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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11842/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Teresa Fusco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caivano (NA), alla via C. Monteverdi n. 26;
RICORRENTE
E
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Anna Ciaraldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a Liri
(NA), alla via Marconi n.2;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, la sig.ra , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 25.01.2014 con il sig.
[...] e precisando che dalla loro unione erano nati due figli: (nata CP_1 Per_1 il 26.04.2014) e (nato il [...]), considerata l'intollerabilità della Per_2 prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 27.12.2022 il Presidente f.f. fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé all'udienza del 02.05.2023.
Incardinato regolarmente il giudizio, il sig. si costituiva in Controparte_1 giudizio con memoria difensiva depositata in data 24.04.2023, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione dalla moglie alle condizioni di cui alla memoria.
In data 02.05.2023 innanzi al Presidente f.f., preso atto dell'assenza dei coniugi e della richiesta di rinvio da procuratore di parte ricorrente, oltre che per delega per parte resistente, per una riconciliazione in atto, rinviava all'udienza del
10.10.2023.
Alla predetta udienza, comparivano personalmente entrambi i coniugi innanzi al
Presidente f.f., il quale, all'esito dell'audizione delle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui al provvedimento depositato in atti in data 10.10.2023, per cui, nell'autorizzare i coniugi a vivere separatamente provvedeva nei termini qui di seguito integralmente trascritti: in primo luogo, così come richiesto, va disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. Quanto al diritto/dovere di visita del padre, i coniugi in udienza hanno raggiunto il seguente accordo, che può esser recepito in quanto conforme all'interesse dei minori: il lunedì mattina il padre andrà a prendere i minori presso l'abitazione materna per accompagnarli a scuola e nel medesimo giorno starà con i minori il pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 21.30, riportandoli dopo cena e con i compiti svolti.
Il mercoledì mattina andrà a prenderli presso l'abitazione materna per accompagnarli a scuola e nel medesimo giorno starà con i minori il pomeriggio dall'uscita di scuola, occupandosi delle attività sportive, con pernotto presso il padre che provvederà a riaccompagnarli a scuola il mattino successive (giovedì). Inoltre il padre terrà con sé i minori a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola alla
Domenica sera, riportandoli dopo cena presso l'abitazione materna entro le ore ore
21.30. In aggiunta a tali accordi vanno regolamentate le festività ed I periodi estivi che salvo diverso accordo devono esser disciplinati come segue: durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre starà con i minori il 24 dicembre ed il 1 e 6 gennaio, oppure il 25 ed il 31 dicembre e la sera del 5 gennaio con pernotto;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza. Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni, e salva ogni diversa valutazione all'esito dell'istruttoria, osserva quanto segue. Parte ricorrente svolge la professione di avvocato ed ha dichiarato di guadagnare circa 1000,00 euro al mese, parte resistente è comandante della stazione dei carabinieri di
Secondigliano ed ha dichiarato di percepire circa 2300,00 euro al mese comprensivo di straordinari. In ragione di ciò, in relazione alla previsione di un assegno a carico del resistente ed in favore della ricorrente a titolo di mantenimento dei figli minori, valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto sopra evidenziate, si ritiene congruo stabilire a carico del resistente ed in favore della ricorrente a titolo di mantenimento dei due figli, un assegno complessivo pari ad euro
600,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. Va infine dichiarato, ai sensi dell'art.
191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Designato, poi, il giudice istruttore, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 05.03.2024 disponendo la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte.
Rimessa la causa al giudice istruttore e depositate le memorie integrative, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 02.10.2024.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., esaminato quanto depositato dalle parti, all'udienza del 02.10.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il G.I. rinviava per la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 26.03.2025.
Alla predetta udienza, comparivano personalmente i coniugi innanzi il G.I., il quale formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis, con previsione - quale importo del mantenimento dovuto dal alla per il mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli- di euro 650,00 mensili, con conferma delle ulteriori condizioni di cui ai provvedimenti provvisori ivi compreso l'assegno unico al 50% tra le parti.
Le parti accettavano la proposta ed il giudice riservava al collegio per la decisione con atti al pm per le conclusioni.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno accettato la proposta formulata dal giudice all'udienza del 26.03.2025 sopra riportata.
