Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1922/2019
Udienza del 27.6.2025
Il giudice, lette le note scritte, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente Giulio Giuntoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1922 dell'anno 2019
Promosso da:
Parte_1
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO PONTREMOLI
- PARTE ATTRICE – contro
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. ELISA BERTOGLI
- PARTE CONVENUTA – con l'intervento di
– FANTI CP_2 CP_3
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO PONTREMOLI
- INTERVENUTI EX ART. 105 C.P.C. -
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Con conclusioni così precisate:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa:
- previa declaratoria di nullità parziale dei contratti di conto corrente 6.12.2001 e apertura di credito 24.12.2001, accertare e dichiarare che la banca nell'esecuzione dei rapporti di cui agli atti ha applicato la capitalizzazione composta delle competenze ed ha addebitato interessi ultralegali in assenza di qualsivoglia pattuizione, in violazione del disposto di cui all'art. 1283 - 1284 c.c. e 117 T.U.B.
- accertare e dichiarare che la banca nel corso del rapporto ha addebitato competenze usurarie, in violazione del disposto di cui alla L. 180/96 e dell'art. 640 c.p.c
pagina 1 di 11
-dichiarare in ogni caso la nullità degli accordi di ristrutturazione del debito di cui in premessa per violazione della legge n. 108/96 e/o contrarietà al disposto di cui agli artt. 1341 - 1342 c.c.;
- dichiarare - comunque - la nullità e/o inefficacia delle dichiarazioni di ricognizione del debito sottoscritte dall'attrice in quanto insussistente e/o frutto di annotazioni contabili illegittime per contrarietà a norme imperative.
- Per l'effetto, previa rielaborazione di tutte le movimentazioni contabili e azzeramento del saldo esposto nell'estratto al 31.12.2007, condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te, a rettificare il saldo dei rapporti inter partes per le somme indicate in atti e/ o per la somma che sarà accertata;
- accertare e dichiarare infine che la banca nell'esecuzione dei rapporti ha violato le regole di correttezze e buona fede applicando oneri illegittimi e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rapp.te, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali conseguenti in misura non inferiore all'ammontar degli addebiti illegittimi o nella diversa somma che sarà determinata all'esisto dell'istruttoria, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat.
- Con vittoria di spese e competenze di causa di distrarsi a favore dei sottoscritti antistatari”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie del caso, nel rito, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione stante il combinato disposto di cui agli artt. 163, comma 3, n.ri 3 e 4 c.p.c. e 164, comma 4, c.p.c. per assoluta genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi delle domande svolte dalla Società attrice “ Parte_1 ;
[...] nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande attoree relative ai rapporti bancari intercorsi tra le parti nel periodo antecedente il decennio precedente la notifica dell'atto giudiziale introduttivo del presente procedimento;
nel merito, in via principale, respingere le domande tutte formulate dall'attrice “ Parte_1
nei confronti del
[...] in quanto generiche, infondate e/o indeterminate in fatto ed in diritto, nonché in Controparte_1 parte prescritte per i motivi di cui in narrativa e comunque non supportate da alcun concreto elemento probatorio;
nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accertato che la Banca ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa in materia di anatocismo di cui alla Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, dichiararsi: - legittima, quantomeno a far data dal 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- per il periodo antecedente l'adeguamento alla Delibera C.I.C.R., e quindi per il periodo antecedente al 30 giugno 2000, la legittimità della capitalizzazione semestrale o quanto meno annuale degli interessi passivi;
con ogni conseguenza in ordine all'eventuale ricalcolo dei rapporti di dare-avere inter partes. In ogni caso, condannare parte attrice alla responsabilità aggravata ex art. 96, primo comma, c.p.c. Con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali, Iva e Cassa previdenza forense come per legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENUTA – CP_2 Parte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità parziale dei contratti di conto corrente e affidamento stipulati
pagina 2 di 11 tra e in relazione alla mancata pattuizione della capitalizzazione composta Parte_1 CP_1 delle competenze, degli interessi ultralegali e delle spese ed oneri a qualsiasi titolo denominati, per violazione del disposto di cui all'art. 1283 - 1284 c.c. e 117 T.U.B. - Dichiarare altresì che la banca nel corso del rapporto ha addebitato competenze usurarie in violazione del disposto di cui alla L. 180/96 e dell'art. 640 c.p. - Dichiarare comunque illegittimi gli addebiti di C.M.S., oneri e spese (Commissioni Portafoglio, RI.BA, Anticipo Documenti, Insoluti, Effetti richiamati ecc.) perché indeterminate e/o indeterminabili nel loro preciso ammontare ecc.). - Dichiarare infine la nullità degli accordi di ristrutturazione del debito per violazione della legge n. 108/96 e - comunque - la nullità e/o inefficacia delle clausole di ricognizione del debito in quanto insussistente perché frutto di annotazioni contabili illegittime per contrarietà a norme imperative. - Per l'effetto, previa rielaborazione di tutte le movimentazioni contabili secondo la regola del c.d. saldo zero, condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te, a rettificare il saldo dei rapporti inter partes per le somme che saranno accertate ed al risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dall'illegittima condotta della banca, da liquidarsi in via equitativa e presuntiva, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. con riguardo alle fideiussioni sottoscritte dai sigg.ri e CP_2 [...]
