Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05505/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5505 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Compagnia di Navigazione Gestour S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Severino Nappi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 282;
contro
Comune di Procida, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- del regolamento del Comune di Procida per l’applicazione del contributo di sbarco, così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/04/2021, nella parte in cui (art. 3) stabilisce che “ Il contributo è annualmente determinato con Delibera di Giunta che fisserà la relativa tariffa. In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente ”;
- della predetta delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19/04/2021 del Comune di Procida, nella parte in cui si approva la suddetta modifica del Regolamento, demandando alla Giunta Comunale la determinazione della tariffa di sbarco;
- della delibera della Giunta Comunale n. 134 del 28/05/2021, relativa all’approvazione della nuova tariffa del contributo di sbarco, nella parte in cui stabilisce “ la nuova tariffa del contributo di sbarco nella misura di euro 3,00 nel periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 ”,
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto di interesse (per illegittimità derivata), di tutti gli atti conseguenti che ne costituiscono concreta applicazione.
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 marzo 2023:
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Procida n. 55 del 27/07/2022 , avente ad oggetto: “ Bilancio di previsione finanziario 2022/2024: approvazione ai Sensi dell’art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ”, in uno con i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed, in particolare - in parte qua (e se e per quanto di interesse) - dell’Allegato B) alla predetta deliberazione di C.C., avente ad oggetto: “ Nota integrativa al bilancio di previsione 2022/2024 ” – depositata dal Comune di Procida in data 20.01.2023, nel giudizio R.G. n. 16853/2022 innanzi alla 26ª Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli – laddove, tale nota dovesse essere intesa – come riferito nelle memorie difensive del predetto Comune – quale approvazione, in parte qua (espressa o tacita), e/o come proroga, in parte qua (espressa o tacita) dell’aumento del contributo di sbarco anche in relazione all’anno 2022 (altrimenti sprovvisto di copertura autorizzativa);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto di interesse (per illegittimità derivata), di tutti gli atti conseguenti che ne costituiscono concreta applicazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. NN US AN DA e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 21 novembre 2022 e depositato in data 22 novembre 2022 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La società ricorrente effettua il trasporto di passeggeri da Pozzuoli all’isola di Procida; in relazione a tale tratta versa al Comune di Procida il contributo di sbarco istituito e regolamentato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 (come modificato dall’art. 33 della Legge n. 221/2015).
Il comma 3- bis di tale articolo prevede che “ i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento …, in alternativa all’imposta di soggiorno …, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola ”. Il decreto in questione, pur prevedendo la possibilità che tale contributo possa essere aumentato dai suddetti Comuni “ fino ad un massimo di euro 5 ”, limita, tuttavia, espressamente tale ipotesi solo “ in relazione a determinati periodi di tempo ” (cfr. art. 4, comma 3-bis, D.Lgs. n. 23/2011).
Il Comune di Procida ha dato esecuzione, a livello locale, alla suddetta disciplina, dapprima, con un regolamento del 2016 (deliberazione consiliare del 12 febbraio 2016) e, successivamente, nel 2021, con un ulteriore regolamento, modificato con delibera consiliare n. 23 del 19 aprile 2021.
A seguito della suddetta modifica, l’Amministrazione intimata ha illegittimamente demandato il compito di stabilire l’importo del relativo contributo, anziché al regolamento, ad un’apposita delibera di Giunta; quest’ultimo organo, con delibera n. 134 del 28 maggio 2021, ha disposto che “ la nuova tariffa del contributo di sbarco ” è aumentata “ nella misura di euro 3,00 nel periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 ”, dando luogo ad un aumento superiore al limite fissato dalla legge.
L’Amministrazione intimata ha dunque inviato degli avvisi di accertamento, in relazione alla riscossione del predetto contributo di sbarco, alla società ricorrente, con la conseguenza che tali “atti presupposti” sono diventati direttamente lesivi della sfera giuridica della parte ricorrente, in quanto gli indicati avvisi ne costituiscono la diretta applicazione; tali avvisi di accertamento sono:
- l’avviso di accertamento esecutivo anno 2022 numero 1/CB (prot. n. 0024670/2022 del 27 settembre 2022), per un totale complessivo da pagare di € 491.875,88, per l’asserito omesso/parziale versamento del contributo di sbarco per l’anno 2022, più sanzioni, interessi e spese di notifica;
- l’avviso di accertamento esecutivo anno 2022 numero 2/CB (prot. n. 0024936/2022 del 29 settembre 2022), per un totale complessivo da pagare di € 388.334,99, per l’asserito omesso/parziale versamento del contributo di sbarco per l’anno 2021, più sanzioni, interessi e spese di notifica.