Le condizioni proposte dal giudice ed accettate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n.2, Parte II,
Serie A, anno 2014), per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 13.5.25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11842/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Teresa Fusco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caivano (NA), alla via C. Monteverdi n. 26;
RICORRENTE
E
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Anna Ciaraldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a Liri
(NA), alla via Marconi n.2;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, la sig.ra , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 25.01.2014 con il sig.
[...] e precisando che dalla loro unione erano nati due figli: (nata CP_1 Per_1 il 26.04.2014) e (nato il [...]), considerata l'intollerabilità della Per_2 prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 27.12.2022 il Presidente f.f. fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé all'udienza del 02.05.2023.
Incardinato regolarmente il giudizio, il sig. si costituiva in Controparte_1 giudizio con memoria difensiva depositata in data 24.04.2023, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione dalla moglie alle condizioni di cui alla memoria.
In data 02.05.2023 innanzi al Presidente f.f., preso atto dell'assenza dei coniugi e della richiesta di rinvio da procuratore di parte ricorrente, oltre che per delega per parte resistente, per una riconciliazione in atto, rinviava all'udienza del
10.10.2023.
Alla predetta udienza, comparivano personalmente entrambi i coniugi innanzi al
Presidente f.f., il quale, all'esito dell'audizione delle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui al provvedimento depositato in atti in data 10.10.2023, per cui, nell'autorizzare i coniugi a vivere separatamente provvedeva nei termini qui di seguito integralmente trascritti: in primo luogo, così come richiesto, va disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. Quanto al diritto/dovere di visita del padre, i coniugi in udienza hanno raggiunto il seguente accordo, che può esser recepito in quanto conforme all'interesse dei minori: il lunedì mattina il padre andrà a prendere i minori presso l'abitazione materna per accompagnarli a scuola e nel medesimo giorno starà con i minori il pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 21.30, riportandoli dopo cena e con i compiti svolti.
Il mercoledì mattina andrà a prenderli presso l'abitazione materna per accompagnarli a scuola e nel medesimo giorno starà con i minori il pomeriggio dall'uscita di scuola, occupandosi delle attività sportive, con pernotto presso il padre che provvederà a riaccompagnarli a scuola il mattino successive (giovedì). Inoltre il padre terrà con sé i minori a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola alla
Domenica sera, riportandoli dopo cena presso l'abitazione materna entro le ore ore
21.30. In aggiunta a tali accordi vanno regolamentate le festività ed I periodi estivi che salvo diverso accordo devono esser disciplinati come segue: durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre starà con i minori il 24 dicembre ed il 1 e 6 gennaio, oppure il 25 ed il 31 dicembre e la sera del 5 gennaio con pernotto;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza. Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni, e salva ogni diversa valutazione all'esito dell'istruttoria, osserva quanto segue. Parte ricorrente svolge la professione di avvocato ed ha dichiarato di guadagnare circa 1000,00 euro al mese, parte resistente è comandante della stazione dei carabinieri di
Secondigliano ed ha dichiarato di percepire circa 2300,00 euro al mese comprensivo di straordinari. In ragione di ciò, in relazione alla previsione di un assegno a carico del resistente ed in favore della ricorrente a titolo di mantenimento dei figli minori, valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto sopra evidenziate, si ritiene congruo stabilire a carico del resistente ed in favore della ricorrente a titolo di mantenimento dei due figli, un assegno complessivo pari ad euro
600,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. Va infine dichiarato, ai sensi dell'art.
191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Designato, poi, il giudice istruttore, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 05.03.2024 disponendo la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte.
Rimessa la causa al giudice istruttore e depositate le memorie integrative, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 02.10.2024.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., esaminato quanto depositato dalle parti, all'udienza del 02.10.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il G.I. rinviava per la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 26.03.2025.
Alla predetta udienza, comparivano personalmente i coniugi innanzi il G.I., il quale formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis, con previsione - quale importo del mantenimento dovuto dal alla per il mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli- di euro 650,00 mensili, con conferma delle ulteriori condizioni di cui ai provvedimenti provvisori ivi compreso l'assegno unico al 50% tra le parti.
Le parti accettavano la proposta ed il giudice riservava al collegio per la decisione con atti al pm per le conclusioni.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno accettato la proposta formulata dal giudice all'udienza del 26.03.2025 sopra riportata.
Le condizioni proposte dal giudice ed accettate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n.2, Parte II,
Serie A, anno 2014), per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 13.5.25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro