Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/05/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CESCO mente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. OGNISSANTI MARCO FRANCESCO
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. Controparte_1
. resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 22/10/2024 adiva questa A.G. chiedendo Parte_1
a) accertare e dichiarare l'illegittimità della clausola contrattuale relativa alla distribuzione della collocazione temporale dell'orario di lavoro contenuta nel contratto di assunzione stipulato tra le parti in data 13.10.2012, nonché della riduzione dell'orario settimanale part-time del 26.02.2013, nonché della proroga del contratto di lavoro part-time a tempo determinato del 25.03.2013, nonché della modifica del contratto individuale del lavoro part-time a tempo indeterminato del 26.06.2013, nonché dell'incremento temporaneo dell'orario lavorativo settimanale part-time del 29.07.2013, del 27.12.2013, del 24.02.2014, nonché dell'incremento dell'orario settimanale part-time del 29.06.2015, del 28.04.2016 e del 26.08.2016 per violazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015;
b) accertare e dichiarare che la ricorrente, in quanto assunta con contratto di lavoro part-time, ha diritto ad una precisa definizione del proprio orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile;
c) disporre che, in ragione delle esigenze di accudimento delle figlie, alla debbano essere Parte_1 assegnati turni nella fascia oraria stabile dalle ore 08:00 sino alle ore 13:0 nella giornata festiva domenicale;
1
La ricorrente, dipendente di (inizialmente a tempo determinato part Controparte_1 time ed ha fare data dal ndeterinato) contestava la legittimità dell'articolazione oraria impostale dal datore di lavoro nei termini che seguono:
……all'atto della sua assunzione, prestava la propria attività lavorativa, presso il Punto Vendita di Foggia – Via Bari– con un orario settimanale di 30 ore, con distribuzione della prestazione su sei giorni la settimana e su quattro fasce orarie così ripartite:
Lunedi: 08:00/13:00 oppure 08:30/11:30 e 16:30/20.30 oppure 10:30/13:30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Martedì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Mercoledì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Giovedì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Venerdì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Sabato: 08:00/13:00 oppure 08:30/11:30 e 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00.
Di seguito subiva per un determinato periodo di tempo con decorrenza dal 01/03/2013 al 30.06.2013, (a seguito della proroga del contratto di lavoro subordinato part-time a tempo determinato intervenuto tra le parti in data 25.03.2013) una riduzione del suo orario di lavoro part-time da 30 a 20 ore settimanali, senza la puntuale predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro;
Successivamente con scrittura del 26.06.2013 le parti modificavano il contratto individuale di lavoro a tempo parziale da tempo determinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/07/2013, rinviando, per le condizioni ivi non espressamente previste, alla lettera di assunzione precedentemente sottoscritta dalla e quindi anche in questo caso senza la Parte_1 puntuale predeterminazione della collocazione dell'orario di lavoro…..
……con decorrenza dal 01/08/2013 al 31.12.2013 (doc. 8) (a seguito della modificazione oraria intervenuta in data 29.07.2013) nonché dal 01.01.2014 al 28.02.2014, (doc. 9) (a seguito della modificazione oraria intervenuta in data 27.12.2013) oltre che dal 01.03.2014 al 31.12.2014 (doc. 10) (a seguito della modificazione oraria intervenuta in data 24.02.2014) un incremento temporaneo del suo orario lavorativo settimanale part-time da 24 a 30 ore settimanali, con distribuzione della prestazione su sei giorni la settimana e su quattro fasce orarie così ripartite:
Lunedi: 08:00/13:00 oppure 08:30/11:30 e 16.30/20.30 oppure 10:30/13.30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Martedì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Mercoledì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Giovedì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Venerdì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
2 Sabato: 08:00/13:00 oppure 08:30/11:30 e 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Di seguito, (con modificazione oraria intervenuta in data 29.06.2015) con decorrenza dal 01.07.2015 (doc. 11) subiva nuovamente un incremento del suo orario lavorativo settimanale a tempo parziale da 20 a 24 ore settimanali, con distribuzione della prestazione su sei giorni alla settimana e su quattro fasce orarie così ripartite:
Lunedi: 08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16.30/20.30 oppure 12:00/17:00;
Martedì: 08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure riposo;
Mercoledì:08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Giovedì: 08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 09:00/13:00;
Venerdì: 08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Sabato: 08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Ed ancora, che la lavoratrice con decorrenza dal 01.05.2016 sino al 31.08.2016 (con modificazione oraria intervenuta in data 28.04.2016) (doc. 12) oltre che con decorrenza dal 01.09.2016 (con modificazione oraria intervenuta in data 26.08.2016) (doc. 13) subiva nuovamente un incremento temporaneo del suo orario di lavoro a tempo parziale da 24 a 30 ore settimanali, con distribuzione della prestazione su sei giorni alla settimana e su tre fasce orarie così ripartite:
Lunedi: 08:00/13:00 oppure 15:30/20:30 oppure 10.00/15.00;
Martedì: 09:00/14:00 oppure riposo oppure 11:00/16:00;
Mercoledì: riposo oppure 15:30/20:30 oppure 11:00/16:00;
Giovedì: 08:00/13:00 oppure 15:30/20:30 oppure 11:00/16:00;
Venerdì: 09:00/14:00 oppure 15:30/20:30 oppure 14:00/17:00;
Sabato: 08:00/13:00 oppure 15:30/20:30 oppure 10:00/15:00;
Domenica: 08:00/13:00 oppure 15:30/20:30 oppure riposo;
….
In definitiva, a fare data dal tempo della sua assunzione part time e sino all'attualità, la ricorrente era stata richiesta della prestazione lavorativa in orari e turni sempre diversi, con conseguente compromissione della programmazione della propria vita privata.
Tale variazione della collocazione della prestazione lavorativa era avvenuta senza che essa Parte_1 avesse mai prestato il suo consenso, anche in considerazione del fatto che, a fronte dell flessibilità imposta dalla società resistente, alla lavoratrice mai sono state versate le maggiorazioni contrattualmente previste per le ore di lavoro ordinarie richieste-
Essendo al contempo nulle- in violazione dell'art. 5, co. 2, D.L.vo 81/2015 e dall'art. 2 d.l.vo 61/2000, le variazioni adottate nel corso del rapporto, senza una specifica collocazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (a tanto equivalendo un numero di fasce orarie tali da coprire- imponendo alla lavoratrice la propria disponibilità - un totale di 12 ore su 24.
La violazione datoriale era stata vieppiù grave in quanto, in concreto, alla ricorrente era stata spesso richiesta una prestazione addirittura in orari diversi da quelli imposti nei provvedimenti di variazione sopra indicati.
3 Di conseguenza chiedeva a questa A.G. di determinare l'orario di lavoro su 30 ore settimanali, ripartite in sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, con stabile assegnazione alla fascia 8.00- 13,00, con riposo domenicale;
i modo da consentirle la cura delle esigenze familiari (madre di due figlie minori).
AI fini del quantum della obbligazione risarcitoria, invocava una valutazione equitativa pari al 30% della retribuzione, (pari ad € 1405,89 come da ultima busta paga) adeguata a ristorare il disagio patito per il titolo in questione;
determinando l'ammontare dell'obbligazione in questione in complessivi € 54,828,90.
Si costituiva la parte resistente invocando preliminarmente (pg. 4, 9) l'intervenuta prescrizione della pretesa come relativa a data anteriore ai cinque anni calcolati a ritroso dal 24-1-2024, data in cui la ricorrente aveva formulato la propria richiesta in via stragiudiziale. Al contempo chiedendo il rigetto della domanda, a tal fine invocando la natura consensuale con le quali, nei corso del rapporto, l'orario di lavoro della ricorrente aveva subito le variazioni richiamate a pg. 2 e 3 della memoria di costituzione. Di volta in volta la ricorrente aveva così preventivamente valutato l'articolazione oraria dei turni di lavoro, anche nella parte relativa al lavoro domenicale.
Sicchè, in presenza di turni di lavoro programmati su fasce orarie prestabilite, del tutto insussistenti erano i profili di illegittimità invocati dalla ricorrente.
Ancora contestava la legittimità della richiesta di fissazione degli orari di lavoro avanzata dalla ricorrente, non rilevandosi alcuna omissione della collocazione temporale del rapporto ai sensi dell'art. 10 del d.l.vo 81/2015 e, in ogni caso, a fronte di comprovate responsabilità familiari.
Ancora contestava il quantum della avversa pretesa. Durante i periodi in questione- deduceva al fine di una eventuale determinazione del quantum- la ricorrente era stata assente dal lavoro per maternità, per infortunio e per malattia, nei periodi specificamente indicati a pg. 3 e 4 dell'atto di costituzione. In ogni caso non potendosi considerare l'ultima retribuzione (parametrata a 30 ore settimanale) senza considerare i periodi nei quali l'orario settimanale si era articolato in 20 o 24.