: - dichiarare nulle e/o inefficaci le obbligazioni fideiussorie assunte per violazione del Parte_2 disposto di cui agli artt. 1427 e 1434 c.c. e/o per illiceità dell'oggetto e/o violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale da parte della banca. - Con vittoria di spese e competenze di causa di distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la società l fine di sentir rettificare il saldo dei rapporti inter partes in Controparte_1 ragione della sussistenza di somme illegittimamente addebitate alla correntista da parte della banca.
A sostegno della propria pretesa parte attrice deduceva: i) di aver sottoscritto in data 6.12.2001, presso
- filiale di Pontremoli (MS), il contratto di conto corrente n. 115670, su cui sono Controparte_1 state aperte diverse linee di credito operanti sino a revoca;
ii) di aver altresì sottoscritto, in data
23.5.2014, “Accordo di Ristrutturazione del debito” (doc. 5) mediante cui la banca aveva concesso una dilazione dei termini di pagamento relativamente all'esposizione in essere a tale data, operando un giroconto di euro 195.500,00 dal “Conto Sovvenzioni” n. 3377 al c/c. principale (n. 115670) (vedasi estratto al 30.6.2014), con contestuale azzeramento di quest'ultimo; iii) di aver, infine, sottoscritto ulteriori Accordi di Ristrutturazione in data 4.6.2015 (doc.6) e 17.11.2017 (doc. 7), i quali, tuttavia, non venivano onorati;
iv) che nell'ambito dei suddetti rapporti l'istituto di credito aveva illegittimamente addebitato alla società correntista interessi non pattuiti in misura ultralegale, nonché interessi usurari, anatocistici, commissioni e spese varie non pattuite;
v) che in ragione dei suddetti profili di illegittimità degli addebiti, il saldo debitore riportato nell'estratto conto alla data del
31.12.2018 era da ritenersi errato e doveva pertanto essere rettificato;
vi) che, infine, sempre in ragione degli illegittimi addebiti posti in essere dall'istituto di credito, gli accordi di ristrutturazione del debito sottoscritti tra le parti dovevano essere dichiarati nulli e / o inefficaci.
Radicatosi il contraddittorio l'istituto di credito convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto con riferimento alle rimesse solutorie effettuate nel periodo antecedente i dieci anni decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo pec in data 11.09.2019.
Con intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si costituivano in giudizio i Signori Controparte_4 in qualità di garanti della società attrice, i quali dopo aver fatto proprie le
[...] pagina 3 di 11 deduzioni di quest'ultima, associandosi alle relative domande e chiedevano inoltre l'accertamento della nullità e/o dell'inefficacia “delle obbligazioni fideiussorie assunte per violazione del disposto di cui agli artt. 1427 e 1434 c.c. e/o per illiceità dell'oggetto e/o violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale da parte della banca”.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali e l'assunzione di CTU contabile.
All'udienza tenutasi in data odierna le parti procedevano a discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice dava lettura del dispositivo.
2. Prima di entrare nel merito delle singole domande dell'attrice, appare opportuno riepilogare brevemente i rapporti contrattuali sottoscritti tra le parti nel corso del lungo rapporto commerciale tra le stesse.
i) In data 06.12.2001 ha sottoscritto presso la filiale di Pontremoli, dipendenza Parte_1
215 della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a., trasformata in Controparte_5 poi fusa nel Banco Popolare S.c., oggi , il c/c ordinario n. 00115670 (inizialmente cc
[...] CP_1
n. 60197). L'apertura di detto conto corrente è stata attuata mediante un documento denominato:
"benestare apertura conto corrente di corrispondenza"; trattasi di un documento composto di n.2 pagine, integrato dal Foglio Informativo Analitico e dalle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”.
Non risultano allegate al documento le principali condizioni economiche riguardanti il rapporto di conto corrente.
Al 30.09.2018, il conto presenta un saldo negativo di Euro 28,98.
ii) In data 24/12/2001 è stata concessa un'apertura di credito con Scoperto di cc per euro 30.000,00 ed
Anticipo Sbf per euro 70.000,00.
ii) il 18/11/2002 lo Scoperto di cc è stato aumentato ad euro 40.000,00 e l'Anticipo Sbf ad euro 100.000,00; in data 03.07.2006, le parti hanno sottoscritto un ulteriore modifica dell'affidamento prevendo un tasso debitore dell'8,750% nel fido e 13,250 extra fido mentre in data 14/12/2006
l'anticipo Sbf è stato aumentato ad euro 200.000,00. iii) il 07/09/2007 è stata operata una variazione dell'affidamento di Apertura di credito ed è stato pattuito un tasso nominale annuo pari al 8,250%, un tasso effettivo annuo pari all'8,5087% ed una
C.M.S. pari allo 0,5000%. iv) in data 23.05.2014 è stato sottoscritto tra le parti il c/c "sovvenzione" n.3377, in seguito a rinegoziazione del debito riguardante il c/c n.115670.
In altre parole, a seguito dell'azzeramento del c/c 115670, per l'importo di Euro 195.500,00, è stato effettuato un giroconto di pari importo al c/c 3377. Al 30.09.2018, il conto presenta un saldo negativo pari ad Euro 131.892,66. Condizioni:Tasso annuo debitore entro fido: 10,75% + euribor a 3 mesi Tasso annuo debitore extra fido: maggiorazione del 4% sul tasso annuo debitore entro fido.
In data 04.06.2015 ed in data 17.11.2017 sono stati sottoscritti nuovi accordi che hanno sostituito il contratto sottoscritto in data 23.5.2014
In merito al c/c n. 00115670 sono versati in atti gli estratti conto dal 1.10.2007 al 30.9.2018, mentre con riferimento al c/c sovvenzioni n. 3377 sono presenti tutti gli estratti conti dalla costituzione del rapporto.
pagina 4 di 11 2.1
La convenuta ha dedotto in via preliminare la natura solutoria di tutte le rimesse effettuate nei rapporti di c/c oggetto di causa, eccependone la prescrizione per il periodo anteriore al decennio dalla notifica della citazione.
L'eccezione, tuttavia, deve essere rigettata per i motivi che si andranno ad evidenziare.
Anzitutto si richiama la nota distinzione tra rimesse ripristinatorie - intervenute entro il fido concesso in conto – e rimesse solutorie – intervenute con saldo negativo extra fido o scoperto, perché determinante al fine di stabilire il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.
Essendo in questa materia la decorrenza della prescrizione condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, deiversamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
In tema di prescrizione estintiva la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (Cass. ordinanza n.
9806/2023) che: "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto , unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" (conformemente a Cass. SS.UU. n. 15895/2019); di conseguenza, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, è sempre onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. SS.UU. n. 24418/2010; Cass. n. 7935/2023; Cass. n.
2660/2019).
Occorre dunque verificare se, nella fattispecie, sia stata in primis allegata e poi provata l'esistenza di una o più aperture di credito ed il relativo ammontare, dovendosi in difetto “tutte le rimesse automaticamente reputarsi solutorie” (Cass. n. 12977/2018).
Parte attrice ha dedotto e provato la sussistenza di affidamenti sul c/c di cui si discute. A decorrere dal
14.12.2006, l'importo affidato era pari ad euro 240.000,00, di cui euro 40.000,00, a titolo di Scoperto di c/c, ed euro 200.000,00 a titolo di Anticipo Sbf (v. contratto di affidamento, doc. 11 fascicolo attrice).
Il periodo in esame ai fini della prescrizione è ricompreso tra il giorno 1.10.2007 (data del primo estratto conto prodotto in giudizio), ed il giorno 11.9.2009 (dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 11.9.2019).
A fronte di tale deduzione si rileva come il saldo negativo di conto corrente alla data del primo estratto conto versato in atti, ovvero ottobre 2007, ammontasse ad euro 227.355,43, importo inferiore rispetto a quanto affidato;
dall'analisi effettuata dal CTU, (v. p. 20 perizia), per tutto il periodo oggetto di esame ai fini della prescrizione, ovvero dal 1.10.2007 al 11.9.2009, i saldi trimestrali del rapporto evidenziano il rispetto dei limiti di fido.
Dunque, in presenza di prova dell'affidamento e del suo ammontare, tutte le rimesse entro il limite di euro 240.000,00 devono essere considerate ripristinatorie e quindi non prescritte.
pagina 5 di 11 Alla luce di quanto espresso, gli addebiti e/o i versamenti che hanno interessato il conto nel periodo
1.10.2008 – 11.9.2009 devono ritenersi aventi natura ripristinatoria e non solutoria, con la conseguenza per cui il dies a quo del termine di prescrizione deve essere fatto coincidere con la chiusura del conto, non con la data di addebito della posta ritenuta illegittima.
Per tali ragioni l'eccezione merita il rigetto.
2.2
Parte attrice chiede l'azzeramento del saldo debitore del c/c n. 115670 al 1.10.2007, poiché – a suo dire
– l'importo indicato dalla banca sarebbe sfornito di supporto documentale.
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la rettifica del saldo di conto corrente è onerato della prova degli avvenuti addebiti e della mancanza di una valida causa debendi (Cfr Cass. n. 35979/2022).
L'onere probatorio dell'illegittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito grava dunque sul correntista.
Ciò è proprio quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Laddove il correntista ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (v. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21913 del 21 luglio 2023).
Tale principio si attaglia pienamente al caso di specie, non ravvisandosi nel presente giudizio alcun elemento da cui evincere l'illegittimità degli addebiti posti in essere dalla in epoca anteriore al CP_6
1.10.2007.
Alla luce di quanto espresso, la rettifica del saldo finale di c/c sarà operata tenendo in considerazione un saldo inziale al 1.10.2007 pari ad euro 227.355,43 a debito della correntista.
2.3
L'attrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto al rapporto contrattuale intercorso tra la medesima e l'Istituto di credito.
In particolare, secondo parte attrice la C.M.S. non sarebbe stata pattuita tra le parti.
Nel contratto di apertura di credito sottoscritto in data 07.09.2007 (v. doc. 12 fascicolo attrice), le parti hanno pattuito una commissione massimo scoperto pari allo 0,5%, con scadenza in data 13.4.2010.
Con riferimento al c/c ordinario n. 00115670, secondo quanto accertato dal CTU, la banca ha applicato la CMS fino al secondo trimestre 2009 in quanto successivamente la banca ha addebitato il
“corrispettivo di disponibilità creditizia”. Deve ritenersi, pertanto, che nel periodo in analisi, l'aliquota della CMS pattuita tra le parti era pari allo
0,5%.
A fronte di tali accordi contrattuali, l'istituto di credito ha addebitato una CMS per un importo complessivo di euro 10.010,96. Tale importo risulta superiore – seppur di poco - rispetto a quanto risulta dovuto dalla correntista facendo applicazione dell'aliquota concordata. In particolare, qualora la banca avesse correttamente applicato l'aliquota convenuta, la stessa avrebbe addebitato alla società attrice la minor somma pari ad euro 8.656,61. pagina 6 di 11 La differenza tra l'importo addebitato (euro 10.010,96) e l'importo dovuto sulla base delle intese contrattuali (euro 8.656,61), pari ad euro 1.354,35 a favore del correntista deve essere espunta dal saldo di c.c.
