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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/09/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1586/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Cuccaro Patrick (C.F. ); C.F._2 ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tiberi Simone Parte_2 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._3 CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 Errichiello Maria Luisa (C.F. e dell'Avv. Schiavone Luigi (C.F. C.F._4
) C.F._5 CONVENUTO
OGGETTO: Controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
11.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27.02.2020, a seguito della dichiarazione di incompetenza pe territorio del Tribunale di Macerata, Parte_3
1
[...] ha convenuto in giudizio la e il , deducendo che, in Parte_2 Controparte_1 data 17.06.2019, la in qualità di concessionaria del servizio di riscossione Parte_2 coattiva delle entrate del ha notificato all'opponente una Controparte_1 ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910, recante n. ING/172-2019-810 del
05.06.2019, per l'importo di € 14.371,11; ha evidenziato che tale provvedimento mirava all'esecuzione forzata dell'ordinanza n. 24 del 24.04.2018, notificata in data 10.05.2018.
1.1 – L'attore ha formulato opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, alla luce dei seguenti motivi:
• inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento per mancanza di relata di notifica;
• nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza di motivazione;
• illegittimità dell'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 per carenza del visto di esecutività e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo;
• erronea quantificazione della somma dovuta a titolo di indennità da occupazione senza titolo, che non è certo, liquido ed esigibile e, pertanto, non può essere determinato unilateralmente dalla P.A.;
• violazione della legge Regionale Campania n. 5/2013.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento che gli è stata notificata, oppure, in subordine, di procedere alla rideterminazione dell'importo dovuto.
1.2 – Con comparsa depositata in data 23.06.2020, si è costituito in giudizio il CP_1
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, poiché
[...] sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 lett. f) c.p.a.; ha argomentato circa l'infondatezza nel merito dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
1.3 – In data 27.06.2020 si è costituita in giudizio, altresì, la rilevando la Parte_2 nullità dell'atto di citazione ed evidenziando la legittimità della procedura di esecuzione forzata, della pretesa impositiva e della consequenziale ingiunzione di pagamento, regolarmente notificata.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione formulata dalla controparte.
1.4 – A seguito della prima udienza, in cui è stata rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
2 c.p.c.; successivamente al deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexiees c.p.c..
2 – Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla Parte_2
2.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
2.2 – Nel caso di specie, l'atto di citazione deve essere considerato valido, poiché l'attore ha indicato i provvedimenti contestati e le ragioni di asserita illegittimità dei medesimi, argomentando anche in merito all'infondatezza della pretesa impositiva dell'Amministrazione.
Le convenute, quindi, sono state poste nelle condizioni per esercitare il proprio diritto di difesa.
3 – Inoltre, in via pregiudiziale in rito, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del
Tribunale adito.
3.1 – Sul punto, è necessario considerare che si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 6629/2003, in cui è stato affermato che, ove il Comune, disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la
3 controversia, promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario;
essa, infatti, investe, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo e non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia; esula, pertanto, dalla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia. Più in generale, recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale di un Comune appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la P.A. e il privato avente ad oggetto la proprietà dell'immobile e non un rapporto di tipo amministrativo
(cfr. Cassazione civile sez. un., 15/05/2017, n. 11988).
Tale conclusione, del resto, è condivisa anche dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, che ha affermato che la controversia sulla pretesa del comune di percepire un'indennità per l'occupazione di immobili, che l'ente abbia acquisito a seguito e per effetto di mancata ottemperanza a ordini di demolizione ex articolo 31 D.P.R. n. 380, ha ad oggetto diritti soggettivi;
ha precisato, altresì, che non può farsi riferimento alla giurisdizione esclusiva prevista dall'articolo 133 c.p.a. in materia di edilizia e urbanistica, dato che la stessa disposizione fa comunque salva la giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie relative a indennità o altri corrispettivi conseguenti a atti di natura ablatoria (cfr. Napoli, sez. II, Controparte_2
22/11/2024, n. 6440; Napoli, sez. VI, 07/11/2023, n. 6073; Controparte_2 Controparte_2
Napoli, sez. VI, 17/11/2022, n. 7112; Napoli, sez. III, 28/02/2022, n. 1347). Controparte_2
Peraltro, siffatta soluzione è stata avallata anche dal Consiglio di Stato e del Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che hanno affermato la giurisdizione ordinaria in relazione alla richiesta di pagamento dei canoni sull'immobile ormai acquisito al patrimonio comunale, trattandosi “pacificamente di una controversia su diritti soggettivi che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 01/10/2024, n. 7868;
C.G.A.R.S. sez. giur., 06/08/2021, n. 777).
3.2 – L'eccezione di difetto di giurisdizione, pertanto, è infondata.
4 – Nel merito, deve rilevarsi che la domanda formulata da parte attrice è fondata, dovendo essere anzitutto dichiarata la nullità dell'ingiunzione di pagamento contestata.
4 4.1 – Al riguardo, deve rilevarsi che lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile
1910 n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento;
ad esempio, si fa riferimento a crediti fissati con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti (cfr. Cassazione civile sez. un., 25/05/2009, n. 11992; Cassazione civile sez. un.,
01/02/2025, n. 2448). In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che un'ordinanza di sgombero emessa a carico di un abusivo occupante di suolo pubblico fosse espressione di un fatto predeterminato dal quale potessero accertarsi, ipso facto, l'an ed il quantum dell'importo dovuto dal trasgressore (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2000, n. 8162).
In applicazione di tali principi, peraltro, è stato chiarito anche che il procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A.
e correlativamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria (cfr. Cassazione civile sez. I,
10/06/1994, n. 5658).
4.2 – Nel caso in esame, l'ingiunzione riguarda un credito risarcitorio derivante dall'occupazione senza titolo di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale, che è stato unilateralmente determinato dal Comune sulla base di elementi desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Il credito in questione, dunque, è privo, per sua natura, dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità. Invero, la sua sussistenza e la sua quantificazione non scaturiscono da parametri predeterminati e oggettivi, in quanto presuppongono non solo l'accertamento dell'occupazione senza titolo, ma anche quello relativo alla sussistenza di un conseguente pregiudizio patrimoniale a carico della Pubblica Amministrazione;
inoltre, il danno patito dal non può essere CP_1
5 automaticamente quantificato sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare, dovendo essere individuato utilizzando come parametro di riferimento il valore locativo di mercato dell'immobile occupato, alla luce di un esame in concreto delle caratteristiche del medesimo cespite.
Ne consegue la nullità dell'ingiunzione di pagamento contestata, poiché la stessa è stata emessa in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
5 – Tale conclusione non esclude la necessità di esaminare, nel merito, la sussistenza del credito vantato dall'Amministrazione comunale. In effetti, l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n.
639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del Giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/02/2023, n. 3843; Cassazione civile sez. lav.,
20/06/2016, n. 12674).
Nel caso in esame, la somma richiesta all'odierno attore non può essere qualificata come corrispettivo per il godimento dell'immobile di proprietà del Comune, atteso che tra le parti non sussiste alcun rapporto obbligatorio;
come è stato anticipato al paragrafo precedente, il credito vantato dall'Amministrazione ha natura risarcitoria, poiché deriva da un fatto illecito, ossia l'occupazione senza titolo di un immobile acquisito al patrimonio comunale.
5.1 – Al riguardo, quindi, occorre richiamare la motivazione della sentenza n. 33645/2022, emessa in data 15.11.2022 dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella quale, ammessa l'operatività della tutela risarcitoria nelle ipotesi di compressione dei diritti reali e premessa la distinzione tra danno evento e danno conseguenza, è stato definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà.
In particolare, è stato affermato che la domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. L'evento di danno cagionato dall'occupazione abusiva di un immobile riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza
6 immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
In sintesi, il danno conseguenza risarcibile, nelle ipotesi di occupazione senza titolo di un bene, consiste nella concreta possibilità di godimento perduta dal proprietario. Conseguentemente, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
5.2 – Nel caso di specie, il convenuto non ha allegato una specifica possibilità di CP_1 godimento dell'immobile, che è stata perduta a causa dell'occupazione abusiva, essendosi limitato a evidenziare che i beni in questione “sono entrati nel patrimonio della Pubblica
Amministrazione che può decidere in ogni momento cosa farne per legge (art. 31 dpr 380/2001), alternativamente alla demolizione” e che l'omesso rilascio degli stessi ha impedito anche di compiere ogni valutazione in merito alla destinazione d'uso. In questa prospettiva, dunque, non è stato neppure prospettato un danno patrimoniale a carico del derivante dalla condotta CP_1 dell'attore.
