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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2482/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2482/2022 RG promosso da
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 con gli avv.ti Enrico Rocco e Marco Barbieri attori contro
Controparte_1 con gli avv.ti Roberto Morachiello e Filippo Pavone convenuta nonché contro
Controparte_2 con l'avv. Roberto Morachiello convenuta con la chiamata in causa di
Controparte_3 con l'avv. Giovanni Prando
OGGETTO: responsabilità civile, lesioni personali gravissime, risarcimento dei danni
MOTIVAZIONE
1. e (in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_2 Parte_5 genitoriale su , all'epoca minore), , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 [...] hanno convenuto in giudizio e Si è Pt_6 Controparte_1 Controparte_2 successivamente costituito in giudizio , una volta raggiunta la maggiore età. Gli Parte_1 attori espongono che in data 12.08.2019 il quattordicenne si recava con alcuni Parte_1 amici presso il parco divertimenti acquatico “Padovaland” sito in viale della Regione CP_1
1 Veneto n. 6, per trascorrervi alcune ore in compagnia. Pochi minuti prima dell'orario di chiusura, alle ore 17.50 circa, al termine della discesa dallo scivolo acquatico denominato
“Pista Blanda”, il ragazzo andava a sbattere violentemente la testa contro la piscina sottostante lo scivolo. I fatti in esame erano stati oggetto del procedimento penale 6365/2019 R.G.N.R. -
6506/2020 R.G. GIP, definito con ordinanza di archiviazione del GIP del 2.03.2023. Gli attori domandano la condanna delle convenute, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043, 2050 o 2051 c.c., al risarcimento dei danni derivanti dall'incidente occorso in data 12.08.2019 a presso il parco Parte_1
“Padovaland”, suddivisi nelle seguenti voci: i) in favore di euro 1.265.659,50 a Parte_1 titolo di danno biologico e comunque non patrimoniale;
ii) in favore di euro Parte_1
411.200,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per diminuzione della capacità lavorativa specifica futura;
iii) in favore di euro 219.670,40 a titolo di danno Parte_2 biologico e comunque non patrimoniale;
iv) in favore di euro 219.670,40 a Parte_5 titolo di danno biologico e comunque non patrimoniale;
v) in favore di euro Parte_4
117.680,40 a titolo di danno biologico e comunque non patrimoniale;
vi) in favore di
[...]
euro 78.453,60 a titolo di danno biologico e comunque non patrimoniale;
vii) in favore Pt_3 di euro 78.453,60 a titolo di danno biologico e comunque non patrimoniale;
viii) Parte_6 in favore di e , in solido, euro 20.611,43 a titolo di danno Parte_2 Parte_5 patrimoniale, oltre alle ulteriori spese documentate nella seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. e alle spese di perizia stragiudiziale.
Le convenute e chiedono il rigetto integrale Controparte_1 Controparte_2 delle domande attoree, in subordine, eccepiscono il concorso di colpa dell'attore Pt_1
, e contestano la quantificazione dei danni. propone domanda di
[...] Controparte_2 manleva nei confronti di terza chiamata per ordine del giudice. Controparte_3
Espletate ccttu medico legale nonché al fine di quantificare i danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'incidente e di verificare la conformità dello scivolo acquatico “Pista
Blanda” alle norme di sicurezza;
assunta la deposizione del teste e svolto _1
l'interrogatorio formale dell'attore ; acquisite informazioni dall'INPS e dall'INAIL; Parte_1 scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; la causa passa ora in decisione.
2. Le domande attoree sono fondate nei seguenti limiti.
Dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da quale persona _1 informata sui fatti in data 12.10.2019 (doc. 65 attoreo), visionate e sostanzialmente confermate nel presente giudizio in sede di testimonianza all'udienza del 16.05.2023 (udienza nella quale il teste, pur avendo premesso che “E' passato del tempo dal fatto e non ho ricordi più precisi dell'accaduto, nel senso che non so dire se sia sceso in ginocchio o in altra posizione”, Pt_1 successivamente ha tuttavia riferito “Prendo visione del doc. 65 attoreo, contenente le dichiarazioni da me rese il 12.10.2019 alla polizia giudiziaria presso la Procura di questo
2 tribunale: le riconosco e le confermo”), emerge che “è partito nella corsia gialla, Parte_1 non disteso ma anche lui in ginocchio, a metà scivolo circa si è disteso sulla schiena e ha cominciato a ruotare su se stesso fino all'ingresso in vasca con l'acqua, momento in cui picchiava la testa sul bordo laterale della vasca stessa” (pagg.
1-2 doc. 65 attore). Sebbene la consulenza tecnica medico-legale svolta dalla dott. S. ulla persona di Per_1 Parte_1 non sia stata in grado di appurare con certezza le esatte modalità di impatto del capo sulla piscina sottostante all'attrazione “Pista Blanda” (cioè se la testa abbia battuto sul bordo della piscina oppure sul fondale), tuttavia tale fattore di incertezza non inficia la possibilità di affermare la sussistenza di un nesso di causalità tra i fatti sopra descritti e le lesioni riportate dal ragazzo: la ferita lacero-contusa al vertice è infatti un indice di un'azione traumatica costituita da un impatto diretto contro un ostacolo rigido e fisso, implicante una violenta decelerazione e una conseguente intensa compressione assiale della colonna cervicale in flessione;
in particolare, tanto lo spigolo quanto il fondo della piscina costituiscono superfici di dotate di caratteristiche compatibili con quelle appena descritte (cfr. considerazioni medico- legali a pagg.
8-9 ctu dott.ssa . Per_1
Tanto premesso in punto di causalità materiale, deve affermarsi la responsabilità di ai sensi dell'art. 1218 c.c. Controparte_2
Anzitutto, risulta pacifica e comunque confermata per tabulas l'esistenza di un contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra proprietaria concedente, e Controparte_1 [...]
affittuaria, in data 24.05.2016 (con originaria durata dal 1.06.2016 al 31.05.2022), CP_2 in forza del quale all'epoca dei fatti come tuttora, gestiva il parco Controparte_2 acquatico: infatti, il contratto si riferisce al “ramo di azienda corrente in Padova (PD), viale della
Regione Veneto n. 6 ed avente per oggetto l'attività di parco attrezzato per il tempo libero e pubblici trattenimenti musicali, denominato “PADOVALAND” (cfr. atto pubblico depositato da in data 27.03.2023). Ciò conduce ad escludere la responsabilità della Controparte_2 convenuta dovendosi invece riferire alla sola la Controparte_1 Controparte_2 posizione di garanzia in quanto unico soggetto concretamente dotato della disponibilità dell'impianto e dei conseguenti poteri di controllo sul regolare e corretto utilizzo del parco divertimenti da parte della clientela.
Alla società gestrice del parco divertimenti, cioè è infatti ascrivibile Controparte_2
l'inadempimento di un'obbligazione preesistente, assunta nel momento in cui il cliente ha acquistato il biglietto di ingresso: essa ha anche ad oggetto l'obbligo di apprestare un servizio di sorveglianza sul corretto utilizzo delle attrazioni da parte del cliente al fine di proteggerne l'incolumità fisica. Il gestore è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione dei servizi prestati e non può trasferirla al cliente attraverso il contratto stipulato con il medesimo, nemmeno in relazione a quei pericoli connessi con un uso non
3 corretto da parte del garantito degli stessi servizi, ma prevedibili dal garante (in tal senso Cass. pen. 45006/2008, Cass. pen. 4890/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero enunciata in materia di responsabilità civile aquiliana in una fattispecie di tuffo in piscina con acqua poco profonda, il gestore è anzitutto tenuto a predisporre mezzi idonei a segnalare il fattore di rischio e a vietare esplicitamente condotte improprie e pericolose, sicché, laddove tale condotta risulti omessa, occorre valutare l'incidenza dell'omissione rispetto all'evento in termini di causalità giuridica.
Alla luce del criterio della causalità adeguata non è inverosimile che idonei segnali di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell'uomo medio e, tanto più, su quello di un soggetto adolescente (Cass. civ. 5086/2011). Tale principio si attaglia anche al caso di specie, nel quale la natura contrattuale del rapporto tra il gestore e il cliente rende ancora più pregnante la posizione di garanzia incombente sul primo nei confronti del secondo.
Nel caso in esame, lo scivolo in prossimità della stazione di partenza presentava indicazioni grafiche e testuali sulle corrette modalità di uso dello stesso chiaramente visibili dall'utente. La vasca risultava piena di acqua fino al bordo ed era presente un semaforo a tempo e una campanella per segnalare il momento della partenza (doc. 26 attori). Tuttavia, dalle risultanze documentali (dichiarazioni stragiudiziali e sommarie informazioni testimoniali depositate sub doc. 15 dalla terza chiamata in data 1.06.2023) si evince Controparte_3 che non vi era alcun addetto alla sorveglianza sempre presente alla partenza dello scivolo.
Solo la bagnina sorvegliava l'arrivo della “Pista Blanda” e di un altro scivolo CP_4 denominato “Toboga”, ma non era in grado di controllare contemporaneamente i due scivoli: infatti, la stessa ha riferito alla p.g. di trovarsi di spalle al momento dell'incidente (doc. 20 attori).
Il teste riferisce che ognuno scendeva dallo scivolo come voleva (steso, in _1 ginocchio ecc.); sebbene egli avesse ricevuto qualche richiamo da parte di un bagnino sulla corretta posizione da assumere nella discesa (cioè sdraiati supini e con la testa verso la sommità dello scivolo), tuttavia la presenza del bagnino non era continuativa e dunque difettava un addetto stabilmente preposto alla sorveglianza degli utenti della “Pista Blanda”.
Inoltre, il teste riferisce che nella circostanza dell'incidente di mancava la Parte_1 dotazione per il pronto soccorso (“in quanto non avevamo la sacca del primo soccorso”).
La circostanza dei plurimi richiami agli utenti da parte del bagnino, non vale ad elidere la responsabilità del gestore dell'impianto, ma anzi la aggrava, poiché la sua posizione di garanzia gli imponeva, in considerazione delle plurime ripetute violazioni delle norme di prudenza, di adottare provvedimenti proporzionalmente più drastici del mero richiamo verbale, fino a giungere - perché no - all'espulsione.
Il quadro probatorio depone pertanto nel senso della responsabilità della convenuta per omesso assolvimento della posizione di garanzia spettantele nel caso Controparte_2 di specie, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dagli attori.
4 3. Passando alla quantificazione dei danni, dalle consulenze tecniche espletate emerge che l'attore ha riportato un trauma cranico ed una iperflessione del collo con Parte_1 trauma vertebro-midollare al livello di C5. Come evidenziato sopra, le lesioni indicate sono causalmente riconducibili alla dinamica dell'incidente per come ricostruita dagli atti di causa.
Dopo essere stato soccorso dagli amici presenti e da un cliente del parco, Persona_2
(di professione infermiere), e, una volta sopraggiunta un'autoambulanza, veniva Parte_1 trasportato al Pronto Soccorso pediatrico dell'Ospedale di veniva sottoposto a più cicli CP_1 di trattamenti farmacologici e riabilitativi presso il Centro Riabilitativo di Motta di Livenza (TV)
e poi presso il reparto di Fisiatria dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre e il Centro “DM Riabilita” di Marghera;
il quadro clinico, tuttora instabile, manifesta una continua esigenza di terapie riabilitative.
In applicazione delle attuali tabelle milanesi (2024), considerando che l'attore Pt_1
(nato il [...]), all'epoca dell'incidente (12.08.2019), aveva circa 14 anni, a titolo
[...] di danno biologico permanente (90%) gli va riconosciuta la somma di euro 1.403.547,00, con personalizzazione massima in ragione dell'incidenza del 50% sulla sua capacità lavorativa specifica futura.
Sotto il profilo del danno biologico temporaneo si deve considerare un periodo di 15 mesi al 100%, con livello di sofferenza elevato: l'importo è di euro 77.850,00.
Dal punto di vista del danno patrimoniale da lucro cessante, si reputa congrua la prima delle ipotesi formulate dal consulente tecnico del lavoro dott. al fine di individuare la Per_3 quantificazione della citata voce di danno al netto di imposte (aliquota 23% per TFR), contributi
(aliquota 9,19%) e di pensioni percepite e percipiende (cfr. allegato 11 relazione dott.
. Deve assumersi il valore netto, in quanto il risarcimento del danno da lucro cessante Per_3 come perdita di redditi dipendente da invalidità permanente è espressamente escluso dall'imposizione fiscale ai sensi dell'art. 6 comma 2 TUIR (cfr. anche Cass. civ. 9182/2000 e ord. 10853/2012).
Ciò premesso, deve sposarsi la ricostruzione che contempla un ingresso nel mondo del lavoro all'età di 22 anni dopo il conseguimento della laurea triennale. In linea con le risultanze della ctu medico-legale svolta, l'aspettativa di vita fisica è stimata in 57-58 anni (cfr. relazione dott.ssa , con conseguente aspettativa di vita lavorativa pari a 35-36 anni. Per_1
Prendendo a riferimento i diversi livelli retributivi previsti dal CCNL Terziario e Distribuzione
Servizi e dal CCNL Metalmeccanica Industria, emerge il seguente quadro: la media delle sommatorie delle differenze nette annue (differenza retributiva netta + TFR netto annuo) è pari ad euro 3.489,43 circa (media tra 6.007,94 e 3.927,70 e 1.742,97 e 4.380,02 e 3.083,17 e
1.794,77); applicando le tabelle di capitalizzazione del Tribunale di Milano del 26.05.2023, il valore appena ricavato deve essere moltiplicato per il coefficiente di 42,02 (che è la media tra il coefficiente di 41,37 previsto per il caso di perdita di 35 anni di redditi da parte di un maschio
5 di 22 anni e il coefficiente di 42,67 previsto per il caso di perdita di 36 anni di redditi da parte di un maschio di 22 anni), così da ottenere un danno netto totale di euro 146.625,75.
In definitiva, il danno subito dall'attore ammonta a complessivi euro Parte_1
1.628.022,75 (ossia 1.403.547,00 + 77.850,00 + 146.625,75).
Per quanto concerne l'attore (nato il [...]), che all'epoca Parte_2 dell'incidente (12.08.2019) aveva circa 52 anni, non risulta alcuna componente di danno biologico permanente.
Sotto il profilo del danno biologico temporaneo si deve considerare un periodo di 30 giorni al
50%, un periodo di 30 giorni al 25% ed un periodo di ulteriori 30 giorni al 10%, con livello di sofferenza elevato: l'importo è di euro 4.411,50.
Secondo giurisprudenza consolidata è configurabile il diritto al risarcimento del danno da grave lesione del rapporto parentale in favore dei prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali;
si tratta infatti di un danno che costituisce conseguenza diretta ed immediata del fatto dannoso e si traduce sia in un pregiudizio morale sia in uno sconvolgimento delle abitudini esistenziali del soggetto, entrambi accertabili anche a mezzo di presunzioni (Cass. ord. 13540/2023). Ai fini della liquidazione occorre applicare le attuali tabelle del Tribunale di Roma del 2023 (Tabella E sul “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”). A spettano 20 punti in quanto genitore del danneggiato Parte_2 primario, 4 punti in quanto persona di età compresa tra i 51 e i 60 anni all'epoca dell'incidente,
9 punti in base all'età del danneggiato primario, per un totale di 33 punti;
tale punteggio deve essere moltiplicato per il coefficiente di 0,8 relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, per un totale di 26,4 punti. Moltiplicando il punteggio ottenuto per il valore del punto pari ad euro 5.924,00 (ossia 3.474,00 per danno morale soggettivo + 2.450,00 per danno esistenziale considerata l'indennità di accompagnamento) e per il valore del danno biologico permanente del danneggiato primario pari al 90%, si ottiene la somma finale di euro
140.754,24.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta a Parte_2 complessivi euro 145.165,74 (ossia 4.411,50 + 140.754,24).
Quanto all'attrice (nata il [...]), la quale all'epoca dell'incidente Parte_5
(12.08.2019) aveva circa 47 anni, a titolo di danno biologico permanente (9%) le va riconosciuta la somma di euro 29.570,00, con personalizzazione massima.
Sotto il profilo del danno biologico temporaneo si deve considerare un periodo di complessivi 7 mesi al 50%, con livello di sofferenza medio-elevato: l'importo è di euro
18.165,00.
Dunque, il danno biologico patito da ammonta ad euro 47.735,00 Parte_5
(29.570,00 + 18.165,00).
6 Quanto al danno da grave lesione del rapporto parentale, occorre applicare le attuali tabelle del Tribunale di Roma del 2023 (Tabella E sul “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”). A spettano 20 punti in quanto genitore del danneggiato primario, Parte_5
5 punti in quanto persona di età compresa tra i 41 e i 50 anni all'epoca dell'incidente, 9 punti in base all'età del danneggiato primario, per un totale di 34 punti;
tale punteggio deve essere moltiplicato per il coefficiente di 0,8 relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, per un totale di 27,2 punti. Moltiplicando il punteggio ottenuto per il valore del punto pari ad euro
5.924,00 (ossia 3.474,00 per danno morale soggettivo + 2.450,00 per danno esistenziale considerata l'indennità di accompagnamento) e per il valore del danno biologico permanente del danneggiato primario pari al 90%, si ottiene la somma finale di euro 145.019,52.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta a Parte_5 complessivi euro 192.754,52 (ossia 47.735,00 + 145.019,52).
Con riguardo alla persona di (nato il [...]), fratello di Parte_4 Pt_1
, si osserva quanto segue. Quanto al danno da grave lesione del rapporto parentale,
[...] occorre applicare le attuali tabelle del Tribunale di Roma del 2023 (Tabella E sul “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”). A spettano 15 punti in quanto Parte_4 fratello del danneggiato primario, 7 punti in quanto persona di età compresa tra gli 0 e i 30 anni all'epoca dell'incidente, 9 punti in base all'età del danneggiato primario, per un totale di 31 punti;
tale punteggio deve essere moltiplicato per il coefficiente di 0,5 relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, per un totale di 15,5 punti. Moltiplicando il punteggio ottenuto per il valore del punto pari ad euro 5.924,00 (ossia 3.474,00 per danno morale soggettivo +
2.450,00 per danno esistenziale considerata l'indennità di accompagnamento) e per il valore del danno biologico permanente del danneggiato primario pari al 90%, si ottiene la somma finale di euro 82.639,80.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta a Parte_4 euro 82.639,80.
Con riguardo ai danni lamentati da e nonni materni di Parte_3 Parte_6
, occorre considerare che la nuova tabella del Tribunale di Roma circoscrive ai Parte_1 soli componenti della famiglia nucleare la risarcibilità dei danni da grave lesione del rapporto parentale, con conseguente esclusione di ulteriori parenti quali gli avi. Tuttavia, il rapporto tra nonno e nipote è anch'esso riconosciuto in modo specifico e diretto dall'ordinamento giuridico, sicché la lesione dello stesso è meritevole di tutela risarcitoria: la sussistenza del danno non patrimoniale può ritenersi dimostrata presuntivamente in ragione del solo vincolo di parentela
(cfr., tra le altre, Cass. 21230/2016). Nel caso di specie, è emersa l'esistenza di un legame affettivo significativo tra il ragazzo e i suoi nonni materni. Ai sensi dell'art. 1226 c.c., si ritiene congruo liquidare, in favore di ciascuno dei nonni, una somma pari ad un quarto di quella riconosciuta al fratello , tenuto conto dell'assenza di convivenza con il Parte_4
7 danneggiato e della rilevanza della sola componente morale del pregiudizio da “macrolesione” del prossimo congiunto, stante la mancanza di uno sconvolgimento delle abitudini esistenziali.
Ne consegue che agli attori e spetta, singolarmente, una Parte_3 Parte_6 somma pari ad euro 20.660,00 a titolo di risarcimento del danno da grave lesione del rapporto parentale.
Per quanto attiene al danno patrimoniale costituito dalle spese sostenute per le cure di
(viaggi, pernottamenti, visite specialistiche ecc.), anche sulla base della Parte_1 documentazione in atti (cfr. docc. 18 e 44 attori) si reputa congruo liquidare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'importo di euro 18.000,00 in favore degli attori e Parte_2
in solido. Parte_5
4. Ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., deve riconoscersi il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%.
Sebbene la giovane età del danneggiato possa costituire un fattore astrattamente idoneo ad escludere in radice la configurabilità di un concorso colposo (Cass. 5086/2011), tuttavia è corretto considerare altresì, su un piano concreto, il grado di maturità psicologica esigibile dal soggetto. Il comportamento di , che all'epoca dei fatti era sì Parte_1 minorenne ma aveva già raggiunto un'età tale da evidenziare senza dubbio una capacità di discernimento (avrebbe compiuto 15 anni pochi mesi dopo l'incidente), non può considerarsi del tutto esente da colpa. Infatti, dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da _1 quale persona informata sui fatti escussa a sommarie informazioni il 12.10.2019 (doc. 65 attore), confermate - sostanzialmente - nel presente giudizio in sede di testimonianza all'udienza del 16.05.2023, risulta che il ragazzo ed i suoi amici hanno fatto un utilizzo non corretto dello scivolo, assumendo una postura in ginocchio nella discesa ed esponendosi al rischio di un impatto violento. In particolare, il teste, nelle sommarie informazioni, riferisce di aver visto la scena dell'incidente con i suoi occhi: “è partito nella corsia gialla, Parte_1 non disteso ma anche lui in ginocchio, a metà scivolo circa si è disteso sulla schiena e ha cominciato a ruotare su se stesso fino all'ingresso in vasca con l'acqua, momento in cui picchiava la testa sul bordo laterale della vasca stessa” (pagg.
1-2 doc. 65 attore). Il teste oculare dunque, riferisce che ognuno scendeva dallo scivolo come voleva, ma che, _1 come dimostrano i richiami ricevuti dalla bagnina, la posizione corretta sarebbe stata di schiena. Sebbene - come detto - durante la deposizione testimoniale resa nel presente giudizio egli non sia stato in grado di ricordare se il ragazzo sia sceso in ginocchio o in altra posizione e, soprattutto, se l'impatto sia avvenuto sul bordo o sul fondo della piscina, il contesto descritto dal teste in sede di s.i.t. a distanza di pochi mesi dagli eventi – che depone nel senso di una percorrenza dello scivolo in posizione inginocchiata e un successivo scontro della testa sulla superficie del bordo della piscina – costituisce elemento necessario e sufficiente per ritenere che il ragazzo abbia assunto un tale comportamento imprudente, concorrendo così alla
8 causazione delle lesioni in misura equivalente al contributo eziologico ascrivibile alle omissioni di in punto di vigilanza sull'utilizzo dell'attrazione. Le ulteriori dichiarazioni Controparte_2 rese agli inquirenti dagli amici e dalle altre persone presenti in quella giornata non suggeriscono una ricostruzione differente del riparto di responsabilità.
In ragione del concorso colposo del danneggiato al 50%, gli importi dovuti a titolo risarcitorio dalla convenuta devono essere così rideterminati: i) euro Controparte_2
814.011,38 in favore di (per danni patrimoniali e non patrimoniali); ii) euro Parte_1
72.582,87 in favore di (per danni non patrimoniali); iii) euro 96.377,26 in favore Parte_2 di (per danni non patrimoniali); iv) euro 41.319,90 in favore di Parte_5 Parte_4
(per danni non patrimoniali); v) euro 10.330,00 in favore di (per danni
[...] Parte_3 non patrimoniali); vi) euro 10.330,00 in favore di per danni non patrimoniali); vii) Parte_6 euro 9.000,00 in favore di e in solido (per danni patrimoniali). Parte_2 Parte_5
Tutti gli importi indicati devono essere aumentati degli interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre che degli interessi legali sulle stesse somme, devalutate alla data del sinistro e quindi rivalutate anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
5. La convenuta domanda la condanna della terza chiamata Controparte_2
a tenerla manlevata dalle conseguenze di un'eventuale soccombenza nei Controparte_3 confronti degli attori.
La terza chiamata, oltre ad associarsi alle difese della convenuta ai fini del rigetto delle pretese attoree, deduce l'esclusione dell'operatività della polizza assicurativa, in quanto non era in possesso dei requisiti di legge necessari per lo svolgimento Controparte_2 della sua attività.
Inoltre, la terza chiamata deduce la previsione di un massimale di euro 2.000.000,00 e di una franchigia di euro 2.500,00.
La domanda di manleva è fondata nei limiti seguenti.
Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso le persone e le cose è stato concluso tra e con decorrenza dal 26.06.2019 Controparte_2 Controparte_3
e dunque copre temporalmente l'incidente occorso il 12.08.2019 (cfr. polizza n. 390463975 depositata telematicamente in data 14.07.2022).
Al punto 10 delle condizioni particolari è prescritta la sussistenza dei requisiti di legge per l'attività svolta. La consulenza tecnica espletata dal p.i. ha permesso di escludere Per_4 che l'attrazione “Pista Blanda”, all'epoca dei fatti, presentasse profili di difformità rispetto alle prescrizioni normative di sicurezza. Non vi erano criticità né sullo stato di manutenzione dello scivolo né sulla piscina sottostante: l'attrazione risultava munita di tutte le autorizzazioni richieste per un suo utilizzo pubblico e in possesso di tutti i requisiti tecnici per l'ottenimento delle autorizzazioni;
l'assenza di un manufatto dissuasore non integra violazione degli obblighi di legge. Di conseguenza, non vi sono elementi ostativi all'operatività della polizza.
9 A pag. 2 del contratto figurano quali limiti della copertura assicurativa una franchigia per persone e cose del valore di 2.500,00 euro (punto 2 delle condizioni particolari) ed un massimale per responsabilità civile verso persone di 2.000.000,00 euro per ogni singolo sinistro.
Alla luce dell'accertata responsabilità della convenuta per un Controparte_2 importo complessivo di euro 1.044.951,41 (ossia 814.011,38 + 72.582,87 + 96.377,26 +
41.319,90 + 10.330,00 + 10.330,00) e dunque rientrante nei limiti del massimale di polizza, la terza chiamata deve essere condannata a manlevare la convenuta nei Controparte_3 limiti dell'importo di euro 1.042.451,41, tenuto conto della franchigia contrattualmente prevista.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta e della terza chiamata in solido. Quelle Controparte_2 Controparte_3 nei confronti di vanno compensate a causa dell'incertezza della lite. Controparte_1
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di euro 814.011,38, con interessi legali dalla data odierna al saldo, Parte_1 oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_2
72.582,87, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_5 euro 96.377,26, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_4
41.319,90, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_3 euro 10.330,00, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_6
10.330,00, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
10 Condanna al pagamento in favore di e , in Controparte_2 Parte_2 Parte_5 solido, della somma di euro 9.000, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna a tenere indenne da tutto quanto dovrà pagare Controparte_3 Controparte_2 per capitale ed interessi a causa delle precedenti statuizioni (esclusa la franchigia)
Condanna e in solido, al pagamento in favore degli Controparte_2 Controparte_3 attori delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.713,00 per spese, euro 56.926,50 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge, e spese di ctp documentate.
Condanna a rifondere le spese di giudizio a liquidate Controparte_3 Controparte_2 in euro 37.951,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Roberto Morachiello.
