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Decreto decisorio 11 giugno 2024
Decreto cautelare 6 agosto 2024
Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 14 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/09/2025, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07482/2025REG.PROV.COLL.
N. 04343/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4343 del 2024, proposto da RO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 97402661C8, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Sanitaria Universitaria IU NA (Asugi), Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc), Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (Asfo), Irccs Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Cro), Irccs Burlo Garofalo di Trieste (Burlo), non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 144/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli Venezia Giulia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Arcs – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;
Vista le memorie del 6 giugno 2025 e 9 giugno 2025 con le quali l’appellante principale e l’appellante incidentale dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Premesso in fatto:
– con Bando di gara pubblicato il 3 aprile 2023, poi rettificato con successivo avviso pubblicato il 15 maggio 2023, ARCS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito, breviter ARCS) ha indetto una “ gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 50 del 2016 per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di dispositivi per l’allestimento e trasporto farmaci antiblastici per gli Enti del S.S.R. della Regione Friuli - Venezia Giulia ”;
– il Lotto n. 15, che viene qui in rilievo in particolare, ha ad oggetto la fornitura di un “ kit per la ricostituzione, diluizione e somministrazione di farmaci antiblastici, tale da impedire meccanicamente il trasferimento di contaminanti ambientali nel sistema e la fuga di farmaco o vapore al di fuori del sistema stesso (secondo la definizione Niosh) ” (c.d. CSTD), composto, secondo le specifiche dell’allegato al Capitolato tecnico, da adattatori, perforatori, connettori e, segnatamente, quattro tipologie di “ siringa sterile, completamente sigillata, antispandimento, per sistema a circuito chiuso con connettore attabile al kit temosaldato al corpo (sia per allestimento che per somministrazione) ” differenziate in base al volume di somministrazione (10 ml, 20 ml, 35 ml e 60 ml);
– con determinazione del responsabile “SC Acquisizione beni e Servizi” di ARCS n. 780 del 27 dicembre 23, l’Azienda, preso atto dei verbali e delle risultanze di gara, e con essi dell’operato della Commissione giudicatrice, ha disposto l’aggiudicazione della fornitura in questione a favore di RO S.r.l.;
– Svas AN s.p.a., operatore economico risultato non aggiudicatario, è insorta avverso gli esiti della gara, con rituale ricorso al TAR per il Veneto, deducendo la mancata esclusione di RO dalla gara per carenza di taluni requisiti minimi capitolari tra cui, per quanto qui rileva, la difformità della siringa offerta dall’aggiudicataria Plastipak rispetto alle specifiche capitolari (“ SIRINGA sterile, completamente sigillata, antispandimento, per sistema a circuito chiuso con connettore adattabile al kit termosaldato al corpo (sia per allestimento che per somministrazione ”) con conseguenti e rilevanti rischi di contaminazione;
– il TAR per il Veneto ha scrutinato favorevolmente la censura in parola opinando che “ mentre, si ripete, il kit offerto dalla RO s.r.l. sembra costituire un “sistema chiuso” – nel senso che il corredo di materiale, complessivamente inteso, come sistema composto da più elementi, garantisce l’isolamento sulla base della definizione di NIOSH - la siringa offerta, intesa invece quale singolo elemento del più complesso kit, non risponde alla ulteriore specifica tecnica richiesta, difettando del requisito della sigillatura ”. Il primo giudice ha altresì puntualizzato che il principio di equivalenza funzionale avrebbe dovuto essere riferito alla siringa ex se e non al sistema chiuso complessivamente inteso, concludendo, al riguardo, che l’aggiudicataria non ha mai fornito elementi dai quali potersi desumere che la siringa offerta garantisse lo stesso o equivalente carattere della “completa sigillatura”. A seguito dell’accoglimento del ricorso, gli atti di gara sono stati conseguentemente annullati.