D'altra parte, è necessario considerare che l'invocato art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, al comma 5, prevede che “l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo
17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”. La Corte Costituzionale, all'interno della sentenza n.
140/2018, ha affermato che tale normativa implica che l'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale debba, di regola, essere demolita e che possa essere conservata, in via eccezionale, soltanto se, con autonoma deliberazione del consiglio comunale relativa alla singola opera, si ritenga, sulla base di tutte le circostanze del caso, l'esistenza di uno specifico interesse pubblico alla conservazione della stessa e la prevalenza di questo sull'interesse pubblico al ripristino della
7 conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, nonché l'assenza di un contrasto della conservazione dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.
Pertanto, l'ente comunale, di regola, non trae alcun beneficio patrimoniale dagli immobili abusivi acquisiti al proprio patrimonio, poiché gli stessi devono essere demoliti;
soltanto in presenza di condizione eccezionali, è possibile deliberare la conservazione dei cespiti in questione.
Nel caso di specie, il convenuto non ha neppure allegato la sussistenza dei presupposti CP_1 per la conservazione del bene occupato e per la sua destinazione a un uso produttivo di introiti economici. Conseguentemente, deve escludersi che, in assenza dell'occupazione senza titolo dei beni per cui è causa, l'Amministrazione Pubblica ne avrebbe tratto un guadagno;
pertanto, la condotta dell'odierno attore, pur essendo illecita, non ha determinato alcun danno patrimoniale risarcibile.
In questa prospettiva, il credito indicato all'interno dell'ingiunzione di pagamento contestata si rivela insussistente.
6 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dei convenuti, in solido, in favore del difensore antistatario di parte attrice.
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia III del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù del valore della lite, più prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento che al massimo indicato dalla stessa, nonché della serialità delle questioni trattate;
non vengono liquidate le spese di iscrizione al ruolo, non essendovi prova del pagamento delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'insussistenza del credito indicato all'interno dell'ingiunzione di pagamento n.
ING/172-2019-810 del 05.06.2019;
2. condanna i convenuti, in solido, alla rifusione in favore del difensore antistatario di parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.538,50, oltre spese generali, IVA e
8 CPA, come per legge.
Nola, 17/09/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1586/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Cuccaro Patrick (C.F. ); C.F._2 ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tiberi Simone Parte_2 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._3 CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 Errichiello Maria Luisa (C.F. e dell'Avv. Schiavone Luigi (C.F. C.F._4
) C.F._5 CONVENUTO
OGGETTO: Controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
11.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27.02.2020, a seguito della dichiarazione di incompetenza pe territorio del Tribunale di Macerata, Parte_3
1
[...] ha convenuto in giudizio la e il , deducendo che, in Parte_2 Controparte_1 data 17.06.2019, la in qualità di concessionaria del servizio di riscossione Parte_2 coattiva delle entrate del ha notificato all'opponente una Controparte_1 ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910, recante n. ING/172-2019-810 del
05.06.2019, per l'importo di € 14.371,11; ha evidenziato che tale provvedimento mirava all'esecuzione forzata dell'ordinanza n. 24 del 24.04.2018, notificata in data 10.05.2018.
1.1 – L'attore ha formulato opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, alla luce dei seguenti motivi:
• inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento per mancanza di relata di notifica;
• nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza di motivazione;
• illegittimità dell'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 per carenza del visto di esecutività e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo;
• erronea quantificazione della somma dovuta a titolo di indennità da occupazione senza titolo, che non è certo, liquido ed esigibile e, pertanto, non può essere determinato unilateralmente dalla P.A.;
• violazione della legge Regionale Campania n. 5/2013.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento che gli è stata notificata, oppure, in subordine, di procedere alla rideterminazione dell'importo dovuto.
1.2 – Con comparsa depositata in data 23.06.2020, si è costituito in giudizio il CP_1
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, poiché
[...] sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 lett. f) c.p.a.; ha argomentato circa l'infondatezza nel merito dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
1.3 – In data 27.06.2020 si è costituita in giudizio, altresì, la rilevando la Parte_2 nullità dell'atto di citazione ed evidenziando la legittimità della procedura di esecuzione forzata, della pretesa impositiva e della consequenziale ingiunzione di pagamento, regolarmente notificata.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione formulata dalla controparte.
1.4 – A seguito della prima udienza, in cui è stata rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
2 c.p.c.; successivamente al deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexiees c.p.c..
2 – Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla Parte_2
2.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
2.2 – Nel caso di specie, l'atto di citazione deve essere considerato valido, poiché l'attore ha indicato i provvedimenti contestati e le ragioni di asserita illegittimità dei medesimi, argomentando anche in merito all'infondatezza della pretesa impositiva dell'Amministrazione.
Le convenute, quindi, sono state poste nelle condizioni per esercitare il proprio diritto di difesa.
3 – Inoltre, in via pregiudiziale in rito, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del
Tribunale adito.
3.1 – Sul punto, è necessario considerare che si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 6629/2003, in cui è stato affermato che, ove il Comune, disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la
3 controversia, promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario;
essa, infatti, investe, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo e non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia; esula, pertanto, dalla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia. Più in generale, recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale di un Comune appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la P.A. e il privato avente ad oggetto la proprietà dell'immobile e non un rapporto di tipo amministrativo
(cfr. Cassazione civile sez. un., 15/05/2017, n. 11988).
Tale conclusione, del resto, è condivisa anche dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, che ha affermato che la controversia sulla pretesa del comune di percepire un'indennità per l'occupazione di immobili, che l'ente abbia acquisito a seguito e per effetto di mancata ottemperanza a ordini di demolizione ex articolo 31 D.P.R. n. 380, ha ad oggetto diritti soggettivi;
ha precisato, altresì, che non può farsi riferimento alla giurisdizione esclusiva prevista dall'articolo 133 c.p.a. in materia di edilizia e urbanistica, dato che la stessa disposizione fa comunque salva la giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie relative a indennità o altri corrispettivi conseguenti a atti di natura ablatoria (cfr. Napoli, sez. II, Controparte_2
22/11/2024, n. 6440; Napoli, sez. VI, 07/11/2023, n. 6073; Controparte_2 Controparte_2
Napoli, sez. VI, 17/11/2022, n. 7112; Napoli, sez. III, 28/02/2022, n. 1347). Controparte_2
Peraltro, siffatta soluzione è stata avallata anche dal Consiglio di Stato e del Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che hanno affermato la giurisdizione ordinaria in relazione alla richiesta di pagamento dei canoni sull'immobile ormai acquisito al patrimonio comunale, trattandosi “pacificamente di una controversia su diritti soggettivi che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 01/10/2024, n. 7868;
C.G.A.R.S. sez. giur., 06/08/2021, n. 777).
3.2 – L'eccezione di difetto di giurisdizione, pertanto, è infondata.
4 – Nel merito, deve rilevarsi che la domanda formulata da parte attrice è fondata, dovendo essere anzitutto dichiarata la nullità dell'ingiunzione di pagamento contestata.
4 4.1 – Al riguardo, deve rilevarsi che lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile
1910 n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento;
ad esempio, si fa riferimento a crediti fissati con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti (cfr. Cassazione civile sez. un., 25/05/2009, n. 11992; Cassazione civile sez. un.,
01/02/2025, n. 2448). In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che un'ordinanza di sgombero emessa a carico di un abusivo occupante di suolo pubblico fosse espressione di un fatto predeterminato dal quale potessero accertarsi, ipso facto, l'an ed il quantum dell'importo dovuto dal trasgressore (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2000, n. 8162).
In applicazione di tali principi, peraltro, è stato chiarito anche che il procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A.
e correlativamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria (cfr. Cassazione civile sez. I,
10/06/1994, n. 5658).
4.2 – Nel caso in esame, l'ingiunzione riguarda un credito risarcitorio derivante dall'occupazione senza titolo di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale, che è stato unilateralmente determinato dal Comune sulla base di elementi desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Il credito in questione, dunque, è privo, per sua natura, dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità. Invero, la sua sussistenza e la sua quantificazione non scaturiscono da parametri predeterminati e oggettivi, in quanto presuppongono non solo l'accertamento dell'occupazione senza titolo, ma anche quello relativo alla sussistenza di un conseguente pregiudizio patrimoniale a carico della Pubblica Amministrazione;
inoltre, il danno patito dal non può essere CP_1
5 automaticamente quantificato sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare, dovendo essere individuato utilizzando come parametro di riferimento il valore locativo di mercato dell'immobile occupato, alla luce di un esame in concreto delle caratteristiche del medesimo cespite.
Ne consegue la nullità dell'ingiunzione di pagamento contestata, poiché la stessa è stata emessa in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
5 – Tale conclusione non esclude la necessità di esaminare, nel merito, la sussistenza del credito vantato dall'Amministrazione comunale. In effetti, l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n.
639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del Giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/02/2023, n. 3843; Cassazione civile sez. lav.,
20/06/2016, n. 12674).
Nel caso in esame, la somma richiesta all'odierno attore non può essere qualificata come corrispettivo per il godimento dell'immobile di proprietà del Comune, atteso che tra le parti non sussiste alcun rapporto obbligatorio;
come è stato anticipato al paragrafo precedente, il credito vantato dall'Amministrazione ha natura risarcitoria, poiché deriva da un fatto illecito, ossia l'occupazione senza titolo di un immobile acquisito al patrimonio comunale.
5.1 – Al riguardo, quindi, occorre richiamare la motivazione della sentenza n. 33645/2022, emessa in data 15.11.2022 dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella quale, ammessa l'operatività della tutela risarcitoria nelle ipotesi di compressione dei diritti reali e premessa la distinzione tra danno evento e danno conseguenza, è stato definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà.
In particolare, è stato affermato che la domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. L'evento di danno cagionato dall'occupazione abusiva di un immobile riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza
6 immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
In sintesi, il danno conseguenza risarcibile, nelle ipotesi di occupazione senza titolo di un bene, consiste nella concreta possibilità di godimento perduta dal proprietario. Conseguentemente, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
5.2 – Nel caso di specie, il convenuto non ha allegato una specifica possibilità di CP_1 godimento dell'immobile, che è stata perduta a causa dell'occupazione abusiva, essendosi limitato a evidenziare che i beni in questione “sono entrati nel patrimonio della Pubblica
Amministrazione che può decidere in ogni momento cosa farne per legge (art. 31 dpr 380/2001), alternativamente alla demolizione” e che l'omesso rilascio degli stessi ha impedito anche di compiere ogni valutazione in merito alla destinazione d'uso. In questa prospettiva, dunque, non è stato neppure prospettato un danno patrimoniale a carico del derivante dalla condotta CP_1 dell'attore.
D'altra parte, è necessario considerare che l'invocato art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, al comma 5, prevede che “l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo
17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”. La Corte Costituzionale, all'interno della sentenza n.
140/2018, ha affermato che tale normativa implica che l'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale debba, di regola, essere demolita e che possa essere conservata, in via eccezionale, soltanto se, con autonoma deliberazione del consiglio comunale relativa alla singola opera, si ritenga, sulla base di tutte le circostanze del caso, l'esistenza di uno specifico interesse pubblico alla conservazione della stessa e la prevalenza di questo sull'interesse pubblico al ripristino della
7 conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, nonché l'assenza di un contrasto della conservazione dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.
Pertanto, l'ente comunale, di regola, non trae alcun beneficio patrimoniale dagli immobili abusivi acquisiti al proprio patrimonio, poiché gli stessi devono essere demoliti;
soltanto in presenza di condizione eccezionali, è possibile deliberare la conservazione dei cespiti in questione.
Nel caso di specie, il convenuto non ha neppure allegato la sussistenza dei presupposti CP_1 per la conservazione del bene occupato e per la sua destinazione a un uso produttivo di introiti economici. Conseguentemente, deve escludersi che, in assenza dell'occupazione senza titolo dei beni per cui è causa, l'Amministrazione Pubblica ne avrebbe tratto un guadagno;
pertanto, la condotta dell'odierno attore, pur essendo illecita, non ha determinato alcun danno patrimoniale risarcibile.
In questa prospettiva, il credito indicato all'interno dell'ingiunzione di pagamento contestata si rivela insussistente.
6 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dei convenuti, in solido, in favore del difensore antistatario di parte attrice.
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia III del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù del valore della lite, più prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento che al massimo indicato dalla stessa, nonché della serialità delle questioni trattate;
non vengono liquidate le spese di iscrizione al ruolo, non essendovi prova del pagamento delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'insussistenza del credito indicato all'interno dell'ingiunzione di pagamento n.
ING/172-2019-810 del 05.06.2019;
2. condanna i convenuti, in solido, alla rifusione in favore del difensore antistatario di parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.538,50, oltre spese generali, IVA e
8 CPA, come per legge.
Nola, 17/09/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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