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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/11/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
nella persona del Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.880 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale
di Frosinone, promossa da
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso Parte 1 '
ed inserita nella busta telematica, dall'Avv. Sandro D'Anella ed elett.te domiciliato presso lo studio del procuratore in Pico (FR), Via A. Carnevale snc contro CP 1 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, per procura alle liti in atti e con il difensore elettivamente domiciliato in Frosinone, P.zza Gramsci n.4, presso l'ufficio legale dell' CP_2
Oggetto: restituzione del reddito di cittadinanza
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1Con ricorso depositato il 7.3.2024, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale, deducendo che in data 9.2.2022 gli ' CP 1
era stata notificata dall'Istituto l'intimazione di restituzione della somma di
€.10.920,00, a lui erogata a titolo di reddito di cittadinanza da novembre 2021 a dicembre 2022, sul presupposto dell'insussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda, previsto dall'art.2, comma 1, a), 2), della L. n.26/2019.
L'attore ha chiesto di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità
e/o inefficacia dell'impugnato provvedimento e conseguentemente non dovute le somme ivi richieste, ritenendo pienamente sussistente il requisito contestato.
Si è costituito in giudizio l' CP_1 e ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto, essendo legittimi il provvedimento di revoca della prestazione oggetto di causa ed il conseguente provvedimento di indebito, in quanto mancava in capo all'attore il requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda amministrativa.
Escusso il teste ammesso, la causa è stata discussa all'udienza del
9.10.2025 svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note
-
scritte e quindi decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto, per i motivi appresso indicati.
Ai sensi dell'art.1 del D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
La norma successiva indica i beneficiari precisando che: "Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (...)"
Tra i requisiti previsti per l'accesso al beneficio economico per cui è causa,
l'art.2 riportato contempla la residenza in Italia "per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo".
Nel caso di specie, l' CP_2 convenuto ha sostenuto che i controlli esperiti con il competente Comune di residenza dell'attore, attraverso la piattaforma
Gepi, avevano evidenziato l'assenza in capo al ricorrente della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni a far data, a ritroso, dalla domanda amministrativa del 14.10.2021. Si legge, nello specifico, nella relazione istruttoria depositata dall' CP_1 (doc.n.1 e relativi allegati doc 2 e doc 3): "Il comune di Frosinone ha effettuato segnalazione per la revoca che è stata inserita il
22/1/2023 per mancanza requisito della residenza continuativa negli ultimi due anni dalla data della domanda (14/10/2021). Da una analisi della posizione anagrafica dell'utente risulta che lo stesso sia stato dichiarato Irreperibile dal CP 3
[...] con decorrenza dal 18/5/2015. Viene reinserito residente a [...]con decorrenza dal 10/12/2020, pertanto nei due anni precedenti al 14/10/2021 non ha la residenza continuativa".
Orbene, ritiene il Giudicante che la documentazione prodotta dal ricorrente e le dichiarazioni rese dal teste escusso consentono di ritenere sussistente il requisito contestato dall' CP 2 .
Risulta, invero, che il ricorrente, cittadino italiano in possesso del requisito della residenza ultradecennale nel territorio della Repubblica Italiana, anche nel biennio antecedente alla presentazione della domanda amministrativa avente ad oggetto la prestazione per cui è causa, ha risieduto in Italia in modo stabile e continuativo. A dimostrazione della sua permanenza ininterrotta sul territorio della Repubblica Italiana nel periodo di interesse l'attore ha depositato documentazione attestante: 1) il pagamento degli oneri assicurativi per la propria autovettura per gli anni anni 2018 - 2021, nonché l'avvenuta revisione periodica dell'auto, effettuata nell'anno 2019; 2) la sottoposizione a cure mediche somministrate da strutture sanitarie italiane (certificazioni mediche degli anni 2017 2018); 3) la sottoscrizione di un contratto di locazione in data 27.9.2017; 4) la sottoposizione ad accertamenti per ottenere prestazioni di invalidità civile nell'anno 2017; 5) il pagamento di utenze e tributi nell'anno 2018. Testimone 1Il teste ha poi confermato che il ricorrente mai si era recato all'estero ed è stato sempre residente in Italia, evidenziando gli spostamenti anagrafici dell'attore nell'ambito della Provincia di Frosinone, tra il capoluogo ed il paese di origine, e confermandone la presenza di fatto su tale territorio. Il teste ha anche evidenziato che la stabile presenza del ricorrente nel territorio italiano era da collegare anche al fatto che aveva dovuto affrontare anche problemi di salute e le relative cure: "fece un operazione a Benevento al Controparte_4 fu ricoverato per un paio di settimane e questo 4 o 5 anni fa. All'epoca dell'operazione, mio padre viveva a Frosinone, credo in Via Vetiche.
Le case in cui ha abitato è sempre stata in affitto, pagando le relative utenze...Da circa un anno e mezzo o due, mio padre sta a Pico. Da quello che so mio padre non si è mai recato all'estero in tutti questi anni".
Dunque, la documentazione versata in atti e le riportate dichiarazioni testimoniali sono sufficienti per superare le emergenze anagrafiche dedotte dall' CP 2 aventi valore meramente presuntivo.
Al riguardo va evidenziato che anche la Cassazione, con ordinanza n.3219/2024, ha riaffermato il principio di prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica, chiarendo che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento,
e quindi anche mediante presunzioni (conf. Cass. n.15221/2012).
Ciò posto, CP 1 nella memoria di costituzione si è limitato a rappresentare che è compito del Comune di ultima residenza svolgere la verifica del requisito della residenza per la fruizione del sussidio in questione, senza contestare la presenza sostanziale del ricorrente sul territorio nel biennio antecedente la domanda amministrativa, ma soltanto la sussistenza del requisito della residenza anagrafica in Italia nel predetto periodo.
Nel caso di specie, ritiene il Giudicante che dai documenti agli atti del giudizio e dall'istruttoria testimoniale emergano oggettivi e univoci elementi di riscontro della effettiva e continuativa presenza del ricorrente sul territorio nazionale, nel biennio antecedente la proposizione dlela domanda
amministrativa.
Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che l'attore era in possesso del requisito della residenza in Italia "per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo". Conseguentemente deve essere dichiarata la illegittimità del provvedimento del 9.2.2022 con il quale l' CP_1 ha revocato la prestazione del reddito di cittadinanza erogata all'attore nel periodo da novembre 2021 a dicembre 2022 e ha chiesto al ricorrente la restituzione delle somme erogate nel predetto periodo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento del 9.2.2022 con il quale l' CP_1 ha revocato la prestazione del reddito di cittadinanza erogata all'attore Parte 1 nel periodo da novembre 2021 a dicembre 2022 e ha chiesto al ricorrente la restituzione delle somme erogate nel predetto periodo, pari ad €.10.920,00;
2) condanna l' CP_1 a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in
€.2.697,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 6.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
nella persona del Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.880 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale
di Frosinone, promossa da
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso Parte 1 '
ed inserita nella busta telematica, dall'Avv. Sandro D'Anella ed elett.te domiciliato presso lo studio del procuratore in Pico (FR), Via A. Carnevale snc contro CP 1 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, per procura alle liti in atti e con il difensore elettivamente domiciliato in Frosinone, P.zza Gramsci n.4, presso l'ufficio legale dell' CP_2
Oggetto: restituzione del reddito di cittadinanza
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1Con ricorso depositato il 7.3.2024, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale, deducendo che in data 9.2.2022 gli ' CP 1
era stata notificata dall'Istituto l'intimazione di restituzione della somma di
€.10.920,00, a lui erogata a titolo di reddito di cittadinanza da novembre 2021 a dicembre 2022, sul presupposto dell'insussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda, previsto dall'art.2, comma 1, a), 2), della L. n.26/2019.
L'attore ha chiesto di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità
e/o inefficacia dell'impugnato provvedimento e conseguentemente non dovute le somme ivi richieste, ritenendo pienamente sussistente il requisito contestato.
Si è costituito in giudizio l' CP_1 e ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto, essendo legittimi il provvedimento di revoca della prestazione oggetto di causa ed il conseguente provvedimento di indebito, in quanto mancava in capo all'attore il requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda amministrativa.
Escusso il teste ammesso, la causa è stata discussa all'udienza del
9.10.2025 svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note
-
scritte e quindi decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto, per i motivi appresso indicati.
Ai sensi dell'art.1 del D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
La norma successiva indica i beneficiari precisando che: "Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (...)"
Tra i requisiti previsti per l'accesso al beneficio economico per cui è causa,
l'art.2 riportato contempla la residenza in Italia "per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo".
Nel caso di specie, l' CP_2 convenuto ha sostenuto che i controlli esperiti con il competente Comune di residenza dell'attore, attraverso la piattaforma
Gepi, avevano evidenziato l'assenza in capo al ricorrente della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni a far data, a ritroso, dalla domanda amministrativa del 14.10.2021. Si legge, nello specifico, nella relazione istruttoria depositata dall' CP_1 (doc.n.1 e relativi allegati doc 2 e doc 3): "Il comune di Frosinone ha effettuato segnalazione per la revoca che è stata inserita il
22/1/2023 per mancanza requisito della residenza continuativa negli ultimi due anni dalla data della domanda (14/10/2021). Da una analisi della posizione anagrafica dell'utente risulta che lo stesso sia stato dichiarato Irreperibile dal CP 3
[...] con decorrenza dal 18/5/2015. Viene reinserito residente a [...]con decorrenza dal 10/12/2020, pertanto nei due anni precedenti al 14/10/2021 non ha la residenza continuativa".
Orbene, ritiene il Giudicante che la documentazione prodotta dal ricorrente e le dichiarazioni rese dal teste escusso consentono di ritenere sussistente il requisito contestato dall' CP 2 .
Risulta, invero, che il ricorrente, cittadino italiano in possesso del requisito della residenza ultradecennale nel territorio della Repubblica Italiana, anche nel biennio antecedente alla presentazione della domanda amministrativa avente ad oggetto la prestazione per cui è causa, ha risieduto in Italia in modo stabile e continuativo. A dimostrazione della sua permanenza ininterrotta sul territorio della Repubblica Italiana nel periodo di interesse l'attore ha depositato documentazione attestante: 1) il pagamento degli oneri assicurativi per la propria autovettura per gli anni anni 2018 - 2021, nonché l'avvenuta revisione periodica dell'auto, effettuata nell'anno 2019; 2) la sottoposizione a cure mediche somministrate da strutture sanitarie italiane (certificazioni mediche degli anni 2017 2018); 3) la sottoscrizione di un contratto di locazione in data 27.9.2017; 4) la sottoposizione ad accertamenti per ottenere prestazioni di invalidità civile nell'anno 2017; 5) il pagamento di utenze e tributi nell'anno 2018. Testimone 1Il teste ha poi confermato che il ricorrente mai si era recato all'estero ed è stato sempre residente in Italia, evidenziando gli spostamenti anagrafici dell'attore nell'ambito della Provincia di Frosinone, tra il capoluogo ed il paese di origine, e confermandone la presenza di fatto su tale territorio. Il teste ha anche evidenziato che la stabile presenza del ricorrente nel territorio italiano era da collegare anche al fatto che aveva dovuto affrontare anche problemi di salute e le relative cure: "fece un operazione a Benevento al Controparte_4 fu ricoverato per un paio di settimane e questo 4 o 5 anni fa. All'epoca dell'operazione, mio padre viveva a Frosinone, credo in Via Vetiche.
Le case in cui ha abitato è sempre stata in affitto, pagando le relative utenze...Da circa un anno e mezzo o due, mio padre sta a Pico. Da quello che so mio padre non si è mai recato all'estero in tutti questi anni".
Dunque, la documentazione versata in atti e le riportate dichiarazioni testimoniali sono sufficienti per superare le emergenze anagrafiche dedotte dall' CP 2 aventi valore meramente presuntivo.
Al riguardo va evidenziato che anche la Cassazione, con ordinanza n.3219/2024, ha riaffermato il principio di prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica, chiarendo che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento,
e quindi anche mediante presunzioni (conf. Cass. n.15221/2012).
Ciò posto, CP 1 nella memoria di costituzione si è limitato a rappresentare che è compito del Comune di ultima residenza svolgere la verifica del requisito della residenza per la fruizione del sussidio in questione, senza contestare la presenza sostanziale del ricorrente sul territorio nel biennio antecedente la domanda amministrativa, ma soltanto la sussistenza del requisito della residenza anagrafica in Italia nel predetto periodo.
Nel caso di specie, ritiene il Giudicante che dai documenti agli atti del giudizio e dall'istruttoria testimoniale emergano oggettivi e univoci elementi di riscontro della effettiva e continuativa presenza del ricorrente sul territorio nazionale, nel biennio antecedente la proposizione dlela domanda
amministrativa.
Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che l'attore era in possesso del requisito della residenza in Italia "per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo". Conseguentemente deve essere dichiarata la illegittimità del provvedimento del 9.2.2022 con il quale l' CP_1 ha revocato la prestazione del reddito di cittadinanza erogata all'attore nel periodo da novembre 2021 a dicembre 2022 e ha chiesto al ricorrente la restituzione delle somme erogate nel predetto periodo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento del 9.2.2022 con il quale l' CP_1 ha revocato la prestazione del reddito di cittadinanza erogata all'attore Parte 1 nel periodo da novembre 2021 a dicembre 2022 e ha chiesto al ricorrente la restituzione delle somme erogate nel predetto periodo, pari ad €.10.920,00;
2) condanna l' CP_1 a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in
€.2.697,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 6.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi