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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 958/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SERANI ELISA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. SERANI ELISA CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio il giorno 8 agosto 2009 in SA NN RO (FG) dalla cui unione nascevano i figli , il 4 giugno 2010 e , il 18 novembre Per_1 Persona_2
2014. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – cui si sono riportate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013, tenuto conto del luogo di residenza del padre. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Si rileva, infine, che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte hanno dichiarato di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il giorno 8 agosto 2009 in SA NN CP_1
RO (FG) trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il medesimo Comune, numero n. 87, parte 2, serie A, anno 2009.
2. DISPONE l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori che ne cureranno congiuntamente la crescita, l'istruzione e l'educazione, con domicilio prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori: per quanto riguarda, tuttavia, le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità disgiuntamente. I coniugi si impegnano a tenere contatti, anche telefonici, al fine di consultarsi in ordine alle scelte che, a qualunque titolo, interessino i figli minori nonché per ogni utile ed opportuno aggiornamento circa le condizioni delle stesse e quant'altro li riguardi. In ogni caso, i genitori, dovranno tenere conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori, provvedendo altresì, ciascuno di essi, nei periodi in cui i figli sono loro affidati, ad accompagnarli ed a compiere tutto quanto necessario per il regolare svolgimento delle attività scolastiche, ricreative e sportive. I genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove si recheranno con i figli minori e i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che i figli dovessero intraprendere con uno dei genitori, dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore.
3. ASSEGNA la casa familiare, posta in Pisa, via Parini n.8, alla SI.ra , unitamente ai CP_1 beni mobili d'arredo, affinché vi continui a vivere con i figli minori e Per_1 [...]
. Per_2
4. DISPONE che la frequentazione dei minori con ogni genitore, in considerazione del fatto che il padre vive e lavora in Svizzera, sarà regolata nel seguente modo: il Sig. farà ritorno Pt_1 in Italia per due weekend al mese, allorquando terrà con sé entrambi i figli dal venerdì sera alla domenica a pranzo o comunque fino al momento in cui farà ritorno in Svizzera. Quanto sopra, fatte salve eSIenze o imprevisti non preventivabili. In occasione delle festività natalizie, i bambini trascorreranno, una settimana con il padre ed una con la madre. I minori trascorreranno le vacanze di Pasqua sempre con il padre. Durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli 15 giorni, anche non consecutivi. I genitori avranno, ad anni alterni, la priorità di scelta del periodo da trascorrere con i figli, ciascuno impegnandosi a comunicarlo all'altro entro il 30 maggio, momento a decorrere dal quale l'altro coniuge avrà 15 giorni di tempo per comunicare le proprie ferie.
5. PONE a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 1.000,00 per e di € 1.000,00 per (totale pari ad € 2.000,00/mese) rivalutabile Per_1 Persona_2 annualmente secondo indice ISTAT. In particolare sono da considerarsi spese ordinarie e quindi saranno sostenute dal genitore di volta in volta “di turno” quando si manifesta la necessità: il vitto, il contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), le attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali) il materiale scolastico di cancelleria, il contributo per i regali per gli amici dei bambini, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
6. DISPONE che le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% con rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del C.N.F. che di seguito si riassumono. a) Spese non rientranti nell'assegno di mantenimento e per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate;
b) spese non rientranti nell'assegno di mantenimento per le quali è richiesta la previa concertazione:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. c) Il rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso o fare una
contro
-proposta, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro la prima settimana del mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7. DISPONE che l'assegno unico corrisposto dallo Stato italiano sarà riscosso interamente dalla SI.ra , mentre i contributi erogati dallo Stato svizzero saranno interamente percepiti CP_1 dal SI. Pt_1
8. PONE l'obbliglo al SI. di versare alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, un Pt_1 Pt_3 assegno a titolo di contributo di mantenimento pari a € 300,00, rivalutabile secondo indice ISTAT.
9. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di SA NN RO (FG) di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separatamente, ciascuno libero di fissare la propria dimora dove meglio crede, con l'obbligo del mutuo rispetto nonché la vicendevole autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti e dei permessi tutti validi per l'espatrio anche per i figli.
- Il SI. è già residente presso l'immobile sito in Svizzera, loc. Morbio Inferiore, via Vela Pt_1
n. 44 D, il medesimo ha ancora, all'interno della casa familiare alcuni effetti personali che si impegna ad asportare entro e non oltre il entro il giorno 30 giugno 2025.
- I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente i figli minori a conflitti e/o litigi, nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare/criticare davanti ai figli minori l'altro genitore, ciò al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico dei figli minori stessi.
- I genitori, nell'eventualità di loro nuove relazioni, si impegnano ad evitare che i minori abbiano contatti o conoscano gli eventuali partners, perlomeno finché la relazione non assuma il carattere della stabilità.
- Al fine di consentire al SI. di percepire tutti i contributi che lo Stato svizzero mette a Pt_1 disposizione dei padri, la SI.ra si impegna a fornire al marito, senza dilazione, la CP_1 documentazione che si renderà necessaria, a sua semplice richiesta.
- Per tutto quanto nell'accordo non previsto le parti danno atto di aver già definito i loro pregressi rapporti economici e pertanto dichiarano di non aver reciprocamente più niente da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra.
