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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3889/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820250039137838000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato all'Ader ed alla Regione Campania con pec del 26/8/2025 e pervenuto in Corte in data 25/9/2025, Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00391378 38 000 di euro 200,36, avuta notificata il 28.07.2025 dall'Ader, per
Tassa Auto 2020.
Premetteva che la pretesa consacrata nella cartella si fondava sull'avviso di accertamento n.
064012254245, assunto notificato il 10/08/2023, di cui egli, però, non aveva mai avuto conoscenza e che l'omessa valida notifica dell'atto antecedente costituisca un vizio dell'atto successivo che lo presupponga, comportando la nullità dell'atto successivo notificato.
Eccepiva, pertanto, la nullità della cartella perché carente dell'atto presupposto.
Il sollecito di pagamento in oggetto costituiva il primo atto, con cui esso contribuente era venuto a conoscenza della pretesa tributaria. Ed invero, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale, che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass., Sez. Unite, n. 5791/2008).
Al riguardo, a mente dell'art.19 D.Lgs.546/92, intendeva proporre impugnazione anche avverso il pregresso atto impositivo costituito dall'avviso di pagamento, anch'esso affetto da nullità insanabile a causa della sua mancata notifica.
Tanto premesso, eccepiva la prescrizione della pretesa, perché, non avendo ricevuto in precedenza atti interruttivi, il termine di anni tre ex art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l., 2/86 convertito nella legge 60/86, secondo il quale:“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, risultava ampiamente decorso alla data del 28/7/2025, in cui, con la notifica della cartella, aveva appreso del credito.
Il ricorrente concludeva per l'annullamento della cartella e l'estinzione della pretesa per prescrizione;
vittoria di spese con distrazione.
In data 15/10/2025 si costituiva l'Ader, eccependo la propria carenza di legittimazione quanto alla doglianza dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
comunque, evidenziava la legittimità dell'attività di riscossione intrapresa con la cartella impugnata e la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica in data 10/8/2023 dell'avviso di accertamento.
Concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
La Regione Campania, regolarmente citata, non si costituiva.
All'odierna udienza camerale, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Premessi i termini della vicenda come riportati in parte narrativa, per quanto concerne il difetto di notifica dell'atto presupposto, rappresentato dal prodromico avviso di pagamento, questo giudicante rimarca, come secondo condivisibile univoco orientamento giurisprudenziale, l'omessa notifica di un atto presupposto Banca_1 vizio procedurale implicante la nullità dell'atto consequenziale notificato e, quindi, della formazione dell'intera pretesa tributaria. In particolare, la mancata notifica dell'atto presupposto, sebbene non comporti la nullità della pretesa erariale, comunque cagiona l'inefficacia del solo atto presupponente - quale mancata verificazione della condizione per l'adozione dell'atto successivo - in ragione del non corretto svolgimento della sequenza procedimentale a supporto dell'atto presupponente impugnato (cfr. Cassazione civile sez. un. 05/06/2017 n. 13913; Cassazione civile sez. trib. 22/11/2017 n.
27776).
In sintesi, per contestare la corretta sequenza procedimentale ai fini dell'annullamento del solo atto consequenziale basta che si sia verificata la mancata notifica dell'atto presupposto (cfr. in tal senso parte
Cassazione civile sez. trib., 18/01/2018, n. 1144 in Giustizia Civile Massimario 2018).
Ciò posto, si evidenzia come la resistente Regione Campania, regolarmente citata, non si è costituta, così omettendo di fornire la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso (assunta avvenuta in data 10/8/2023
e, se effettiva, tempestiva) sotteso all'intimazione opposta e per la quale il ricorrente assume l'omessa notifica dell'atto presupposto. Dal canto suo, l'Ader, eccependo la propria estraneità alla questione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore ovverossia la Regione
Campania, si è limitata a depositare l'estratto di ruolo per dimostrare la legittimità del proprio operato, ma nulla ha fatto per comprovare la regolare notifica dell'avviso di accertamento che, nonostante contestata, ha dato per scontata per far valere l'assunta infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Conclusivamente, la eccezione di prescrizione è meritevole di accoglimento, essendo abbondantemente decorso alla data del 28/7/2025 (notifica della cartella impugnata), avuto riguardo alla risalenza della pretesa all'anno 2020, il termine triennale di prescrizione previsto ai sensi dell'art. 5 D.l. n. 953/82 e L. n.
60/1986.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso va dichiarata l'illegittimità della cartella perché priva di titolo e, comunque, prescritta la relativa pretesa.
Quanto alle spese, si reputa equa la compensazione sia per la modestia del contendere sia per la pacifica circostanza dell'omesso versamento, da parte del ricorrente, della tassa auto 2020.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l 'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata perché priva di titolo e, comunque, prescritto il credito.
Compensa le spese tra le parti costituite e le dichiara non ripetibili nei confronti della Regione Campania, rimasta contumace.