– RO ha impugnato in appello la prefata sentenza di primo grado deducendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che la non rispondenza della siringa Plastipack - che compone il sistema integrato offerto da RO - alla specifica della completa sigillatura precluda tout court la possibilità di valutare l’equivalenza in termini prestazionali e funzionali dell’intero kit offerto, considerato nella sua interezza e completezza quale sistema chiuso secondo la definizione NIOSH;
– ARCS – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, costituitasi nel giudizio di appello, ha al contempo spiegato ricorso incidentale in senso parzialmente adesivo al ricorso principale sostenendo che il principio dell’equivalenza impone di considerare la sigillatura delle siringhe come una specifica tecnica funzionale alla realizzazione di un “sistema a circuito chiuso”;
– VA AN, nel costituirsi nel giudizio di appello, ha svolto motivate difese obiettando che RO non avrebbe dimostrato che la siringa non sigillata, di per sé considerata, possa ritenersi equivalente, ovvero possa offrire le stesse garanzie della siringa sigillata, escludendo la contaminazione e produce, a tal riguardo, numerosi studi in letteratura scientifica;
Considerato che:
– con ordinanza collegiale n. 8506 del 24 ottobre 2024, è stato incaricato l’Istituto Superiore di Sanità, poi sostituito dall’INAIL con ordinanza n. 9680 del 3 dicembre 2024, di svolgere apposita verificazione sulla conformità della tipologia di siringhe offerte da RO (“Plastipak”) rispetto alle prescrizioni capitolari dettate specificamente per esse (“ SIRINGA sterile, completamente sigillata, antispandimento, per sistema a circuito chiuso con connettore adattabile al kit termosaldato al corpo ”) nonché sulla conformità del kit di diluizione e somministrazione complessivamente inteso rispetto al paradigma del sistema chiuso secondo la definizione NIOSH “ tale da impedire meccanicamente il trasferimento di contaminanti ambientali nel sistema e la fuga di farmaco o vapore al di fuori del sistema stesso ” valutando in particolare se il carattere di “ completa sigillatura ” della siringa risulti indispensabile ai fini della salvaguardia delle caratteristiche del sistema chiuso o se sia surrogabile da altre soluzioni morfologico-funzionali, secondo un giudizio di equivalenza funzionale, avendo specifico riguardo al sistema BD PhaSeal Optima offerto in gara da RO;
– il verificatore, in data 8 aprile 2025, ha depositato la sua relazione nella quale ha concluso che l’analisi tecnica, normativa, scientifica e di conformità ai criteri NIOSH dimostra che il kit BD PhaSeal Optima, nella configurazione proposta, non è pienamente conforme alla prescrizione capitolare, né può essere considerato equivalente sotto il profilo funzionale e prestazionale in termini di salute e sicurezza per gli operatori, soprattutto se confrontato con soluzioni tecnologiche come il sistema Equashield;
– in esito al deposito della relazione del verificatore, l’appellante RO e l’appellante incidentale ARCS, con memorie non notificate, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame domandando la conseguente declaratoria di improcedibilità a spese compensate;
– SA AN si è opposta alla compensazione delle spese di lite e ha chiesto l’accertamento della soccombenza virtuale con vittoria di spese;
Ritenuto in punto di diritto che:
– la concorde dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse implica che il Collegio definisca il presente giudizio con la formula dell’improcedibilità degli appelli;
– il peculiare tecnicismo della vertenza, assai dibattuto sino all’ultimo accertamento tecnico che ha addirittura ribaltato i precedenti esiti di una analoga verificazione disposta dal CGA (v. sentenza CGA n. 634 del 20 luglio 2020) che aveva ad oggetto gli stessi dispositivi oggi in causa (Equashield per VA – BD PHASEAL per RO) conduce ad una regolazione delle spese di lite nel senso della compensazione integrale, fatte salve le spese di verificazione da porsi a carico dei due appellanti in solido;
– la liquidazione delle spettanze dell’organo verificatore è rimessa ad un successivo decreto collegiale previa formale istanza di liquidazione da parte del verificatore.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO