CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 844/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(C.F. nato a [...]- Parte_1 CodiceFiscale_1
lemi (TP) il 25.11.1939; (C.F. Parte_2 C.F._2
), nata a [...] il [...], rappresentati e difesi per
[...]
mandato in atti sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli avvocati
Nicola Messina e Manuela Loiacono ed elettivamente domiciliati pres- so il loro studio sito a Palermo, in via Simone Cuccia n. 45,
appellanti
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, per mandato in CodiceFiscale_3
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
atti, dall'Avv. Giuseppe Ippolito del Foro di Marsala ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Salem, in via Matteotti n. 60
appellata
Conclusioni delle parti: Appellanti: “come in atto di appello”; Appellata: “come in
comparsa di costituzione e risposta”.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
e proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 164/2019 del 6.03.2019 (corretto con ordinanza n. 2321/2019 del
13.03.2019), con il quale veniva ai medesimi ingiunto il pagamento, in favore di , della complessiva somma di € Controparte_1
55.051,04 oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali da quest'ultima vantati per la progettazione e direzione dei lavori relativi alla realizzazione di n° 6 unità immobiliari, su un lotto di terreno sito in Via La Piana a San Vito Lo Capo.
A fondamento dell'opposizione i coniugi eccepi- Parte_3
rono nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria, non dovuta a fronte dei numerosi e gravi inadempimenti imputabili alla CP_1
nell'esecuzione dell'incarico affidatole contestando, altresì, le singole voci ed importi indicati nella parcella vistata dall'Ordine degli Ingegne- ri della Provincia di Trapani perché sforniti di adeguato supporto pro- batorio.
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
In via riconvenzionale, chiesero la condanna di parte opposta alla restituzione della somma di € 10.053,93 (quale acconto già corri- sposto) nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle gravi inadempienze con- trattuali, quantificati in complessivi € 79.695,28, di cui € 58.825,28 a titolo di “danno emergente” ed € 20.870,00 quale “perdita di chance” e
“lucro cessante”, per il mancato godimento delle unità abitative nel tempo di protrazione della sospensione dei lavori a causa della reda- zione della variante progettuale volta ad emendare ai difetti e vizi del precedente progetto, inutilizzabile.
In subordine, chiesero la compensazione tra il credito ingiunto
(ovvero altro importo risultante dall'espletamento di apposita consu- lenza) ed il credito vantato a titolo risarcitorio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituì la CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiun- tivo opposto.
Il Tribunale di Marsala, istruita la causa mediante ctu e prova testimoniale, con sentenza emessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c, n. 804/2021 pubblicata in data 3.11.2021, in parziale accogli- mento dell'opposizione proposta, revocò il decreto ingiuntivo condan- nando gli opponenti al pagamento, in favore di , Controparte_1
della somma di € 39.265,29 a titolo di compensi professionali oltre in- teresse legali dalla data delle decisione fino al soddisfo;
rigettò le altre domande e compensò nella misura del 50% le spese del giudizio con- dannando gli opponenti al pagamento del restante 50% liquidati, già al
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
netto della compensazione, in € 3.627,00 per onorari, oltre spese ge- nerali, iva e cpa come per legge e ponendo a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuno le spese di ctu.
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1
chiedendo la parziale riforma di essa con condanna alle Parte_2
spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Si costituiva in giudizio
resistendo al gravame. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, il 4 ottobre 2024 la causa è sta- ta posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto al compenso dell'appellata, per il progetto edilizio originario poi rivelatosi inutilizzabile poiché redatto in violazione delle norme sulle distanze legali tra edifici rispetto all'immobile confinante appar- tenente ai coniugi e . L'appellante sostiene che una Pt_4 CP_2
corretta applicazione dell'articolo 1460 c.c., (eccezione ritualmente sollevata dai coniugi in primo grado) avrebbe dovuto Parte_3
indurre il Tribunale a disconoscere il diritto al compenso relativo alla predisposizione del progetto originario (quantificato dal CTU in com- plessivi € 22.197,23) e, conseguentemente, condannare l'ing. Per_1
[.
alla restituzione dell'acconto già versato, trattandosi di progetto di
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
fatto inutilizzabile.
2.3. Con il secondo ed il terzo motivo, logicamente connessi tra loro, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribuna- le, aderendo acriticamente alle risultanze del consulente tecnico, ha ri- tenuto che il secondo progetto in variante fosse stato redatto con dili- genza e professionalità, così negando qualsiasi addebito al professioni- sta (progettista e direttore dei lavori) tanto nella fase di progettazione quanto in quella di direzione dei lavori.
4. Con il quarto motivo parte appellante lamenta l'errore in cui
è incorso il primo Giudice nell'aver rigettato la domanda riconvenzio- nale volta ad ottenere la restituzione della somma già corrisposta in acconto ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in rela- zione alla “vicenda LE”. Censurano, inoltre, l'errata quantificazione del risarcimento dei danni limitata ai soli oneri concessori relativi al secondo progetto in variante e portati in compensazione con il mag- giore riconosciuto dal Tribunale a titolo di compenso.
5. Con il quinto motivo gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata in merito alla quantificazione del compenso rico- nosciuto al professionista per le singole attività svolte, lamentando l'incompletezza e la lacunosità, sotto tale profilo, della consulenza re- cepita dal giudice.
XXXX
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inam- missibilità dell'appello, sollevata dall' appellata, ai sensi dell'art 342
c.p.c., dovendosi richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che oc- corra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instan- tiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un.,
21/03/2017, n.7155).
Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiara- mente individuati i capi della sentenza del Tribunale investiti da gra- vame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione" (Cass. n.
2143/15).
XXX
Tutti i motivi di appello, logicamente connessi tra loro, sono in- fondati.
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
In sintesi, secondo la prospettazione dell'appellante, i gravi ina- dempimenti posti in essere dalla nell'esecuzione del proprio CP_1
incarico professionale, ovvero la redazione di un progetto originario inutilizzabile (definita “vicenda Di ”), perché redatto Persona_2
in violazione delle distanze legali tra edifici nonché la redazione di un progetto in variante parimenti errato, resosi necessario per emendare i difetti del primo elaborato ma altrettanto errato perché lesivo del
“diritto di veduta” fatto valere da altro proprietario dell'immobile con- finante (c.d. “vicenda LE”), fonderebbero, per un verso, ai sensi dell'articolo 1460 c.c. il rifiuto al pagamento del compenso da quest'ultima vantato e, per altro verso, la proposizione di un'azione ri- sarcitoria discendente da tutte le spese ed oneri sostenuti nel conten- zioso giudiziario intrapreso dal LE per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, sfociato nell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Trapani di accoglimento del ricorso cautelare n. 213/2013 con con- danna “ad eseguire le opere idonee a consentire l'affaccio nel rispetto della distanza legale, così da arrestare la nuova costruzione almeno a tre metri sotto la soglia della veduta”.
Così riassunti le doglianze degli appellanti rispetto all'operato della professionista, è bene evidenziare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristruttura- zione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
dal punto di vista tecnico e giuridico. Da ciò consegue che
l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (Cass. n.1212/2017).
Occorre tuttavia precisare che, l'istituto previsto dall'articolo
1460 cod. civ. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze” (comma 2 dell'articolo
1460 c.c.), laddove il concetto di buona fede debba essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile alla stregua dell'idem sentire comune. In tal senso, per stabilire in concreto se tale eccezione sia stata sollevata in buona fede oppure no, è neces- sario verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguar- do all'incidenza sulla funzione economica-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causal- mente e proporzionalmente la sospensione dell'adempimento dell'altra parte. (ex multis, Sez. 1 sentenza n. 2720 del 4/2/2009).
Indi, l'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale conte- sto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fi- ne di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte.
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto all'autotutela dell'eccipiente, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà
l'eccipiente ad essere tenuto all'adempimento.
Recentemente, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisa- re, in fattispecie analoga a quella in esame, che il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto al- cun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque uti- lità.
Pertanto, per stabilire se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse perseguito dalla parte, valutando la proporzionalità dei rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazio- ne alla situazione oggettiva. Nell'indagine volta ad accertare la sussi- stenza del requisito della buona fede assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti al fine di ottenere la
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
spontanea esecuzione del contratto. (Cass. civ., Sez II sent. N. 36295 del
28/12/2023)
Tanto precisato, allo stato l'eccezione è priva di fondamento.
In primo luogo, è incontroverso, nonché documentalmente pro- vato, che l'opera commissionata è stata regolarmente ultimata e non presenta difetti tale da pregiudicarne il godimento dei committenti sicché è agevole affermare che l'obbligazione della progetti- sta/direttore dei lavori sia stata correttamente adempiuta. (v. certifi- cato di conformità dell'1.2.2016, perizia giurata del 17.3.2016).
Quanto ai difetti denunciati, gli appellanti operano una distin- zione tra il primo e il secondo progetto in variante, contestando la de- cisione del Tribunale di riconoscere il diritto al compenso del progetti- sta rispetto al primo, seppur da ritenersi inutilizzabile e, come tale, ostativo al riconoscimento della correttezza della prestazione profes- sionale.
In altri termini, sostengono i committenti che, avendo l'ing.
[...]
redatto un progetto violativo delle distanze legali dall'edificio di CP_3
proprietà dei coniugi , rispetto a tale prestazione Controparte_4
nulla è dovuto al professionista ed, inoltre, nessun compenso era pa- rimenti da riconoscersi per la variante rispetto alla quale, avendo pro- gettato un immobile riconosciuto lesivo del diritto di veduta dell'immobile di proprietà LE, l'appellata era stata gravemente ina- dempiente, come emerso dalle critiche formulate dal ctp rispetto alle conclusioni del ctu che, di contro, ha riconosciuto la correttezza e dili- genza della nell'esecuzione della prestazione professionale. CP_1
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
Gli assunti sono destituiti di fondamento.
Deve premettersi, infatti, che le due prestazioni non possono essere esaminate “monoliticamente” allo scopo di far emergere nel complesso l'allegato inadempimento.
Dalla copiosa documentazione prodotta è emerso che oggetto dell'incarico era “progettazione e direzione dei lavori per la realizzazio- ne di n° 6 unità immobiliari nel Comune di San Vito Lo Capo, consistente nel dettaglio:
A. Progettazione architettonica delle opere con:
1. redazione di un progetto originario per cui si è ottenuta la Concessione Edilizia n. 28/2010 del 11/05/2009, previo ottenimen- to delle Autorizzazioni della Soprintendenza prot. n. 3839 CP_5
del 16/04/2008 e prot. n. 11763 del 17/11/2008 (variante n. 1);
2. redazione di un primo progetto di variante per il quale si
è ottenuta la Concessione Edilizia n. 06/2011 del 02/02/2011, previo ottenimento dell'Autorizzazione della Soprintendenza prot. CP_5
n. 1628 del 10/11/2010;
3. redazione di un secondo progetto di variante per il quale si è ottenuta la Concessione Edilizia n. 10/2014 del 25/02/2014, pre- vio ottenimento dell'Autorizzazione della Soprintendenza CP_5
prot. n. 6310 del 02/08/2012 (variante n. 3);
B. Progettazione delle strutture con:
1. redazione di un primo progetto esecutivo depositato presso il Genio Civile di Trapani in data 30/06/2009 prot. 12801;
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
2. redazione di un secondo progetto delle strutture per il quale si è ottenuta dal Genio Civile di Trapani l'autorizzazione n.
85747 con prot. n. 157701 del 26/04/2012, previo deposito in data
09/02/2011 prot. 2056 ed in data 03/10/2011 prot. 188396 (integra- zione);
C. Direzione dei lavori per la realizzazione delle opere comprese le pratiche finalizzate all'ottenimento dell'abitabilità (rela- zione a struttura ultimata ai sensi art. 6 L. 1086/71, acquisizione del certificato di conformità ai sensi art. 28 L. 64/74, perizia giurata, ac- quisizione certificati impianti).
Infine, l'appellata si è occupata di svolgere le funzioni di consu- lente di parte nel procedimento incoato davanti al Tribunale di Trapa- ni dal LE, nel quale ha redatto perizia asseverata in data Per_ 20/03/2012, osservazioni alla consulenza d'ufficio dell'arch. , una seconda perizia asseverata in data 11/07/2013 e una relazione di pe- rizia del 25/10/2017 sui lavori di ripristino del muro di confine di proprietà LE.
