CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3364/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84132 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_5
AP Spa-Gestione Fondo Di Rotazione Per Solidarieta' Vittime - 97646460580
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003925415000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003925415000 CONSAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003925415000 SPESE DI GIUSTI 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003925415000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190024258866000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055745232000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230024481182000 SPESE GIUDIZIO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240008807534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6090/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte impugna l'atto Intimazione di pagamento n. 10020259003925415000 del 21.03.2025, notificata a mezzo posta il 18.06.2025, nei confronti di tutti gli Enti interessati. Prelinarmente ha chiesto la sospensione legale ai sensi del 295 cpc relativamente alla cartella di pagamento n. 1002021001789085700, perché oggetto di separato giudizio civile contro la CONSAP, tutt'ora pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ed attivato dallo stesso ricorrente;
ha eccepito inoltre la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti, violazione art. 25 del DPR 602/73, prescrizione dei tributi, decadenza del diritto di credito della
Regione Campania, CCIAA di Salerno, AP spa ed ancora prescrizione sanzioni ed interessi.
Costituitasi l'ADER ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte per l'impugnazione dell'avviso di intimazione riferito alle cartelle n^ 10020210017890857000 e
10020220002385316000 relative a ruoli esattoriali CONSAP afferenti il recupero di somme relative a contratto di mutuo. Pari eccezione è stata formulata anche dalla AP Spa che per le rimanenti cartelle rientranti nella giurisdizione della CGT ha invece chiesto il rigetto del ricorso avendo proceduto a rituale e tempestiva notifica degli atti. La CCIAA e la Regione Campania hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva .
Le parti hanno depositato memorie e nutrita documentazione a sostegno delle proprie tesi.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto dichiarato il difetto di giurisdizione della CGT relativamente ai crediti iscritti a ruolo per
AP trattandosi di somme per mutui non rimborsati. Del resto lo stesso ricorrente di fatto aderisce all'eccezione come da memoria in atti. Il ricorrente procederà alla eventuale riassunzione dinanzi al GO nel termine di trenta giorni dal deposito della presente sentenza.
Per quanto riguarda la chiesta sospensione ex art. 295 cpc non ne ricorrono i presupposti atteso che la eventuale sospensione della eventuale esecutività del titolo può essere operata dallo stesso GO.
Relativamente infine la eccepita omessa notifica degli atti presupposti si rileva che dalla documentazione versata in atti dalle resistenti e non impugnata o contestata da parte ricorrente emerge il corretto iter di notificazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti iscritti a ruolo per AP trattandosi di somme per mutui non rimborsati. Rigetta nel resto come da motivazione e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti liquidate in € 1.000,00 ciascuna (oltre accessori come per legge e se dovuti iva 22%, cap 4%, RF in ragione del 15%).
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Giovanni Battista De Simone
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3364/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84132 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_5
AP Spa-Gestione Fondo Di Rotazione Per Solidarieta' Vittime - 97646460580
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003925415000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003925415000 CONSAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003925415000 SPESE DI GIUSTI 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003925415000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190024258866000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055745232000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230024481182000 SPESE GIUDIZIO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240008807534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6090/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte impugna l'atto Intimazione di pagamento n. 10020259003925415000 del 21.03.2025, notificata a mezzo posta il 18.06.2025, nei confronti di tutti gli Enti interessati. Prelinarmente ha chiesto la sospensione legale ai sensi del 295 cpc relativamente alla cartella di pagamento n. 1002021001789085700, perché oggetto di separato giudizio civile contro la CONSAP, tutt'ora pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ed attivato dallo stesso ricorrente;
ha eccepito inoltre la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti, violazione art. 25 del DPR 602/73, prescrizione dei tributi, decadenza del diritto di credito della
Regione Campania, CCIAA di Salerno, AP spa ed ancora prescrizione sanzioni ed interessi.
Costituitasi l'ADER ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte per l'impugnazione dell'avviso di intimazione riferito alle cartelle n^ 10020210017890857000 e
10020220002385316000 relative a ruoli esattoriali CONSAP afferenti il recupero di somme relative a contratto di mutuo. Pari eccezione è stata formulata anche dalla AP Spa che per le rimanenti cartelle rientranti nella giurisdizione della CGT ha invece chiesto il rigetto del ricorso avendo proceduto a rituale e tempestiva notifica degli atti. La CCIAA e la Regione Campania hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva .
Le parti hanno depositato memorie e nutrita documentazione a sostegno delle proprie tesi.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto dichiarato il difetto di giurisdizione della CGT relativamente ai crediti iscritti a ruolo per
AP trattandosi di somme per mutui non rimborsati. Del resto lo stesso ricorrente di fatto aderisce all'eccezione come da memoria in atti. Il ricorrente procederà alla eventuale riassunzione dinanzi al GO nel termine di trenta giorni dal deposito della presente sentenza.
Per quanto riguarda la chiesta sospensione ex art. 295 cpc non ne ricorrono i presupposti atteso che la eventuale sospensione della eventuale esecutività del titolo può essere operata dallo stesso GO.
Relativamente infine la eccepita omessa notifica degli atti presupposti si rileva che dalla documentazione versata in atti dalle resistenti e non impugnata o contestata da parte ricorrente emerge il corretto iter di notificazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti iscritti a ruolo per AP trattandosi di somme per mutui non rimborsati. Rigetta nel resto come da motivazione e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti liquidate in € 1.000,00 ciascuna (oltre accessori come per legge e se dovuti iva 22%, cap 4%, RF in ragione del 15%).
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Giovanni Battista De Simone