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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1303 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti NERI LIVIO, GUARISO ALBERTO, LOSIO STEFANO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. ORTENZI MONICA.
- RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.05.2024, impugnava il licenziamento che Parte_1
gli era stato intimato dalla convenuta con lettera del 4.08.2023 deducendo a tal fine: CP_1
a) di essere stato assunto dalla società convenuta con decorrenza dal 19.7.2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario di lavoro full-time, inquadramento nel livello G1
1 CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni con mansioni di autista e con sede di lavoro presso il magazzino TNT sito in Brescia (BS), via Enrico Stassano n.201;
b) che fin dal 1.10.2013 era stato adibito al medesimo appalto, alle dipendenze delle diverse società appaltatrici/subappaltatrici che si erano succedute nel tempo nella gestione del magazzino, nello specifico: dall'1.10.2013 alle dipendenze di (cfr. docc. 1 e 2); dal 17.10.2014 Controparte_2
alle dipendenze di (cfr. docc. 2 e 3); dal 19.3.2018 alle dipendenze di Controparte_3
(cfr. docc. 2 e 4); dal 2.3.2019 alle dipendenze di Zyn Go s.r.l. Controparte_4
(cfr. doc.12 – lettera assunzione ZynGo;
), maturando così un'anzianità di servizio pari a 9 anni e 10 mesi (dal 1.10.2013 al 3.8.2023);
c) che durante tutto questo periodo aveva sempre svolto l'attività di autista di furgone, c.d. driver, occupandosi del carico della merce e della consegna della stessa alla clientela secondo gli ordini ricevuti;
d) che in data il 28.12.2021 a seguito di sinistro stradale avvenuto durante l'attività lavorativa, subiva un infortunio al ginocchio sinistro e gli veniva diagnostica una “gonalgia sinistra in seguito
a trauma da cruscotto” che gli rendeva impossibile svolgere la propria attività lavorativa
(manovrare il pedale della frizione, salire e scendere dal furgone); seguiva un periodo di malattia, nel corso del quale veniva sottoposto anche ad un intervento in artroscopia, fino al 20.6.2022;
e) che a gennaio 2023 il dolore, mai completamente scomparso, si era via via riacutizzato, sicché era costretto a sottoporsi a nuovi esami diagnostici e ad un intervento chirurgico per l'apposizione di protesi totale al ginocchio sinistro con necessità di seguire uno specifico programma di riabilitazione prolungatesi fino al 6.9.2023 quando il ginocchio risultava effettivamente guarito e poteva terminare la malattia, il tutto come da documentazione medica versata in atti e di cui la società era sempre stata tempestivamente informata;
Contro f) che, tuttavia, con lettera datata 4.8.2023, intimava al ricorrente il licenziamento per superamento del periodo di comporto calcolato considerando, erroneamente, un'anzianità lavorativa inferiore a 5 anni, quando in realtà era stato adibito all'appalto TNT Brescia a far data dall'1.10.2013, con conseguente maturazione di una maggiore anzianità in relazione alla quale era
2 previsto dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione applicato, un periodo di comporto pari a
365 giorni durante un arco temporale di 30 mesi;
g) che avendo nei 30 mesi precedenti il licenziamento, decorrenti dal 3.2.2021, usufruito di complessivi 264 giorni di malattia, come da certificato riepilogativo INPS in atti (cfr. doc.15), tale periodo non poteva dirsi superato;
h) che con PEC del 15.9.2023, aveva impugnato il suddetto licenziamento senza alcun riscontro da parte della società e che senza esito positivo si era concluso anche il tentativo di conciliazione ex art
410 c.p.c..
Sulla scorta di tali premesse in fatto, il ricorrente contestava, in principalità, il mancato superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL applicato con riferimento all'anzianità effettivamente maturata tenuto conto del fatto che la convenuta nell'acquisire la gestione dell'appalto
[...]
presso il magazzino di Brescia si era espressamente obbligata a riconoscere in sede di CP_6 assunzione “l'anzianità convenzionale e trattamenti economici e normativi maturati così come risultante dagli ultimi cedolini paga che l'azienda uscente (ZYN GO, n.d.r.) metterà a disposizione della subentrante” tant'è che l'ultimo cedolino paga di ZYN GO consegnato al ricorrente (doc.6) riportava € 69,72 di scatti di anzianità, pari cioè ad almeno 6 anni di anzianità.
In ogni caso, il licenziamento doveva ritenersi viziato per violazione del divieto di discriminazione in ragione della disabilità del ricorrente contemplata dalla direttiva 2000/78/CE, trasposta nel D.lgs.
