Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 128/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 07 gennaio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 128 dell'anno 2023
T R A
(p.iva ) corrente in Via Giuseppe Grezar n. Parte_1 P.IVA_1
14 a Roma in persona del l.r.p.t. ed elettivamente domiciliata in Via F.lli Ciardo n. 73 a Gagliano
del Capo (Le) presso lo studio dell' Avv. Riccardo Monteduro dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(c.f. ), in proprio ex art. 86 cpc come iscritto Controparte_1 C.F._1
nell'Albo degli Avvocati ed elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 54 a Manduria
(Ta) presso il proprio studio professionale come da documentazione in atti;
Appellato
(c.f. ) corrente in Via Vittorio Emanuele n. 41 a in Controparte_2 P.IVA_2 CP
persona del Sindaco protempore;
1
Ove all'udienza del 20 settembre 2024 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 12
novembre 2024 e del 02 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo chiedeva ex art. 22 ls 689/1981 che il Giudice Controparte_3
di Pace fissasse udienza di comparizione nei confronti del e dell' Controparte_2 [...]
e proponeva opposizione avverso la notifica ricevuta in 23 settembre Parte_1
2022 della cartella esattoriale n. 106 2022 00104905 89 000 emessa dall' quale Concessionaria CP_4
per la Riscossione del in forza di un verbale di accertamento di infrazione Parte_2
al Codice della Strada assertivamente notificato il 15 ottobre 2018 per l'importo di euro 164,83
deducendo: 1) inesistenza della preventiva notificazione del verbale di accertamento al CdS,
risiedendo sin dal 06 agosto 2009 in Contrada Mirante snc a;
2) invalidità della notifica CP
della cartella esattoriale a mezzo di posta elettronica certificata;
3) invalidità della notifica della cartella esattoriale in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica diverso da quello ufficialmente abilitato;
4) invalidità della notifica in quanto eseguita con documento in formato pdf semplice e non in formato PADES ovverosia pdf con firma digitale o in formato file.p7m CADES.
Concludeva chiedendo: la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale;
nel merito annullare la cartella esattoriale ed ogni atto propedeutico o connesso, con il ristoro delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa di risposta l' chiedendo: la Parte_1
declaratoria di inammissibilità della opposizione qualificanda sub art. 617 cpc;
declaratoria di difetto di legittimazione passiva di essa deducente, con domanda di manleva nei confronti del CP
; il rigetto in ogni caso delle domande dell'opponente per infondatezza.
[...]
Con sentenza n. 2955/2022 emessa in data 24 novembre 2022 all'esito del giudizio vertito col numero
4798/2022, il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
2 “Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 106 2022 0010490589000 emessa dall' di Taranto notificata in data 23.09.2022. Parte_1
Compensa le spese.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“….anche a voler ritenere regolarmente notificato il verbale de quo, la notifica della cartella
impugnata proveniente da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri deve essere ritenuta nulla. L'accoglimento latu sensu induce a compensare le spese di giudizio.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“per tutti i motivi e le censure suesposte ACCOGLIERE IL PRESENTE APPELLO, ed, in totale
riforma della impugnata sentenza n.2955/2022 del 24.11.2022 e depositata in cancelleria in data
09.12.2022, comunicata in data 12.12.2022 ed in pari data notificata al sottoscritto procuratore
domiciliatario di dal ricorrente in via preliminare ed in rito Parte_1
ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della domanda, volta alla contestazione della
regolarità formale della notifica, poiché integrante opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc e
per questo di competenza funzionale esclusiva del Tribunale in Funzione di Giudice dell'Esecuzione;
in via subordinata ed in rito ACCERTARE e DICHIARARE la regolarità della notifica della cartella
di pagamento 10620220010490589000 ed in ogni caso ACCERTARE E DICHIARARE qualsivoglia
vizio della notificazione sanato dalla proposta opposizione in applicazione dell'art.156 cpc. In caso di appello incidentale da parte dell'appellato in ordine alla notifica del verbale presupposto n.
V.2723T/18P del 28.07.18 del DICHIARARE ESENTE DA Controparte_2 CP_5
in ragione della regolarità e legittimità del proprio operato;
In ogni Parte_1
caso Condanna dell'opponente alle spese del doppio grado di giudizio”
A sostegno di tali richieste deduceva: 1) incompetenza del Giudice di Pace, avendo il giudizio natura di opposizione ad atti esecutivi con la conseguenziale competenza del Giudice dell'Esecuzione; 2)
error in iudicando nel ritenere che la notifica della cartella esattoriale sarebbe dovuta provenire dalla
3 sola casella di posta elettronica certificata ufficiale della notificante;
3) error in iudicando per non avere il GdP rilevato la conformità della notifica all'art. 26 del dpr 602/1973 che focalizza la sua attenzione sul solo indirizzo pec del destinatario e non su quello del notificante;
3) error in iudicando per avere il GdP applicato erroneamente l'art. 3bis co 1 della ls 53/1994 riguardante la notifica degli atti da parte degli Avvocati, laddove la fattispecie fattuale era diversa pertinendo alla notifica di una cartella esattoriale contenente somme dovute a titolo di sanzione amministrativa;
4) error in iudicando per non avere il GdP rilevato che l'indirizzo pec di provenienza non determinava alcuna incertezza sull'identità dell'autore della notifica;
5) che una semplice consultazione della “anagrafe dei domini internet” avrebbe consentito di accertare la provenienza dai domìni “.it” e da “registro.it” attraverso il link http://nic.it/” col il servizio ricerca who is ? ; 5) error in iudicando per non avere il GdP rilevato la specialità dell'art. 26 dpr 602/1973 con conseguenziale assenza della necessità di invocare l'art. 3bis della ls 53/1994; 6) error in iudicando per non avere il GdP ritenuto in ogni caso sanata l'eventuale irregolarità della notifica per effetto del principio di raggiungimento dello scopo sancito nell'art. 156 cpc, avendo il destinatario dell'atto che si assume irregolarmente notificato comunque potuto far valere le proprie ragioni mediante l'opposizione; 7) difetto di legittimazione passiva di per tutte le questioni in fatto ed in diritto antecedenti la consegna del ruolo, dovendo in tali CP_4
ipotesi rispondere l'ente impositore.
Si costituiva con comparsa rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
“1- Dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, rigettare sempre perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_3
avverso la sentenza n. 2955/2022 del Giudice di Pace di Taranto e per lo effetto
[...]
confermare l'annullamento della cartella esattoriale n. 10620220010490589000 emessa dalla
notificata in data 23.09.2022 nei Controparte_6
confronti del sottoscritto procuratore;
2) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, e C.A.P. come per legge.”
Motivi della decisione
4 I.- Non controverso tra le parti è la natura giuridica dell'importo iscritto nella cartella esattoriale,
essendo costituito da somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per effetto di verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada assertivamente notificato il 15 ottobre 2018 per l'importo di euro 164,83.
L'opponente nel giudizio di primo grado, oggi appellato, ha eccepito la mancata e/o valida notifica del verbale di accertamento della infrazione presunta.
Nulla sul punto sembra essere stato interloquito dalla nel giudizio di primo grado. CP_4
Ugualmente nulla sul punto sembra essere stato interloquito dal , il cd ente Controparte_2
impositore.
L'art. 201 del Codice della Strada, sotto la rubrica “notificazione delle violazioni”, così dispone nel suo comma 5: “L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria , si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata
effettuata nel termine prescritto.”
A sua volta l'art. 14 della ls 689/1981, sotto la rubrica “contestazione e notificazione” così dispone nel suo comma 6: “6.- L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Nel giudizio di primo grado le parti opposte non hanno controeccepito rispetto alla predetta eccezione dell'opponente.
Ne consegue l'estinzione della obbligazione da cui deriverebbe l'obbligo di pagamento contenuto nella cartella esattoriale opposta.
II.- Sulla legittimazione passiva della concessionaria della riscossione, nel presente giudizio
[...]
, e sulla rilevanza della causa debendi in tutti i casi di impugnazione Parte_1
della cartella esattoriale, così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
5 { Ai sensi dell'articolo 39 del D.Lvo n.112/1999, “il concessionario nelle liti promosse contro di lui
che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
La notifica della cartella esattoriale costituisce indubbiamente un atto del procedimento esecutivo,
e, come tale, proprio del concessionario, il quale risponde a pieno titolo dei vizi ad essa afferenti, ad
iniziare dal più grave di questi, costituito dalla totale omissione dell'atto di partecipazione.
Ne deriva, pertanto, la piena legittimazione passiva della…………spa in ordine alla domanda
proposta dal………...
Legittimazione che, per altro verso, sussiste ugualmente anche sotto il profilo sostanziale addotto
dal…………, che ha contestato l' “an” della pretesa creditoria a seguito di maturazione del termine
di prescrizione cui è assoggettato il tributo……., in difetto di un valido atto interruttivo della
Par prescrizione in parola, che la opposta…………. non ha provato e neppure allegato, come era suo
onere.
All'uopo possono richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di
opposizione alle sanzioni amministrative irrogate per le infrazioni alla circolazione stradale, dove
la mancata notificazione della ordinanza ingiunzione, privando il destinatario della cartella
esattoriale del rimedio – opposizione - previsto dalla legge, legittima il trasgressore ad opporsi alla
cartella esattoriale, “…parallelamente a quanto avviene in materia tributaria nella quale, quando
non viene notificato il titolo della pretesa – avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di
irrogazione della sanzione pecuniaria – il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di
esazione non solo per vizi propri, ma anche per contestare il debito di imposta.” (Cassazione Civile
Sezioni Unite sent.n.12107 del 23-11-1995 in c.e.d.).
L'avviso di mora notificato il…………., pertanto, è risultato il primo ed unico atto del procedimento
di esazione di cui il …………. ha avuto legale scienza e conoscenza e, come tale, poteva e doveva
essere oggetto di impugnativa, anche in ordine a doglianze di natura sostanziale involgenti il merito
del credito tributario azionato.
Ogni difforme interpretazione deve essere rigettata, poiché condurrebbe ictu oculi ad una vistosa e grave lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art.24 della Costituzione, e,
6 pertanto, anche al contribuente, che vedrebbe così maturare a proprio carico la inoppugnabilità dell'atto di imposizione del tributo per effetto di vizi della procedura di esazione e, in particolar
modo, degli atti di notificazione.
Nel merito il…………..ha eccepito la prescrizione del tributo preteso con la cartella esattoriale in
parola………………- omissis -………………………..
La potestà impositiva del pertanto, è sottoposta innanzitutto ai termini di decadenza CP
evidenziati e, successivamente, al termine prescrizionale cui è assoggettato ogni diritto di credito,
incluso quello avente natura tributaria.
Par Anche in tal caso la ( concessionaria, ndr ) non ha fornito alcuna prova del compimento di un
valido atto impeditivo delle decadenze con le quali il legislatore ha inteso presidiare il corretto
espletamento della procedura di accertamento del tributo.
Ne consegue che a carico dell'Ente impositore . è venuta a determinarsi la vera CP_7
e propria estinzione della potestà impositiva, con la ulteriore e rilevantissima conseguenza di vedere
l'atto di iscrizione a ruolo del tributo, ciononostante posto in essere e prodromico alla emissione
della cartella esattoriale, viziato da carenza di potere in concreto e, pertanto, radicalmente nullo.
Nullità radicale che connota ogni atto della P.A. – e, quindi, anche delle Amministrazioni Finanziarie
e degli Enti dotati di potestà impositiva – ogniqualvolta si verifichi la violazione di un termine
essenziale sanzionato con la decadenza, cui deve attribuirsi natura di fatto estintivo della potestà che
connota l'agire iure imperii di ogni figura soggettiva della Pubblica Amministrazione – inclusa,
ovviamente, quella tributaria -.
Dalla nullità radicale della iscrizione a ruolo, consegue, in forza del principio della invalidità
derivata, la nullità di tutti gli atti successivi del procedimento di esazione che vedano nel primo il
loro presupposto necessario ed indefettibile, inclusi, ovviamente, quelli posti in essere
dalla………….spa.
7 Invalidità derivata operante non solo in teoria generale del procedimento amministrativo, ma anche
nei rapporti processuali assoggettati direttamente o in forza di rinvio dal codice di procedura civile
ex art.159 comma 1 del cpc;
tra i quali, ovviamente, anche gli atti delle procedure di esecuzione
forzata……………- omissis -……………………………………………………………..
Quanto alla (Concessionaria, ndr), questa non può certo trincerarsi dietro l'invocato articolo 25
comma 2 del dpr.602/73, poiché il concessionario deve sempre verificare i presupposti per la
esecuzione esattoriale in base al principio nulla executio sine titulo, con indagine limitata
all'aspetto delibatorio esterno, rivolto a verificare la presenza di un titolo esecutivo che non sia
manifestamente affetto da cause di invalidità.
Il ricorso proposto dal……………., pertanto, deve essere accolto, con declaratoria di annullamento
della cartella esattoriale emessa al n.0083523449, poiché emessa in assenza di un valido titolo
esecutivo.} (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa l'11
ottobre 2001 nel procedimento vertito sotto il numero 5643/2000 r.g. Tribunale di Brindisi – Sezione
Distaccata di Fassano).
Nella storia del Tribunale di Taranto non constano provvedimenti articolati ed argomentati in diritto che siano stati emessi in epoca anteriore alla sentenza del magistrato scrivente.
III.- L'appello deve essere rigettato con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato.
IV.- Inammissibile è invece la richiesta dell'appellato di conseguire la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, non avendo l'appellato proposto appello incidentale avverso il relativo capo della sentenza impugnata.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Parte_1
2955/2022 emessa in data 24 novembre 2022 all'esito del giudizio vertito col numero 4798/2022 dal
8 Giudice di Pace di Taranto;
c) condanna l' a rifondere spese e competenze di lite del Parte_1
giudizio di appello in favore dell'appellato, liquidandole in euro 300,00 per compensi professionali,
oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) dichiara inammissibile la domanda dell'appellato diretta a conseguire la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, stante l'assenza di un appello incidentale tempestivamente proposto sul relativo capo della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 10 dicembre 2024;
Il giudice dott. Alberto Munno
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