Tali avvisi di accertamento sono stati impugnati innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli; tuttavia, il Giudice tributario può solo disapplicare, ma non annullare, gli eventuali regolamenti e/o gli atti amministrativi, che costituiscono il presupposto normativo degli impugnati avvisi; l’auspicato annullamento da parte del Giudice Tributario degli impugnati avvisi di accertamento non darebbe luogo, di conseguenza, ad una piena tutela della parte ricorrente, in quanto gli atti amministrativi impugnati continuerebbero ad essere fonte di nuovi avvisi di accertamento.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 20 marzo 2023 e depositato in data 31 marzo 2023, la deducente ha rappresentato quanto segue.
Per rimediare all’assenza di qualsiasi provvedimento autorizzativo che giustificasse gli aumenti del contributo di sbarco applicati anche per l’anno 2022, altrimenti scoperto (essendosi, la delibera di Giunta Comunale n. 134/2021, limitata a disporre tali aumenti solo per 2021 e solo per il “ periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 ” e non anche per l’anno successivo), il resistente Comune ha depositato, in data 20 gennaio 2023, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, una “ nota integrativa al bilancio di previsione 2022/2024 ”, sostenendo - con memoria - che l’avvenuta approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione (a cui tale nota era allegata) sarebbe da considerarsi come un’approvazione implicita dell’aumento del contributo anche per l’anno in questione (il 2022), nonostante l’assenza di qualsiasi tipo di provvedimento esplicito in tal senso.
Per l’esponente, tale tesi costituisce un’evidente forzatura ed è insostenibile sul piano del diritto; tuttavia, per motivi prudenziali, la deducente ha proposto ricorso per motivi aggiunti.
Per la parte ricorrente, la riprova della contraddittorietà di tale lettura è data dagli stessi atti del Comune che ha, da ultimo, approvato - nuovamente con delibera di Giunta (n. 58/2023) - un ulteriore aumento del contributo di sbarco, dimostrando in tal modo l’infondatezza dell’opzione interpretativa offerta dal Comune e l’illegittimità degli aumenti applicati per l’anno 2022 in mancanza di una specifica copertura autorizzativa, essendosi la delibera di Giunta Comunale n. 134/2021 limitata a disporre solo per 2021 e per il solo “ periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 ”.
3. Il Comune di Procida non si è costituito in giudizio.
4. La società ricorrente ha depositato nel fascicolo del giudizio memoria e documenti.
5. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il Collegio ha dato avviso ex art. 73 cod. proc. amm. di possibile difetto di interesse che riguarderebbe sia l'atto introduttivo, sia i motivi aggiunti nonché di inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto impugnerebbero un atto meramente ricognitivo e non lesivo. Udito il difensore presente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha affidato il ricorso introduttivo del giudizio ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Illegittimità degli atti presupposti. Incompetenza. Violazione art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 ss.mm.ii. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, arbitrarietà, contraddittorietà, abuso di potere). Violazione del principio di gerarchia delle fonti. Violazione dell’art. 82 TUEL. Illegittimità derivata degli atti applicativi.
Per l’esponente, gli avvisi di accertamento impugnati innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria sono inficiati, in radice, da vizio genetico: essi costituiscono, infatti, applicazione di atti amministrativi palesemente illegittimi.
L’art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 ss.mm.ii. attribuisce, al comma 3-bis, al regolamento comunale l’istituzione e la disciplina di “ un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50 ”, prevedendo, sì, la facoltà di stabilire un aumento, ma:
- solo affidando la relativa determinazione al regolamento;
e
- solo “ in relazione a determinati periodi di tempo ”.
Per la parte ricorrente, nessuna delle due condizioni ricorre tuttavia nel caso di specie: non la prima, essendo l’aumento di tariffa stabilito dal Comune di Procida con delibera di Giunta e non con regolamento comunale (di approvazione consiliare), con palese violazione del principio di competenza di cui all’art. 82 del T.U.E.L. e della riserva normativa stabilita dall’art. 4, comma 3- bis , del D.Lgs. n. 23/2011; non la seconda, in quanto l’Amministrazione ha applicato l’aumento tariffario all’intero periodo dell’anno e non - come previsto dal cit. art. 4, comma 3- bis - a periodi di tempo temporalmente limitati;
- con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di ( Segue. ) Medesime violazioni di cui alla rubrica precedente .
L’esponente evidenzia che la delibera di Giunta n. 134 del 28 maggio 2021, stabilisce letteralmente: “ la nuova tariffa del contributo di sbarco nella misura di euro 3,00 ”, per il “ periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 ”.
Senonché, lamenta la parte ricorrente, com’è agevole verificare dai suddetti avvisi di accertamento esecutivi, l’Amministrazione intimata ha applicato il citato aumento (in palese contraddizione con quanto stabilito nella delibera di Giunta), indifferentemente e senza soluzione di continuità, in relazione all’intero periodo dell’anno.
Per l’esponente, se è vero che l’art. 3, comma 2, secondo periodo, del suddetto regolamento stabilisce che “ In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente ”, o vale quanto stabilito dalla delibera di Giunta n. 134 del 28 maggio 2021 per l’anno precedente (“ la nuova tariffa del contributo di sbarco nella misura di euro 3,00” è limitata al “periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 ”), e allora la condotta posta in essere dall’Amministrazione è illegittima atteso che essa applica alla compagnia ricorrente il contributo di sbarco in relazione all’intero periodo dell’anno, senza alcuna limitazione temporale, oppure l’aumento deve intendersi stabilito dalla suddetta delibera in relazione all’intero periodo dell’anno, e allora tale delibera è viepiù illegittima in quanto ÌO (anche) la disposizione legislativa inerente alla limitazione dell’aumento solo “ in relazione a determinati periodi di tempo ”.
2. Il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile per carenza di interesse.
Le avversate previsioni racchiuse nel regolamento comunale in questione non sono in grado di vulnerare la sfera giuridica della società ricorrente atteso che le compagnie di navigazione (al pari dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali), non sono i “soggetti passivi” del contributo di sbarco, essendo chiamati alla mera riscossione del contributo (art. 3 del regolamento) dai passeggeri e al conseguente riversamento delle somme al Comune (art. 7 del regolamento).
Ne discende che dovendo i predetti soggetti limitarsi a riscuotere e riversare il detto contributo non si vede come l’aumento dello stesso - in asserita violazione delle previsioni normative - possa ledere la sfera giuridica della società ricorrente, stante quanto rappresentato dalla stessa deducente.
3. Il ricorso introduttivo del giudizio è comunque infondato e deve essere respinto nel merito.
3.1. Il primo motivo di ricorso introduttivo si rivela privo di base.
Occorre premettere che per l’art. 4, comma 3- bis , del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, per quanto di interesse, “ I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola […] I comuni […] possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo […]”.
Ciò premesso, il regolamento del Comune di Procida è integrato dalla delibera giuntale, tanto che contiene un rinvio espresso ad essa (art. 3, comma 2: “ Il contributo è annualmente determinato con Delibera di Giunta che fisserà la relativa tariffa. In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente ”).
Orbene, in termini generali, in subiecta materia, la competenza degli organi di governo dell’Ente comunale è così ripartita: “ «il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (…)» […] in assenza di norme ad hoc, per regola generale, le delibere che approvano tariffe e aliquote rientrano nella competenza residuale della Giunta (arg. ex art 48 comma 2 D. Lgs. 267/2000: «La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento […]» ” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. IV, 18 novembre 2025, n. 2128).
Inoltre, è stato evidenziato che l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ riserva alla competenza residuale della Giunta tutto ciò che l’art. 42 non demanda espressamente al Consiglio comunale (si veda, in particolare, il criterio di riparto codificato con riguardo ai tributi e alle tariffe dall’art. 42 comma 2-f del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “ordinamento e disciplina generale al consiglio comunale, aliquote e coefficienti alla giunta”) ”: cfr. Cons. Stato, sez. VII, 26 giugno 2024, n. 5632.
In conclusione, sul punto, la contestata delibera giuntale di aumento della tariffa del contributo di sbarco (“ nella misura di euro 3,00 ”) risponde ai criteri di riparto della competenza fissati - in termini generali - in subiecta materia dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non contenendo il citato art. 4, comma 3- bis , del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 una norma derogatoria.
Inoltre, la contestata delibera giuntale stabilisce l’aumento in questione limitatamente al “ periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 ”, e anche sotto questo profilo non si pone in contrasto con la fonte primaria.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di base.
Va sul punto ribadito che l’avversata delibera giuntale stabilisce l’aumento in questione limitatamente al “ periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 ” e, pertanto, non si pone in contrasto con la fonte primaria.
Inoltre, il regolamento (art. 3, comma 2) stabilisce che: “Il contributo è annualmente determinato con Delibera di Giunta che fisserà la relativa tariffa. In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente ”.
Con la parte restante delle censure, a ben vedere, non si contestano gli atti amministrativi (“a monte”) avversati, ma la parte ricorrente si duole della loro - asserita - non corretta trasposizione negli atti applicativi (“a valle”), ed in particolare negli avvisi di accertamento (che la stessa società ricorrente ha rappresentato di aver avversato in sede giurisdizionale tributaria).
4. Con l’unico motivo del ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotti i vizi di Violazione art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 ss.mm.ii. Violazione dei principi di tipicità e nominatività dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di legalità dell'azione amministrativa. Violazione del giusto procedimento e dei principi di formazione degli atti amministrativi. Eccesso di potere (carenza di potere in concreto). Sviamento. Inesistenza, abnormità, nullità ai sensi dell’art. 21-septies, L. n. 241/1990 (mancanza degli elementi essenziali dell’atto amministrativo). Violazione art. 3 l. n. 241/90 (difetto dei presupposti di fatto e di diritto dell’atto, difetto di motivazione) .