216/2003 che aveva, tra l'altro, modificato l'art. 15 S.L., richiamando sul punto i principi espressi in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Chacon Navas, 11/7/2006, causa C-13/05; sentenza HK Danmark 11/4/2013, cause C-335/11 e C-337/11; sentenza Ruiz Conejero, 18.01.2018, causa C-270/16) e mutuati dalla giurisprudenza nazionale.
Contro Tenuto conto che nel verbale di cambio appalto del 16.7.2021 sottoscritto da era espressamente prevista l'applicazione della “tutela prevista dall'art. 18 L. 300/1970, con espressa esclusione di quanto previsto in tema di licenziamento dal D.lgs. n. 23/2015”, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1) accertare e dichiarare la nullità e/o discriminatorietà e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente CP_1 [...]
con lettera datata 4.8.2023; e conseguentemente: in via principale, 2) ordinare a Parte_1
di reintegrare o comunque di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro, dando CP_1
seguito al rapporto;
3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 18, co. 4 e 7 SL o, in subordine, art. 18, co.2 SL, o in ulteriore subordine art. 2 D.lgs. 23/2015, un importo pari all'ultima retribuzione di riferimento per
3 il calcolo del TFR maturata e maturanda dalla data di licenziamento alla effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 2.071,46 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia), nei rispettivi limiti previsti dalle suddette norme, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata, 4) condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi degli CP_1
artt.18 co.5 ovvero, in subordine, co.6 ovvero, in ulteriore subordine, ex art 3, comma 1 D.lgs.
23/2015, ovvero, in ultimo subordine, ai sensi degli artt. 4 D.lgs. 23/2015, un'indennità risarcitoria di importo al massimo di quanto rispettivamente previsto dalle menzionate norme da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione per il calcolo del TFR pari a € 2.071,46 lordi (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia).
Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso del contributo unificato versato e delle spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari>.
2. Si costituiva ritualmente la convenuta esponendo: a) di aver stipulato con la CP_1 [...]
un contratto di appalto di servizi di logistica e spedizioni/distribuzione merci Controparte_7
relativo alle attività di magazzino di Brescia, via Stassano n. 20 precedentemente CP_5
affidato alla ZYN GO S.r.l;
c) che corrispondeva al vero che la aveva proceduto all'assunzione del ricorrente in CP_1
qualità di autista, con inquadramento al livello G1 del CCNL Logistica e trasporti alle medesime condizioni contrattuali e trattamenti economici normativi maturati così come risultanti dagli ultimi cedolini paga dell'azienda uscente;
d) che a seguito dell'infortunio subito in data 28.12.2021 e il periodo di malattia che ne era conseguito, aveva provveduto ad informare il lavoratore, con lettera del 14.07.2023 (doc.6), della possibilità di usufruire di una aspettativa non retribuita, alla quale il dipendente non aveva dato alcun riscontro;
e) che pertanto aveva provveduto in data 4.08.2023 ha intimargli il licenziamento per superamento di periodo di comporto in applicazione dei commi 7 e 8 dell'art. 63 del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni, corrispondente a 245 giorni da calcolarsi in un arco temporale di 24 mesi posto che l'assunzione presso la ZYN GO S.r.l. del risaliva al 02.03.2019 (come da busta paga Pt_1
4 relativa al mese di giugno 2021 con scatto di anzianità al 4/2022), per cui, il livello di anzianità di servizio maturato era di fatto inferiore a 5 anni;
f) che infatti il verbale del 16.7.2021 prevedeva espressamente all'art. 2 che : “tutto il personale risultante dal libro unico in forza alla data del 18.7.2021 presso i siti di cui alle premesse, come da elenchi allegati (allegato 1) che costituiscono parte integrante del presente accordo, verrà assunto dalla società subentrante in qualità di lavoratore dipendente subordinato con CP_1
decorrenza 19.07.2021, alle medesime condizioni contrattuali e retributive di provenienza, senza periodo di prova, con gli stessi livelli di inquadramento, scatti di anzianità, anzianità convenzionale e trattamenti economici e normativi maturati così come risultante dagli ultimi cedolini paga che l'azienda uscente metterà a disposizione della subentrante;
all'art. 4: “dalla anzianità pregressa nel sito, come risultante dagli ultimi cedolini paga del fornitore uscente”;
g) che il ricorrente non aveva mai prima di oggi avanzato alcuna rivendicazione in ordine all'anzianità di servizio maturata e che pertanto solo subordinatamente all'accertamento in via giudiziale di quest'ultimi, avrebbe potuto impugnare il licenziamento per cui oggi è causa;
h) che, in ogni caso, la veva ampiamente dimostrato la volontà di mantenere in essere CP_1
il rapporto di lavoro, chiedendo formalmente al dipendente di voler aderire alla proposta di aspettativa non retribuita e solo a seguito del superamento del periodo di comporto, espressamente disciplinato dall'art 63 commi 7 e 8 del CCNL logistica e trasporti, ha proceduto – suo malgrado – al licenziamento, anche in considerazione del silenzio prolungato del lavoratore in ordine alla volontà di aderire o meno alla proposta ricevuta con conseguente insussistenza di qualsivoglia forma di discriminazione.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la legittimità, la efficacia e la validità a tutti gli effetti di legge, del licenziamento intimato dalla al sig. CP_1 Parte_1
in data 4.8.2023 per i motivi tutti di cui alla presente memoria di costituzione e/o per ogni
[...]
ulteriore motivo che potrà essere ritenuto equo e di giustizia;
In via principale - respingere, comunque, ogni domanda proposta dal sig nei confronti della Parte_1 CP_1
siccome nulla, improponibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per le causali tutte delle quali in narrativa e/o ogni altro motivo che si rileverà comunque equo e di giustizia in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio>.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1.In data 4.08.2023 la convenuta ha intimato al ricorrente il licenziamento con lettera dal seguente tenore: “Egr. Sig. Ai sensi dell'art.63 commi 7 e 8 CCNL Logistica, Trasporto Parte_1
5 Merci e Spedizione applicato al rapporto: “I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 245 gg di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni; 365 gg di calendario se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni…..omissis…..Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma e di 30 mesi per i lavoratori di cui al punto 2).”Atteso il mancato riscontro in ermini di risposta sulla volontà di usufruire dell'aspettativa non retribuita come da nostra del 14/07/2023 ricevuta il 18/07/2023; stante altresì il mancato riscontro della sua sigla sindacale alla nostra pec del 27/7/23;
considerato che
alla data del 04/08/2023, Lei ha totalizzato 250 giorni di malattia riassumibili a seguire e che non è volontà della DS dimostrare acquiescenza, Anno 2021: Settembre: 2 giorni Novembre: 5 giorni Tot. Giorni
7 Anno 2022 Marzo: 27 giorni Aprile: 30 giorni Maggio: 10 giorni Giugno: 20 giorni Settembre: 4 giorni Tot. Giorni 91Anno 2023: Gennaio: 5 giorni Febbraio: 3 giorni Marzo: 19 giorni Aprile: 30 giorni Maggio: 31 giorni Giugno: 30 giorni Luglio: 31 giorni Agosto: 3 giorni Tot. Giorni 152
Totale complessivo giorni nr 250.Lei era stato assunto con la società Zyngo il 02/03/2019, poi assunto in MSD SPA il 19/07/2021, la Sottoscritta non ha il conteggio delle malattie che precedono con Zyngo ad ogni modo, avendo la S.V. superato il limite massimo previsto per la conservazione del posto di lavoro retribuito con diritto alla conservazione del posto, siamo con la presente a risolvere il rapporto di lavoro con decorrenza dalla data odierna> (doc.13 ricorso e 5 memoria).
La società ha quindi ritenuto superato il periodo di comporto calcolato in 245 giorni facendo riferimento all'art. 63 commi 7 e 8 del CCNL2 applicato sul presupposto che il ricorrente, assunto presso ZYN GO srl in data 2.03.2019, avesse maturato un'anzianità inferiore a 5 anni.
Sennonché è pacifico e documentalmente provato che:
1) il ricorrente è stato assunto con decorrenza dal 19.07.2021 dalla società convenuta (doc. 10-11 ricorso) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario di lavoro full-time, inquadrato nel livello G1 del CCNL, Logistica, trasporto merci e spedizioni con sede di lavoro 2 Secondo cui: <1
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto: 1) per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di
24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova>.
6 Contro presso il magazzino di Brescia in via Enrico Stassano n.20 della con la quale la CP_5 aveva in corso un contratto d'appalto di servizi logistica, spedizioni/distribuzione merci (doc.8);
2) che il ricorrente ha lavorato fin dal 1.10.2013 alle dipendenze delle diverse società appaltatrici/subappaltatrici che si sono succedute nel tempo nella gestione di suddetto magazzino svolgendo la medesima attività di autista di furgone (cfr. docc. 1,2,3,4 ricorso);
2) che, in particolare, in data 19.07.2021, la società convenuta era subentrata a ZYN GO e il relativo passaggio, per quanto concerne il personale in forza presso il magazzino TNT, veniva regolato
(come già era avvenuto per i precedenti cambi di appalto) dall'accordo con le OO.SS. di cui al verbale 16.07.2021 (doc.8 ricorso) che, all'art. 2, testualmente dispone: tutto il personale risultante dal libro unico in forza alla data del 18.7.2021 presso i siti di cui alle premesse, come da elenchi allegati (allegato1) che costituiscono parte integrante del presente accordo, verrà assunto dalla società subentrante in qualità di lavoratore dipendente subordinato con CP_1
decorrenza 19.07.2021, alle medesime condizioni contrattuali e retributive di provenienza, senza periodo di prova, con gli stessi livelli di inquadramento, scatti di anzianità, anzianità convenzionale e trattamenti economici e normativi maturati così come risultante dagli ultimi cedolini paga che l'azienda uscente metterà a disposizione della subentrante>;
3) che il CCNL applicato, all'art. 17 (doc.14 ricorso), prevede la maturazione di aumenti periodici di anzianità ogni due anni e fino ad un massimo di 5 bienni e prevede che per il livello IV l'importo di ciascuno scatto sia pari ad € 23,24.