Per quanto concerne il c/c sovvenzioni n. 3377, non risulta essere mai stata addebitata la commissione di massimo scoperto.
2.4
Ulteriore doglianza di parte attrice riguarda l'illegittimo addebito di ulteriori oneri a suo dire non oggetto di pattuizione, nello specifico “(Commissioni portafoglio, Comm. RI.BA, Comm. Anticipo documenti;
Insoluti effetti richiamati ecc.)”. Secondo quanto accertato dal CTU, con riferimento al c/c ordinario n. 00115670, l'istituto di credito dal 3° trimestre dell'anno 2012 ha continuato ad addebitare il "Corrispettivo di disponibilità creditizia"
e dal IV trimestre 2012, ha altresì addebitato la cosiddetta "commissione istruttoria veloce".
In particolare, tali addebiti non risultano oggetto di pattuizione tra le parti ed appaiono altresì lesivi del disposto di cui all'articolo 117 bis tub;
gli stessi devono pertanto essere enucleati dal saldo passivo.
Nello specifico, devono essere eliminati dagli addebiti operati nei confronti del correntista euro
8.394,41 a titolo di Corrispettivo di Disponibilità Creditizia ed euro 19.290,00 a titolo di Commissione di Istruttoria Veloce.
Quanto agli ulteriori spese ed oneri addebitati senza alcuna pattuizione si osserva come il CTU abbia rilevato l'illegittimo addebito delle seguenti voci non concordate, le quali andranno espunte dal saldo finale: commissioni effetti richiamati per euro 294,00, commissioni insoluti per euro 2.325,01, Co commissioni ri. per euro 1.058,40, commissioni anticipo documenti per euro 11,00, spese istruttoria concessione fido per euro 250,00 e commissioni portafoglio per euro 17.128,98, spese tenuta conto e comunicazioni per euro 2.993,81, spese fisse chiusura e gestione amministrazione fido per euro 754,00, indennità sconfinamento per euro 8.494,39.
Per quanto concerne il c/c sovvenzioni n. 3377, il CTU non ha apprezzato addebiti illegittimamente operati dall'istituto di credito.
2.5
Parte attrice ha domandato l'accertamento dell'illegittimo addebito di interessi non pattuiti in misura ultra-legale.
Secondo quanto ha avuto modo di apprezzare il CTU, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice le parti hanno espressamente concordato il tasso di interesse da applicare alle loro operazioni.
In particolare, con riferimento al c/c ordinario n. 00115670 il Ctu ha osservato che “nella concessione di affidamento del 03.07.2006, sottoscritta dalla società correntista, viene indicato un TAN del
8,750%; risultano due aperture di credito a revoca rispettivamente di Euro 40.000,00 per elasticità di cassa, e di Euro 100.000,00 per anticipazioni portafoglio;
dal 14 dicembre 2016 le aperture di credito
a revoca risultano Euro 40.000,00 per elasticità di cassa, e di Euro 200.000,00 per anticipazioni portafoglio;
dal 07.09.2007 la banca applica un TAN del 8,250%” (v. p. 36 perizia).
Per quanto riguarda il c/c sovvenzioni n. 3377 il CTU ha osservato che le parti hanno concordato un
TAN entro fido pari ad euro 10,750% e fuori fido pari ad euro 14,750%.
Secondo quanto rilevato dal consulente per entrambi i c/c in esame, i tassi effettivamente applicati dalla banca sono addirittura inferiori rispetto a quanto la stessa avrebbe potuto addebitare alla correntista pagina 7 di 11 sulla base delle intese contrattuali. È evidente, dunque, che la domanda di accertamento dell'addebito di interessi non dovuti poiché non pattuiti appare destituita di fondamento e deve essere rigettata.
2.6
Parte attrice ha contestato l'addebito di interessi illegittimi poiché usurari.