Matura per la decisione la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione.
Osserva
La fattispecie invocata dalla ricorrente ha natura di illecito contrattuale e non pure di pretesa retributiva: con quanto segue in punto di prescrizione, la quale ha consistenza decennale.
La ricorrente, dipendente di (con contratto part time) , contesta la Controparte_1 legittimità dell'articolazione l datore di lavoro sin dal tempo dell'assunzione nei termini che seguono: all'atto della sua assunzione, prestava la propria attività lavorativa, presso il Punto Vendita di Foggia – Via Bari– con un orario settimanale di 30 ore, con distribuzione della prestazione su sei giorni la settimana e su quattro fasce orarie così ripartite:
Lunedi: 08:00/13:00 oppure 08:30/11:30 e 16:30/20.30 oppure 10:30/13:30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Martedì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Mercoledì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Giovedì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Venerdì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Sabato: 08:00/13:00 oppure 08:30/11:30 e 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00.
4 Di seguito subiva per un determinato periodo di tempo con decorrenza dal 01/03/2013 al 30.06.2013, (a seguito della proroga del contratto di lavoro subordinato part-time a tempo determinato intervenuto tra le parti in data 25.03.2013) una riduzione del suo orario di lavoro part-time da 30 a 20 ore settimanali, senza la puntuale predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro;
Successivamente con scrittura del 26.06.2013 le parti modificavano il contratto individuale di lavoro a tempo parziale da tempo determinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/07/2013, rinviando, per le condizioni ivi non espressamente previste, alla lettera di assunzione precedentemente sottoscritta dalla e quindi anche in questo caso senza la Parte_1 puntuale predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro…..
……con decorrenza dal 01/08/2013 al 31.12.2013 (doc. 8) (a seguito della modificazione oraria intervenuta in data 29.07.2013) nonché dal 01.01.2014 al 28.02.2014, (doc. 9) (a seguito della modificazione oraria intervenuta in data 27.12.2013) oltre che dal 01.03.2014 al 31.12.2014 (doc. 10) (a seguito della modificazione oraria intervenuta in data 24.02.2014) un incremento temporaneo del suo orario lavorativo settimanale part-time da 24 a 30 ore settimanali, con distribuzione della prestazione su sei giorni la settimana e su quattro fasce orarie così ripartite:
Lunedi: 08:00/13:00 oppure 08:30/11:30 e 16.30/20.30 oppure 10:30/13.30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Martedì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Mercoledì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Giovedì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 oppure 12:00/17:00;
Venerdì: 08:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Sabato: 08:00/13:00 oppure 08:30/11:30 e 16:30/20:30 oppure 10:30/13:30 e 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Di seguito, (con modificazione oraria intervenuta in data 29.06.2015) con decorrenza dal 01.07.2015 (doc. 11) subiva nuovamente un incremento del suo orario lavorativo settimanale a tempo parziale da 20 a 24 ore settimanali, con distribuzione della prestazione su sei giorni alla settimana e su quattro fasce orarie così ripartite:
Lunedi: 08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16.30/20.30 oppure 12:00/17:00;
Martedì: 08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure riposo;
Mercoledì:08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Giovedì: 08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 09:00/13:00;
Venerdì: 08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Sabato: 08:00/12:00 oppure 09:00/13:00 oppure 16:30/20:30 oppure 12:00/17:00;
Ed ancora, con decorrenza dal 01.05.2016 sino al 31.08.2016 (con modificazione oraria intervenuta in data 28.04.2016) (doc. 12) oltre che con decorrenza dal 01.09.2016 (con modificazione oraria intervenuta in data 26.08.2016) (doc. 13) subiva nuovamente un incremento temporaneo del suo orario di lavoro a tempo parziale da 24 a 30 ore settimanali, con distribuzione della prestazione su sei giorni alla settimana e su tre fasce orarie così ripartite:
Lunedi: 08:00/13:00 oppure 15:30/20:30 oppure 10.00/15.00;
5 Martedì: 09:00/14:00 oppure riposo oppure 11:00/16:00;
Mercoledì: riposo oppure 15:30/20:30 oppure 11:00/16:00;
Giovedì: 08:00/13:00 oppure 15:30/20:30 oppure 11:00/16:00;
Venerdì: 09:00/14:00 oppure 15:30/20:30 oppure 14:00/17:00;
Sabato: 08:00/13:00 oppure 15:30/20:30 oppure 10:00/15:00;
Domenica: 08:00/13:00 oppure 15:30/20:30 oppure riposo;
….