4) che nell'ultimo cedolino paga ZYN GO del 8.07.2021 (doc.6 ricorso e 7 memoria) era indicata come scatti di anzianità la somma di € 69,72, la stessa indicata nella busta paga MD del luglio 2021
(doc. 11 ricorso) corrispondete quindi a 3 scatti di anzianità;
Contro 5) che ad aprile 2022 ha riconosciuto al ricorrente un ulteriore scatto di anzianità per un totale di € 92,96 (cfr. doc. 11, pag. 10 memoria). e che la stessa MD
Ed allora, la convenuta - che si era impegnata ad assumere i lavoratori in forza alla ZYG-GO “con gli stessi livelli di inquadramento, scatti di anzianità, anzianità convenzionale e trattamenti economici e normativi maturati così come risultante dagli ultimi cedolini paga che l'azienda uscente metterà a disposizione della subentrante” - avrebbe dovuto tenere in considerazione per il calcolo del periodo di comporto non già la data di assunzione del ricorrente presso di ZYN GO, bensì l'anzianità che, in forza dei diversi passaggi societari, quest'ultima gli aveva riconosciuto e poiché dall'ultimo cedolino ZYN-GO risultano corrisposti in suo favore tre scatti di anzianità biennali (€ 23,24 x 3= 69,72) comportanti pertanto un'anzianità di servizio di almeno 6 anni, ai
7 sensi dell'art. 63 del CCNL applicato, avrebbe dovuto garantire al lavoratore la conservazione del posto di lavoro per 365 giorni di calendario.
Se così avesse fatto non avrebbe potuto procedere al licenziamento dal momento che nei 30 mesi precedenti al licenziamento, decorrenti dal 3.02.2021, il ricorrente aveva usufruito, come da certificazione INPS in atti e non contestata dalla convenuta (doc.15 ricorso), di 264 giorni di malattia.
3.2 In conclusione, non può essere ritenuta la legittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto computato in base all'art. 63 del CCNL applicato in giorni
245 gg sul presupposto (erroneo) che il ricorrente avesse un'anzianità di servizio non superiore a 5 anni, calcolata a partire dal 2.03.2019 e senza considerare l'anzianità riconosciuta dall'ultima datrice di lavoro.
Ciò determina l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 2110 c.c., a norma del quale in caso di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto solo una volta decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. La più recente giurisprudenza della
Suprema Corte ha, infatti, superato il risalente orientamento secondo il quale l'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto, determinerebbe soltanto la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa.
Da tutto quanto precede consegue declaratoria d'illegittimità del licenziamento intimato dalla società nei confronti di , ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna Parte_1
della società convenuta al pagamento delle retribuzioni a far data dal licenziamento fino all'effettiva reintegra, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.071,46, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo.
Poiché non risulta che abbia trovato altra attività lavorativa, non vi è spazio, Parte_1 infine, per alcuna riduzione dell'indennità così riconosciuta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione rigettata e disattesa,
1) annulla il licenziamento intimato dalla a in data 4.08.2023 e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, ne ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e condanna la al pagamento in CP_1
8 favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.071,46, dal licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo;
2) condanna la al pagamento in favore di delle spese di giudizio che si CP_1 Parte_1 liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Brescia, 16/01/2025. il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel magazzino di proprietà di di Brescia in via Stassano si erano succedute nel corso del CP_5 tempo numerose società che, in forza di contratti di appalto stipulato con , avevano gestito CP_5 l'attività che ivi si svolge di magazzinaggio, di gestione della logistica del magazzino e di spedizione merci per mezzo di furgoncini. Tutti i cambi di società erano stati regolati da accordi di cambio appalto stipulati con le OO.SS. che prevedevano il passaggio di tutto il personale risultante in servizio al momento del cambio di appalto, con mantenimento delle condizioni contrattuali e retributive di provenienza nonché dell'anzianità.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti NERI LIVIO, GUARISO ALBERTO, LOSIO STEFANO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. ORTENZI MONICA.
- RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.05.2024, impugnava il licenziamento che Parte_1
gli era stato intimato dalla convenuta con lettera del 4.08.2023 deducendo a tal fine: CP_1
a) di essere stato assunto dalla società convenuta con decorrenza dal 19.7.2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario di lavoro full-time, inquadramento nel livello G1
1 CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni con mansioni di autista e con sede di lavoro presso il magazzino TNT sito in Brescia (BS), via Enrico Stassano n.201;
b) che fin dal 1.10.2013 era stato adibito al medesimo appalto, alle dipendenze delle diverse società appaltatrici/subappaltatrici che si erano succedute nel tempo nella gestione del magazzino, nello specifico: dall'1.10.2013 alle dipendenze di (cfr. docc. 1 e 2); dal 17.10.2014 Controparte_2
alle dipendenze di (cfr. docc. 2 e 3); dal 19.3.2018 alle dipendenze di Controparte_3
(cfr. docc. 2 e 4); dal 2.3.2019 alle dipendenze di Zyn Go s.r.l. Controparte_4
(cfr. doc.12 – lettera assunzione ZynGo;
), maturando così un'anzianità di servizio pari a 9 anni e 10 mesi (dal 1.10.2013 al 3.8.2023);
c) che durante tutto questo periodo aveva sempre svolto l'attività di autista di furgone, c.d. driver, occupandosi del carico della merce e della consegna della stessa alla clientela secondo gli ordini ricevuti;
d) che in data il 28.12.2021 a seguito di sinistro stradale avvenuto durante l'attività lavorativa, subiva un infortunio al ginocchio sinistro e gli veniva diagnostica una “gonalgia sinistra in seguito
a trauma da cruscotto” che gli rendeva impossibile svolgere la propria attività lavorativa
(manovrare il pedale della frizione, salire e scendere dal furgone); seguiva un periodo di malattia, nel corso del quale veniva sottoposto anche ad un intervento in artroscopia, fino al 20.6.2022;
e) che a gennaio 2023 il dolore, mai completamente scomparso, si era via via riacutizzato, sicché era costretto a sottoporsi a nuovi esami diagnostici e ad un intervento chirurgico per l'apposizione di protesi totale al ginocchio sinistro con necessità di seguire uno specifico programma di riabilitazione prolungatesi fino al 6.9.2023 quando il ginocchio risultava effettivamente guarito e poteva terminare la malattia, il tutto come da documentazione medica versata in atti e di cui la società era sempre stata tempestivamente informata;
Contro f) che, tuttavia, con lettera datata 4.8.2023, intimava al ricorrente il licenziamento per superamento del periodo di comporto calcolato considerando, erroneamente, un'anzianità lavorativa inferiore a 5 anni, quando in realtà era stato adibito all'appalto TNT Brescia a far data dall'1.10.2013, con conseguente maturazione di una maggiore anzianità in relazione alla quale era
2 previsto dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione applicato, un periodo di comporto pari a
365 giorni durante un arco temporale di 30 mesi;
g) che avendo nei 30 mesi precedenti il licenziamento, decorrenti dal 3.2.2021, usufruito di complessivi 264 giorni di malattia, come da certificato riepilogativo INPS in atti (cfr. doc.15), tale periodo non poteva dirsi superato;
h) che con PEC del 15.9.2023, aveva impugnato il suddetto licenziamento senza alcun riscontro da parte della società e che senza esito positivo si era concluso anche il tentativo di conciliazione ex art
410 c.p.c..
Sulla scorta di tali premesse in fatto, il ricorrente contestava, in principalità, il mancato superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL applicato con riferimento all'anzianità effettivamente maturata tenuto conto del fatto che la convenuta nell'acquisire la gestione dell'appalto
[...]
presso il magazzino di Brescia si era espressamente obbligata a riconoscere in sede di CP_6 assunzione “l'anzianità convenzionale e trattamenti economici e normativi maturati così come risultante dagli ultimi cedolini paga che l'azienda uscente (ZYN GO, n.d.r.) metterà a disposizione della subentrante” tant'è che l'ultimo cedolino paga di ZYN GO consegnato al ricorrente (doc.6) riportava € 69,72 di scatti di anzianità, pari cioè ad almeno 6 anni di anzianità.
In ogni caso, il licenziamento doveva ritenersi viziato per violazione del divieto di discriminazione in ragione della disabilità del ricorrente contemplata dalla direttiva 2000/78/CE, trasposta nel D.lgs.
