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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei sigg: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 740/2024 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f. ), e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(Siena), nella Via Piazza Petrilli n. 33, e , nato a [...] il [...], (c.f. Parte_2 [...]
), e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliati in Modica, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Ruta ( che li CodiceFiscale_3 rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente con l'avv. Rosario Ruta (
[...]
) del foro di Ragusa, per mandato in atti;
C.F._4
appellanti nei confronti di
Contro
corrente in Modica, Via San Giuliano I Trav. n. 117/F, (P.I. Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , nato a P.IVA_1 Parte_3
Modica il 19.3.1954, (c.f. ), e ivi residente in [...], C.F._5 elettivamente domiciliato in Modica, via Mercè 61, presso lo studio dell'avv. Carmelo Vicari, (c.f.:
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
C.F._6
appellata
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 29.04.2025 le parti hanno concluso, come da note difensive autorizzate, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.09.2016 e Parte_1 Parte_2
Cont convenivano avanti il Tribunale di Ragusa la società esponendo: Controparte_2
- di essere comproprietari, per successione dei loro defunti genitori, della villetta sita in Modica, Via
Resistenza Partigiana al NCU di Modica, con circostante spazio esterno, censita al foglio 119, part. 617, sub.1 e sub. 2;
- che sul terreno in catasto al foglio 119, partt. 516 e 647, retrostante il loro immobile e sul proprio confine, nell'anno 2011 sono iniziati i lavori di realizzazione di un edificio a più piani;
- che la società convenuta ha ultimato la costruzione dell'edificio in violazione delle distanza legali rispetto al preesistente fabbricato di loro proprietà e rispetto al confine con la proprietà stessa.
Pertanto, e chiedevano: Parte_1 Parte_2
- ritenere e dichiarare che l'edificio a più piani sito in Modica, Via Resistenza Partigiana, realizzato
Contro dalla sul terreno in catasto al foglio 119, part. 516 e 647, è stato Controparte_2 posizionato a distanza inferiore a mt. 10,00 dalla prospicente parete finestrata dell'edificio degli attori e a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine con la proprietà di questi ultimi e, in conseguenza,
Contro condannare la a demolire tutte quelle parti dell'edificio che risulteranno Controparte_2
poste a distanza non legale rispetto alla casa e al confine degli attori;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella misura di € 50.000,00 o in quell'altra maggiore somma che il Tribunale riterrà in via equitativa all'esito dell'istruttoria della causa.
Cont Con comparsa di costituzione depositata in data 27.12.2016 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale: Controparte_2
- chiedeva il rigetto della domanda attrice, negando la violazione delle distanze tra gli edifici e dal confine;
- in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva di accertare e dichiarare la violazione da parte degli attori degli obblighi nascenti dalla concessione edilizia n. 306/2007 stante il mancato rispetto dell'altezza dell'immobile nella misura autorizzata di mt. 6,50.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 31.01.2019 veniva disposta CTU al fine di verificare la distanza tra i manufatti oggetto di causa e la proprietà degli attori.
All'esito della CTU, la causa veniva posta in decisione, giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
16.01.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 853/2024 pubblicata il 17.05.2024 il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 3745/2026 R.G., rigettava tutte le domande proposte dagli
2 attori, li condannava alla rifusione delle spese in favore della società convenuta e poneva definitivamente a loro carico le somme liquidate al C.T.U.
Avverso detta sentenza, e proponevano appello per i motivi che Parte_1 Parte_2
saranno in seguito descritti.
Costituitasi, MO. chiedeva il rigetto dell'appello di controparte e la conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 29.04.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, dopo aver ampiamente descritto le vicende processuali intercorse tra le parti e indicato dettagliatamente i provvedimenti amministrativi del Comune di Modica aventi ad oggetto la prima concessione edilizia e le successive sanatorie ottenute dalla società appellata per la costruzione dell'edificio oggetto di causa, con un unico articolato motivo di impugnazione, lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 per Contr non avere, il Tribunale, ritenuto violato da parte della convenuta società Controparte_2
l'obbligo delle distanze disattendendo le disposizioni di legge in materia di distanze tra fabbricati e
i principi sanciti in materia dalla Suprema Corte e, peraltro, con motivazione assolutamente insufficiente, perplessa, contraddittoria ed illogica”.
Il motivo è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
È bene premettere, così come descritto dal CTU Ing. (v. pag. 8), che: “i luoghi oggetto Per_1
della controversia sono ubicati nel Comune di Modica (RG) in Via Resistenza
Partigiana n°196, e sono rappresentati da due organismi edilizi. Il primo organismo edilizio è una villetta, composta da un piano terra e un primo piano, di proprietà dei sigg. Parte_2 ed ., caratterizzata da uno spazio circostante esterno adibito ad orto. Retrostante l'immobile Pt_1
dei sigg. è presente il secondo organismo edilizio, caratterizzato da un edificio con Parte_1
sei piani fuori terra (piano terra, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° Piano) e un piano seminterrato, realizzato dalla
Cont Società (v. fotografie nn. 2, 3 e 5). Controparte_2
Il Tribunale, prendendo spunto dagli accertamenti tecnici eseguiti dal CTU (v. figure nn. 4, 5 e 6), ha evidenziato che tra i due edifici, frontistanti ed entrambi muniti di balconi e finestre, sono state rilevate le seguenti misure:
Contr
- la distanza tra la linea di confine ed il prospetto dell'edificio realizzato dalla società
[...]
