del 19/07/2018, Rv. 649733 – 01; Cass., Sez. L,
Sentenza n. 10828 del 26/05/2015, Rv. 635661 - 01).
Quanto alla presunta erronea informazione che l'attore sostiene di aver ricevuto ad aprile
2013, presso l'ufficio postale, circa la necessità, ai fini della riscossione dei buoni, della pre- senza di tutti gli eredi e della dichiarazione di successione, il Tribunale evidenzia innanzitutto che, contrariamente da quanto sostiene parte attrice, anche in giurisprudenza vi è stato un con- trasto in merito alla questione relativa alla possibilità per il cointestatario di un B.F.P. con clausola c.d. “P.F.R.”, pari facoltà di rimborso, di ottenerne il rimborso, in caso di decesso dell'intestatario, in assenza della quietanza di tutti gli aventi diritto, nel caso di specie, gli ere- di del cointestatario deceduto. Ed invero parte della giurisprudenza di merito ma anche di le- gittimità (cfr Cass. n. 11137/2020) ha nel recente passato sostenuto che l'art. 187, comma 1 del citato DPR n. 256/1989, che, per i libretti postali, prevede che “Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facolta' a due o piu' persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”, sarebbe stato applicabile anche ai buoni postali fruttiferi ai sensi dell'art. 203 dello stesso DPR n. 256/1989 (“Applicabilita' al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio”, “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreche' non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo”.
La prima pronuncia della Corte di Cassazione di segno contrario a tale ultima impostazione, con preciso riferimento ai buoni postali fruttiferi, risale solo al 2021. La S.C. in tale arresto ha affermato in particolare che “In tema di buoni postali fruttiferi cointestati, in caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola "pari facoltà di rimborso", cia- scuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell'intero, non essendo applica-
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bile la disciplina prevista dall'art. 187, d.P.R. n. 256 del 1989, per i libretti di risparmio po- stali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto” (Cass. n.
24639/2021).
Alla luce del contrasto interpretativo in materia quindi e in presenza di un dato normativo non chiaro, non può quindi dirsi censurabile la condotta dell'ufficio postale che, nel lontano 2013, parrebbe aver richiesto la quietanza di tutti gli eredi del cointestatario deceduto per la riscos- sione dei BFP in esame.
Del resto il Tribunale osserva che non si trattava certamente di una richiesta esorbitante come confermato dal fatto che l'attore sul punto ha sostenuto che non si sarebbe attivato per ottene- re il consenso o comunque la quietanza dell'unico altro erede del cointestatario deceduto, la sorella, per non turbarla ulteriormente dopo il decesso della madre, avve- Persona_5
nuto a gennaio 2013 e confidando sulla possibilità di poterli riscuotere anche in futuro. Si è già detto tuttavia a proposito dell'onere del sottoscrittore di attivarsi per conoscere il termine e il dies a quo della prescrizione.
Ciò che appare dirimente ai fini del rigetto della domanda risarcitoria è che comunque l'odierno attore né in tale occasione né in qualsiasi altro momento, prima dell'instaurazione del presente giudizio, giammai si è preoccupato di mettere in mora così Controparte_1
interrompendo il termine di prescrizione, e si è poi recato per richiedere la riscossione dei buoni insieme alla sorella solo ad ottobre 2014 quando ormai era già decorso il termine di prescrizione (agosto 2014).
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato il Tribunale ritiene di poter concludere che non vi
è stata alcuna violazione del dato letterario dei B.F.P. né degli obblighi informativi gravanti su in quanto la disciplina dei buoni è integrata ab externo dai decreti Controparte_1 emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) che sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono acces- sibili da tutti. La prescrizione dei B.P.F. oggetto del presente giudizio è imputabile unicamen- te all'inerzia del sottoscrittore che, usando la dovuta diligenza, avrebbe dovuto conoscere il termine di prescrizione e il dies a quo.
La conoscibilità legale e l'omessa attivazione dell'attore nell'assumere le adeguate informa- zioni sulla loro durata e sui termini di prescrizione, così come l'inerzia osservata dall'attore nel non costituire in mora per il rimborso dei B.F.P. per cui è causa, ap- Controparte_1
paiono in ogni caso, a parere di questo Tribunale, idonei ad elidere il nesso di derivazione eziologica dei danni patrimoniali patiti dall'asserito inadempimento in cui sarebbe incorsa
[...]
assurgendo ad unico antecedente causale dell'evento lesivo (cfr. in termini Parte_4
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analoghi Corte d'Appello di Salerno n. 302/2023; Tribunale di Napoli n. 11539/2023; Tribu- nale di Salerno n. 1982/2024).
5. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza, e si liquidano in base ai parametri in- trodotti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato in gazzetta l'08.10.2022, tenuto conto del valore della controversia con le riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto in considerazio- ne della natura documentale del giudizio e dell'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che liquida in euro
2.540,00 per compensi, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso,
Iva e Cpa come per legge, se dovuti.
Così deciso in Lagonegro in data 11.02.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
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