Fermo il principio di portata generale –suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente – dell'assoluta irrilevanza dell'usura sopravvenuta, Cass. SS.UU. 24675/2017, la contestazione è infondata.
Con riferimento al c/c ordinario n. 00115670 il CTU, in ragione della carenza della documentazione contenente i tassi applicati al momento dell'apertura del conto (6.12.2001), non ha potuto rilevare la presenza di usura al momento della stipulazione del contratto. Come affermato dai Giudici di legittimità (Cass. 30.1.2018, n. 2311) al fine di verificare o meno il superamento del tasso soglia, è necessario che l'attore indichi il tasso d'interesse stabilito in sede di stipulazione del contratto, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. In mancanza di tali elementi l'attore non ha adempiuto il proprio onere probatorio e la relativa domanda deve essere rigettata.
L'ausiliario ha riscontrato il superamento dei tassi soglia in alcuni trimestri del periodo oggetto di indagine. La prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che tali sforamenti siano suscettibili di assumere rilevanza solo ove derivino dall'esercizio da parte della banca dello ius variandi, tuttavia, nel caso di specie non vi sono evidenze che gli sforamenti individuati dal CTU siano avvenuti in concomitanza dell'esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito (sul punto vedasi Cass. 19/07/2021, n. 20626, in ordine all'applicabilità ai contratti diversi dal mutuo del principio sancito da
Cass. Sez. Unite, Sent. 19/10/2017, n. 24675).
In ragione di quanto espresso, la domanda di accertamento della sussistenza di interessi di natura usuraria non può trovare accoglimento.
2.7
Parte attrice ha altresì dedotto la sussistenza di una capitalizzazione composta delle competenze trimestrali (c.d. anatocismo), chiedendo l'espunzione dal saldo di c/c dei relativi importi.
Invero tale doglianza, diversamente dalle altre sopra esaminate, si rivela del tutto generica e lacunosa.
Nell'atto di citazione l'attore deduce laconicamente quanto segue “risulta altresì che nel corso del rapporto la banca ha applicato la capitalizzazione composta delle competenze trimestrali (c.d. anatocismo) in assenza di qualsivoglia pattuizione scritta, addebitando oltre 30.000,00 euro di interessi non dovuti (vedasi c.t.p.)” (v. p. 1 citazione). Nonostante nel passaggio della citazione poc'anzi trascritto l'attore faccia riferimento ad addebiti superiori ad euro 30.000,00, lo stesso CTP cui parte attrice fa rinvio, quantifica gli interessi anatocistici nella misura di euro 23.038,77 (v. p. 14 relazione di parte attrice, doc. 8), affrontando la tematica in maniera lapidaria limitandosi per lo più alla trasposizione di un prospetto di formazione unilaterale, del tutto privo di supporto probatorio.
In ragione di quanto evidenziato, le deduzioni sul punto devono ritenersi generiche e non sufficientemente determinate.
Proprio in quest'ottica, il G.I. ha correttamente escluso dal quesito peritale ogni accertamento relativo all'anatocismo, poiché lo stesso sarebbe risultato del tutto esplorativo. pagina 8 di 11 Per tali motivi, dunque, l'eccezione relativa alla presenza di interessi anatocistici non può trovare accoglimento.
2.8
Alla luce di tutto sopra espresso il saldo contabile del c/c n. 00115670 alla data del 30.9.2018 deve essere calcolato come segue.
Il saldo del conto corrente al 30.09.2018 ammontava ad euro 28,98 a debito della correntista.
Tale importo deve essere rideterminato espungendo le seguenti somme dagli addebiti operati sul conto corrente: euro 1.354,35 a titolo di differenza tra la CMS addebitata e quella effettivamente dovuta;
euro
8.394,41 a titolo di Corrispettivo di Disponibilità Creditizia;
euro 19.290,00 a titolo di Commissione di
Istruttoria Veloce;
euro 294,00 a titolo di commissioni effetti richiamati;
euro 2.325,01 a titolo di Co commissioni insoluti;
euro 1.058,40 a titolo di commissioni ri. euro 11,00 a titolo di commissioni anticipo documenti;
euro 250,00 a titolo di spese istruttoria concessione fido;
euro 17.128,98 a titolo di commissioni portafoglio;
euro 2.993,81 a titolo di spese tenuta conto e comunicazioni, euro 754,00 a titolo di spese fisse chiusura e gestione amministrazione fido, euro 8.494,39 a titolo di indennità sconfinamento.
In tal modo si ottiene il saldo rettificato, pari ad euro 62.319,37 a favore del correntista.
Quanto al c/c sovvenzioni n. 3377, non ravvisandosi addebiti illegittimi sul conto di cui si discute, la domanda di rettifica del saldo deve essere rigettata.
Devesi, in conclusione, rettificare il saldo contabile in coerenza a quanto sopra precisato.
2.9
Con un ulteriore domanda parte attrice chiede l'accertamento della nullità degli accordi di ristrutturazione del debito sottoscritti tra le parti per violazione della legge n. 108/96, ovvero per violazione degli articoli 1341 e 1342 c.c.
La domanda non può trovare accoglimento poiché, come già rilevato, nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione della normativa antiusura.
Non si apprezzano, inoltre, i motivi dell'invocata nullità ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., non sussistendo nel caso di specie alcuna violazione delle menzionate disposizioni codicistiche. Le condizioni generali di contratto appaiono specificamente approvate dall'attrice, con firma e controfirma non disconosciute dalla stessa.
2.10
Parte attrice ha, infine, chiesto la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti.
La stessa attrice, tuttavia, non ha in alcun modo dedotto in giudizio quali pregiudizi sarebbero derivati dalla condotta della banca.
La questione non merita ulteriore approfondimento e deve essere rigettata siccome palesemente infondata.
2.11
Con intervento ex art. 105 c.p.c. i fideiussori di si sono costituiti nel presente Parte_1 procedimento al fine di sentir “dichiarare nulle e/o inefficaci le obbligazioni fideiussorie assunte per pagina 9 di 11 violazione del disposto di cui agli artt. 1427 e 1434 c.c. e/o per illiceità dell'oggetto e/o violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale da parte della banca”. Nel testo dell'atto di costituzione in giudizio, invero gli intervenuti non hanno mai fatto menzionano delle ragioni per cui, a loro avviso, sussisterebbero i presupposti per l'applicazione nel caso di specie degli articoli 1427 e 1434 c.c. Gli stessi hanno invece preso posizione in ordine alla loro liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c.
Non avendo mai individuato i vizi del consenso che avrebbero determinato i fideiussori a rilasciare la garanzia sul credito di la relativa domanda tesa alla declaratoria di nullità e/o Parte_1 inefficacia delle fideiussioni non può che essere rigettata.
Quanto all'applicazione nel caso di specie dell'articolo 1956 c.c. si rileva come secondo quanto statuito dalla S.C., “in tema di fidejussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956 c.c.” (v. Cass 23 maggio 2005, n. 10870).
Nel caso che ci occupa i terzi intervenuti hanno garantito un affidamento su c/c concesso alla società fino alla concorrenza complessiva di euro 240.000,00, pertanto non è possibile ritenere che l'istituto di credito abbia concesso nuovi finanziamenti, limitandosi a garantire l'importo già accordato. Inoltre i Signori – da un lato non hanno dimostrato in giudizio che le condizioni patrimoniali del Pt_2 CP_2 debitore principale erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (risultano versati in atti solo i bilanci della società per gli anni dal 2007 al 2018 e la stessa risulta in utile, seppur di lieve entità, senza che si possano apprezzare sensibili riduzioni dello stesso); dall'altro non hanno dimostrato la conoscenza dell'istituto di un peggioramento delle condizioni economiche di Parte_1
La domanda deve essere rigettata.
3.
Vista la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: rettifica il saldo contabile del c/c ordinario n. 00115670 al 30.9.2018, rideterminandolo nell'importo euro 62.319,37 a favore del correntista;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU a carico solidale tra le parti nella misura di 1/3 a carico di parte attrice, 1/3 a carico di parte convenuta e 1/3 a carico dei terzi intervenuti.
Così deciso in Massa, il 27.6.2025.
Il Presidente del Tribunale
Giulio Giuntoli
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