TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 5150/21, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Fatano, come da mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Tagarelli, come da mandato in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.8.21 lo esponeva di aver contratto con la resistente, in data Pt_1
23.4.05, matrimonio concordatario, dal quale non erano nati figli;
indicava che la separazione delle parti fosse stata pronunciata con sentenza n. 741/21 resa dall'Ufficio epigrafato;
instava per la pronuncia del divorzio senza condizioni, rimarcando che la avesse intrapreso da tempo una CP_1
convivenza e, comunque, potesse autonomamente procacciarsi le risorse necessarie all'ordinario sostantamento.
Quest'ultima, costituendosi, aderiva alla richiesta di divorzio instando, tuttavia, per il riconoscimento di un assegno divorzile di importo equivalente all'assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione;
negava la storicità della paventata convivenza ed evidenziava che, comunque,
l'emolumento suddetto le fosse dovuto in ragione dell'aver sacrificato le opportunità di lavoro, durante il matrimonio, anche al fine di sottoporsi alle cure funzionali alla procreazione, oltre che al fine di occuparsi del menage familiare;
precisava di non essere riuscita a reperire alcuna opportunità lavorativa, nonostante gli sforzi profusi.
Con ordinanza emessa in data 12.4.22 i rapporti tra le parti venivano regolati in ossequio alle condizioni stabilite in sede di separazione, stante l'assenza di prova della delineata convivenza e non essendo risultati apprezzabili elementi che incidessero sulla capacità economica delle parti ivi valutata.
Nel corso del procedimento venivano espletati i mezzi istruttoria ammessi come da ordinanza resa in data 22.3.23; giusta richiesta di modifica del provvedimento presidenziale formulata dallo Pt_1
in data 28.9.23, l'assegno di mantenimento in favore della resistente veniva rideterminato in € 250,00 mensili, in ragione dell'incidenza, sul reddito dell'obbligato della rata di € 400,00 mensili rinveniente dal mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione di residenza, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 20.11.24 i procuratori delle parti provvedevano in tal senso, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
In ordine al merito della domanda inerente lo status, rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario richiesta.
Risulta, infatti, integrata, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione dei coniugi era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento medesimo;
le parti, poi, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le convergenti deduzioni delle parti sul punto consentono, ancora, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita. Quanto ai profili accessori, la ha invocato l'attribuzione di un assegno divorzile;
in punto di CP_1
diritto, va osservato come tale emolumento risulti connotato da “natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto …fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole. ( cfr. Cass. Civ. sent. n.
5603/20).
La resistente, in sede di interpello, ha confermato di intrattenere una relazione sentimentale con tale assumendo, altresì, di non aver avviato alcuna convivenza insieme a costui;
tale CP_2
circostanza, tuttavia, risulta sconfessata dal tenore della relazione investigativa in atti, di cui il teste ha offerto conferma;
in particolare, il medesimo ha riferito di aver verificato, in diverse date Tes_1
dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021, l'arrivo e la permanenza per l'intero orario notturno presso l'abitazione della di un uomo proprietario di una Lancia DE di colore nero e di un CP_1
furgone Ford Transit, fornendo rilievo fotografico dei relativi assunti;
tali notazioni, peraltro, risultano coerenti la deposizione del teste residente in prossimità dell'abitazione della il quale Tes_2 CP_1
ha riferito del prolungato stazionamento in loco di un furgone bianco e di una vettura Lancia DE in uso e dei reiterati spostamenti di costui e della resistente per il paese. CP_2
L'avvenuta instaurazione di uno stabile rapporto affettivo sfociato in una convivenza, siccome plausibilmente caratterizzata dall'insorgenza di una nuova forma di solidarietà economica, deve ritenersi ostativa al permanere, in capo alla resistente, del diritto al supporto materiale con funzione assistenziale gravante sull'ex coniuge- diritto che altrimenti sopravvive al venir meno dal vincolo matrimoniale;
la corte nomofilattica, al riguardo, ha puntualizzato come "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonche' sulla quantificazione del suo ammontare, in virtu' del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 3198/21).
Ancora, il riconoscimento della componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile postula comunque l'adempimento degli oneri di allegazione e prova, gravanti sul richiedente, in ordine all'apprezzabilità di un valido contributo alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale del coniuge, nonchè alla rinuncia ad opportunità lavorative ( cfr. Cass. civ. sent. n. 6253/24
e 22358/24); la mera generica indicazione dell'impossibilità di dare corso ad attività lavorativa in ragione dell'impegno costituito dalla gestione della famiglia e dalle cure per la procreazione, comunque non suffragata da elementi probatori, non consente di ritenere i cennati oneri adempiuti;
nessun importo, pertanto, può essere riconosciuto a tale titolo alla CP_1
Le spese di lite, in ragione della soccombenza rispetto all' istanza inerente l' assegno divorzile, vengono poste a carico della resistente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 23.4.05 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Scorrano al n. 8 P. II serie A anno 2005;
- rigetta la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile formulata dalla CP_1
- onera la resistente della rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 oltre rsfa al 15%, iva e cpa;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24.7.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)