Caserta, 26/1/2026 Il Presidente G.U.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3889/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820250039137838000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato all'Ader ed alla Regione Campania con pec del 26/8/2025 e pervenuto in Corte in data 25/9/2025, Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00391378 38 000 di euro 200,36, avuta notificata il 28.07.2025 dall'Ader, per
Tassa Auto 2020.
Premetteva che la pretesa consacrata nella cartella si fondava sull'avviso di accertamento n.
064012254245, assunto notificato il 10/08/2023, di cui egli, però, non aveva mai avuto conoscenza e che l'omessa valida notifica dell'atto antecedente costituisca un vizio dell'atto successivo che lo presupponga, comportando la nullità dell'atto successivo notificato.
Eccepiva, pertanto, la nullità della cartella perché carente dell'atto presupposto.
Il sollecito di pagamento in oggetto costituiva il primo atto, con cui esso contribuente era venuto a conoscenza della pretesa tributaria. Ed invero, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale, che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass., Sez. Unite, n. 5791/2008).
Al riguardo, a mente dell'art.19 D.Lgs.546/92, intendeva proporre impugnazione anche avverso il pregresso atto impositivo costituito dall'avviso di pagamento, anch'esso affetto da nullità insanabile a causa della sua mancata notifica.
Tanto premesso, eccepiva la prescrizione della pretesa, perché, non avendo ricevuto in precedenza atti interruttivi, il termine di anni tre ex art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l., 2/86 convertito nella legge 60/86, secondo il quale:“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, risultava ampiamente decorso alla data del 28/7/2025, in cui, con la notifica della cartella, aveva appreso del credito.
Il ricorrente concludeva per l'annullamento della cartella e l'estinzione della pretesa per prescrizione;
vittoria di spese con distrazione.
In data 15/10/2025 si costituiva l'Ader, eccependo la propria carenza di legittimazione quanto alla doglianza dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
comunque, evidenziava la legittimità dell'attività di riscossione intrapresa con la cartella impugnata e la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica in data 10/8/2023 dell'avviso di accertamento.
Concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
La Regione Campania, regolarmente citata, non si costituiva.
All'odierna udienza camerale, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Premessi i termini della vicenda come riportati in parte narrativa, per quanto concerne il difetto di notifica dell'atto presupposto, rappresentato dal prodromico avviso di pagamento, questo giudicante rimarca, come secondo condivisibile univoco orientamento giurisprudenziale, l'omessa notifica di un atto presupposto Banca_1 vizio procedurale implicante la nullità dell'atto consequenziale notificato e, quindi, della formazione dell'intera pretesa tributaria. In particolare, la mancata notifica dell'atto presupposto, sebbene non comporti la nullità della pretesa erariale, comunque cagiona l'inefficacia del solo atto presupponente - quale mancata verificazione della condizione per l'adozione dell'atto successivo - in ragione del non corretto svolgimento della sequenza procedimentale a supporto dell'atto presupponente impugnato (cfr. Cassazione civile sez. un. 05/06/2017 n. 13913; Cassazione civile sez. trib. 22/11/2017 n.
27776).
In sintesi, per contestare la corretta sequenza procedimentale ai fini dell'annullamento del solo atto consequenziale basta che si sia verificata la mancata notifica dell'atto presupposto (cfr. in tal senso parte
Cassazione civile sez. trib., 18/01/2018, n. 1144 in Giustizia Civile Massimario 2018).
Ciò posto, si evidenzia come la resistente Regione Campania, regolarmente citata, non si è costituta, così omettendo di fornire la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso (assunta avvenuta in data 10/8/2023
e, se effettiva, tempestiva) sotteso all'intimazione opposta e per la quale il ricorrente assume l'omessa notifica dell'atto presupposto. Dal canto suo, l'Ader, eccependo la propria estraneità alla questione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore ovverossia la Regione
Campania, si è limitata a depositare l'estratto di ruolo per dimostrare la legittimità del proprio operato, ma nulla ha fatto per comprovare la regolare notifica dell'avviso di accertamento che, nonostante contestata, ha dato per scontata per far valere l'assunta infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Conclusivamente, la eccezione di prescrizione è meritevole di accoglimento, essendo abbondantemente decorso alla data del 28/7/2025 (notifica della cartella impugnata), avuto riguardo alla risalenza della pretesa all'anno 2020, il termine triennale di prescrizione previsto ai sensi dell'art. 5 D.l. n. 953/82 e L. n.
60/1986.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso va dichiarata l'illegittimità della cartella perché priva di titolo e, comunque, prescritta la relativa pretesa.
Quanto alle spese, si reputa equa la compensazione sia per la modestia del contendere sia per la pacifica circostanza dell'omesso versamento, da parte del ricorrente, della tassa auto 2020.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l 'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata perché priva di titolo e, comunque, prescritto il credito.
Compensa le spese tra le parti costituite e le dichiara non ripetibili nei confronti della Regione Campania, rimasta contumace.
Caserta, 26/1/2026 Il Presidente G.U.