Rispetto ai primi due elaborati peritali il difetto denunciato dai
– ha riguardato la violazione delle distanze legali che ha Pt_1 Pt_2
determinato la professionista a redigere una variante modificando le misurazioni e così emendando il progetto dai vizi originari.
Ora al di là degli esiti della prova testimoniale da cui è emerso che l'ing. , fin dall'inizio, rendendosi conto della difformità CP_1
tra i dati catastali rispetto a quelli reali ne aveva dato comunicazione al figlio degli appellanti, il quale, occupandosi direttamente Parte_5
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
di ogni aspetto riguardante la realizzazione dell'opera, avrebbe richie- sto al progettista di eseguire un elaborato che tenesse conto delle sole risultanze catastali anche se difformi da quelli reali (si vedano dichia- razioni rese dal teste ), si prende atto che, sul punto, il Testimone_1
Tribunale ha ritenuto il figlio dei committenti privo di poteri di rap- presentanza negoziale al punto da esonerare il professionista da ogni responsabilità, statuizione non investita da gravame incidentale.
Sennonché, il primo progetto deve ritenersi perfettamente ido- neo allo scopo, seppur emendato a seguito della successiva variante, proprio nella logica di unitarietà della prestazione nel senso dianzi specificato, tant'è che fu approvato dalle competenti autorità ammini- strative e poi concretamente eseguito dando vita ad un manufatto composto da sei unità immobiliari, come voluto dai committenti, privo di difetti e vizi, mai denunciati.
Indi, parte appellata ha adempiuto alla propria obbligazione sa- nando il vizio del progetto originario e portando a termine con corret- tezza tutti gli incarichi alla medesima affidati.
D'altra parte, a fronte della lamentata originaria inutilizzabilità del progetto iniziale i committenti, piuttosto che revocare l'incarico o far valere la risoluzione del contratto di opera professionale, nulla hanno eccepito ed hanno proseguito nel rapporto con l'ing. CP_1
sia per la redazione della variante, sia nella direzione dei lavori, ripo- nendo la loro fiducia anche nella fase del contenzioso con il LE, se- guito dall'appellata nella qualità di consulente di parte che ha assistito
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
parimenti le parti nella stipulazione della transazione con la quale si è posto fine alla vicenda giudiziaria.
Solo al momento della richiesta del compenso, avanzata dopo anni dal completamento di tutti gli incarichi, gli appellanti si sono op- posti facendo valere gli inadempimenti della controparte a fondamen- to dell'eccezione ex art. 1460 c.c.
Medesime considerazioni valgono per quanto riguarda la c.d. vicenda LE relativa al primo progetto in variante ritenuto lesivo del diritto di veduta dell'immobile confinante, di proprietà LE.
Sul punto è sufficiente richiamare le conclusioni del consulente tecnico, il quale ha ritenuto che “l'ing. , nella redazione del CP_1
progetto di variante, ha operato con diligenza e nel rispetto della regola dell'arte e ciò per i seguenti motivi: a) la convenuta, come descritto nella comparsa di risposta, ha effettuato i necessari accertamenti, presso gli uffici del Comune e del catasto, per verificare se il lastrico solare fosse da considerare praticabile o meno….” (pag. 12 della consulenza), non avendo accesso all'immobile perché appartenente ad un soggetto resi- dente fuori dalla Sicilia, come allegato e mai contestato. Per_ Ora, dalla stessa consulenza redatta dall'arch. nel proce- dimento n. 168/2012 instaurato dal LE per far valere il proprio di- ritto di veduta pregiudicato dall'esecuzione del fabbricato in aderenza dei , emerge che dal progetto dell'edificio LE, quello Parte_6
consultato dall'ing. , il fabbricato posto sul confine risultava CP_1
indicato come “muro posto sul confine su parete cieca” e non era indi- cato il torrino scala non essendo rappresentato alcun accesso diretto al
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
solaio di copertura, sicché non risultava graficamente accessibile il ter- razzo perché il vano scala si interrompeva al primo piano con l'effetto che, non essendo praticabile il terrazzo da esso alcun diritto di veduta Per_ poteva essere praticato (pag. 4 e 5 ctu ), poi riconosciuto dal Tri- bunale solo in via cautelare, essendo stato poi il contenzioso transatto,
e solo alla luce della situazione di fatto, difforme da quella progettuale esaminata dall'appellata che, dunque, non avendo avuto modo di vi- sionare i luoghi non avrebbe potuto operare diversamente.
