TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 24
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità degli atti presupposti per incompetenza e violazione di legge

    Il Tribunale ha ritenuto che la determinazione della tariffa da parte della Giunta Comunale fosse legittima in base all'art. 3, comma 2, del regolamento e all'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, non essendoci norme derogatorie specifiche. Inoltre, l'aumento era limitato temporalmente come previsto dalla legge.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata degli avvisi di accertamento

    Il ricorso introduttivo è stato respinto nel merito, rendendo infondata anche la censura di illegittimità derivata.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso per motivi aggiunti inammissibile per carenza di interesse, in quanto l'atto impugnato è meramente ricognitivo e non lesivo. Inoltre, il regolamento prevede che in assenza di nuove determinazioni, valgono quelle dell'annualità precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 24
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 24
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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