Compensa le spese di lite tra gli attori e Controparte_1
Pone le spese delle ctu definitivamente a carico di e Controparte_2 Controparte_3
L'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di e Controparte_2
(v. artt. 59, lett. d), e 60 del DPR 26.04.1986, n. 131). Controparte_3
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 14 aprile 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2482/2022 RG promosso da
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 con gli avv.ti Enrico Rocco e Marco Barbieri attori contro
Controparte_1 con gli avv.ti Roberto Morachiello e Filippo Pavone convenuta nonché contro
Controparte_2 con l'avv. Roberto Morachiello convenuta con la chiamata in causa di
Controparte_3 con l'avv. Giovanni Prando
OGGETTO: responsabilità civile, lesioni personali gravissime, risarcimento dei danni
MOTIVAZIONE
1. e (in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_2 Parte_5 genitoriale su , all'epoca minore), , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 [...] hanno convenuto in giudizio e Si è Pt_6 Controparte_1 Controparte_2 successivamente costituito in giudizio , una volta raggiunta la maggiore età. Gli Parte_1 attori espongono che in data 12.08.2019 il quattordicenne si recava con alcuni Parte_1 amici presso il parco divertimenti acquatico “Padovaland” sito in viale della Regione CP_1
1 Veneto n. 6, per trascorrervi alcune ore in compagnia. Pochi minuti prima dell'orario di chiusura, alle ore 17.50 circa, al termine della discesa dallo scivolo acquatico denominato
“Pista Blanda”, il ragazzo andava a sbattere violentemente la testa contro la piscina sottostante lo scivolo. I fatti in esame erano stati oggetto del procedimento penale 6365/2019 R.G.N.R. -
6506/2020 R.G. GIP, definito con ordinanza di archiviazione del GIP del 2.03.2023. Gli attori domandano la condanna delle convenute, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043, 2050 o 2051 c.c., al risarcimento dei danni derivanti dall'incidente occorso in data 12.08.2019 a presso il parco Parte_1
“Padovaland”, suddivisi nelle seguenti voci: i) in favore di euro 1.265.659,50 a Parte_1 titolo di danno biologico e comunque non patrimoniale;
ii) in favore di euro Parte_1
411.200,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per diminuzione della capacità lavorativa specifica futura;
iii) in favore di euro 219.670,40 a titolo di danno Parte_2 biologico e comunque non patrimoniale;
iv) in favore di euro 219.670,40 a Parte_5 titolo di danno biologico e comunque non patrimoniale;
v) in favore di euro Parte_4
117.680,40 a titolo di danno biologico e comunque non patrimoniale;
vi) in favore di
[...]
euro 78.453,60 a titolo di danno biologico e comunque non patrimoniale;
vii) in favore Pt_3 di euro 78.453,60 a titolo di danno biologico e comunque non patrimoniale;
viii) Parte_6 in favore di e , in solido, euro 20.611,43 a titolo di danno Parte_2 Parte_5 patrimoniale, oltre alle ulteriori spese documentate nella seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. e alle spese di perizia stragiudiziale.
Le convenute e chiedono il rigetto integrale Controparte_1 Controparte_2 delle domande attoree, in subordine, eccepiscono il concorso di colpa dell'attore Pt_1
, e contestano la quantificazione dei danni. propone domanda di
[...] Controparte_2 manleva nei confronti di terza chiamata per ordine del giudice. Controparte_3
Espletate ccttu medico legale nonché al fine di quantificare i danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'incidente e di verificare la conformità dello scivolo acquatico “Pista
Blanda” alle norme di sicurezza;
assunta la deposizione del teste e svolto _1
l'interrogatorio formale dell'attore ; acquisite informazioni dall'INPS e dall'INAIL; Parte_1 scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; la causa passa ora in decisione.
2. Le domande attoree sono fondate nei seguenti limiti.
Dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da quale persona _1 informata sui fatti in data 12.10.2019 (doc. 65 attoreo), visionate e sostanzialmente confermate nel presente giudizio in sede di testimonianza all'udienza del 16.05.2023 (udienza nella quale il teste, pur avendo premesso che “E' passato del tempo dal fatto e non ho ricordi più precisi dell'accaduto, nel senso che non so dire se sia sceso in ginocchio o in altra posizione”, Pt_1 successivamente ha tuttavia riferito “Prendo visione del doc. 65 attoreo, contenente le dichiarazioni da me rese il 12.10.2019 alla polizia giudiziaria presso la Procura di questo
2 tribunale: le riconosco e le confermo”), emerge che “è partito nella corsia gialla, Parte_1 non disteso ma anche lui in ginocchio, a metà scivolo circa si è disteso sulla schiena e ha cominciato a ruotare su se stesso fino all'ingresso in vasca con l'acqua, momento in cui picchiava la testa sul bordo laterale della vasca stessa” (pagg.
1-2 doc. 65 attore). Sebbene la consulenza tecnica medico-legale svolta dalla dott. S. ulla persona di Per_1 Parte_1 non sia stata in grado di appurare con certezza le esatte modalità di impatto del capo sulla piscina sottostante all'attrazione “Pista Blanda” (cioè se la testa abbia battuto sul bordo della piscina oppure sul fondale), tuttavia tale fattore di incertezza non inficia la possibilità di affermare la sussistenza di un nesso di causalità tra i fatti sopra descritti e le lesioni riportate dal ragazzo: la ferita lacero-contusa al vertice è infatti un indice di un'azione traumatica costituita da un impatto diretto contro un ostacolo rigido e fisso, implicante una violenta decelerazione e una conseguente intensa compressione assiale della colonna cervicale in flessione;
in particolare, tanto lo spigolo quanto il fondo della piscina costituiscono superfici di dotate di caratteristiche compatibili con quelle appena descritte (cfr. considerazioni medico- legali a pagg.
8-9 ctu dott.ssa . Per_1
Tanto premesso in punto di causalità materiale, deve affermarsi la responsabilità di ai sensi dell'art. 1218 c.c. Controparte_2
Anzitutto, risulta pacifica e comunque confermata per tabulas l'esistenza di un contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra proprietaria concedente, e Controparte_1 [...]
affittuaria, in data 24.05.2016 (con originaria durata dal 1.06.2016 al 31.05.2022), CP_2 in forza del quale all'epoca dei fatti come tuttora, gestiva il parco Controparte_2 acquatico: infatti, il contratto si riferisce al “ramo di azienda corrente in Padova (PD), viale della
Regione Veneto n. 6 ed avente per oggetto l'attività di parco attrezzato per il tempo libero e pubblici trattenimenti musicali, denominato “PADOVALAND” (cfr. atto pubblico depositato da in data 27.03.2023). Ciò conduce ad escludere la responsabilità della Controparte_2 convenuta dovendosi invece riferire alla sola la Controparte_1 Controparte_2 posizione di garanzia in quanto unico soggetto concretamente dotato della disponibilità dell'impianto e dei conseguenti poteri di controllo sul regolare e corretto utilizzo del parco divertimenti da parte della clientela.
Alla società gestrice del parco divertimenti, cioè è infatti ascrivibile Controparte_2
l'inadempimento di un'obbligazione preesistente, assunta nel momento in cui il cliente ha acquistato il biglietto di ingresso: essa ha anche ad oggetto l'obbligo di apprestare un servizio di sorveglianza sul corretto utilizzo delle attrazioni da parte del cliente al fine di proteggerne l'incolumità fisica. Il gestore è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione dei servizi prestati e non può trasferirla al cliente attraverso il contratto stipulato con il medesimo, nemmeno in relazione a quei pericoli connessi con un uso non
3 corretto da parte del garantito degli stessi servizi, ma prevedibili dal garante (in tal senso Cass. pen. 45006/2008, Cass. pen. 4890/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero enunciata in materia di responsabilità civile aquiliana in una fattispecie di tuffo in piscina con acqua poco profonda, il gestore è anzitutto tenuto a predisporre mezzi idonei a segnalare il fattore di rischio e a vietare esplicitamente condotte improprie e pericolose, sicché, laddove tale condotta risulti omessa, occorre valutare l'incidenza dell'omissione rispetto all'evento in termini di causalità giuridica.
Alla luce del criterio della causalità adeguata non è inverosimile che idonei segnali di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell'uomo medio e, tanto più, su quello di un soggetto adolescente (Cass. civ. 5086/2011). Tale principio si attaglia anche al caso di specie, nel quale la natura contrattuale del rapporto tra il gestore e il cliente rende ancora più pregnante la posizione di garanzia incombente sul primo nei confronti del secondo.
Nel caso in esame, lo scivolo in prossimità della stazione di partenza presentava indicazioni grafiche e testuali sulle corrette modalità di uso dello stesso chiaramente visibili dall'utente. La vasca risultava piena di acqua fino al bordo ed era presente un semaforo a tempo e una campanella per segnalare il momento della partenza (doc. 26 attori). Tuttavia, dalle risultanze documentali (dichiarazioni stragiudiziali e sommarie informazioni testimoniali depositate sub doc. 15 dalla terza chiamata in data 1.06.2023) si evince Controparte_3 che non vi era alcun addetto alla sorveglianza sempre presente alla partenza dello scivolo.
Solo la bagnina sorvegliava l'arrivo della “Pista Blanda” e di un altro scivolo CP_4 denominato “Toboga”, ma non era in grado di controllare contemporaneamente i due scivoli: infatti, la stessa ha riferito alla p.g. di trovarsi di spalle al momento dell'incidente (doc. 20 attori).
Il teste riferisce che ognuno scendeva dallo scivolo come voleva (steso, in _1 ginocchio ecc.); sebbene egli avesse ricevuto qualche richiamo da parte di un bagnino sulla corretta posizione da assumere nella discesa (cioè sdraiati supini e con la testa verso la sommità dello scivolo), tuttavia la presenza del bagnino non era continuativa e dunque difettava un addetto stabilmente preposto alla sorveglianza degli utenti della “Pista Blanda”.
Inoltre, il teste riferisce che nella circostanza dell'incidente di mancava la Parte_1 dotazione per il pronto soccorso (“in quanto non avevamo la sacca del primo soccorso”).
La circostanza dei plurimi richiami agli utenti da parte del bagnino, non vale ad elidere la responsabilità del gestore dell'impianto, ma anzi la aggrava, poiché la sua posizione di garanzia gli imponeva, in considerazione delle plurime ripetute violazioni delle norme di prudenza, di adottare provvedimenti proporzionalmente più drastici del mero richiamo verbale, fino a giungere - perché no - all'espulsione.
Il quadro probatorio depone pertanto nel senso della responsabilità della convenuta per omesso assolvimento della posizione di garanzia spettantele nel caso Controparte_2 di specie, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dagli attori.
4 3. Passando alla quantificazione dei danni, dalle consulenze tecniche espletate emerge che l'attore ha riportato un trauma cranico ed una iperflessione del collo con Parte_1 trauma vertebro-midollare al livello di C5. Come evidenziato sopra, le lesioni indicate sono causalmente riconducibili alla dinamica dell'incidente per come ricostruita dagli atti di causa.
Dopo essere stato soccorso dagli amici presenti e da un cliente del parco, Persona_2
(di professione infermiere), e, una volta sopraggiunta un'autoambulanza, veniva Parte_1 trasportato al Pronto Soccorso pediatrico dell'Ospedale di veniva sottoposto a più cicli CP_1 di trattamenti farmacologici e riabilitativi presso il Centro Riabilitativo di Motta di Livenza (TV)
e poi presso il reparto di Fisiatria dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre e il Centro “DM Riabilita” di Marghera;
il quadro clinico, tuttora instabile, manifesta una continua esigenza di terapie riabilitative.
In applicazione delle attuali tabelle milanesi (2024), considerando che l'attore Pt_1
(nato il [...]), all'epoca dell'incidente (12.08.2019), aveva circa 14 anni, a titolo
[...] di danno biologico permanente (90%) gli va riconosciuta la somma di euro 1.403.547,00, con personalizzazione massima in ragione dell'incidenza del 50% sulla sua capacità lavorativa specifica futura.
Sotto il profilo del danno biologico temporaneo si deve considerare un periodo di 15 mesi al 100%, con livello di sofferenza elevato: l'importo è di euro 77.850,00.
Dal punto di vista del danno patrimoniale da lucro cessante, si reputa congrua la prima delle ipotesi formulate dal consulente tecnico del lavoro dott. al fine di individuare la Per_3 quantificazione della citata voce di danno al netto di imposte (aliquota 23% per TFR), contributi
(aliquota 9,19%) e di pensioni percepite e percipiende (cfr. allegato 11 relazione dott.
. Deve assumersi il valore netto, in quanto il risarcimento del danno da lucro cessante Per_3 come perdita di redditi dipendente da invalidità permanente è espressamente escluso dall'imposizione fiscale ai sensi dell'art. 6 comma 2 TUIR (cfr. anche Cass. civ. 9182/2000 e ord. 10853/2012).
Ciò premesso, deve sposarsi la ricostruzione che contempla un ingresso nel mondo del lavoro all'età di 22 anni dopo il conseguimento della laurea triennale. In linea con le risultanze della ctu medico-legale svolta, l'aspettativa di vita fisica è stimata in 57-58 anni (cfr. relazione dott.ssa , con conseguente aspettativa di vita lavorativa pari a 35-36 anni. Per_1
Prendendo a riferimento i diversi livelli retributivi previsti dal CCNL Terziario e Distribuzione
Servizi e dal CCNL Metalmeccanica Industria, emerge il seguente quadro: la media delle sommatorie delle differenze nette annue (differenza retributiva netta + TFR netto annuo) è pari ad euro 3.489,43 circa (media tra 6.007,94 e 3.927,70 e 1.742,97 e 4.380,02 e 3.083,17 e
1.794,77); applicando le tabelle di capitalizzazione del Tribunale di Milano del 26.05.2023, il valore appena ricavato deve essere moltiplicato per il coefficiente di 42,02 (che è la media tra il coefficiente di 41,37 previsto per il caso di perdita di 35 anni di redditi da parte di un maschio
5 di 22 anni e il coefficiente di 42,67 previsto per il caso di perdita di 36 anni di redditi da parte di un maschio di 22 anni), così da ottenere un danno netto totale di euro 146.625,75.
In definitiva, il danno subito dall'attore ammonta a complessivi euro Parte_1
1.628.022,75 (ossia 1.403.547,00 + 77.850,00 + 146.625,75).
Per quanto concerne l'attore (nato il [...]), che all'epoca Parte_2 dell'incidente (12.08.2019) aveva circa 52 anni, non risulta alcuna componente di danno biologico permanente.
Sotto il profilo del danno biologico temporaneo si deve considerare un periodo di 30 giorni al
50%, un periodo di 30 giorni al 25% ed un periodo di ulteriori 30 giorni al 10%, con livello di sofferenza elevato: l'importo è di euro 4.411,50.
Secondo giurisprudenza consolidata è configurabile il diritto al risarcimento del danno da grave lesione del rapporto parentale in favore dei prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali;
si tratta infatti di un danno che costituisce conseguenza diretta ed immediata del fatto dannoso e si traduce sia in un pregiudizio morale sia in uno sconvolgimento delle abitudini esistenziali del soggetto, entrambi accertabili anche a mezzo di presunzioni (Cass. ord. 13540/2023). Ai fini della liquidazione occorre applicare le attuali tabelle del Tribunale di Roma del 2023 (Tabella E sul “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”). A spettano 20 punti in quanto genitore del danneggiato Parte_2 primario, 4 punti in quanto persona di età compresa tra i 51 e i 60 anni all'epoca dell'incidente,
9 punti in base all'età del danneggiato primario, per un totale di 33 punti;
tale punteggio deve essere moltiplicato per il coefficiente di 0,8 relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, per un totale di 26,4 punti. Moltiplicando il punteggio ottenuto per il valore del punto pari ad euro 5.924,00 (ossia 3.474,00 per danno morale soggettivo + 2.450,00 per danno esistenziale considerata l'indennità di accompagnamento) e per il valore del danno biologico permanente del danneggiato primario pari al 90%, si ottiene la somma finale di euro
140.754,24.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta a Parte_2 complessivi euro 145.165,74 (ossia 4.411,50 + 140.754,24).
Quanto all'attrice (nata il [...]), la quale all'epoca dell'incidente Parte_5
(12.08.2019) aveva circa 47 anni, a titolo di danno biologico permanente (9%) le va riconosciuta la somma di euro 29.570,00, con personalizzazione massima.
Sotto il profilo del danno biologico temporaneo si deve considerare un periodo di complessivi 7 mesi al 50%, con livello di sofferenza medio-elevato: l'importo è di euro
18.165,00.
Dunque, il danno biologico patito da ammonta ad euro 47.735,00 Parte_5
(29.570,00 + 18.165,00).
6 Quanto al danno da grave lesione del rapporto parentale, occorre applicare le attuali tabelle del Tribunale di Roma del 2023 (Tabella E sul “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”). A spettano 20 punti in quanto genitore del danneggiato primario, Parte_5
5 punti in quanto persona di età compresa tra i 41 e i 50 anni all'epoca dell'incidente, 9 punti in base all'età del danneggiato primario, per un totale di 34 punti;
tale punteggio deve essere moltiplicato per il coefficiente di 0,8 relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, per un totale di 27,2 punti. Moltiplicando il punteggio ottenuto per il valore del punto pari ad euro
5.924,00 (ossia 3.474,00 per danno morale soggettivo + 2.450,00 per danno esistenziale considerata l'indennità di accompagnamento) e per il valore del danno biologico permanente del danneggiato primario pari al 90%, si ottiene la somma finale di euro 145.019,52.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta a Parte_5 complessivi euro 192.754,52 (ossia 47.735,00 + 145.019,52).
Con riguardo alla persona di (nato il [...]), fratello di Parte_4 Pt_1
, si osserva quanto segue. Quanto al danno da grave lesione del rapporto parentale,
[...] occorre applicare le attuali tabelle del Tribunale di Roma del 2023 (Tabella E sul “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”). A spettano 15 punti in quanto Parte_4 fratello del danneggiato primario, 7 punti in quanto persona di età compresa tra gli 0 e i 30 anni all'epoca dell'incidente, 9 punti in base all'età del danneggiato primario, per un totale di 31 punti;
tale punteggio deve essere moltiplicato per il coefficiente di 0,5 relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, per un totale di 15,5 punti. Moltiplicando il punteggio ottenuto per il valore del punto pari ad euro 5.924,00 (ossia 3.474,00 per danno morale soggettivo +
2.450,00 per danno esistenziale considerata l'indennità di accompagnamento) e per il valore del danno biologico permanente del danneggiato primario pari al 90%, si ottiene la somma finale di euro 82.639,80.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta a Parte_4 euro 82.639,80.
Con riguardo ai danni lamentati da e nonni materni di Parte_3 Parte_6
, occorre considerare che la nuova tabella del Tribunale di Roma circoscrive ai Parte_1 soli componenti della famiglia nucleare la risarcibilità dei danni da grave lesione del rapporto parentale, con conseguente esclusione di ulteriori parenti quali gli avi. Tuttavia, il rapporto tra nonno e nipote è anch'esso riconosciuto in modo specifico e diretto dall'ordinamento giuridico, sicché la lesione dello stesso è meritevole di tutela risarcitoria: la sussistenza del danno non patrimoniale può ritenersi dimostrata presuntivamente in ragione del solo vincolo di parentela
(cfr., tra le altre, Cass. 21230/2016). Nel caso di specie, è emersa l'esistenza di un legame affettivo significativo tra il ragazzo e i suoi nonni materni. Ai sensi dell'art. 1226 c.c., si ritiene congruo liquidare, in favore di ciascuno dei nonni, una somma pari ad un quarto di quella riconosciuta al fratello , tenuto conto dell'assenza di convivenza con il Parte_4
7 danneggiato e della rilevanza della sola componente morale del pregiudizio da “macrolesione” del prossimo congiunto, stante la mancanza di uno sconvolgimento delle abitudini esistenziali.
Ne consegue che agli attori e spetta, singolarmente, una Parte_3 Parte_6 somma pari ad euro 20.660,00 a titolo di risarcimento del danno da grave lesione del rapporto parentale.
Per quanto attiene al danno patrimoniale costituito dalle spese sostenute per le cure di
(viaggi, pernottamenti, visite specialistiche ecc.), anche sulla base della Parte_1 documentazione in atti (cfr. docc. 18 e 44 attori) si reputa congruo liquidare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'importo di euro 18.000,00 in favore degli attori e Parte_2
in solido. Parte_5
4. Ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., deve riconoscersi il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%.
Sebbene la giovane età del danneggiato possa costituire un fattore astrattamente idoneo ad escludere in radice la configurabilità di un concorso colposo (Cass. 5086/2011), tuttavia è corretto considerare altresì, su un piano concreto, il grado di maturità psicologica esigibile dal soggetto. Il comportamento di , che all'epoca dei fatti era sì Parte_1 minorenne ma aveva già raggiunto un'età tale da evidenziare senza dubbio una capacità di discernimento (avrebbe compiuto 15 anni pochi mesi dopo l'incidente), non può considerarsi del tutto esente da colpa. Infatti, dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da _1 quale persona informata sui fatti escussa a sommarie informazioni il 12.10.2019 (doc. 65 attore), confermate - sostanzialmente - nel presente giudizio in sede di testimonianza all'udienza del 16.05.2023, risulta che il ragazzo ed i suoi amici hanno fatto un utilizzo non corretto dello scivolo, assumendo una postura in ginocchio nella discesa ed esponendosi al rischio di un impatto violento. In particolare, il teste, nelle sommarie informazioni, riferisce di aver visto la scena dell'incidente con i suoi occhi: “è partito nella corsia gialla, Parte_1 non disteso ma anche lui in ginocchio, a metà scivolo circa si è disteso sulla schiena e ha cominciato a ruotare su se stesso fino all'ingresso in vasca con l'acqua, momento in cui picchiava la testa sul bordo laterale della vasca stessa” (pagg.
1-2 doc. 65 attore). Il teste oculare dunque, riferisce che ognuno scendeva dallo scivolo come voleva, ma che, _1 come dimostrano i richiami ricevuti dalla bagnina, la posizione corretta sarebbe stata di schiena. Sebbene - come detto - durante la deposizione testimoniale resa nel presente giudizio egli non sia stato in grado di ricordare se il ragazzo sia sceso in ginocchio o in altra posizione e, soprattutto, se l'impatto sia avvenuto sul bordo o sul fondo della piscina, il contesto descritto dal teste in sede di s.i.t. a distanza di pochi mesi dagli eventi – che depone nel senso di una percorrenza dello scivolo in posizione inginocchiata e un successivo scontro della testa sulla superficie del bordo della piscina – costituisce elemento necessario e sufficiente per ritenere che il ragazzo abbia assunto un tale comportamento imprudente, concorrendo così alla
8 causazione delle lesioni in misura equivalente al contributo eziologico ascrivibile alle omissioni di in punto di vigilanza sull'utilizzo dell'attrazione. Le ulteriori dichiarazioni Controparte_2 rese agli inquirenti dagli amici e dalle altre persone presenti in quella giornata non suggeriscono una ricostruzione differente del riparto di responsabilità.
In ragione del concorso colposo del danneggiato al 50%, gli importi dovuti a titolo risarcitorio dalla convenuta devono essere così rideterminati: i) euro Controparte_2
814.011,38 in favore di (per danni patrimoniali e non patrimoniali); ii) euro Parte_1
72.582,87 in favore di (per danni non patrimoniali); iii) euro 96.377,26 in favore Parte_2 di (per danni non patrimoniali); iv) euro 41.319,90 in favore di Parte_5 Parte_4
(per danni non patrimoniali); v) euro 10.330,00 in favore di (per danni
[...] Parte_3 non patrimoniali); vi) euro 10.330,00 in favore di per danni non patrimoniali); vii) Parte_6 euro 9.000,00 in favore di e in solido (per danni patrimoniali). Parte_2 Parte_5
Tutti gli importi indicati devono essere aumentati degli interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre che degli interessi legali sulle stesse somme, devalutate alla data del sinistro e quindi rivalutate anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
5. La convenuta domanda la condanna della terza chiamata Controparte_2
a tenerla manlevata dalle conseguenze di un'eventuale soccombenza nei Controparte_3 confronti degli attori.
La terza chiamata, oltre ad associarsi alle difese della convenuta ai fini del rigetto delle pretese attoree, deduce l'esclusione dell'operatività della polizza assicurativa, in quanto non era in possesso dei requisiti di legge necessari per lo svolgimento Controparte_2 della sua attività.
Inoltre, la terza chiamata deduce la previsione di un massimale di euro 2.000.000,00 e di una franchigia di euro 2.500,00.
La domanda di manleva è fondata nei limiti seguenti.
Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso le persone e le cose è stato concluso tra e con decorrenza dal 26.06.2019 Controparte_2 Controparte_3
e dunque copre temporalmente l'incidente occorso il 12.08.2019 (cfr. polizza n. 390463975 depositata telematicamente in data 14.07.2022).
Al punto 10 delle condizioni particolari è prescritta la sussistenza dei requisiti di legge per l'attività svolta. La consulenza tecnica espletata dal p.i. ha permesso di escludere Per_4 che l'attrazione “Pista Blanda”, all'epoca dei fatti, presentasse profili di difformità rispetto alle prescrizioni normative di sicurezza. Non vi erano criticità né sullo stato di manutenzione dello scivolo né sulla piscina sottostante: l'attrazione risultava munita di tutte le autorizzazioni richieste per un suo utilizzo pubblico e in possesso di tutti i requisiti tecnici per l'ottenimento delle autorizzazioni;
l'assenza di un manufatto dissuasore non integra violazione degli obblighi di legge. Di conseguenza, non vi sono elementi ostativi all'operatività della polizza.
9 A pag. 2 del contratto figurano quali limiti della copertura assicurativa una franchigia per persone e cose del valore di 2.500,00 euro (punto 2 delle condizioni particolari) ed un massimale per responsabilità civile verso persone di 2.000.000,00 euro per ogni singolo sinistro.
Alla luce dell'accertata responsabilità della convenuta per un Controparte_2 importo complessivo di euro 1.044.951,41 (ossia 814.011,38 + 72.582,87 + 96.377,26 +
41.319,90 + 10.330,00 + 10.330,00) e dunque rientrante nei limiti del massimale di polizza, la terza chiamata deve essere condannata a manlevare la convenuta nei Controparte_3 limiti dell'importo di euro 1.042.451,41, tenuto conto della franchigia contrattualmente prevista.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta e della terza chiamata in solido. Quelle Controparte_2 Controparte_3 nei confronti di vanno compensate a causa dell'incertezza della lite. Controparte_1
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di euro 814.011,38, con interessi legali dalla data odierna al saldo, Parte_1 oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_2
72.582,87, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_5 euro 96.377,26, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_4
41.319,90, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_3 euro 10.330,00, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_6
10.330,00, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
10 Condanna al pagamento in favore di e , in Controparte_2 Parte_2 Parte_5 solido, della somma di euro 9.000, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data odierna.
Condanna a tenere indenne da tutto quanto dovrà pagare Controparte_3 Controparte_2 per capitale ed interessi a causa delle precedenti statuizioni (esclusa la franchigia)
Condanna e in solido, al pagamento in favore degli Controparte_2 Controparte_3 attori delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.713,00 per spese, euro 56.926,50 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge, e spese di ctp documentate.
Condanna a rifondere le spese di giudizio a liquidate Controparte_3 Controparte_2 in euro 37.951,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Roberto Morachiello.
Compensa le spese di lite tra gli attori e Controparte_1
Pone le spese delle ctu definitivamente a carico di e Controparte_2 Controparte_3
L'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di e Controparte_2
(v. artt. 59, lett. d), e 60 del DPR 26.04.1986, n. 131). Controparte_3
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 14 aprile 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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