Il ctu del primo grado, in risposta alle osservazione mosse dal consulente di parte appellante, ha evidenziato che “l'esistenza del tor- rino e del parapetto evidenziano solamente la possibilità di raggiungere la copertura per la sua manutenzione e non la praticabilità della stessa con la conseguenza «che le cosiddette “ispectio” e “prospectio” sono eser- citabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza», essendo queste direttamente correlate all'altezza del parapetto e non alla sola esistenza dello stesso.”(pagg. 27-28 della consulenza), escludendo, pertanto, ogni responsabilità ed inadempienza della , esprimendo una valu- CP_1
tazione del tutto condivisa dal collegio: “l'ing. , nella redazio- CP_1
ne del progetto di variante, ha operato con diligenza e nel rispetto della regola dell'arte e ciò per i seguenti motivi: a) la convenuta, come descrit- to nella comparsa di risposta, ha effettuato i necessari accertamenti, presso gli uffici del Comune e del catasto, per verificare se il lastrico so- lare fosse da considerare praticabile o meno;
b) il lastrico solare di pro- prietà LE, a parere del sottoscritto, non è considerare praticabile in sicurezza in quanto l'altezza dei parapetti è pari a circa 80 cm (come ri-
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
Per_ portato nella perizia del CTU Arch. ), per cui gli stessi non consento- no di potere godere in sicurezza del diritto di veduta ai sensi dell'art. 905 del codice civile, ed in conseguenza di ciò non risultava necessario che il nuovo fabbricato di proprietà degli attori rispettasse le distanze previste dal successivo art. 907”.
D'altra parte, gli esiti del procedimento intentato dal LE non possono condizionare alcun giudizio rispetto alla prestazione eseguita dall'appellata, sia perché rimasta estranea a quel procedimento giudi- ziario i cui esiti non solo alla medesima opponibili sia perché non si è giunti ad alcun accertamento definitivo nel merito essendo stato il con- tenzioso transatto dalle parti.
E', inoltre, emersa la diligenza dell'appellata nell'espletamento delle ulteriori fasi dell'incarico conferito: redazione del progetto ese- cutivo delle strutture, eseguito con diligenza e professionalità, produ- cendo tutti gli elaborati necessari, tant'è che, come detto, il Genio Civile ha rilasciato l'autorizzazione a realizzare le opere ai sensi dell'art. 18 della Legge 64/74; direzione dei lavori, ultimati e svolti a regola d'arte, senza che la committenza avanzasse mai alcun addebito.
Rispetto alle ulteriori fasi successive all'ultimazione dei lavori, il ctu ha rilevato che l'ing. : “ha redatto e/o acquisito i diversi CP_1
documenti necessari per l'ottenimento dell'abitabilità (documento que- sto non prodotto), e precisamente: ha redatto la relazione a struttura ul- timata ai sensi dell'art. 6 della Legge 1086/71, depositata al Genio Civile in data 13/05/2015 e restituita dallo stesso ufficio con visto di avvenuto deposito in data 18/09/2015 prot. n. 69079; ha acquisito il certificato di
- 16 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
collaudo statico delle strutture redatto dall'Ing. , depo- Persona_4
sitato al Genio Civile in data 15/11/2015 e restituito dallo stesso ufficio con visto di avvenuto deposito in data 23/12/2015 prot. n. 122382; ha acquisito il Certificato di conformità delle strutture, rilasciato ai sensi dell'art. 18 della Legge 64/74 dal Genio Civile in data 01/02/2016 prot.
n. 17306; ha acquisito le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M.
37/2008 degli impianti elettrici, idrici, climatizzazione e gas, relativa- mente alle n. 6 unità abitative realizzate;
ha redatto la perizia giurata sulla conformità delle opere prevista dall'art. 3 della L.R. 17/94; sembre- rebbe, da quanto riportato nella comparsa di costituzione e risposta, avere redatto l'accatastamento delle unità immobiliari, i cui dati cata- stali sono riportati sia nella perizia giurata di cui al punto precedente che nelle dichiarazioni di conformità degli impianti”.
Infine, il compenso richiesto comprende anche l'attività svolta nel contenzioso con LE nella qualità di consulente di parte, redi- gendo i seguenti elaborati: “perizia asseverata con giuramento in data
20/03/2012, inerente la regolarità delle opere in corso di realizzazione;
relazione (non datata) con le osservazioni alla consulenza d'ufficio Per_ dell'arch. ; perizia asseverata con giuramento in data 11/07/2013, nella quale sono riportate le risposte ai quesiti posti dai committenti sul- le conseguenze di quanto disposto dal il Giudice designato dal Tribunale di Trapani con l'Ordinanza n. 213/2013; relazione di perizia del
25/10/2017 sui lavori di ripristino del muro di confine di proprietà Pt_7
[.
, concordati con lo stesso dai convenuti con l'atto di transazione rogato dal in data 11/09/2015”. Parte_8
- 17 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
Indi, non emergendo alcuna inadempienza rilevante i motivi di appello sono rigettati.
Anche il quarto motivo è infondato.
Accertata l'insussistenza di un inadempimento imputabile alla nell'esecuzione dell'incarico affidatole nei termini sopra in- CP_1
dicati, tanto nella fase di progettazione quanto in quella di direzione dei lavori, la domanda risarcitoria così come formulata non potrà che essere rigettata.
I danni afferenti alla c.d. “vicenda LE” non sono eziologica- mente riconducibile ad una condotta negligente della professionista, non risultano adeguatamente allegati né provati i danni conseguenti al ritardo derivante dalla sospensione dei lavori, nel tempo necessario alla redazione della variante progettuale, giacché risulta che tre delle sei unità abitative realizzate sono state trasferite alla ditta appaltatrice dei lavori con scrittura privata (All. 8 della produzione di primo grado di parte opponente) e nessun effettivo pregiudizio economico è stato in alcun modo provato.
Infine, anche in punto di quantificazione del compenso, oggetto del quinto motivo di gravame, le contestazioni mosse dal ct di parte appellante, adeguatamente confutate dal ctu, sono integralmente da disattendere.
Difatti, il differente conteggio muove dall'applicazione ad opera del ctp, dei parametri indicati nel D.D.G. n. 2982 del 09/12/2015, che, oltre ad essere successivo al momento del conferimento dell'incarico, riguarda i costi fissati dalla Regione Siciliana per gli interventi di edili-
- 18 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
zia residenziale sociale (edilizia agevolata, convenzionata, ecc.) ossia per i cosiddetti interventi di edilizia economica e popolare, che esula- no del tutto dalla fattispecie in esame che ha, per converso, riguardato la progettazione di villetta a schiera in una zona di villeggiatura, con utilizzo di finiture di pregio rispetto a quelle tipiche dell'edilizia resi- denziale sociale. Ogni critica, sul punto, risulta confutata dai precisi e puntuali rilievi esposti dal c.t.u, da richiamarsi e condividersi perché corretti ed oggetto di approfondimento.
Ne consegue che, anche in punto di quantificazione del compen- so, la sentenza del Tribunale è priva di ogni censura e va integralmente confermata.
L'assenza di responsabilità in capo all'appellata, se non nei ter- mini indicati dal primo giudice, postula il rigetto della domanda di re- stituzione dell'acconto corrisposto che, peraltro, è stato correttamente computato decurtandolo dal compenso quantificato dal ctu spettante all'ing. . CP_1
Pertanto, l'appello è integralmente rigettato.
Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante deve es- sere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, sulla base delle tariffe di cui al DM n. 147/2022.
In ragione dell'integrale rigetto dell'appello, si da atto che sussi- stono i presupposti di cui all'art. 13 com-ma 1 quater D.P.R. 30 maggio
- 19 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.844/2022
2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n.
228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. n. 804/2021 pubblicata dal Tribunale di Marsa- la in data 3.11.2021; condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado che si liquidano in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 com- ma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo, in data 14.1.2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
- 20 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile
- 21 -
R.G. n.844/2022
Corte di Appello di Palermo sez. II civile