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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza collegiale del 24 ottobre 2025, chiamata la causa n. 1901/2021
R.G, dinanzi al Collegio così composto:
1) Dott. NO IB LO Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. PP De EG Consigliere rel.
Sono comparsi: l'avv. Antonia De Luca in sostituzione dell'avv. Farana per l'appellante, l'avv. Lo Pinto per l'appellato; entrambi discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
La Corte d'Appello di Palermo Sezione Terza Civile
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. NO IB LO Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. PP De EG Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna del 24/10/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a
1 nella causa civile iscritta al n. 1817/2021 R.G. vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Farana
Appellante
e:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1
dall'Avv. NO Lo Pinto
Appellato
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione del 9.11.2021 e in riforma dell'ordinanza emessa il 13.10.2021, ai sensi dell'art. 702 ter, comma V, c.p.c. dal Tribunale di Termini Imerese:
rigetta le domande proposte da;
Parte_2
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
PP De EG NO IB LO
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.11.2021, ha proposto appello Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa il 13/10/2021 dal Tribunale di
2 Termini Imerese, che in accoglimento della domanda avanzata da Pt_2
, avente ad oggetto la corresponsione del rendimento del buono
[...]
fruttifero postale Q/P n. 055 emesso in data 23/4/1987, l'aveva condannata al pagamento della somma di € 3.859,58, oltre agli interessi legali dalla data di costituzione in mora sino al saldo.
Col gravame, - che pure ha precisato di aver corrisposto quanto Parte_1
dovuto in esecuzione della pronuncia appellata - ha contestato il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure, chiedendo un nuovo vaglio sulle difese già spiegate.
Costituendosi, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ebbene, così compendiate le diverse allegazioni, la statuizione impugnata deve essere riformata, per le seguenti considerazioni.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza per l'inconferenza del richiamo, in motivazione, alla pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007, in quanto quest'ultima concerne buoni postali a termine per i quali, al momento dell'emissione erano state applicate condizioni diverse rispetto a quelle prospettate all'atto della sottoscrizione. Argomenta che, nella fattispecie per cui è causa, nessun dubbio può residuare circa l'appartenenza del titolo – considerata la stampigliatura sia sul fronte sia sul retro – alla serie Q/P, per la quale il D.M. 13/6/1986,
entrato in vigore prima dell'acquisto operato dagli investitori, fissava i tassi di interesse. Deduce che i buoni postali, oggetto di lite, non sono annoverabili tra i titoli di credito ma fra i titoli del debito pubblico, seppur con caratteristiche precipue, e come tali assoggettati alle prescrizioni stabilite con appositi
3 Decreti Ministeriali. Specificamente, rileva che per questi buoni continua ad essere applicabile la disciplina di cui all'art. 173 d.p.r. 156/1973, anche per le variazioni in pejus di tassi di rendimento disposte con decreto ministeriale,
stante peraltro la pronuncia delle Sezioni Unite sul punto (n. 3963/2019).
Ebbene, in punto di diritto, deve in primo luogo evidenziarsi che è
incontestato il diritto potestativo di revisione del tasso annuale di remunerazione dei buoni postali fruttiferi, espressamente contemplato dall'art. 173 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di BancoPosta e di telecomunicazioni” (c.d. codice postale), come novellato dalla L. 588/1974, il quale dispone “le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
La variazione anche in pejus del rendimento dei titoli è consentita dalla natura dei buoni postali fruttiferi costituenti documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (Cass. n. 4384/2022 e n. 4748/2022), funzionali all'identificazione dell'avente diritto alla prestazione, in quanto tali sottratti ai principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono invece i titoli di credito. Proprio in ragione di ciò, i titoli di legittimazione sono passibili di integrazione extra testuale, meccanismo quest'ultimo che “implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo” (Cass.
4 n. 25583/2023).
La questione delle condizioni di operatività delle variazioni del tasso di rendimento dei buoni postali fruttiferi delle serie precedenti quella contraddistinta con la lettera “Q” in senso peggiorativo per i risparmiatori ha di recente formato oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, la quale ha avuto modo di precisare come la messa a disposizione presso gli uffici postali della “tabella concernete la revisione dei tassi di interesse (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 3
giugno 1986) non costituisca affatto una parte delle modalità di comunicazione all'interessato dell'intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”. Ha chiarito altresì la Corte che “la precisazione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È
quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui inosservanza dipende la vincolatività della variazione per il risparmiatore” (Cass. SS.UU. n.