Per l’esponente, in sintesi, il Comune intimato è ritornato sui suoi passi e ha sostenuto in giudizio (tributario) che, per l’anno 2022, l’aumento è stato approvato e confermato, non dalla Giunta, ma dal Consiglio comunale attraverso l’approvazione di una “nota integrativa del bilancio preventivo”; infine, contraddicendo ancora una volta la propria versione, il Comune ha approvato, con una delibera di Giunta (n. 58/2023), un nuovo aumento del contributo di sbarco.
Per la società ricorrente la contraddittorietà è evidente e conferma la fondatezza delle censure sollevate avverso gli atti impugnati in punto di competenza in materia.
Inoltre, per la deducente, la tesi dell’approvazione dell’aumento a mezzo dell’approvazione consiliare della nota integrativa di bilancio, oltre ad essere contraddittoria, risulta viziata sotto plurimi profili: in nessun punto della suindicata “nota integrativa” si autorizza una proroga dell’aumento della suddetta tariffa, né l’approvazione della “nota integrativa del bilancio” può in alcun modo essere considerata un’approvazione implicita della proroga della tariffa; inoltre, costituisce una palese motivazione postuma del provvedimento (violando il relativo divieto).
Ove l’approvazione della suddetta nota integrativa dovesse essere intesa come riferito dall’Amministrazione quale approvazione (espressa o tacita) e/o quale proroga (espressa o tacita) dell’aumento del contributo di sbarco anche in relazione all’anno 2022, la deducente l’ha impugnata espressamente, in parte qua , ove e per quanto di interesse, in quanto anch’essa illegittima, per palese violazione del principio di tipicità e di nominatività degli atti amministrativi e del principio del giusto procedimento, argomentando che il bilancio di previsione (e la nota integrativa che di esso fa parte) non ha natura “dispositiva” ma “programmatica”.
La società ricorrente ha altresì denunciato: il vizio di carenza di potere in concreto, non avendo il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il potere di approvare anche un aumento delle tariffe di sbarco; la violazione dei principi di tipicità e di nominatività, avendo dato luogo il Comune ad un procedimento e ad un provvedimento completamente al di fuori di ogni schema legislativo; lo sviamento di potere, per aver utilizzato il bilancio di previsione per una finalità ed una funzione diversa da quella indicata dalla legge, oltre che; la palese contraddittorietà fra l’oggetto della delibera e l’asserita parte dispositiva dell’atto relativa al contributo di sbarco.
La riprova della contraddittorietà di una tale lettura, secondo l’esponente, è data dagli stessi atti del Comune che ha da ultimo approvato, nuovamente con una delibera di Giunta (n. 58/2023), un ulteriore aumento del contributo di sbarco, dimostrando in tal modo l’infondatezza dell’opzione interpretativa offerta in giudizio dall’Amministrazione e l’illegittimità degli aumenti applicati per l’anno 2022 in mancanza di un’apposita copertura autorizzativa, essendosi la delibera di Giunta Comunale n. 134/2021 limitata a disporre solo per 2021 e per il solo “ periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 ”.
Infine, per l’esponente, se davvero la nota integrativa del bilancio preventivo dovesse essere intesa come approvazione (espressa o tacita) e/o proroga (espressa o tacita) dell’aumento del contributo, allora essa sarebbe ulteriormente illegittima, in parte qua , per mancanza degli elementi essenziali dell’atto amministrativo (indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell’atto; motivazione dell’asserito aumento e/o dell’asserita proroga; parte dispositiva dell’atto), donde l’illegittimità, se non la nullità, in parte qua dell’atto impugnato ex art. 21- septies , comma 1, della legge n. 241/1990.
Per l’esponente, infine, alla luce delle memorie dell’Amministrazione, il Consiglio comunale non si sarebbe limitato a “confermare” l’aumento anche per l’anno successivo, ma avrebbe illegittimamente esteso tale aumento anche agli altri periodi dell’anno non contemplati dalla delibera giuntale, con palese violazione dell’art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 23/2011 ss.mm.ii..
5. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse, per le stesse ragioni indicate al superiore punto 2. in Diritto.
Il ricorso per motivi aggiunti è, altresì, inammissibile per carenza di interesse, in quanto l’atto avversato è meramente ricognitivo di determinazioni già assunte.
Il Collegio conferma, comunque, che il regolamento in questione (art. 3, comma 2, secondo periodo) stabilisce che “In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente ”.
6. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto nel merito, siccome infondato, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.
7. Nessuna statuizione deve essere resa in punto di spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- respinge il ricorso introduttivo del giudizio;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente
NN US AN DA, Primo Referendario, Estensore
EN RI, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN US AN DA | LO IN |
IL SEGRETARIO