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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 113/25 (riunita con le cause r.g. n. 118/25, r.g. n. 123/25, e r.g. n. 538/25)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
17.4.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 113/25 (riunita con le cause r.g. n. 118/25, r.g. n.
123/25, e r.g. n. 538/25) promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Rinaldi, dell'avv. Walter Miceli, dell'avv. Nicola Zampieri e dell'avv. Fabio Ganci, elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Fabio Ganci e
Walter Miceli in Monreale (PA), via Roma n. 48;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Parte_7
e dalla dott.ssa Daniela Di Caprio (per la causa r.g. n. 113/2025), dalla dott.ssa
[...]
e dalla dott.ssa Fabiana De Donato (per la causa r.g. n. 123/2025) e dal dott. Parte_7
Francesco Serafino e dal dott. (per le cause r.g. n. 538/2025 e r.g. n. 118/2025), Controparte_4
Pagina 1 di 15 funzionari in servizio presso l' Controparte_5
di , con domicilio telematico pec
[...] CP_3
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CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 10.1.2025, ha adito Parte_1
il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo determinato come supplente su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2018/2019 e il 2020/2021; con separati ricorsi hanno formulato la medesima domanda, sia pure per anni scolastici parzialmente differenti i ricorrenti e nella causa r.g. n. 118/2025 Parte_2 Parte_3
iscritta il 10.1.2025, i ricorrenti e nella causa r.g. n. 123/2025 iscritta Parte_4 Parte_5
in pari data e, infine, la ricorrente nella causa r.g. 538/2025 depositata il Parte_6
21.2.2025.
I ricorrenti hanno formulato la domanda sopra evidenziata per gli anni scolastici compresi tra il
2018/2019 ed il 2024/2025, sia pure ciascuno partitamente per gli anni di svolgimento di incarichi di supplenza su organico di fatto o su organico di diritto, ed hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_1
- per gli anni scolastici 2019/2020 e 2024/2025; Parte_2
- per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; Parte_3
- per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_4
- per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_5
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Parte_6
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno
Pagina 2 di 15 evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause separate r.g. n. 113/25, r.g. n. 118/25,
r.g. n. 123/25, e r.g. n. 538/25, il convenuto ha contestato le domande attoree e ne CP_1
ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento alle istanze presentate da per gli anni scolastici Parte_1
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e da per l'anno scolastico 2019/2020, ha Parte_2
eccepito che il diritto a ricevere l'erogazione della carta docente è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., sicché risulta prescritta la pretesa relativa agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Ha infine eccepito, con riferimento all'istanza presentata della docente per l'anno Parte_3
scolastico 2024/2025, che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Con atto depositato in data 16.4.2025 ha modificato le proprie Parte_1
domande, rinunciando alla richiesta del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Pagina 3 di 15 «Carta elettronica» per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 in relazione all'anno scolastico 2018/19.
Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza, all'esito della camera di consiglio, che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio – vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione delle cause r.g. n. 118/25, r.g. n. 123/25, e r.g. n. 538/25 con la causa r.g. n. 113/25, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo collegio difensivo e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda. E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
Pagina 4 di 15 professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
Pagina 5 di 15 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
Pagina 6 di 15 In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Pagina 7 di 15 Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_1
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2021.
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_2 scolastici 2019/2020 e 2024/2025. Egli ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto (cfr. attestazione stato di servizio).
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_3
scolastico 2023/2024 e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico 2024/2025.
La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. attestazione stato di servizio).
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli anni Parte_4
scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2021.
Pagina 8 di 15 - ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_5
scolastico 2021/2022. Il ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stato assunto in ruolo con decorrenza dal
1.9.2024.
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_6
scolastico 2019/2020 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal
1.9.2023.
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici); e ciò però segnatamente con riferimento alle supplenze che hanno riguardato l'intero anno scolastico e che sono pertanto perdurate fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con la precisazione che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che , , sono stati Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 assunti in ruolo, mentre e hanno ottenuto incarichi di supplenza Parte_2 Parte_3 anche nel corso dell'anno scolastico 2024/2025.
Con riferimento all'istanza presentata della docente per l'anno scolastico Parte_3
2024/2025, il convenuto ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di CP_1
ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Sul punto, va osservato che l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 va accolta, poiché il citato art. 15 del D.L. 69/2023 riguarda le supplenze svolte su posti vacanti e disponibili, e la ricorrente nell'anno scolastico 2024/2025 ha un incarico di supplenza fino al
31 agosto, ossia su posti vacanti e disponibili.
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore delle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in favore di ciascuna della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, e nei limiti della prescrizione quinquennale, eccepita nel caso di specie con segnato riferimento alla posizione della ricorrente in relazione agli anni scolastici 2018/2019, Parte_1
2019/2020 e 2020/2021 e con riferimento alla posizione del docente in Parte_2
relazione all'anno scolastico 2019/2020.
Pagina 9 di 15 Con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale degli importi di cui i ricorrenti richiedono l'accredito sulla carta docente, deve innanzi tutto rilevarsi che l'art. 3 del d.p.c.m. del 23.9.2015, rubricato “importo della carta”, dispone che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2
e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare
l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Dalla lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia dal 1 settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00. Ciò significa che l'importo di € 500,00 annui viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. A tal proposito la Corte di legittimità, nella richiamata sentenza n.
29961/2023 ha espressamente statuito che “il pagamento 'di scopo' di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1
rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non
è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito”.
La Corte di legittimità ha altresì chiarito che il diritto alla percezione del bonus è assoggettato al termine prescrizionale quinquennale, il quale inizia a decorrere dall'assunzione dell'incarico o dal successivo momento in cui il diritto potesse essere esercitato: “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta
Pagina 10 di 15 l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. […] la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il con-ferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'an-nata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”, sicché “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ritiene dunque il Tribunale - in adesione alla recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 cit. - che l'eccezione è fondata solo parzialmente:
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_1
fondata per il solo anno scolastico 2018/2019 poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 19.9.2018. La ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate il 16.4.2025 ha preso atto dell'intervenuta prescrizione e rinunciato alla relativa porzione di domanda.
La ricorrente , infatti, in relazione agli anni scolastico 2019/2020 e Parte_1
2020/2021 ha concluso i relativi contratti di supplenza con decorrenza rispettivamente dal 16.9.2019 e dal 30.9.2020.
Risulta documentalmente che la docente in data 28.10.2023 ha inviato a mezzo Pt_1
p.e.c. una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 7 parte ricorrente); CP_1 ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico
2018/2019 è sorto già il 19 settembre 2018 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 18 settembre 2023, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 28.10.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento agli anni
Pagina 11 di 15 scolastici 2019/2020 e 2020/2021, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso i contratti a termine con decorrenza Parte_1 rispettivamente dal 16.9.2019 e dal 30.9.2020;
- con riferimento alla posizione del ricorrente , lo stesso ha concluso il Parte_2
contratto a termine per l'anno scolastico 2019/2020 con decorrenza dal 12.9.2019 ed ha inviato diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 22.3.2024 (cfr. doc. 7 fasc. ric.), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula del contratto (12.9.2019), il successivo invio di atto interruttivo (il
22.3.2024) e la data di deposito del ricorso (il 10.1.2025).
In definitiva, in virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
- per per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_1
- per per gli anni scolastici 2019/2020 e 2024/2025; Parte_2
- per per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_3
- per per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_4
- per per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_5
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6
2022/2023.
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande dei ricorsi riuniti, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Pagina 12 di 15 Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione della parziale fondatezza delle domande attoree (riconoscimento della spettanza di 12 delle quattordici c.d. carte del docente oggetto della domanda) e - nonostante le avverse deduzioni - vengono liquidate con applicazione dell'art. 151, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. ai sensi del quale il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Di tale norma è stata fatta applicazione nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. carta del docente alle parti ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, commi 1 e 2,
L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente
o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
La norma inoltre ha valore pari-ordinato rispetto alla legge n. 247/2012 (in applicazione della quale è stato poi approvato il d.m. 55/2014), sicché la tesi difensiva della non riducibilità dei compensi per il difensore al di sotto della soglia minima comporterebbe non solo una inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 151 disp. att. c.p.c., ma anche una piena obliterazione dell'art. 4, comma 6, del d.m. 55/2014, ai sensi del quale “nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, in applicazione delle suddette norme, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva e poi, ai sensi del richiamato art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c., ridotto di 1/3, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate, tenuto conto altresì del fatto che le controversie r.g. n. 118/2025 (per i ricorrenti e Pt_2
) e n. 123/2025 (per i ricorrenti e ) vengono considerate unitariamente, Pt_3 Pt_4 Pt_5
avendo le parti già depositato un unico ricorso e così essendo rientrato nello scaglione del valore della lite compreso tra € 1.100,01 ed € 5.000,00.
Pagina 13 di 15 E così per ciascuna delle cause riunite, per le cause r.g. n. 113/2025, n. 118/2025, n. 123/2025
e n. 538/2025 (tutte riconducibili allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00): fase di studio: €
444,00 + fase introduttiva: € 213,00 per un totale di € 657,00; € 657,00 * 2/3 = € 438,00; €
438,00 * 4 ricorrenti = € 1.752,00
Per la fase di discussione viene liquidato un unico compenso in ragione della disposta riunione;
tenuto conto della serialità delle questioni trattate, il compenso è determinato secondo il minimo tabellare previsto per lo scaglione di riferimento della somma dei valori dei crediti accertati: (euro 8.500) [scaglione 5.200,01 – 26.000]: euro 809,00.
In considerazione della già evidenziata serialità e semplicità della questione affrontata, non si dà luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014, ai sensi del quale l'aumento del valore delle spese dopo la disposta riunione è facoltativo e non obbligatorio.
Il totale delle spese è dunque pari ad € 2.561,00 (€ 1.752,00 + € 809,00); di esse, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico del i 6/7, pari CP_1
ad € 2.195,14 in considerazione del numero di carte del docente (12 su 14) per il quale la domanda è accolta, mentre il rimanente 1/7 viene compensato essendo risultata prescritta la pretesa della ricorrente in relazione all'anno scolastico 2018/2019 e infondata Parte_1 la domanda della ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_1
b. per gli anni scolastici 2019/2020 e 2024/2025; Parte_2
c. per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_3
d. per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_4
e. per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_5
f. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6
2022/2023;
2. Condanna il a mettere a disposizione delle Controparte_1 ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
Pagina 14 di 15 a. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_1
2020/2021;
b. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_2
2024/2025;
c. € 500,00 in favore di per gli anni scolastici 2023/2024; Parte_3
d. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_4
2020/2021;
e. € 500,00 in favore di per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_5
f. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
3. Dichiara prescritta e dunque rigetta la pretesa di in relazione all'anno Parte_1
scolastico 2018/2019;
4. Dichiara infondata e dunque rigetta la pretesa di in relazione all'anno Parte_3
scolastico 2024/2025;
5. Condanna il a rifondere ai ricorrenti i 6/7 delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in misura già ridotta in € 2.195,14, oltre € 196,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
6. Compensa tra le parti il residuo 1/7 delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 23 aprile 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
17.4.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 113/25 (riunita con le cause r.g. n. 118/25, r.g. n.
123/25, e r.g. n. 538/25) promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Rinaldi, dell'avv. Walter Miceli, dell'avv. Nicola Zampieri e dell'avv. Fabio Ganci, elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Fabio Ganci e
Walter Miceli in Monreale (PA), via Roma n. 48;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Parte_7
e dalla dott.ssa Daniela Di Caprio (per la causa r.g. n. 113/2025), dalla dott.ssa
[...]
e dalla dott.ssa Fabiana De Donato (per la causa r.g. n. 123/2025) e dal dott. Parte_7
Francesco Serafino e dal dott. (per le cause r.g. n. 538/2025 e r.g. n. 118/2025), Controparte_4
Pagina 1 di 15 funzionari in servizio presso l' Controparte_5
di , con domicilio telematico pec
[...] CP_3
Email_1
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 10.1.2025, ha adito Parte_1
il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo determinato come supplente su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2018/2019 e il 2020/2021; con separati ricorsi hanno formulato la medesima domanda, sia pure per anni scolastici parzialmente differenti i ricorrenti e nella causa r.g. n. 118/2025 Parte_2 Parte_3
iscritta il 10.1.2025, i ricorrenti e nella causa r.g. n. 123/2025 iscritta Parte_4 Parte_5
in pari data e, infine, la ricorrente nella causa r.g. 538/2025 depositata il Parte_6
21.2.2025.
I ricorrenti hanno formulato la domanda sopra evidenziata per gli anni scolastici compresi tra il
2018/2019 ed il 2024/2025, sia pure ciascuno partitamente per gli anni di svolgimento di incarichi di supplenza su organico di fatto o su organico di diritto, ed hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_1
- per gli anni scolastici 2019/2020 e 2024/2025; Parte_2
- per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; Parte_3
- per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_4
- per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_5
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Parte_6
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno
Pagina 2 di 15 evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause separate r.g. n. 113/25, r.g. n. 118/25,
r.g. n. 123/25, e r.g. n. 538/25, il convenuto ha contestato le domande attoree e ne CP_1
ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento alle istanze presentate da per gli anni scolastici Parte_1
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e da per l'anno scolastico 2019/2020, ha Parte_2
eccepito che il diritto a ricevere l'erogazione della carta docente è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., sicché risulta prescritta la pretesa relativa agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Ha infine eccepito, con riferimento all'istanza presentata della docente per l'anno Parte_3
scolastico 2024/2025, che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Con atto depositato in data 16.4.2025 ha modificato le proprie Parte_1
domande, rinunciando alla richiesta del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Pagina 3 di 15 «Carta elettronica» per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 in relazione all'anno scolastico 2018/19.
Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza, all'esito della camera di consiglio, che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio – vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione delle cause r.g. n. 118/25, r.g. n. 123/25, e r.g. n. 538/25 con la causa r.g. n. 113/25, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo collegio difensivo e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda. E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
Pagina 4 di 15 professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
Pagina 5 di 15 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
Pagina 6 di 15 In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Pagina 7 di 15 Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_1
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2021.
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_2 scolastici 2019/2020 e 2024/2025. Egli ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto (cfr. attestazione stato di servizio).
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_3
scolastico 2023/2024 e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico 2024/2025.
La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. attestazione stato di servizio).
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli anni Parte_4
scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2021.
Pagina 8 di 15 - ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_5
scolastico 2021/2022. Il ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stato assunto in ruolo con decorrenza dal
1.9.2024.
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_6
scolastico 2019/2020 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal
1.9.2023.
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici); e ciò però segnatamente con riferimento alle supplenze che hanno riguardato l'intero anno scolastico e che sono pertanto perdurate fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con la precisazione che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che , , sono stati Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 assunti in ruolo, mentre e hanno ottenuto incarichi di supplenza Parte_2 Parte_3 anche nel corso dell'anno scolastico 2024/2025.
Con riferimento all'istanza presentata della docente per l'anno scolastico Parte_3
2024/2025, il convenuto ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di CP_1
ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Sul punto, va osservato che l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 va accolta, poiché il citato art. 15 del D.L. 69/2023 riguarda le supplenze svolte su posti vacanti e disponibili, e la ricorrente nell'anno scolastico 2024/2025 ha un incarico di supplenza fino al
31 agosto, ossia su posti vacanti e disponibili.
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore delle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in favore di ciascuna della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, e nei limiti della prescrizione quinquennale, eccepita nel caso di specie con segnato riferimento alla posizione della ricorrente in relazione agli anni scolastici 2018/2019, Parte_1
2019/2020 e 2020/2021 e con riferimento alla posizione del docente in Parte_2
relazione all'anno scolastico 2019/2020.
Pagina 9 di 15 Con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale degli importi di cui i ricorrenti richiedono l'accredito sulla carta docente, deve innanzi tutto rilevarsi che l'art. 3 del d.p.c.m. del 23.9.2015, rubricato “importo della carta”, dispone che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2
e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare
l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Dalla lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia dal 1 settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00. Ciò significa che l'importo di € 500,00 annui viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. A tal proposito la Corte di legittimità, nella richiamata sentenza n.
29961/2023 ha espressamente statuito che “il pagamento 'di scopo' di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1
rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non
è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito”.
La Corte di legittimità ha altresì chiarito che il diritto alla percezione del bonus è assoggettato al termine prescrizionale quinquennale, il quale inizia a decorrere dall'assunzione dell'incarico o dal successivo momento in cui il diritto potesse essere esercitato: “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta
Pagina 10 di 15 l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. […] la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il con-ferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'an-nata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”, sicché “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ritiene dunque il Tribunale - in adesione alla recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 cit. - che l'eccezione è fondata solo parzialmente:
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_1
fondata per il solo anno scolastico 2018/2019 poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 19.9.2018. La ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate il 16.4.2025 ha preso atto dell'intervenuta prescrizione e rinunciato alla relativa porzione di domanda.
La ricorrente , infatti, in relazione agli anni scolastico 2019/2020 e Parte_1
2020/2021 ha concluso i relativi contratti di supplenza con decorrenza rispettivamente dal 16.9.2019 e dal 30.9.2020.
Risulta documentalmente che la docente in data 28.10.2023 ha inviato a mezzo Pt_1
p.e.c. una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 7 parte ricorrente); CP_1 ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico
2018/2019 è sorto già il 19 settembre 2018 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 18 settembre 2023, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 28.10.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento agli anni
Pagina 11 di 15 scolastici 2019/2020 e 2020/2021, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso i contratti a termine con decorrenza Parte_1 rispettivamente dal 16.9.2019 e dal 30.9.2020;
- con riferimento alla posizione del ricorrente , lo stesso ha concluso il Parte_2
contratto a termine per l'anno scolastico 2019/2020 con decorrenza dal 12.9.2019 ed ha inviato diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 22.3.2024 (cfr. doc. 7 fasc. ric.), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula del contratto (12.9.2019), il successivo invio di atto interruttivo (il
22.3.2024) e la data di deposito del ricorso (il 10.1.2025).
In definitiva, in virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
- per per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_1
- per per gli anni scolastici 2019/2020 e 2024/2025; Parte_2
- per per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_3
- per per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_4
- per per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_5
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6
2022/2023.
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande dei ricorsi riuniti, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Pagina 12 di 15 Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione della parziale fondatezza delle domande attoree (riconoscimento della spettanza di 12 delle quattordici c.d. carte del docente oggetto della domanda) e - nonostante le avverse deduzioni - vengono liquidate con applicazione dell'art. 151, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. ai sensi del quale il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Di tale norma è stata fatta applicazione nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. carta del docente alle parti ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, commi 1 e 2,
L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente
o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
La norma inoltre ha valore pari-ordinato rispetto alla legge n. 247/2012 (in applicazione della quale è stato poi approvato il d.m. 55/2014), sicché la tesi difensiva della non riducibilità dei compensi per il difensore al di sotto della soglia minima comporterebbe non solo una inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 151 disp. att. c.p.c., ma anche una piena obliterazione dell'art. 4, comma 6, del d.m. 55/2014, ai sensi del quale “nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, in applicazione delle suddette norme, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva e poi, ai sensi del richiamato art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c., ridotto di 1/3, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate, tenuto conto altresì del fatto che le controversie r.g. n. 118/2025 (per i ricorrenti e Pt_2
) e n. 123/2025 (per i ricorrenti e ) vengono considerate unitariamente, Pt_3 Pt_4 Pt_5
avendo le parti già depositato un unico ricorso e così essendo rientrato nello scaglione del valore della lite compreso tra € 1.100,01 ed € 5.000,00.
Pagina 13 di 15 E così per ciascuna delle cause riunite, per le cause r.g. n. 113/2025, n. 118/2025, n. 123/2025
e n. 538/2025 (tutte riconducibili allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00): fase di studio: €
444,00 + fase introduttiva: € 213,00 per un totale di € 657,00; € 657,00 * 2/3 = € 438,00; €
438,00 * 4 ricorrenti = € 1.752,00
Per la fase di discussione viene liquidato un unico compenso in ragione della disposta riunione;
tenuto conto della serialità delle questioni trattate, il compenso è determinato secondo il minimo tabellare previsto per lo scaglione di riferimento della somma dei valori dei crediti accertati: (euro 8.500) [scaglione 5.200,01 – 26.000]: euro 809,00.
In considerazione della già evidenziata serialità e semplicità della questione affrontata, non si dà luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014, ai sensi del quale l'aumento del valore delle spese dopo la disposta riunione è facoltativo e non obbligatorio.
Il totale delle spese è dunque pari ad € 2.561,00 (€ 1.752,00 + € 809,00); di esse, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico del i 6/7, pari CP_1
ad € 2.195,14 in considerazione del numero di carte del docente (12 su 14) per il quale la domanda è accolta, mentre il rimanente 1/7 viene compensato essendo risultata prescritta la pretesa della ricorrente in relazione all'anno scolastico 2018/2019 e infondata Parte_1 la domanda della ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_1
b. per gli anni scolastici 2019/2020 e 2024/2025; Parte_2
c. per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_3
d. per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_4
e. per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_5
f. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6
2022/2023;
2. Condanna il a mettere a disposizione delle Controparte_1 ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
Pagina 14 di 15 a. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_1
2020/2021;
b. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_2
2024/2025;
c. € 500,00 in favore di per gli anni scolastici 2023/2024; Parte_3
d. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_4
2020/2021;
e. € 500,00 in favore di per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_5
f. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
3. Dichiara prescritta e dunque rigetta la pretesa di in relazione all'anno Parte_1
scolastico 2018/2019;
4. Dichiara infondata e dunque rigetta la pretesa di in relazione all'anno Parte_3
scolastico 2024/2025;
5. Condanna il a rifondere ai ricorrenti i 6/7 delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in misura già ridotta in € 2.195,14, oltre € 196,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
6. Compensa tra le parti il residuo 1/7 delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 23 aprile 2025
Il Giudice Elena Greco
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