(con cappotto) è pari a 4,945 mt. (4,810 + 0.135) (Errore 1,10 %); senza cappotto Controparte_2
Contr la distanza tra la linea di confine con il prospetto dell'edificio della è pari a 4,990 CP_2
3 (Errore 0,20 %) (cfr. pag. 12 CTU);
- la distanza tra la linea di confine con il prospetto della villetta di proprietà dei sigg. è Parte_1
pari a 4,985 mt (Errore 0,30 %) (cfr. pag. 12 CTU);
- la distanza tra i due prospetti è pari a 9,930 mt. (con rivestimento) mentre la distanza tra i due prospetti è pari a 9,975 mt. (senza rivestimento) (cfr. pag. 12 CTU);
- la differenza massima rispetto alla distanza regolamentare di 10 mt. è di 0,070 mt, ovvero 7 cm
(nella misurazione con il cappotto). L'errore percentuale è pari al 0,70 % (cfr. pag. 12 CTU);
- la profondità dei balconi è di 1,18 mt (cfr. pag. 21 CTU).
Il CTU ha effettuato dette misure, escludendo dal computo delle distanze i rispettivi balconi (la cui profondità è di mt. 1,00 nell'immobile attoreo e di mt. 1,18 nell'edificio della società convenuta), in applicazione dell'art. 25 del Regolamento Edilizio del Comune di Modica che recita: “… la distanza tra fabbricati costruiti su aree contermini è la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurati normalmente alla linea di confine nei punti di massima sporgenza fronteggiantisi, esclusi i soli balconi e pensiline di luce non superiore alla massima consentita… ”;
e del successivo art. 31 “Definizione degli indici e dei parametri”, al punto 19 laddove Pt_4 precisa che: “… sempreché la luce massima del ballatoio non superi i ml 2.00 …”.
Il primo giudice ha aderito pienamente alle superiori considerazioni, affermando, peraltro, che la distanza tra i due prospetti è pari a mt. 9,975 (senza tenere conto - ai sensi dell'art. 14 comma 6 del
D.lgs. 102/2014 - del cappotto termico presente nelle pareti esterne dell'edificio realizzato dalla società appellata) e che trattandosi di una discrasia minima di pochi centimetri, rispetto alla distanza regolamentare di metri dieci, non sarebbe idonea a recare alcun pregiudizio. Inoltre, si tratterebbe di un errore percentuale che rientrerebbe ampiamente nel limite della tolleranza di cantiere del 3% previsto dall'art. 7 della L.R. Siciliana n. 37/1985 e che tale margine di tolleranza sarebbe applicabile anche nei rapporti tra privati ai fini del rispetto delle distanze tra edifici.
Premesso che i riferimenti normativi di cui alla sentenza non appaiono pertinenti, atteso che l'art. 14 comma 6 del D.lgs. 102/2014 è stato abrogato dall'art. 13 del D.lgs. n. 73 del 14.07.2020 e l'art. 7 della Legge Regionale Siciliana n. 37/1985 è stato abrogato dalla più recente L.R. n. 16/2016, questa
Corte non condivide le superiori argomentazioni, atteso che per consolidata, condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 5.4.2025 n. 9036; Cass. Sez. II, 21.03.2024 n. 7604; in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.04.2024 n. 3398), “In tema di distanze legali fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica,
4 computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza (Sez. 2,
Sent. n. 18282 del 2016 Rv. 641075 conf. Sez. 2, 17/09/2021, n. 25191, Rv. 662253 - 02)”.
Così come evidenziato dalla difesa degli appellanti, “il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e, poiché il D.M. 2.04.1968, art.
9 - applicabile alla fattispecie - stabilisce la distanza minima di metri 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, il regolamento edilizio che stabilisce un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone è contra legem in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore ai metri
10, così violando il distacco voluto dalla legge” (v. Cass. Civ. n. 17089/06; Cass. Civ. n. 19554/09;
Cass. Civ. n. 14953/2011; Cass. Civ. n. 23553/13; Cass. Civ. n. 166/18; Cass. Civ. n. 24471/19;
Cass. Civ. n. 624/2021).
La giurisprudenza di legittimità si è ormai univocamente orientata, sulla scorta della sentenza delle
Sezioni Unite del 1.07.1997 n. 5889, nel senso che: “il D.M.
2.04.1968 n. 1444 ha efficacia di legge sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra
i fabbricati cui i Comuni sono tenuti a conformarsi nella redazione o revisione dei loro strumenti urbanistici, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi alle quali si sostituiscono per inserzione automatica con conseguente loro diretta operatività nei rapporti tra privati, e il Giudice ha la potestà di disapplicare la norma regolamentare difforme ed applicare le distanze previste dal D.M. n. 1444/68 quale norma di relazione immediatamente efficace nei rapporti tra privati” (v. Cass. Sez. II, 12.04.2023, n. 9685; Cass. Civ. n. 21889/04; Cass. Civ. n.
7563/06; Cass. Civ. 3199/08; Cass. Civ. 14953/11; Cass. Civ. n. 24471/19; Cass. Civ. n. 624/2021).
Risulta evidente che se il c.t.u. avesse calcolato correttamente le distanze (secondo i superiori principi giurisprudenziali) e cioè eseguendo le misurazioni, non dalla facciata dei due edifici, bensì
Contr dalle sporgenze dei relativi balconi, la distanza dell'edificio della rispetto Controparte_2 all'immobile frontistante degli odierni appellanti sarebbe risultata inferiore a otto metri e, di conseguenza, a quella prescritta dalla normativa in materia di distanze fra fabbricati (art. 9 D.M.
1444/1968), richiamata espressamente dal Regolamento Edilizio del Comune di Modica approvato con D.A. n. 16/77 del 1.2.1977 (art. 25), delle relative norme tecniche di attuazione (art. 27.2 - determina Dir. n. 1842/2002) e delle più recenti norme tecniche di attuazione (art. 27.2 – decreto di approvazione DDG n. 214/2017 del 22.12.2017).
Il riferimento operato dalla difesa della parte appellata al Regolamento Tipo Edilizio Unico
(oggetto del D.P.C.M. del 20.10.2016), approvato dalla Regione Sicilia con D.P.R.S. del 20.05.2022
5 n. 531/GAB, secondo il quale solo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 mt. avrebbero rilevanza nella misurazione delle distanze tra edifici non è pertinente né rilevante ai fini della decisione.
L'art. 99 comma 5 del predetto D.P.R.S. n. 531/GAB, rubricato “entrata in vigore, e disposizione transitorie e finali” è stato di recente abrogato dal D.P.R.S. n. 553/GAB del 5.7.2023, con la specificazione che il Regolamento di cui sopra deve intendersi atto di indirizzo amministrativo e non di natura regolamentare, la cui competenza ricade esclusivamente sulle Amministrazioni comunali le quali nella loro autonomia possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, ma nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata che in materia edilizia trovano diretta applicazione su tutti i territori comunali.
Detto regolamento non esclude, pertanto, l'operatività del richiamato inderogabile D.M. n.
1444/1968, nonché dei regolamenti locali e relative norme tecniche di attuazione.
I due edifici oggetto della presente controversia sono quindi soggetti agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 cod. civ. e dalle norme integratrici, tra cui l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 che prescrive una distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti. La disposizione del decreto ministeriale va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata, senza che possa farsi alcuna differenza tra la nozione di fabbricati o edifici e la nozione di costruzione di cui all'art. 873 cod. civ.
Invero, “la nozione di costruzione è stabilita dalla legge statale, è unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria;
ciò in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 cod. civ. a norme integrative è limitato alla sola facoltà per tali norme di stabilire una distanza maggiore rispetto a quella codicistica” (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n.23845).
L'edificio della società appellata, come dedotto in sede di impugnazione, viola altresì le distanze inderogabili previste dal Piano Regolatore generale di Modica e dalle relative norme tecniche di attuazione le quali (art. 27.3) prevedono una distanza minima tra pareti finestrate e il confine di metri 5,00, così pure tra pareti cieche e il confine.
Come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. II, 03.01.2024, n. 120; Cass. 7466 del
2023: Cass. Sez. II, 5.8.2024 n. 21991) “in tema di limitazioni legali della proprietà, l'art. 873 cod. civ., avendo finalità di impedire intercapedini dannose, prevede che le norme sulle distanze legali si applicano soltanto agli edifici che si fronteggiano, sicché la loro misurazione deve essere effettuata in modo lineare e non in modo radiale, ossia a raggio, come invece previsto in materia di vedute
(Cass. Sez. 2 11-5-2016 n. 9649 Rv. 639696-01, Cass. Sez. 2 7-4- 2005 n. 7285 Rv. 580948-01,
Cass. Sez. 2 25-6-1993 n. 7048 Rv. 482917-01); la disposizione dell'art. 873 cod. civ. pertanto trova
6 applicazione soltanto nel caso in cui i due fabbricati, eretti in parti opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farli avanzare verso il confine in linea retta, si incrocino almeno in un punto (Cass. 9649/2016)”.
E' stato altresì statuito che, ai fini del rispetto delle norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, essendo tali norme volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico
(Cass. Sez. 2 15-3-2023 n. 7466, Cass. Sez. 2 11-9-2018 n. 22054 Rv. 650320-01, Cass. Sez. 6-2 18-
2-2014n. 3854 Rv. 629629-01, Cass. Sez. 2 24-9-2008 n. 24013 Rv. 605174-01).
Seppure parte dell'edificio della Mo. (corpo scala largo circa metri 2 e alto Controparte_2
circa mt. 16) non sia posto difronte alla parete finestrata della proprietà attorea, lo stesso trovasi sul confine e non a distanza di metri cinque dallo stesso. Trattasi, infatti, di struttura funzionalmente connessa all'edificio e facente parte di un unico corpo edilizio, realizzata sul confine con la proprietà degli appellanti, in palese violazione delle superiori inderogabili distanze e del distacco di metri 5 dal confine, come previsti dalle già richiamate norme tecniche di attuazione del Piano
Regolatore Generale di Modica.
Analoghe considerazioni valgono per il seminterrato, il cui solaio di copertura costituisce anche piano di calpestio di un balcone - terrazzo, che presenta un dislivello rispetto alla posizione del piano di campagna della villetta di proprietà dei Sigg.ri di circa cm. 29 (v. pag. 13 della Parte_1
Contr CTU e pag. 6 delle risposte alle osservazioni di del 22.10.2019). Controparte_2
Come precisato dal CTU (pag. 13), “la stessa dimensione era stata rilevata dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Modica in occasione del sopralluogo dell'11 febbraio 2013, alle ore 09.45, nella tavola riportata a pagina 12 che si restituisce nella figura di seguito riportata”.
Infatti, i Funzionari dell'Ufficio del Comune di Modica, nel corso del sopralluogo CP_3 dell'11.02.2013 avevano accertato che: “il solaio di copertura del piano interrato del costruendo Contr edificio della ditta risulta emergere nel retro prospetto, lungo il confine, “di cm. 28 CP_2
Contr a monte, in prossimità del vano scala della dil, di cm. 47-81 ove esiste una differenza di quota del terreno, e di cm. 75 a valle, in prossimità della finitura di detto solaio del fabbricato Mo.edil”
(v. verbale in atti).
Come rilevato dalla difesa degli appellanti, l'estradosso del piano seminterrato non è interrato ma è
a quota superiore a quella del piano di campagna del fondo cui esso insiste e, trattandosi di un'altezza non indifferente, costituisce una costruzione tenuta al rispetto delle distanze legali dal
7 frontestante edificio finestrato e dal confine con la proprietà degli appellanti.
Per tali ragioni, l'intero edificio della società appellata, quale unica e complessiva struttura edilizia, deve essere demolito o, laddove possibile, arretrato fino alla distanza di cinque metri dal confine con la proprietà degli appellanti, al fine di ripristinare le dovute distanze tra edifici e dal confine.
Per quanto riguarda, invece, la tutela risarcitoria invocata dagli appellanti, ritiene la Corte che la stessa sia rimasta priva di alcuna prova. Sul punto, secondo recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 27.06.2024 n. 17758; cass. Sez. II, 23.06.2023 n. 18108), “Quanto alla tutela risarcitoria, le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile.
La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni
Unite in senso positivo.
È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. II, 18.7.2013, n.17635).
Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
La sentenza impugnata non si pone in linea con l'orientamento di questa Corte in tema di
8 presunzione di danno correlato alla normale utilità del bene, basato sull'assunto che il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene ne è oggetto, sicché una volta soppresse o limitate tali facoltà, l'esistenza di un danno risarcibile può fondarsi su presunzioni
(Cassazione Civile, Sez. II, 23.6.2023, n.18108)”.
La Suprema Corte ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “in caso di violazione delle distanze, l'esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, tenendo conto di una serie di elementi - che concorrono anche alla valutazione equitativa del danno - dai quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore".
Nel caso in esame parte appellante, così come in primo grado, non ha allegato né, tanto meno, provato, neppure in via presuntiva, quale concreto danno patrimoniale abbia subito e in che misura, limitandosi ad affermazioni apodittiche e di principio circa “la diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole, comodità, tranquillità, amenità in genere e deprezzamento commerciale…incremento di valore dell'immobile del danneggiante… costi di un intervento edilizio di ripristino…” (v. citazione primo grado).
In conseguenza del parziale accoglimento dell'appello principale, questa Corte ritiene di dovere procedere ad un nuovo regolamento delle spese, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite che vede soccombente la società convenuta/appellata sulla prima delle domande formulate dagli attori/appellanti e che sarà tenuta a pagare le spese della controparte nella misura di 2/3, con compensazione della quota residua di 1/3 ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Tali spese, dunque, si liquidano come in dispositivo, confermando, per il primo grado, quanto già liquidato dal Tribunale, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, come concordemente dichiarato dalle parti (scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00).
Inoltre, considerata la media complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del giudizio e dell'esito della decisione, vanno applicati i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione nel giudizio di appello per la quale vanno riconosciuti i parametri minimi, in ragione del mancato espletamento di attività a contenuto istruttorio.
Anche le spese di CTU vanno analogamente ripartite nella misura di 2/3 a carico della società appellata e di 1/3 a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Contro
e nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_2
9 sentenza del Tribunale di Ragusa n. 853/2024 pubblicata il 17.05.2024 nel giudizio iscritto al n.
3745/2016 R.G., condanna la società appellata alla demolizione o, laddove possibile, all'arretramento dell'edificio di sei piani fuori terra e un piano seminterrato sito in Modica, via
Resistenza Partigiana n. 196, di metri cinque dalla linea di confine con la villetta, composta da un piano terra e un primo piano, e circostanze spazio esterno di proprietà degli appellanti, siti in
Modica, via Resistenza Partigiana n. 196, censiti in catasto al fg. 119, part. 617 sub. 1 e sub. 2.
Contro Condanna alla rifusione di 2/3 delle spese processuali di primo grado in Controparte_2
favore di e che si liquidano, per l'intero, in complessivi euro Parte_1 Parte_2
7.000,00 - come già determinate dal Tribunale di Ragusa - oltre euro 545,00 per spese vive, IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione, con compensazione della restante quota di 1/3.
Contro Condanna alla rifusione di 2/3 delle spese processuali del presente Controparte_2 giudizio di appello in favore di e che si liquidano, per l'intero, in Parte_1 Parte_2
complessivi euro 9.273,00 di cui euro 804,00 per spese vive, euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione, con compensazione della restante quota di 1/3.
Contro Pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., nella misura di 2/3, e Controparte_2
a carico degli appellanti, in solido, la restante quota di 1/3, come liquidate in primo grado.
Così deciso in Catania il 19.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei sigg: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 740/2024 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f. ), e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(Siena), nella Via Piazza Petrilli n. 33, e , nato a [...] il [...], (c.f. Parte_2 [...]
), e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliati in Modica, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Ruta ( che li CodiceFiscale_3 rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente con l'avv. Rosario Ruta (
[...]
) del foro di Ragusa, per mandato in atti;
C.F._4
appellanti nei confronti di
Contro
corrente in Modica, Via San Giuliano I Trav. n. 117/F, (P.I. Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , nato a P.IVA_1 Parte_3
Modica il 19.3.1954, (c.f. ), e ivi residente in [...], C.F._5 elettivamente domiciliato in Modica, via Mercè 61, presso lo studio dell'avv. Carmelo Vicari, (c.f.:
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
C.F._6
appellata
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 29.04.2025 le parti hanno concluso, come da note difensive autorizzate, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.09.2016 e Parte_1 Parte_2
Cont convenivano avanti il Tribunale di Ragusa la società esponendo: Controparte_2
- di essere comproprietari, per successione dei loro defunti genitori, della villetta sita in Modica, Via
Resistenza Partigiana al NCU di Modica, con circostante spazio esterno, censita al foglio 119, part. 617, sub.1 e sub. 2;
- che sul terreno in catasto al foglio 119, partt. 516 e 647, retrostante il loro immobile e sul proprio confine, nell'anno 2011 sono iniziati i lavori di realizzazione di un edificio a più piani;
- che la società convenuta ha ultimato la costruzione dell'edificio in violazione delle distanza legali rispetto al preesistente fabbricato di loro proprietà e rispetto al confine con la proprietà stessa.
Pertanto, e chiedevano: Parte_1 Parte_2
- ritenere e dichiarare che l'edificio a più piani sito in Modica, Via Resistenza Partigiana, realizzato
Contro dalla sul terreno in catasto al foglio 119, part. 516 e 647, è stato Controparte_2 posizionato a distanza inferiore a mt. 10,00 dalla prospicente parete finestrata dell'edificio degli attori e a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine con la proprietà di questi ultimi e, in conseguenza,
Contro condannare la a demolire tutte quelle parti dell'edificio che risulteranno Controparte_2
poste a distanza non legale rispetto alla casa e al confine degli attori;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella misura di € 50.000,00 o in quell'altra maggiore somma che il Tribunale riterrà in via equitativa all'esito dell'istruttoria della causa.
Cont Con comparsa di costituzione depositata in data 27.12.2016 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale: Controparte_2
- chiedeva il rigetto della domanda attrice, negando la violazione delle distanze tra gli edifici e dal confine;
- in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva di accertare e dichiarare la violazione da parte degli attori degli obblighi nascenti dalla concessione edilizia n. 306/2007 stante il mancato rispetto dell'altezza dell'immobile nella misura autorizzata di mt. 6,50.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 31.01.2019 veniva disposta CTU al fine di verificare la distanza tra i manufatti oggetto di causa e la proprietà degli attori.
All'esito della CTU, la causa veniva posta in decisione, giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
16.01.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 853/2024 pubblicata il 17.05.2024 il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 3745/2026 R.G., rigettava tutte le domande proposte dagli
2 attori, li condannava alla rifusione delle spese in favore della società convenuta e poneva definitivamente a loro carico le somme liquidate al C.T.U.
Avverso detta sentenza, e proponevano appello per i motivi che Parte_1 Parte_2
saranno in seguito descritti.
Costituitasi, MO. chiedeva il rigetto dell'appello di controparte e la conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 29.04.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, dopo aver ampiamente descritto le vicende processuali intercorse tra le parti e indicato dettagliatamente i provvedimenti amministrativi del Comune di Modica aventi ad oggetto la prima concessione edilizia e le successive sanatorie ottenute dalla società appellata per la costruzione dell'edificio oggetto di causa, con un unico articolato motivo di impugnazione, lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 per Contr non avere, il Tribunale, ritenuto violato da parte della convenuta società Controparte_2
l'obbligo delle distanze disattendendo le disposizioni di legge in materia di distanze tra fabbricati e
i principi sanciti in materia dalla Suprema Corte e, peraltro, con motivazione assolutamente insufficiente, perplessa, contraddittoria ed illogica”.
Il motivo è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
È bene premettere, così come descritto dal CTU Ing. (v. pag. 8), che: “i luoghi oggetto Per_1
della controversia sono ubicati nel Comune di Modica (RG) in Via Resistenza
Partigiana n°196, e sono rappresentati da due organismi edilizi. Il primo organismo edilizio è una villetta, composta da un piano terra e un primo piano, di proprietà dei sigg. Parte_2 ed ., caratterizzata da uno spazio circostante esterno adibito ad orto. Retrostante l'immobile Pt_1
dei sigg. è presente il secondo organismo edilizio, caratterizzato da un edificio con Parte_1
sei piani fuori terra (piano terra, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° Piano) e un piano seminterrato, realizzato dalla
Cont Società (v. fotografie nn. 2, 3 e 5). Controparte_2
Il Tribunale, prendendo spunto dagli accertamenti tecnici eseguiti dal CTU (v. figure nn. 4, 5 e 6), ha evidenziato che tra i due edifici, frontistanti ed entrambi muniti di balconi e finestre, sono state rilevate le seguenti misure:
Contr
- la distanza tra la linea di confine ed il prospetto dell'edificio realizzato dalla società
[...]
(con cappotto) è pari a 4,945 mt. (4,810 + 0.135) (Errore 1,10 %); senza cappotto Controparte_2
Contr la distanza tra la linea di confine con il prospetto dell'edificio della è pari a 4,990 CP_2
3 (Errore 0,20 %) (cfr. pag. 12 CTU);
- la distanza tra la linea di confine con il prospetto della villetta di proprietà dei sigg. è Parte_1
pari a 4,985 mt (Errore 0,30 %) (cfr. pag. 12 CTU);
- la distanza tra i due prospetti è pari a 9,930 mt. (con rivestimento) mentre la distanza tra i due prospetti è pari a 9,975 mt. (senza rivestimento) (cfr. pag. 12 CTU);
- la differenza massima rispetto alla distanza regolamentare di 10 mt. è di 0,070 mt, ovvero 7 cm
(nella misurazione con il cappotto). L'errore percentuale è pari al 0,70 % (cfr. pag. 12 CTU);
- la profondità dei balconi è di 1,18 mt (cfr. pag. 21 CTU).
Il CTU ha effettuato dette misure, escludendo dal computo delle distanze i rispettivi balconi (la cui profondità è di mt. 1,00 nell'immobile attoreo e di mt. 1,18 nell'edificio della società convenuta), in applicazione dell'art. 25 del Regolamento Edilizio del Comune di Modica che recita: “… la distanza tra fabbricati costruiti su aree contermini è la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurati normalmente alla linea di confine nei punti di massima sporgenza fronteggiantisi, esclusi i soli balconi e pensiline di luce non superiore alla massima consentita… ”;
e del successivo art. 31 “Definizione degli indici e dei parametri”, al punto 19 laddove Pt_4 precisa che: “… sempreché la luce massima del ballatoio non superi i ml 2.00 …”.
Il primo giudice ha aderito pienamente alle superiori considerazioni, affermando, peraltro, che la distanza tra i due prospetti è pari a mt. 9,975 (senza tenere conto - ai sensi dell'art. 14 comma 6 del
D.lgs. 102/2014 - del cappotto termico presente nelle pareti esterne dell'edificio realizzato dalla società appellata) e che trattandosi di una discrasia minima di pochi centimetri, rispetto alla distanza regolamentare di metri dieci, non sarebbe idonea a recare alcun pregiudizio. Inoltre, si tratterebbe di un errore percentuale che rientrerebbe ampiamente nel limite della tolleranza di cantiere del 3% previsto dall'art. 7 della L.R. Siciliana n. 37/1985 e che tale margine di tolleranza sarebbe applicabile anche nei rapporti tra privati ai fini del rispetto delle distanze tra edifici.
Premesso che i riferimenti normativi di cui alla sentenza non appaiono pertinenti, atteso che l'art. 14 comma 6 del D.lgs. 102/2014 è stato abrogato dall'art. 13 del D.lgs. n. 73 del 14.07.2020 e l'art. 7 della Legge Regionale Siciliana n. 37/1985 è stato abrogato dalla più recente L.R. n. 16/2016, questa
Corte non condivide le superiori argomentazioni, atteso che per consolidata, condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 5.4.2025 n. 9036; Cass. Sez. II, 21.03.2024 n. 7604; in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.04.2024 n. 3398), “In tema di distanze legali fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica,
4 computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza (Sez. 2,
Sent. n. 18282 del 2016 Rv. 641075 conf. Sez. 2, 17/09/2021, n. 25191, Rv. 662253 - 02)”.
Così come evidenziato dalla difesa degli appellanti, “il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e, poiché il D.M. 2.04.1968, art.
9 - applicabile alla fattispecie - stabilisce la distanza minima di metri 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, il regolamento edilizio che stabilisce un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone è contra legem in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore ai metri
10, così violando il distacco voluto dalla legge” (v. Cass. Civ. n. 17089/06; Cass. Civ. n. 19554/09;
Cass. Civ. n. 14953/2011; Cass. Civ. n. 23553/13; Cass. Civ. n. 166/18; Cass. Civ. n. 24471/19;
Cass. Civ. n. 624/2021).
La giurisprudenza di legittimità si è ormai univocamente orientata, sulla scorta della sentenza delle
Sezioni Unite del 1.07.1997 n. 5889, nel senso che: “il D.M.
2.04.1968 n. 1444 ha efficacia di legge sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra
i fabbricati cui i Comuni sono tenuti a conformarsi nella redazione o revisione dei loro strumenti urbanistici, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi alle quali si sostituiscono per inserzione automatica con conseguente loro diretta operatività nei rapporti tra privati, e il Giudice ha la potestà di disapplicare la norma regolamentare difforme ed applicare le distanze previste dal D.M. n. 1444/68 quale norma di relazione immediatamente efficace nei rapporti tra privati” (v. Cass. Sez. II, 12.04.2023, n. 9685; Cass. Civ. n. 21889/04; Cass. Civ. n.
7563/06; Cass. Civ. 3199/08; Cass. Civ. 14953/11; Cass. Civ. n. 24471/19; Cass. Civ. n. 624/2021).
Risulta evidente che se il c.t.u. avesse calcolato correttamente le distanze (secondo i superiori principi giurisprudenziali) e cioè eseguendo le misurazioni, non dalla facciata dei due edifici, bensì
Contr dalle sporgenze dei relativi balconi, la distanza dell'edificio della rispetto Controparte_2 all'immobile frontistante degli odierni appellanti sarebbe risultata inferiore a otto metri e, di conseguenza, a quella prescritta dalla normativa in materia di distanze fra fabbricati (art. 9 D.M.
1444/1968), richiamata espressamente dal Regolamento Edilizio del Comune di Modica approvato con D.A. n. 16/77 del 1.2.1977 (art. 25), delle relative norme tecniche di attuazione (art. 27.2 - determina Dir. n. 1842/2002) e delle più recenti norme tecniche di attuazione (art. 27.2 – decreto di approvazione DDG n. 214/2017 del 22.12.2017).
Il riferimento operato dalla difesa della parte appellata al Regolamento Tipo Edilizio Unico
(oggetto del D.P.C.M. del 20.10.2016), approvato dalla Regione Sicilia con D.P.R.S. del 20.05.2022
5 n. 531/GAB, secondo il quale solo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 mt. avrebbero rilevanza nella misurazione delle distanze tra edifici non è pertinente né rilevante ai fini della decisione.
L'art. 99 comma 5 del predetto D.P.R.S. n. 531/GAB, rubricato “entrata in vigore, e disposizione transitorie e finali” è stato di recente abrogato dal D.P.R.S. n. 553/GAB del 5.7.2023, con la specificazione che il Regolamento di cui sopra deve intendersi atto di indirizzo amministrativo e non di natura regolamentare, la cui competenza ricade esclusivamente sulle Amministrazioni comunali le quali nella loro autonomia possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, ma nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata che in materia edilizia trovano diretta applicazione su tutti i territori comunali.
Detto regolamento non esclude, pertanto, l'operatività del richiamato inderogabile D.M. n.
1444/1968, nonché dei regolamenti locali e relative norme tecniche di attuazione.
I due edifici oggetto della presente controversia sono quindi soggetti agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 cod. civ. e dalle norme integratrici, tra cui l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 che prescrive una distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti. La disposizione del decreto ministeriale va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata, senza che possa farsi alcuna differenza tra la nozione di fabbricati o edifici e la nozione di costruzione di cui all'art. 873 cod. civ.
Invero, “la nozione di costruzione è stabilita dalla legge statale, è unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria;
ciò in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 cod. civ. a norme integrative è limitato alla sola facoltà per tali norme di stabilire una distanza maggiore rispetto a quella codicistica” (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n.23845).
L'edificio della società appellata, come dedotto in sede di impugnazione, viola altresì le distanze inderogabili previste dal Piano Regolatore generale di Modica e dalle relative norme tecniche di attuazione le quali (art. 27.3) prevedono una distanza minima tra pareti finestrate e il confine di metri 5,00, così pure tra pareti cieche e il confine.
Come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. II, 03.01.2024, n. 120; Cass. 7466 del
2023: Cass. Sez. II, 5.8.2024 n. 21991) “in tema di limitazioni legali della proprietà, l'art. 873 cod. civ., avendo finalità di impedire intercapedini dannose, prevede che le norme sulle distanze legali si applicano soltanto agli edifici che si fronteggiano, sicché la loro misurazione deve essere effettuata in modo lineare e non in modo radiale, ossia a raggio, come invece previsto in materia di vedute
(Cass. Sez. 2 11-5-2016 n. 9649 Rv. 639696-01, Cass. Sez. 2 7-4- 2005 n. 7285 Rv. 580948-01,
Cass. Sez. 2 25-6-1993 n. 7048 Rv. 482917-01); la disposizione dell'art. 873 cod. civ. pertanto trova
6 applicazione soltanto nel caso in cui i due fabbricati, eretti in parti opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farli avanzare verso il confine in linea retta, si incrocino almeno in un punto (Cass. 9649/2016)”.
E' stato altresì statuito che, ai fini del rispetto delle norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, essendo tali norme volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico
(Cass. Sez. 2 15-3-2023 n. 7466, Cass. Sez. 2 11-9-2018 n. 22054 Rv. 650320-01, Cass. Sez. 6-2 18-
2-2014n. 3854 Rv. 629629-01, Cass. Sez. 2 24-9-2008 n. 24013 Rv. 605174-01).
Seppure parte dell'edificio della Mo. (corpo scala largo circa metri 2 e alto Controparte_2
circa mt. 16) non sia posto difronte alla parete finestrata della proprietà attorea, lo stesso trovasi sul confine e non a distanza di metri cinque dallo stesso. Trattasi, infatti, di struttura funzionalmente connessa all'edificio e facente parte di un unico corpo edilizio, realizzata sul confine con la proprietà degli appellanti, in palese violazione delle superiori inderogabili distanze e del distacco di metri 5 dal confine, come previsti dalle già richiamate norme tecniche di attuazione del Piano
Regolatore Generale di Modica.
Analoghe considerazioni valgono per il seminterrato, il cui solaio di copertura costituisce anche piano di calpestio di un balcone - terrazzo, che presenta un dislivello rispetto alla posizione del piano di campagna della villetta di proprietà dei Sigg.ri di circa cm. 29 (v. pag. 13 della Parte_1
Contr CTU e pag. 6 delle risposte alle osservazioni di del 22.10.2019). Controparte_2
Come precisato dal CTU (pag. 13), “la stessa dimensione era stata rilevata dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Modica in occasione del sopralluogo dell'11 febbraio 2013, alle ore 09.45, nella tavola riportata a pagina 12 che si restituisce nella figura di seguito riportata”.
Infatti, i Funzionari dell'Ufficio del Comune di Modica, nel corso del sopralluogo CP_3 dell'11.02.2013 avevano accertato che: “il solaio di copertura del piano interrato del costruendo Contr edificio della ditta risulta emergere nel retro prospetto, lungo il confine, “di cm. 28 CP_2
Contr a monte, in prossimità del vano scala della dil, di cm. 47-81 ove esiste una differenza di quota del terreno, e di cm. 75 a valle, in prossimità della finitura di detto solaio del fabbricato Mo.edil”
(v. verbale in atti).
Come rilevato dalla difesa degli appellanti, l'estradosso del piano seminterrato non è interrato ma è
a quota superiore a quella del piano di campagna del fondo cui esso insiste e, trattandosi di un'altezza non indifferente, costituisce una costruzione tenuta al rispetto delle distanze legali dal
7 frontestante edificio finestrato e dal confine con la proprietà degli appellanti.
Per tali ragioni, l'intero edificio della società appellata, quale unica e complessiva struttura edilizia, deve essere demolito o, laddove possibile, arretrato fino alla distanza di cinque metri dal confine con la proprietà degli appellanti, al fine di ripristinare le dovute distanze tra edifici e dal confine.
Per quanto riguarda, invece, la tutela risarcitoria invocata dagli appellanti, ritiene la Corte che la stessa sia rimasta priva di alcuna prova. Sul punto, secondo recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 27.06.2024 n. 17758; cass. Sez. II, 23.06.2023 n. 18108), “Quanto alla tutela risarcitoria, le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile.
La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni
Unite in senso positivo.
È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. II, 18.7.2013, n.17635).
Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
La sentenza impugnata non si pone in linea con l'orientamento di questa Corte in tema di
8 presunzione di danno correlato alla normale utilità del bene, basato sull'assunto che il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene ne è oggetto, sicché una volta soppresse o limitate tali facoltà, l'esistenza di un danno risarcibile può fondarsi su presunzioni
(Cassazione Civile, Sez. II, 23.6.2023, n.18108)”.
La Suprema Corte ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “in caso di violazione delle distanze, l'esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, tenendo conto di una serie di elementi - che concorrono anche alla valutazione equitativa del danno - dai quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore".
Nel caso in esame parte appellante, così come in primo grado, non ha allegato né, tanto meno, provato, neppure in via presuntiva, quale concreto danno patrimoniale abbia subito e in che misura, limitandosi ad affermazioni apodittiche e di principio circa “la diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole, comodità, tranquillità, amenità in genere e deprezzamento commerciale…incremento di valore dell'immobile del danneggiante… costi di un intervento edilizio di ripristino…” (v. citazione primo grado).
In conseguenza del parziale accoglimento dell'appello principale, questa Corte ritiene di dovere procedere ad un nuovo regolamento delle spese, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite che vede soccombente la società convenuta/appellata sulla prima delle domande formulate dagli attori/appellanti e che sarà tenuta a pagare le spese della controparte nella misura di 2/3, con compensazione della quota residua di 1/3 ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Tali spese, dunque, si liquidano come in dispositivo, confermando, per il primo grado, quanto già liquidato dal Tribunale, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, come concordemente dichiarato dalle parti (scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00).
Inoltre, considerata la media complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del giudizio e dell'esito della decisione, vanno applicati i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione nel giudizio di appello per la quale vanno riconosciuti i parametri minimi, in ragione del mancato espletamento di attività a contenuto istruttorio.
Anche le spese di CTU vanno analogamente ripartite nella misura di 2/3 a carico della società appellata e di 1/3 a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Contro
e nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_2
9 sentenza del Tribunale di Ragusa n. 853/2024 pubblicata il 17.05.2024 nel giudizio iscritto al n.
3745/2016 R.G., condanna la società appellata alla demolizione o, laddove possibile, all'arretramento dell'edificio di sei piani fuori terra e un piano seminterrato sito in Modica, via
Resistenza Partigiana n. 196, di metri cinque dalla linea di confine con la villetta, composta da un piano terra e un primo piano, e circostanze spazio esterno di proprietà degli appellanti, siti in
Modica, via Resistenza Partigiana n. 196, censiti in catasto al fg. 119, part. 617 sub. 1 e sub. 2.
Contro Condanna alla rifusione di 2/3 delle spese processuali di primo grado in Controparte_2
favore di e che si liquidano, per l'intero, in complessivi euro Parte_1 Parte_2
7.000,00 - come già determinate dal Tribunale di Ragusa - oltre euro 545,00 per spese vive, IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione, con compensazione della restante quota di 1/3.
Contro Condanna alla rifusione di 2/3 delle spese processuali del presente Controparte_2 giudizio di appello in favore di e che si liquidano, per l'intero, in Parte_1 Parte_2
complessivi euro 9.273,00 di cui euro 804,00 per spese vive, euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione, con compensazione della restante quota di 1/3.
Contro Pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., nella misura di 2/3, e Controparte_2
a carico degli appellanti, in solido, la restante quota di 1/3, come liquidate in primo grado.
Così deciso in Catania il 19.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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