216/2003 che aveva, tra l'altro, modificato l'art. 15 S.L., richiamando sul punto i principi espressi in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Chacon Navas, 11/7/2006, causa C-13/05; sentenza HK Danmark 11/4/2013, cause C-335/11 e C-337/11; sentenza Ruiz Conejero, 18.01.2018, causa C-270/16) e mutuati dalla giurisprudenza nazionale.
Contro Tenuto conto che nel verbale di cambio appalto del 16.7.2021 sottoscritto da era espressamente prevista l'applicazione della “tutela prevista dall'art. 18 L. 300/1970, con espressa esclusione di quanto previsto in tema di licenziamento dal D.lgs. n. 23/2015”, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1) accertare e dichiarare la nullità e/o discriminatorietà e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente CP_1 [...]
con lettera datata 4.8.2023; e conseguentemente: in via principale, 2) ordinare a Parte_1
di reintegrare o comunque di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro, dando CP_1
seguito al rapporto;
3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 18, co. 4 e 7 SL o, in subordine, art. 18, co.2 SL, o in ulteriore subordine art. 2 D.lgs. 23/2015, un importo pari all'ultima retribuzione di riferimento per
3 il calcolo del TFR maturata e maturanda dalla data di licenziamento alla effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 2.071,46 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia), nei rispettivi limiti previsti dalle suddette norme, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata, 4) condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi degli CP_1
artt.18 co.5 ovvero, in subordine, co.6 ovvero, in ulteriore subordine, ex art 3, comma 1 D.lgs.
23/2015, ovvero, in ultimo subordine, ai sensi degli artt. 4 D.lgs. 23/2015, un'indennità risarcitoria di importo al massimo di quanto rispettivamente previsto dalle menzionate norme da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione per il calcolo del TFR pari a € 2.071,46 lordi (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia).
Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso del contributo unificato versato e delle spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari>.
2. Si costituiva ritualmente la convenuta esponendo: a) di aver stipulato con la CP_1 [...]
un contratto di appalto di servizi di logistica e spedizioni/distribuzione merci Controparte_7
relativo alle attività di magazzino di Brescia, via Stassano n. 20 precedentemente CP_5
affidato alla ZYN GO S.r.l;
c) che corrispondeva al vero che la aveva proceduto all'assunzione del ricorrente in CP_1
qualità di autista, con inquadramento al livello G1 del CCNL Logistica e trasporti alle medesime condizioni contrattuali e trattamenti economici normativi maturati così come risultanti dagli ultimi cedolini paga dell'azienda uscente;
d) che a seguito dell'infortunio subito in data 28.12.2021 e il periodo di malattia che ne era conseguito, aveva provveduto ad informare il lavoratore, con lettera del 14.07.2023 (doc.6), della possibilità di usufruire di una aspettativa non retribuita, alla quale il dipendente non aveva dato alcun riscontro;
e) che pertanto aveva provveduto in data 4.08.2023 ha intimargli il licenziamento per superamento di periodo di comporto in applicazione dei commi 7 e 8 dell'art. 63 del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni, corrispondente a 245 giorni da calcolarsi in un arco temporale di 24 mesi posto che l'assunzione presso la ZYN GO S.r.l. del risaliva al 02.03.2019 (come da busta paga Pt_1
4 relativa al mese di giugno 2021 con scatto di anzianità al 4/2022), per cui, il livello di anzianità di servizio maturato era di fatto inferiore a 5 anni;
f) che infatti il verbale del 16.7.2021 prevedeva espressamente all'art. 2 che : “tutto il personale risultante dal libro unico in forza alla data del 18.7.2021 presso i siti di cui alle premesse, come da elenchi allegati (allegato 1) che costituiscono parte integrante del presente accordo, verrà assunto dalla società subentrante in qualità di lavoratore dipendente subordinato con CP_1
decorrenza 19.07.2021, alle medesime condizioni contrattuali e retributive di provenienza, senza periodo di prova, con gli stessi livelli di inquadramento, scatti di anzianità, anzianità convenzionale e trattamenti economici e normativi maturati così come risultante dagli ultimi cedolini paga che l'azienda uscente metterà a disposizione della subentrante;
all'art. 4: “dalla anzianità pregressa nel sito, come risultante dagli ultimi cedolini paga del fornitore uscente”;
g) che il ricorrente non aveva mai prima di oggi avanzato alcuna rivendicazione in ordine all'anzianità di servizio maturata e che pertanto solo subordinatamente all'accertamento in via giudiziale di quest'ultimi, avrebbe potuto impugnare il licenziamento per cui oggi è causa;
h) che, in ogni caso, la veva ampiamente dimostrato la volontà di mantenere in essere CP_1
il rapporto di lavoro, chiedendo formalmente al dipendente di voler aderire alla proposta di aspettativa non retribuita e solo a seguito del superamento del periodo di comporto, espressamente disciplinato dall'art 63 commi 7 e 8 del CCNL logistica e trasporti, ha proceduto – suo malgrado – al licenziamento, anche in considerazione del silenzio prolungato del lavoratore in ordine alla volontà di aderire o meno alla proposta ricevuta con conseguente insussistenza di qualsivoglia forma di discriminazione.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la legittimità, la efficacia e la validità a tutti gli effetti di legge, del licenziamento intimato dalla al sig. CP_1 Parte_1
in data 4.8.2023 per i motivi tutti di cui alla presente memoria di costituzione e/o per ogni
[...]
ulteriore motivo che potrà essere ritenuto equo e di giustizia;
In via principale - respingere, comunque, ogni domanda proposta dal sig nei confronti della Parte_1 CP_1
siccome nulla, improponibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per le causali tutte delle quali in narrativa e/o ogni altro motivo che si rileverà comunque equo e di giustizia in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio>.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1.In data 4.08.2023 la convenuta ha intimato al ricorrente il licenziamento con lettera dal seguente tenore: “Egr. Sig. Ai sensi dell'art.63 commi 7 e 8 CCNL Logistica, Trasporto Parte_1
5 Merci e Spedizione applicato al rapporto: “I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 245 gg di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni; 365 gg di calendario se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni…..omissis…..Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma e di 30 mesi per i lavoratori di cui al punto 2).”Atteso il mancato riscontro in ermini di risposta sulla volontà di usufruire dell'aspettativa non retribuita come da nostra del 14/07/2023 ricevuta il 18/07/2023; stante altresì il mancato riscontro della sua sigla sindacale alla nostra pec del 27/7/23;
considerato che
alla data del 04/08/2023, Lei ha totalizzato 250 giorni di malattia riassumibili a seguire e che non è volontà della DS dimostrare acquiescenza, Anno 2021: Settembre: 2 giorni Novembre: 5 giorni Tot. Giorni
7 Anno 2022 Marzo: 27 giorni Aprile: 30 giorni Maggio: 10 giorni Giugno: 20 giorni Settembre: 4 giorni Tot. Giorni 91Anno 2023: Gennaio: 5 giorni Febbraio: 3 giorni Marzo: 19 giorni Aprile: 30 giorni Maggio: 31 giorni Giugno: 30 giorni Luglio: 31 giorni Agosto: 3 giorni Tot. Giorni 152
Totale complessivo giorni nr 250.Lei era stato assunto con la società Zyngo il 02/03/2019, poi assunto in MSD SPA il 19/07/2021, la Sottoscritta non ha il conteggio delle malattie che precedono con Zyngo ad ogni modo, avendo la S.V. superato il limite massimo previsto per la conservazione del posto di lavoro retribuito con diritto alla conservazione del posto, siamo con la presente a risolvere il rapporto di lavoro con decorrenza dalla data odierna> (doc.13 ricorso e 5 memoria).
La società ha quindi ritenuto superato il periodo di comporto calcolato in 245 giorni facendo riferimento all'art. 63 commi 7 e 8 del CCNL2 applicato sul presupposto che il ricorrente, assunto presso ZYN GO srl in data 2.03.2019, avesse maturato un'anzianità inferiore a 5 anni.
Sennonché è pacifico e documentalmente provato che:
1) il ricorrente è stato assunto con decorrenza dal 19.07.2021 dalla società convenuta (doc. 10-11 ricorso) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario di lavoro full-time, inquadrato nel livello G1 del CCNL, Logistica, trasporto merci e spedizioni con sede di lavoro 2 Secondo cui: <1
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto: 1) per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di
24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova>.
6 Contro presso il magazzino di Brescia in via Enrico Stassano n.20 della con la quale la CP_5 aveva in corso un contratto d'appalto di servizi logistica, spedizioni/distribuzione merci (doc.8);
2) che il ricorrente ha lavorato fin dal 1.10.2013 alle dipendenze delle diverse società appaltatrici/subappaltatrici che si sono succedute nel tempo nella gestione di suddetto magazzino svolgendo la medesima attività di autista di furgone (cfr. docc. 1,2,3,4 ricorso);
2) che, in particolare, in data 19.07.2021, la società convenuta era subentrata a ZYN GO e il relativo passaggio, per quanto concerne il personale in forza presso il magazzino TNT, veniva regolato
(come già era avvenuto per i precedenti cambi di appalto) dall'accordo con le OO.SS. di cui al verbale 16.07.2021 (doc.8 ricorso) che, all'art. 2, testualmente dispone: tutto il personale risultante dal libro unico in forza alla data del 18.7.2021 presso i siti di cui alle premesse, come da elenchi allegati (allegato1) che costituiscono parte integrante del presente accordo, verrà assunto dalla società subentrante in qualità di lavoratore dipendente subordinato con CP_1
decorrenza 19.07.2021, alle medesime condizioni contrattuali e retributive di provenienza, senza periodo di prova, con gli stessi livelli di inquadramento, scatti di anzianità, anzianità convenzionale e trattamenti economici e normativi maturati così come risultante dagli ultimi cedolini paga che l'azienda uscente metterà a disposizione della subentrante>;
3) che il CCNL applicato, all'art. 17 (doc.14 ricorso), prevede la maturazione di aumenti periodici di anzianità ogni due anni e fino ad un massimo di 5 bienni e prevede che per il livello IV l'importo di ciascuno scatto sia pari ad € 23,24.
4) che nell'ultimo cedolino paga ZYN GO del 8.07.2021 (doc.6 ricorso e 7 memoria) era indicata come scatti di anzianità la somma di € 69,72, la stessa indicata nella busta paga MD del luglio 2021
(doc. 11 ricorso) corrispondete quindi a 3 scatti di anzianità;
Contro 5) che ad aprile 2022 ha riconosciuto al ricorrente un ulteriore scatto di anzianità per un totale di € 92,96 (cfr. doc. 11, pag. 10 memoria). e che la stessa MD
Ed allora, la convenuta - che si era impegnata ad assumere i lavoratori in forza alla ZYG-GO “con gli stessi livelli di inquadramento, scatti di anzianità, anzianità convenzionale e trattamenti economici e normativi maturati così come risultante dagli ultimi cedolini paga che l'azienda uscente metterà a disposizione della subentrante” - avrebbe dovuto tenere in considerazione per il calcolo del periodo di comporto non già la data di assunzione del ricorrente presso di ZYN GO, bensì l'anzianità che, in forza dei diversi passaggi societari, quest'ultima gli aveva riconosciuto e poiché dall'ultimo cedolino ZYN-GO risultano corrisposti in suo favore tre scatti di anzianità biennali (€ 23,24 x 3= 69,72) comportanti pertanto un'anzianità di servizio di almeno 6 anni, ai
7 sensi dell'art. 63 del CCNL applicato, avrebbe dovuto garantire al lavoratore la conservazione del posto di lavoro per 365 giorni di calendario.
Se così avesse fatto non avrebbe potuto procedere al licenziamento dal momento che nei 30 mesi precedenti al licenziamento, decorrenti dal 3.02.2021, il ricorrente aveva usufruito, come da certificazione INPS in atti e non contestata dalla convenuta (doc.15 ricorso), di 264 giorni di malattia.
3.2 In conclusione, non può essere ritenuta la legittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto computato in base all'art. 63 del CCNL applicato in giorni
245 gg sul presupposto (erroneo) che il ricorrente avesse un'anzianità di servizio non superiore a 5 anni, calcolata a partire dal 2.03.2019 e senza considerare l'anzianità riconosciuta dall'ultima datrice di lavoro.
Ciò determina l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 2110 c.c., a norma del quale in caso di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto solo una volta decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. La più recente giurisprudenza della
Suprema Corte ha, infatti, superato il risalente orientamento secondo il quale l'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto, determinerebbe soltanto la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa.
Da tutto quanto precede consegue declaratoria d'illegittimità del licenziamento intimato dalla società nei confronti di , ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna Parte_1
della società convenuta al pagamento delle retribuzioni a far data dal licenziamento fino all'effettiva reintegra, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.071,46, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo.
Poiché non risulta che abbia trovato altra attività lavorativa, non vi è spazio, Parte_1 infine, per alcuna riduzione dell'indennità così riconosciuta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione rigettata e disattesa,
1) annulla il licenziamento intimato dalla a in data 4.08.2023 e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, ne ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e condanna la al pagamento in CP_1
8 favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.071,46, dal licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo;
2) condanna la al pagamento in favore di delle spese di giudizio che si CP_1 Parte_1 liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Brescia, 16/01/2025. il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel magazzino di proprietà di di Brescia in via Stassano si erano succedute nel corso del CP_5 tempo numerose società che, in forza di contratti di appalto stipulato con , avevano gestito CP_5 l'attività che ivi si svolge di magazzinaggio, di gestione della logistica del magazzino e di spedizione merci per mezzo di furgoncini. Tutti i cambi di società erano stati regolati da accordi di cambio appalto stipulati con le OO.SS. che prevedevano il passaggio di tutto il personale risultante in servizio al momento del cambio di appalto, con mantenimento delle condizioni contrattuali e retributive di provenienza nonché dell'anzianità.