Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 19.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 677 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Alberto Gentile, presso il quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Nola, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato nonché dall'avv. Gianfranco Pepe resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.02.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premetteva: - di essere titolare della impresa individuale commerciale omonima dal 27 marzo 2001, iscritta nel Registro CP_ delle Imprese dal 11.04.2001; - di essere iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti dal
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che, in particolare, per gli anni 2013 e 2014, le aliquote percentuali erano pari, rispettivamente, al 21,84% nonché al 22,29%; - di aver versato, per gli anni 2013 e
2014, importi in eccedenza e, segnatamente, € 4123,00 per l'anno 2013 ed € 1399,00 per l'anno
2014; - che tale eccedenza si evince dalle dichiarazione dei redditi 2014, 2015 e 2016 al quadro
RR, per una somma pari ad di € 5523,00; di aver richiesto con istanza in autotutela (Protocollo CP_ 5102.04/123/2018.0244634) il rimborso di € 4123,00 per contributi versati in eccedenza per CP_ l'anno 2013, ed il rimborso (protocollo 5102.04/12/2018.024436) di € 1399,00 per i contributi versati in eccedenza per l'anno 2014, senza tuttavia alcun esito.
CP_ Tanto premesso, chiedeva condannarsi l' al pagamento in proprio favore, per i titoli e le causali di cui in premessa, della somma complessiva di € 5.523,00, oltre interessi moratori ex dlgs n 12/2012°, in subordine, oltre interessi legali. Vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 10.05.2023, così come sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc, veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo nei confronti delle sedi CP_
- poiché tardivamente effettuata - e fissata, a tal fine, la successiva udienza del 19.07.2023. CP_ Si costituiva tempestivamente l' (v.si memoria difensiva depositata telematicamente in data
05.07.2023), rappresentando che, a seguito di riesame, gli uffici amministrativi avevano provveduto, in via di autotutela, a disporre il rimborso degli importi richiesti dalla parte ricorrente, oggetto del presente giudizio;
chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 19.07.2023, il procuratore di parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiarazione della intervenuta cessazione della materia del contendere, facendo tuttavia rilevare che il riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme, ed il conseguente mandato di pagamento degli importi richiesti, erano avvenuti solo successivamente al deposito del ricorso ed alla notifica dello stesso, e chiedendo, pertanto, la vittoria di spese lite
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 19.02.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione di trattazione scritta la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
2 Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass. 14194/2004).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza :"Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle
3 spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (in tal senso si veda
Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006)
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione depositata da parte resistente - in particolare del “Modello I.P.6BIS” datato 05.07.2023, e della “lista rimborsi emessi”, relativi al ricorrente, in cui è indicata la liquidazione, a titolo di rimborso, dell'importo di € 5.518,” (cfr. doc. in atti del fascicolo telematico) - nonché delle dichiarazioni del procuratore del ricorrente, che si è associato alla richiesta di cessata materia del contendere, deve ritenersi che il rimborso (pacifico) delle somme richieste in restituzione abbia soddisfatto integralmente la pretesa della parte ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio, che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Ebbene, la circostanza che parte resistente abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente e provveduto (pacificamente) alla restituzione delle somme versate in eccedenza, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta, con conseguente soccombenza del resistente . CP_1
Tuttavia, in ordine al governo delle spese di lite, si osserva che sussistono gravi motivi per la compensazione delle stesse in ragione della metà, in considerazione sia del comportamento collaborativo dell' il quale, pur avendo dato causa al giudizio, già nella memoria di CP_1 costituzione dava atto dell'avvenuta predisposizione del rimborso degli importi richiesti, così comprovando l'effettiva volontà di evitare alla parte interessata ulteriori lungaggini processuali, potendosi infatti definire la controversia con una pronuncia di cessata materia del contendere e di regolamentazione delle spese (v.si in tali termini, tra gli altri, Tribunale Trani sez. lav.,
05/07/2023, n.1269), sia del breve lasso temporale evidentemente intercorso tra la data di rinotifica del ricorso (considerato, stante la mancanza in atti del ricorso rinotificato, che la rinotifica veniva disposta in data 10.05.2023 per l'udienza del 19.07.2023) e la liquidazione delle somme richieste (05.07.2023).
Nella restante parte le spese seguono la soccombenza virtuale dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo secondo i parametri minimi di cui al Dm n.55/2014, stante la bassa complessità della controversia, e tenuto conto della assenza di attività istruttoria.
PQM
4 Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante parte (1/2) delle spese che si liquida, già ridotto l'importo, in euro 932, 00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, 23.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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