La Società resistente non contesta le variazioni orarie e dei turni di lavoro, bensì eccepisce che le stesse sono state legittimate da una serie di atti sottoscritti dalla stessa ricorrente (versati in atti a corredo della memoria difensiva).
Rivedendo il proprio precedente orientamento- non condiviso dalla Corte d'Appello- deve premettersi che l'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000 stabilisce che “nel contratto di lavoro a tempo parziale (tale quello della ricorrente) è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”. Il successivo art. 8, comma 2, prevede che “(…) Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa (...)”.
Tali previsioni sono state riprodotte, senza sostanziali variazioni, dal D.lgs. n. 81/2015, che sancisce, all'art. 5, comma 2, che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”, aggiungendo, al comma 3, che “Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”. E' rimasta immutata anche la tutela sanzionatoria apprestata dall'ordinamento nel caso di omessa collocazione temporale dell'orario: l'art. 10, comma 2, del citato D.lgs. n. 81 cit. ribadisce che
….Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato e della sua necessita' di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Nel caso al vaglio la ricorrente è stata assunta con qualifica di gastronoma con contratto part time a tempo determinato in data 13-10-2012; in data 1-7-2013 il rapporto è stato convertito a tempo indeterminato (ma ancora part time) . Nel corso del rapporto- si è detto- l'articolazione oraria della prestazione si è svolta, nel tempo, nei termini pacificamente indicati in ricorso, in virtù di variazioni concordate dalle parti.
Ciò nonostante tali accordi non possono dirsi conformi al dettato normativo richiamato, nella considerazione che- effettivamente- trattasi di elencazioni di quattro fasce orarie alternative, senza preventiva specificazione dei giorni della settimana (ivi richiamati in via alternativa rimessa alla
6 discrezione del datore di lavoro: …..oppure….oppure….); sicchè deve condividersi la tesi secondo la quale la fissazione di tali quattro fasce orarie, esigibili in un arco temporale dalle 8,00 alle 20,30, non preventivamente programmati e definiti equivale ad una omessa specifica e preventiva indicazione dell'orario di lavoro.
Con quanto ne segue anche in punto di sussistenza della omessa collocazione temporale dell'orario di lavoro, la quale a questo punto consente la determinazione giudiziale delle modalità di svolgimento della prestazione, tenuto conto delle esigenze familiari della ricorrente.
Essendo pacifico che la ricorrente è madre di due figlie minori le esigenze familiari non richiedono ulteriori dimostrazioni. La parte resistente non ha sollevato particolari esigenze ostative alla fascia di lavoro indicata dalla ricorrente (dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì), la quale in ogni caso è quella meglio compatibile con l'età scolare delle figlie minori della ricorrente.
In ordine al quantum la determinazione, all'esito di una valutazione necessariamente equitativa, si ritiene che la ricorrente abbia diritto ad un risarcimento dei danni parametrato alla durata dei mesi in cui ha avuto efficacia l'illegittima distribuzione dell'orario, sino al deposito del ricorso, ed alla ultima retribuzione percepita.
Da un totale di 144 mesi (calcolati sino al deposito del ricorso, come richiesto dalla attrice) vanno scomputati- come condivisibilmente eccepito dalla resistente- i periodi durante i quali la ricorrente non ha lavorato per maternità, infortunio e malattia, ammontanti ad un totale di 41 mesi.
Sicchè il primo parametro di calcolo è pari a 103 mesi.
Il secondo parametro può essere determinato in una frazione del 10% dell'ultima retribuzione, pari nella specie ad € 140,58.
A tale riguardo, rispetto alla maggiore percentuale richiesta dalla ricorrente, non può trascurarsi che la stessa ha comunque sottoscritto- diversamente da quanto affermato in ricorso- gli atti invocati dalla resistente e solo dopo molto tempo ha contestato la articolazione oraria datoriale.
Sicchè compete un risarcimento- determinato in € 14.479,00, calcolato ai valori attuali (ossia già comprensivo di accessori maturati medio tempore)
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
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PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così dispone:
[...]
- accoglie la domanda;
- determina l'orario di lavoro settimanale della ricorrente dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al sabato;
con riposo domenicale;
- condanna la resistente al risarcimento dei danni che liquida, ai valori attuali, in € 14.479,00; con accessori di legge dal deposito della presente decisione sino al saldo;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.
Foggia, data del deposito.
- Il Giudice
- dott. Severino Antonucci
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