3963/2019). La conclusione si desume dalla presunzione legale di conoscenza del contenuto del decreto ministeriale in forza della pubblicità assicurata a questo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Peraltro, la disposizione dell'art. 173 D.p.r. n. 156/1973 ha superato il sospetto di incostituzionalità per contrarietà al canone dell'art. 3 Cost., sotto il
5 profilo della disparità di disciplina rispetto alle regole dettate dal TUB in tema di comunicazione delle modificazioni unilaterali dei contratti bancari. La
Corte costituzionale, con statuizione n. 26/2020, ha infatti rinvenuto il fondamento giustificativo della differenziazione nella “natura giuridica delle poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) e nella conseguenziale eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari Parte_1
offerti dal sistema bancario”. In altri termini, la “soggettività statuale del soggetto emittente e le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”
consentono alla modificazione di operare all'interno del contratto di sottoscrizione del buono con un meccanismo di integrazione ab externo del suo contenuto.
Da ultimo, la Corte di Cassazione specifica che “è del tutto chiaro, nell'ottica della decisione delle sezioni unite del 2019, che l'articolo 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'art. 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che,
è superfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. E che la norma abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione delle osservazioni svolte in precedenza con riguardo alla complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi quali strumenti nella sostanza del debito pubblico;
né rileva in alcun modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale,
giacché esso rinviene evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa” (Cass. n. 4748/2022).
6 Le conclusioni, più volte riaffermate dalla Suprema Corte, sono state di recente richiamate per la questione afferente al rendimento da corrispondere al legittimato per l'ultimo decennio di vigenza contrattuale in relazione ai titoli della serie Q/P. La Corte di legittimità, infatti, chiarisce che il meccanismo dell'integrazione cogente, alla base della variazione dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi delle serie emesse antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. dell'86, è sostituito, quanto ai titoli della serie
Q/P da un meccanismo di integrazione suppletiva ex art. 1374 c.c. che non confligge con alcuno dei canoni dell'ermeneutica contrattuale.
Segnatamente, la Corte argomenta “l'emissione di una nuova serie di buoni,
utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (“P”), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie
(“Q/P”) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio,
non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”.
Prosegue, ancora, la Corte richiamando un altro principio di diritto già
7 espresso, ribadendo che “la disciplina contenuta nell'abrogato D.P.R. n.
156/1973 art. 173, come novellato, che consentiva variazioni, anche in peius,
del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie,
istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. n. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”. La Corte di legittimità, concludendo, afferma che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie Q, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie Q/P, con la disciplina prevista per i buoni della serie P, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della
8 disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa”. Peraltro,
specifica “non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie Q/P e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie P.
Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico”.
A ciò si aggiunga che, come correttamente osservato dall'appellante, non è
applicabile al caso di specie il principio di diritto affermato dalle Sezioni
Unite nel 2007, difatti “la disciplina sostituiva non opera, invece, con riguardo alle condizioni operanti al momento della sottoscrizione: si è già
dato conto del principio, enunciato da Cass. Sez. U. 2007 n. 13979, secondo cui ove il buono indichi rendimenti difformi da quelli previsti dalle prescrizioni ministeriali deve prevalere quanto risultante dal titolo, giacché il titolo riproduce il contenuto di un accordo negoziale. Ciò sta a significare che le norme che disciplinano i tassi dei buoni di nuova emissione non hanno portata cogente;
esse soccombono, infatti, a fronte di pattuizioni di diverso tenore.
L'inattuabilità di una sostituzione della misura degli interessi convenuti contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova
9 emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie.
Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione dell'art. 1374 c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione cogente, operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti. L'integrazione opera, naturalmente, avendo riguardo alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che,
quale che sia la natura di tale atto, venga in questione una integrazione ad opera della legge, visto che il D.M. n. 13 giugno 1986 ripete la sua autorità
dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 1, il quale abilita l'autorità
ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi…Una
integrazione suppletiva, e non cogente, si giustifica, con riguardo ai buoni, in quanto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2007, le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo (salvo il caso,
che qui non interessa, dello ius variandi operante con riguardo ai tassi in un momento successivo all'emissione dei buoni): onde le dette previsioni hanno natura dispositiva. L'integrazione trova, poi, una propria concreta ragion d'essere, in fattispecie quale quella in esame, stante la mancanza, nel senso sopra chiarito, di un'apposita regolamentazione di una parte dei rendimenti del buono trentennale: va qui rammentata la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti”. (Cass. n.
25583/2023).
10 Pertanto, l'integrazione suppletiva del testo negoziale consente di concludere che per l'ultimo decennio il rendimento dei buoni postali fruttiferi della serie
Q/P si adegua alle prescrizioni del D.M. 13/6/1986 e conferma la correttezza dell'operato di . Ne consegue che in riforma della pronuncia di Parte_1
primo grado, la domanda di (doveva e) deve essere respinta. Parte_2
La peculiarità della questione dibattuta, solo di recente appianata dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
*****
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
PP De EG NO IB LO
11
All'udienza collegiale del 24 ottobre 2025, chiamata la causa n. 1901/2021
R.G, dinanzi al Collegio così composto:
1) Dott. NO IB LO Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. PP De EG Consigliere rel.
