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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1572 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: Altri contratti atipici – Opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Milano n. 495 e (C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_2
Martiri della Libertà n. 312, rappresentate e difese dagli avv.ti Nicoletta Galante e Pietro Barrasso del Foro di
Biella, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Barrasso in Biella, via G. di Valdengo n. 5;
OPPONENTI
CONTRO
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri, n. 1 e, per essa, la mandataria (C.F. Controparte_2
), qui rappresentata dalla procuratrice speciale la C.F. P.IVA_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco del Foro di Milano, in virtù di procura alle liti P.IVA_3 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Carlo Boccacino in Biella, via Torino n. 40;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione dell'udienza del 16.7.2024 con lo scambio di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- le opponenti: “[…] si richiamano integralmente alle conclusioni di cui in atti”;
pagina 1 di 6 - l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. In via principale nel merito: Rigettare la svolta opposizione e così ogni domanda, nessuna esclusa, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra e della sig.ra In via subordinata nel merito: Accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare che è creditrice nei confronti della sig.ra e della sig.ra della Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 26.458,54 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo n. 507/2020 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarle al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
In via ulteriormente subordinata nel merito: Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere non perfezionata la fattispecie negoziale, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della sig.ra e Controparte_1 Parte_1 della sig.ra della somma di € 26.458,54, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. In ogni caso: Parte_2
Condannare la sig.ra e la sig.ra ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.”. Parte_1 Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re ed hanno proposto Pt_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 507/2020 emesso dal Tribunale di Biella in data 20.10.2020, con cui erano state ingiunte di pagare, in solido tra loro ed in favore di la somma di €. Controparte_1
26.458,54, oltre interessi e spese, a titolo di debito residuo del contratto di prestito personale stipulato con
Consum.it S.p.A. in data 2.4.2009 dalla sig.ra in qualità di debitrice principale e dalla Parte_1 sig.ra in qualità di garante (doc. 2 fasc. monitorio). Parte_2
A sostegno della propria opposizione, le opponenti hanno posto le seguenti doglianze: a) nullità del contratto di prestito personale per difetto di forma scritta ad substantiam, mancando la sottoscrizione del funzionario dell'istituto di credito;
2) nullità del decreto ingiuntivo per difetto di forma scritta del credito ingiunto, avendo la cessionaria prodotto sub doc. n. 3 una lista movimenti, aggiornata al 22.6.2015, che riporta un saldo diverso dal credito azionato in via monitoria;
3) parziale estinzione del debito avendo l'opponente corrisposto l'importo complessivo di €. 6.198,35 (cfr. doc. 4 citazione); 4) Parte_1 non imputabilità dell'inadempimento, essendo lo stesso stato causato dal licenziamento dell'opponente nel 2011 e dall'impossibilità di attivare la polizza assicurativa pur contratta. Parte_1
Si è ritualmente costituita in giudizio specificamente contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 eccepito e dedotto.
pagina 2 di 6 Tutto ciò premesso, l'opposizione non è meritevole di accoglimento per le ragioni meglio di seguito esposte.
In apertura di motivazione deve ricordarsi che, come noto, l'opposizione non è una mera impugnazione del decreto ingiuntivo, finalizzata esclusivamente a farne valere i vizi od originarie ragioni di invalidità, ma è lo strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto azionato in via monitoria (ex multiis Cass. n. 5984 del 17.6.1999 e Cass. n. 14126 del
26.10.2000). La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale
(opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (opposto) – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore-opponente.
Con maggiore impegno motivazionale, quindi, si evidenzia come spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Venendo, quindi, all'esame delle eccezioni svolte dalle opponenti, con la prima di queste è eccepita la nullità del contratto di prestito personale per cui è causa per difetto di forma scritta ad substantiam in quanto risulta la sola sottoscrizione della contraente e della garante, e non anche di un funzionario dell'istituto di credito.
Tale eccezione non può essere accolta in quanto infondata.
Al riguardo basti richiamare – a tacer d'altro – il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, allorquando sono state investite per l'appunto della questione della validità o meno del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della Banca: “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”.
In proposito va preliminarmente evidenziato che le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, sebbene riferite alle previsioni dell'art. 23 T.U.F., valgono senz'altro anche per le prescrizioni di forma relative ai contratti bancari, contenute nell'art. 117 T.U.B., attesa la sostanziale identità di disciplina e, soprattutto, l'identità di pagina 3 di 6 ratio delle norme in questione. Ed infatti, tanto l'art. 23 T.U.F. che l'art. 117 T.U.B., nella parte in cui prevedono che il contratto (con il contenuto minimo pur prescritto dal Legislatore) debba essere redatto per iscritto a pena di nullità, e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente, sono volte ad assicurare che il cliente – parte normalmente non predisponente, oltre che priva delle conoscenze ed informazioni in possesso dell'operatore professionale – presti un consenso consapevole, avendo a disposizione tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'apprezzamento delle condizioni del rapporto, degli obblighi reciproci e degli impegni assunti;
non a caso, del resto, tanto nel T.U.F. che nel T.U.B. la nullità del contratto per difetto di forma è contemplata come nullità relativa e di protezione, potendo essere fatta valere solo dal cliente e non dalla Banca, e potendo essere rilevata d'ufficio dal Giudice solo a beneficio e nell'interesse del medesimo cliente.
Il principio appena richiamato è stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità con esplicito riguardo ai contratti bancari, che ha per l'appunto affermato che: “In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa” (cfr. Cass. civ. 4.6.2018, n.
14243).
Nel caso di specie, dunque, non essendo contestato – ed essendo, comunque, inferibile dagli atti – che il contratto di prestito personale per cui è causa è stato debitamente sottoscritto, con firme non disconosciute, dalle odierne opponenti (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), non può che escludersi in radice l'eccepita nullità.
Conseguentemente, deve concludersi nel senso della sussistenza dell'an debeatur della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla cessionaria, odierna opposta, avente fonte nel rapporto obbligatorio principale originariamente sorto tra e la Consum.it S.p.A.. Parte_1
Poiché alcun rilievo od eccezione è stato, rispettivamente, mosso o sollevata relativamente al rapporto di garanzia assunto dall'altra opponente, anch'esso deve reputarsi pienamente valido ed Parte_2 efficace.
Può altresì concludersi per la sussistenza della pretesa creditoria per cui è causa anche sotto il profilo del quantum debeatur, avendo la cessionaria opposta compiutamente fornito la prova dell'ammontare del proprio credito mediante l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. versato in atti (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), dal quale risulta un importo lievemente superiore a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Più precisamente, come chiarito dalla difesa della cessionaria opposta nel proprio atto di costituzione nel presente giudizio: “[…] l'importo di € 26.458,54, richiesto ed ottenuto dall'odierna convenuta con il decreto ingiuntivo
pagina 4 di 6 opposto è desumibile dall'estratto conto (denominato “lista movimenti al 22/06/2015”), allegato al ricorso monitorio (sub doc.
3 del fascicolo monitorio), ed è composto dalle seguenti voci: Capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine €.
12.801,65; Penali e addebiti €. 50,00; Rate insolute (n. 6) €.2.345,94; Interessi di mora11.280,34. Si precisa che l'importo totale dovuto dal debitore risultante dall'Estratto Conto certificato ex art. 50 T.U.B. ammonta ad euro 26.477,93, quindi lievemente superiore – a beneficio del debitore – (per euro 19,39) all'importo richiesto in sede di decreto ingiuntivo (euro
26.458,54)” (cfr. pag. 13 comparsa).
Tale circostanza oggettiva, data dalla lieve diversità dei due importi, non incide sulla validità del decreto ingiuntivo opposto, avendo lo stesso creditore limitato la sua domanda in sede monitoria a quello minore di
€. 26.458,54 (in luogo di quello effettivo di €. 26.477,93).
A fronte di ciò, la difesa delle opponenti alcun'altra doglianza ha mosso alla pretesa creditoria avversaria sotto tale aspetto, risultando altresì del tutto generica ed assolutamente sfornita di prova l'allegazione del parziale adempimento da parte di per l'importo di €. 6.198,35. Parte_1
Infine, altrettanto generica è l'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento della contraente, debitrice principale: a tale riguardo, infatti, non si reputa sufficiente ad escludere la riferibilità soggettiva dell'inadempimento all'odierna opponente la mera dimostrazione della circostanza di fatto costituita dalla perdita dell'impiego a far data dal 1° gennaio 2012 (cfr. doc. 5 citazione), essendo contrattualmente prevista una polizza assicurativa volta a coprire proprio tale rischio e che l'opponente medesima aveva l'onere – rimasto indimostrato – di attivare.
Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono comunque la soccombenza delle opponenti e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione e decisionale (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c, ma non essendo stata svolta attività istruttoria e considerato il mancato deposito degli atti conclusivi [ad eccezione della comparsa conclusionale dell'opposto]).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
e , disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così Parte_1 Parte_2 provvede:
pagina 5 di 6 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 507/2020 emesso dal Tribunale di
Biella in data 20.10.2020;
- condanna e al pagamento, in solido tra loro ed Parte_1 Parte_2 in favore di in persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio che si Controparte_1 liquidano in complessivi €. 5.261,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio;
€. 1.204,00 per la fase introduttiva;
€. 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €.
1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 28.2.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1572 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: Altri contratti atipici – Opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Milano n. 495 e (C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_2
Martiri della Libertà n. 312, rappresentate e difese dagli avv.ti Nicoletta Galante e Pietro Barrasso del Foro di
Biella, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Barrasso in Biella, via G. di Valdengo n. 5;
OPPONENTI
CONTRO
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri, n. 1 e, per essa, la mandataria (C.F. Controparte_2
), qui rappresentata dalla procuratrice speciale la C.F. P.IVA_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco del Foro di Milano, in virtù di procura alle liti P.IVA_3 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Carlo Boccacino in Biella, via Torino n. 40;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione dell'udienza del 16.7.2024 con lo scambio di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- le opponenti: “[…] si richiamano integralmente alle conclusioni di cui in atti”;
pagina 1 di 6 - l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. In via principale nel merito: Rigettare la svolta opposizione e così ogni domanda, nessuna esclusa, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra e della sig.ra In via subordinata nel merito: Accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare che è creditrice nei confronti della sig.ra e della sig.ra della Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 26.458,54 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo n. 507/2020 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarle al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
In via ulteriormente subordinata nel merito: Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere non perfezionata la fattispecie negoziale, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della sig.ra e Controparte_1 Parte_1 della sig.ra della somma di € 26.458,54, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. In ogni caso: Parte_2
Condannare la sig.ra e la sig.ra ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.”. Parte_1 Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re ed hanno proposto Pt_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 507/2020 emesso dal Tribunale di Biella in data 20.10.2020, con cui erano state ingiunte di pagare, in solido tra loro ed in favore di la somma di €. Controparte_1
26.458,54, oltre interessi e spese, a titolo di debito residuo del contratto di prestito personale stipulato con
Consum.it S.p.A. in data 2.4.2009 dalla sig.ra in qualità di debitrice principale e dalla Parte_1 sig.ra in qualità di garante (doc. 2 fasc. monitorio). Parte_2
A sostegno della propria opposizione, le opponenti hanno posto le seguenti doglianze: a) nullità del contratto di prestito personale per difetto di forma scritta ad substantiam, mancando la sottoscrizione del funzionario dell'istituto di credito;
2) nullità del decreto ingiuntivo per difetto di forma scritta del credito ingiunto, avendo la cessionaria prodotto sub doc. n. 3 una lista movimenti, aggiornata al 22.6.2015, che riporta un saldo diverso dal credito azionato in via monitoria;
3) parziale estinzione del debito avendo l'opponente corrisposto l'importo complessivo di €. 6.198,35 (cfr. doc. 4 citazione); 4) Parte_1 non imputabilità dell'inadempimento, essendo lo stesso stato causato dal licenziamento dell'opponente nel 2011 e dall'impossibilità di attivare la polizza assicurativa pur contratta. Parte_1
Si è ritualmente costituita in giudizio specificamente contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 eccepito e dedotto.
pagina 2 di 6 Tutto ciò premesso, l'opposizione non è meritevole di accoglimento per le ragioni meglio di seguito esposte.
In apertura di motivazione deve ricordarsi che, come noto, l'opposizione non è una mera impugnazione del decreto ingiuntivo, finalizzata esclusivamente a farne valere i vizi od originarie ragioni di invalidità, ma è lo strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto azionato in via monitoria (ex multiis Cass. n. 5984 del 17.6.1999 e Cass. n. 14126 del
26.10.2000). La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale
(opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (opposto) – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore-opponente.
Con maggiore impegno motivazionale, quindi, si evidenzia come spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Venendo, quindi, all'esame delle eccezioni svolte dalle opponenti, con la prima di queste è eccepita la nullità del contratto di prestito personale per cui è causa per difetto di forma scritta ad substantiam in quanto risulta la sola sottoscrizione della contraente e della garante, e non anche di un funzionario dell'istituto di credito.
Tale eccezione non può essere accolta in quanto infondata.
Al riguardo basti richiamare – a tacer d'altro – il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, allorquando sono state investite per l'appunto della questione della validità o meno del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della Banca: “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”.
In proposito va preliminarmente evidenziato che le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, sebbene riferite alle previsioni dell'art. 23 T.U.F., valgono senz'altro anche per le prescrizioni di forma relative ai contratti bancari, contenute nell'art. 117 T.U.B., attesa la sostanziale identità di disciplina e, soprattutto, l'identità di pagina 3 di 6 ratio delle norme in questione. Ed infatti, tanto l'art. 23 T.U.F. che l'art. 117 T.U.B., nella parte in cui prevedono che il contratto (con il contenuto minimo pur prescritto dal Legislatore) debba essere redatto per iscritto a pena di nullità, e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente, sono volte ad assicurare che il cliente – parte normalmente non predisponente, oltre che priva delle conoscenze ed informazioni in possesso dell'operatore professionale – presti un consenso consapevole, avendo a disposizione tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'apprezzamento delle condizioni del rapporto, degli obblighi reciproci e degli impegni assunti;
non a caso, del resto, tanto nel T.U.F. che nel T.U.B. la nullità del contratto per difetto di forma è contemplata come nullità relativa e di protezione, potendo essere fatta valere solo dal cliente e non dalla Banca, e potendo essere rilevata d'ufficio dal Giudice solo a beneficio e nell'interesse del medesimo cliente.
Il principio appena richiamato è stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità con esplicito riguardo ai contratti bancari, che ha per l'appunto affermato che: “In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa” (cfr. Cass. civ. 4.6.2018, n.
14243).
Nel caso di specie, dunque, non essendo contestato – ed essendo, comunque, inferibile dagli atti – che il contratto di prestito personale per cui è causa è stato debitamente sottoscritto, con firme non disconosciute, dalle odierne opponenti (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), non può che escludersi in radice l'eccepita nullità.
Conseguentemente, deve concludersi nel senso della sussistenza dell'an debeatur della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla cessionaria, odierna opposta, avente fonte nel rapporto obbligatorio principale originariamente sorto tra e la Consum.it S.p.A.. Parte_1
Poiché alcun rilievo od eccezione è stato, rispettivamente, mosso o sollevata relativamente al rapporto di garanzia assunto dall'altra opponente, anch'esso deve reputarsi pienamente valido ed Parte_2 efficace.
Può altresì concludersi per la sussistenza della pretesa creditoria per cui è causa anche sotto il profilo del quantum debeatur, avendo la cessionaria opposta compiutamente fornito la prova dell'ammontare del proprio credito mediante l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. versato in atti (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), dal quale risulta un importo lievemente superiore a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Più precisamente, come chiarito dalla difesa della cessionaria opposta nel proprio atto di costituzione nel presente giudizio: “[…] l'importo di € 26.458,54, richiesto ed ottenuto dall'odierna convenuta con il decreto ingiuntivo
pagina 4 di 6 opposto è desumibile dall'estratto conto (denominato “lista movimenti al 22/06/2015”), allegato al ricorso monitorio (sub doc.
3 del fascicolo monitorio), ed è composto dalle seguenti voci: Capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine €.
12.801,65; Penali e addebiti €. 50,00; Rate insolute (n. 6) €.2.345,94; Interessi di mora11.280,34. Si precisa che l'importo totale dovuto dal debitore risultante dall'Estratto Conto certificato ex art. 50 T.U.B. ammonta ad euro 26.477,93, quindi lievemente superiore – a beneficio del debitore – (per euro 19,39) all'importo richiesto in sede di decreto ingiuntivo (euro
26.458,54)” (cfr. pag. 13 comparsa).
Tale circostanza oggettiva, data dalla lieve diversità dei due importi, non incide sulla validità del decreto ingiuntivo opposto, avendo lo stesso creditore limitato la sua domanda in sede monitoria a quello minore di
€. 26.458,54 (in luogo di quello effettivo di €. 26.477,93).
A fronte di ciò, la difesa delle opponenti alcun'altra doglianza ha mosso alla pretesa creditoria avversaria sotto tale aspetto, risultando altresì del tutto generica ed assolutamente sfornita di prova l'allegazione del parziale adempimento da parte di per l'importo di €. 6.198,35. Parte_1
Infine, altrettanto generica è l'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento della contraente, debitrice principale: a tale riguardo, infatti, non si reputa sufficiente ad escludere la riferibilità soggettiva dell'inadempimento all'odierna opponente la mera dimostrazione della circostanza di fatto costituita dalla perdita dell'impiego a far data dal 1° gennaio 2012 (cfr. doc. 5 citazione), essendo contrattualmente prevista una polizza assicurativa volta a coprire proprio tale rischio e che l'opponente medesima aveva l'onere – rimasto indimostrato – di attivare.
Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono comunque la soccombenza delle opponenti e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione e decisionale (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c, ma non essendo stata svolta attività istruttoria e considerato il mancato deposito degli atti conclusivi [ad eccezione della comparsa conclusionale dell'opposto]).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
e , disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così Parte_1 Parte_2 provvede:
pagina 5 di 6 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 507/2020 emesso dal Tribunale di
Biella in data 20.10.2020;
- condanna e al pagamento, in solido tra loro ed Parte_1 Parte_2 in favore di in persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio che si Controparte_1 liquidano in complessivi €. 5.261,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio;
€. 1.204,00 per la fase introduttiva;
€. 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €.
1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 28.2.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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