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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/07/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2829/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. Rocco Maruotti, che lo rappresenta e difende a, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_14
, , Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18
, , ,
[...] Controparte_19 Controparte_20 CP_18
, , , ,
[...] Controparte_21 CP_20 CP_22
, , , CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26
, , ,
[...] CP_27 CP_28 Controparte_29 [...]
, , , , CP_30 Controparte_31 CP_32 Controparte_33 [...]
, , , , CP_30 CP_34 CP_35 Controparte_36
, , , CP_37 Controparte_38 Controparte_39 CP_40
, , , ,
[...] Controparte_41 Controparte_42 CP_43
, , , Controparte_44 Controparte_45 Controparte_46 generalizzati in atti;
convenuti contumaci
1 CONCLUSIONI
L'attore, in ottemperanza al decreto del 9.6.2025, ha depositato le note di trattazione scritta preci- sando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata celebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione impartita con decreto presidenziale del 7.5.2024, ha agito in giudizio contro i Parte_1 convenuti per sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del fondo sito in agro di
Monteleone di Puglia e censito al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 9, particella 298, e dei fondi siti in agro di e censiti al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 20, particelle 201, CP_12
320, 322 e 323; al foglio 21, particelle 86, 87, 297; al foglio 36, particella, 81, 89, 90, 92, 64 e 106; ha altresì chiesto che, di conseguenza, il Tribunale ordini le relative annotazioni e trascrizioni.
In particolare, l'attore ha dedotto di essere nel possesso pieno, pacifico, ininterrotto e ultraventennale di tutti gli appezzamenti di terreno in oggetto.
II.- Dichiarata la contumacia dei convenuti, respinta la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. in quanto irrituale, essendo stato il presente giudizio introdotto dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, e rigettate le richieste istruttorie di parte attrice articolate in citazione, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 10.7.2025, svoltasi in modalità cartolare.
Lette le note di trattazione scritta dell'attore, viene decisa con deposito telematico della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà di un immobile per usucapione, è necessario che, a fronte dell'inerzia del titolare originario, colui che acquista il bene lo abbia posseduto pubbli- camente, pacificamente e ininterrottamente per vent'anni; in particolare, il possesso richiesto ad usucapionem deve essere caratterizzato dalla compresenza del corpus possessionis, intesa quale re- lazione materiale con il bene, e dell'animus possidendi, inteso quale animus rem sibi habendi e cioè quale volontà di comportarsi da proprietario esercitando le corrispondenti facoltà.
Sul piano probatorio ciò significa che, applicando gli ordinari criteri previsti dall'art. 2697
2 c.c., chi chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione deve allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie, con la conseguenza che, mancata la prova anche di uno solo dei requisiti ex art. 1158 s.s. c.c., la domanda andrà rigettata.
In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi co- stitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del 'corpus', ma anche dell''animus'; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà ed in tal caso sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo” (Cass. civ. 22667/2017).
Tali regole vanno inoltre coordinate, data la peculiarità della vicenda processuale che ci oc- cupa, con il principio secondo cui la contumacia, in quanto comportamento “neutro”, non ha valen- za confessoria o di non contestazione dei fatti posti dall'attore a base della domanda, facendo per- manere in capo a quest'ultimo l'onere della relativa prova (ex multis, cfr. Cass. civ., n. 14372/2023).
Nel caso di specie, dunque, il avrebbe dovuto provare il possesso pubblico, pacifi- Pt_1 co, ininterrotto e protratto per vent'anni, dei terreni in oggetto, sia sotto il profilo della relazione materiale con essi che sotto quello dell'animus possidendi (quantomeno, come si è detto, dando prova di fatti secondari da cui inferire l'elemento psicologico mediante presunzione semplice); in- vece, il possesso dedotto in citazione, già gravemente lacunoso nei suoi tratti allegatori essenziali, è rimasto completamente indimostrato.
A tal fine, infatti, avendo prodotto agli atti solo alcune visure catastali storiche per immobi- le, la parte ha chiesto di accertare il possesso mediante prove testimoniali articolate in tre capitoli di prova che vanno dichiarati, per un verso, inammissibili perché generici e valutativi (perché volti a provare il “pieno, pacifico ed ininterrotto possesso esclusivo dell'istante” protratto “da oltre 20 an- ni”) e, per altro verso, inidonei a provare il possesso utile ad usucapionem (perché volti a provare la mera coltivazione da parte dell'istante dei terreni per cui è causa e il raccoglimento dei frutti).
Sul punto, la giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione ha di recente ribadito che
“ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua colti- vazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del colti- vatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indi- ziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene” (Cass. civ. n.
24991/2023).
Ai fini dell'usucapione, è quindi necessaria la dimostrazione di attività idonea a realizzare
3 l'esclusione di terzi dal godimento del bene, cioè a manifestare l'intento di esercitare un possesso in termini di ius exludendi alios, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Siffatto possesso non può essere dimostrato con la sola coltivazione, ma richiede la prova di condotte caratterizzate da maggiore univocità, come ad esempio la recinzione del fondo.
Oltre a ciò, deve aggiungersi che, ai fini dell'acquisto per usucapione, non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni, atteso che l'espressione “aver posseduto per oltre vent'anni” è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass. civ. n. 21873/2018).
Ciò premesso, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi che l'attore non abbia dato prova di aver esercitato da almeno vent'anni il possesso uti dominus del bene.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda va rigettata.
IV.- Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dei convenuti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione;
2. NULLA sulle spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 10.7.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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