Sono comparsi: l'avv. Antonia De Luca in sostituzione dell'avv. Farana per l'appellante, l'avv. Lo Pinto per l'appellato; entrambi discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
La Corte d'Appello di Palermo Sezione Terza Civile
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. NO IB LO Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. PP De EG Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna del 24/10/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a
1 nella causa civile iscritta al n. 1817/2021 R.G. vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Farana
Appellante
e:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1
dall'Avv. NO Lo Pinto
Appellato
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione del 9.11.2021 e in riforma dell'ordinanza emessa il 13.10.2021, ai sensi dell'art. 702 ter, comma V, c.p.c. dal Tribunale di Termini Imerese:
rigetta le domande proposte da;
Parte_2
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
PP De EG NO IB LO
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.11.2021, ha proposto appello Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa il 13/10/2021 dal Tribunale di
2 Termini Imerese, che in accoglimento della domanda avanzata da Pt_2
, avente ad oggetto la corresponsione del rendimento del buono
[...]
fruttifero postale Q/P n. 055 emesso in data 23/4/1987, l'aveva condannata al pagamento della somma di € 3.859,58, oltre agli interessi legali dalla data di costituzione in mora sino al saldo.
Col gravame, - che pure ha precisato di aver corrisposto quanto Parte_1
dovuto in esecuzione della pronuncia appellata - ha contestato il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure, chiedendo un nuovo vaglio sulle difese già spiegate.
Costituendosi, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ebbene, così compendiate le diverse allegazioni, la statuizione impugnata deve essere riformata, per le seguenti considerazioni.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza per l'inconferenza del richiamo, in motivazione, alla pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007, in quanto quest'ultima concerne buoni postali a termine per i quali, al momento dell'emissione erano state applicate condizioni diverse rispetto a quelle prospettate all'atto della sottoscrizione. Argomenta che, nella fattispecie per cui è causa, nessun dubbio può residuare circa l'appartenenza del titolo – considerata la stampigliatura sia sul fronte sia sul retro – alla serie Q/P, per la quale il D.M. 13/6/1986,
entrato in vigore prima dell'acquisto operato dagli investitori, fissava i tassi di interesse. Deduce che i buoni postali, oggetto di lite, non sono annoverabili tra i titoli di credito ma fra i titoli del debito pubblico, seppur con caratteristiche precipue, e come tali assoggettati alle prescrizioni stabilite con appositi
3 Decreti Ministeriali. Specificamente, rileva che per questi buoni continua ad essere applicabile la disciplina di cui all'art. 173 d.p.r. 156/1973, anche per le variazioni in pejus di tassi di rendimento disposte con decreto ministeriale,
stante peraltro la pronuncia delle Sezioni Unite sul punto (n. 3963/2019).
Ebbene, in punto di diritto, deve in primo luogo evidenziarsi che è
incontestato il diritto potestativo di revisione del tasso annuale di remunerazione dei buoni postali fruttiferi, espressamente contemplato dall'art. 173 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di BancoPosta e di telecomunicazioni” (c.d. codice postale), come novellato dalla L. 588/1974, il quale dispone “le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
La variazione anche in pejus del rendimento dei titoli è consentita dalla natura dei buoni postali fruttiferi costituenti documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (Cass. n. 4384/2022 e n. 4748/2022), funzionali all'identificazione dell'avente diritto alla prestazione, in quanto tali sottratti ai principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono invece i titoli di credito. Proprio in ragione di ciò, i titoli di legittimazione sono passibili di integrazione extra testuale, meccanismo quest'ultimo che “implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo” (Cass.
4 n. 25583/2023).
La questione delle condizioni di operatività delle variazioni del tasso di rendimento dei buoni postali fruttiferi delle serie precedenti quella contraddistinta con la lettera “Q” in senso peggiorativo per i risparmiatori ha di recente formato oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, la quale ha avuto modo di precisare come la messa a disposizione presso gli uffici postali della “tabella concernete la revisione dei tassi di interesse (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 3
giugno 1986) non costituisca affatto una parte delle modalità di comunicazione all'interessato dell'intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”. Ha chiarito altresì la Corte che “la precisazione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È
quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui inosservanza dipende la vincolatività della variazione per il risparmiatore” (Cass. SS.UU. n.
3963/2019). La conclusione si desume dalla presunzione legale di conoscenza del contenuto del decreto ministeriale in forza della pubblicità assicurata a questo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Peraltro, la disposizione dell'art. 173 D.p.r. n. 156/1973 ha superato il sospetto di incostituzionalità per contrarietà al canone dell'art. 3 Cost., sotto il
5 profilo della disparità di disciplina rispetto alle regole dettate dal TUB in tema di comunicazione delle modificazioni unilaterali dei contratti bancari. La
Corte costituzionale, con statuizione n. 26/2020, ha infatti rinvenuto il fondamento giustificativo della differenziazione nella “natura giuridica delle poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) e nella conseguenziale eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari Parte_1
offerti dal sistema bancario”. In altri termini, la “soggettività statuale del soggetto emittente e le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”
consentono alla modificazione di operare all'interno del contratto di sottoscrizione del buono con un meccanismo di integrazione ab externo del suo contenuto.
Da ultimo, la Corte di Cassazione specifica che “è del tutto chiaro, nell'ottica della decisione delle sezioni unite del 2019, che l'articolo 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'art. 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che,
è superfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. E che la norma abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione delle osservazioni svolte in precedenza con riguardo alla complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi quali strumenti nella sostanza del debito pubblico;
né rileva in alcun modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale,
giacché esso rinviene evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa” (Cass. n. 4748/2022).
6 Le conclusioni, più volte riaffermate dalla Suprema Corte, sono state di recente richiamate per la questione afferente al rendimento da corrispondere al legittimato per l'ultimo decennio di vigenza contrattuale in relazione ai titoli della serie Q/P. La Corte di legittimità, infatti, chiarisce che il meccanismo dell'integrazione cogente, alla base della variazione dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi delle serie emesse antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. dell'86, è sostituito, quanto ai titoli della serie
Q/P da un meccanismo di integrazione suppletiva ex art. 1374 c.c. che non confligge con alcuno dei canoni dell'ermeneutica contrattuale.
Segnatamente, la Corte argomenta “l'emissione di una nuova serie di buoni,
utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (“P”), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie
(“Q/P”) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio,
non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”.
Prosegue, ancora, la Corte richiamando un altro principio di diritto già
7 espresso, ribadendo che “la disciplina contenuta nell'abrogato D.P.R. n.
156/1973 art. 173, come novellato, che consentiva variazioni, anche in peius,
del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie,
istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. n. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”. La Corte di legittimità, concludendo, afferma che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie Q, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie Q/P, con la disciplina prevista per i buoni della serie P, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della
8 disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa”. Peraltro,
specifica “non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie Q/P e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie P.
Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico”.
A ciò si aggiunga che, come correttamente osservato dall'appellante, non è
applicabile al caso di specie il principio di diritto affermato dalle Sezioni
Unite nel 2007, difatti “la disciplina sostituiva non opera, invece, con riguardo alle condizioni operanti al momento della sottoscrizione: si è già
dato conto del principio, enunciato da Cass. Sez. U. 2007 n. 13979, secondo cui ove il buono indichi rendimenti difformi da quelli previsti dalle prescrizioni ministeriali deve prevalere quanto risultante dal titolo, giacché il titolo riproduce il contenuto di un accordo negoziale. Ciò sta a significare che le norme che disciplinano i tassi dei buoni di nuova emissione non hanno portata cogente;
esse soccombono, infatti, a fronte di pattuizioni di diverso tenore.
L'inattuabilità di una sostituzione della misura degli interessi convenuti contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova
9 emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie.
Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione dell'art. 1374 c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione cogente, operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti. L'integrazione opera, naturalmente, avendo riguardo alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che,
quale che sia la natura di tale atto, venga in questione una integrazione ad opera della legge, visto che il D.M. n. 13 giugno 1986 ripete la sua autorità
dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 1, il quale abilita l'autorità
ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi…Una
integrazione suppletiva, e non cogente, si giustifica, con riguardo ai buoni, in quanto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2007, le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo (salvo il caso,
che qui non interessa, dello ius variandi operante con riguardo ai tassi in un momento successivo all'emissione dei buoni): onde le dette previsioni hanno natura dispositiva. L'integrazione trova, poi, una propria concreta ragion d'essere, in fattispecie quale quella in esame, stante la mancanza, nel senso sopra chiarito, di un'apposita regolamentazione di una parte dei rendimenti del buono trentennale: va qui rammentata la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti”. (Cass. n.
25583/2023).
10 Pertanto, l'integrazione suppletiva del testo negoziale consente di concludere che per l'ultimo decennio il rendimento dei buoni postali fruttiferi della serie
Q/P si adegua alle prescrizioni del D.M. 13/6/1986 e conferma la correttezza dell'operato di . Ne consegue che in riforma della pronuncia di Parte_1
primo grado, la domanda di (doveva e) deve essere respinta. Parte_2
La peculiarità della questione dibattuta, solo di recente appianata dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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