Così deciso a Pisa il 14/07/2025 Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 958/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SERANI ELISA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. SERANI ELISA CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio il giorno 8 agosto 2009 in SA NN RO (FG) dalla cui unione nascevano i figli , il 4 giugno 2010 e , il 18 novembre Per_1 Persona_2
2014. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – cui si sono riportate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013, tenuto conto del luogo di residenza del padre. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Si rileva, infine, che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte hanno dichiarato di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il giorno 8 agosto 2009 in SA NN CP_1
RO (FG) trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il medesimo Comune, numero n. 87, parte 2, serie A, anno 2009.
2. DISPONE l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori che ne cureranno congiuntamente la crescita, l'istruzione e l'educazione, con domicilio prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori: per quanto riguarda, tuttavia, le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità disgiuntamente. I coniugi si impegnano a tenere contatti, anche telefonici, al fine di consultarsi in ordine alle scelte che, a qualunque titolo, interessino i figli minori nonché per ogni utile ed opportuno aggiornamento circa le condizioni delle stesse e quant'altro li riguardi. In ogni caso, i genitori, dovranno tenere conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori, provvedendo altresì, ciascuno di essi, nei periodi in cui i figli sono loro affidati, ad accompagnarli ed a compiere tutto quanto necessario per il regolare svolgimento delle attività scolastiche, ricreative e sportive. I genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove si recheranno con i figli minori e i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che i figli dovessero intraprendere con uno dei genitori, dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore.
3. ASSEGNA la casa familiare, posta in Pisa, via Parini n.8, alla SI.ra , unitamente ai CP_1 beni mobili d'arredo, affinché vi continui a vivere con i figli minori e Per_1 [...]
. Per_2
4. DISPONE che la frequentazione dei minori con ogni genitore, in considerazione del fatto che il padre vive e lavora in Svizzera, sarà regolata nel seguente modo: il Sig. farà ritorno Pt_1 in Italia per due weekend al mese, allorquando terrà con sé entrambi i figli dal venerdì sera alla domenica a pranzo o comunque fino al momento in cui farà ritorno in Svizzera. Quanto sopra, fatte salve eSIenze o imprevisti non preventivabili. In occasione delle festività natalizie, i bambini trascorreranno, una settimana con il padre ed una con la madre. I minori trascorreranno le vacanze di Pasqua sempre con il padre. Durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli 15 giorni, anche non consecutivi. I genitori avranno, ad anni alterni, la priorità di scelta del periodo da trascorrere con i figli, ciascuno impegnandosi a comunicarlo all'altro entro il 30 maggio, momento a decorrere dal quale l'altro coniuge avrà 15 giorni di tempo per comunicare le proprie ferie.
5. PONE a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 1.000,00 per e di € 1.000,00 per (totale pari ad € 2.000,00/mese) rivalutabile Per_1 Persona_2 annualmente secondo indice ISTAT. In particolare sono da considerarsi spese ordinarie e quindi saranno sostenute dal genitore di volta in volta “di turno” quando si manifesta la necessità: il vitto, il contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), le attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali) il materiale scolastico di cancelleria, il contributo per i regali per gli amici dei bambini, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
6. DISPONE che le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% con rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del C.N.F. che di seguito si riassumono. a) Spese non rientranti nell'assegno di mantenimento e per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate;
b) spese non rientranti nell'assegno di mantenimento per le quali è richiesta la previa concertazione:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. c) Il rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso o fare una
contro
-proposta, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro la prima settimana del mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7. DISPONE che l'assegno unico corrisposto dallo Stato italiano sarà riscosso interamente dalla SI.ra , mentre i contributi erogati dallo Stato svizzero saranno interamente percepiti CP_1 dal SI. Pt_1
8. PONE l'obbliglo al SI. di versare alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, un Pt_1 Pt_3 assegno a titolo di contributo di mantenimento pari a € 300,00, rivalutabile secondo indice ISTAT.
9. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di SA NN RO (FG) di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separatamente, ciascuno libero di fissare la propria dimora dove meglio crede, con l'obbligo del mutuo rispetto nonché la vicendevole autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti e dei permessi tutti validi per l'espatrio anche per i figli.
- Il SI. è già residente presso l'immobile sito in Svizzera, loc. Morbio Inferiore, via Vela Pt_1
n. 44 D, il medesimo ha ancora, all'interno della casa familiare alcuni effetti personali che si impegna ad asportare entro e non oltre il entro il giorno 30 giugno 2025.
- I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente i figli minori a conflitti e/o litigi, nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare/criticare davanti ai figli minori l'altro genitore, ciò al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico dei figli minori stessi.
- I genitori, nell'eventualità di loro nuove relazioni, si impegnano ad evitare che i minori abbiano contatti o conoscano gli eventuali partners, perlomeno finché la relazione non assuma il carattere della stabilità.
- Al fine di consentire al SI. di percepire tutti i contributi che lo Stato svizzero mette a Pt_1 disposizione dei padri, la SI.ra si impegna a fornire al marito, senza dilazione, la CP_1 documentazione che si renderà necessaria, a sua semplice richiesta.
- Per tutto quanto nell'accordo non previsto le parti danno atto di aver già definito i loro pregressi rapporti economici e pertanto dichiarano di non aver reciprocamente più niente da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra.
Così deciso a Pisa il 14/07/2025 Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori