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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/12/2024, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2206/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECONCINI Parte_1 C.F._1
IS e PI SC
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONISTALLI Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 23 luglio 2024, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
domandando pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, col quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Avellino il 3 maggio 1980 e dall'unione col quale erano nati i figli, , Per_1 il 24 giugno 1980, , l'11 luglio 1984 e il 17 settembre 1998, tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente indipendenti.
In punto di condizioni accessorie, domandava disporsi che lei ricorrente sarebbe andata ad abitare nella casa familiare sita in Montopoli in Val d'Arno, la cui nuda proprietà apparteneva al figlio
, e che il si sarebbe, invece, trasferito nell'abitazione della quale era usufruttuario Per_1 CP_1
(nuda proprietaria la figlia ), con conseguente rinuncia degli stessi all'usufrutto Per_2 sull'immobile nel quale avrebbe abitato l'altro, nonché la divisione dei beni come indicato in ricorso.
In data 23 ottobre 2024, si costituiva in giudizio dando atto di aver raggiunto con Controparte_1
la controparte una soluzione conciliativa per la definizione della presente vicenda. Si disponeva, pertanto, che l'udienza fosse celebrata nelle forme della trattazione cartolare e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Rocca San EL (AV) in data 3 maggio 1980, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rocca San EL (AV), Anno 1980, Parte II, Serie A, n°4, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi atto reciprocamente che i figli nati in costanza di matrimonio (nato ad [...] il [...]) Per_1 Per_2
(nata ad [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) sono tutti Per_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
2) Il sig. continuerà ad abitare nella casa familiare sita in Montopoli in Val Controparte_1
D'Arno 56020 (PI), fraz. Capanne, Via Fonda n. 30/F - individuata al N.C.E.U. del Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI): Foglio di mappa 9, particelle: - 1139, sub. 7, cat. A/2, classe
2, vani 7, R.C.E. € 468,17, P-T. 1.2, (l'appartamento con il resede, la scala esterna ed il ripostiglio sottoscala); - 1139, sub. 15, cat. C/6, classe U, mq. 21, R.C.E. € 81,34, P-T., (il locale autorimessa); - 1139, sub. 16, bene non censibile comune ai subalterni 7 e 15 della particella 1139, (l'altro piccolo resede) - con ogni arredo e pertinenza, la cui nuda proprietà appartiene al figlio , e di cui egli è usufruttuario unitamente alla coniuge Per_1 Pt_1
per la quota del 50%, ciascuno con reciproco diritto di accrescimento;
[...]
3) La sig.ra continuerà ad abitare nell'appartamento sito in Montopoli in Val Parte_1
D'Arno (PI) fraz. Capanne, Via Fonda n. 30/E, individuato al N.C.E.U. del Comune di
Montopoli in Val D'Arno (PI): Foglio di mappa 9, particelle: - 1139, sub. 6, cat. A/2, classe
2, vani 6, R.C.E. € 401,29, P-T. 1, (l'appartamento con il resede); - 1139, sub. 16, cat. C/6, classe U, mq. 21, R.C.E. € 81,34, P-T., (il locale autorimessa), la cui nuda proprietà appartiene alla figlia e di cui essa è usufruttuaria unitamente al coniuge per Per_2 Controparte_1
la quota del 50%, ciascuno con reciproco diritto di accrescimento;
4) Con riferimento agli immobili sopra descritti i sig.ri e convengono di Pt_1 CP_1
obbligarsi a stipulare atto notarile, da effettuarsi successivamente alla separazione personale, mediante il quale, previo accrescimento reciproco del diritto di usufrutto relativo ai due immobili sopra descritti, sarà costituito il minore diritto reale di abitazione come di seguito : il sig. diventerà titolare esclusivo del diritto di abitazione sull'immobile sito Controparte_1 in Montopoli Val D'Arno (PI) Via Fonda n.30/F, di cui è nudo proprietario il figlio , Per_1
mentre la sig.ra diventerà titolare esclusiva del diritto di abitazione Parte_1 sull'immobile sito in Montopoli Val D'Arno (PI) Via Fonda n.30/E, di cui è nuda proprietaria la figlia;
Per_2
5) Con riferimento ai beni immobili di cui sono titolari del diritto di piena proprietà al 50%, i coniugi convengono che:
- quanto al terreno sito nel Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI), censito al N.C.E.U. del
Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI), Catasto Terreni, Partita 5745, Foglio di mappa 15, particella 276, di are 28 centiare 80, R.D. lire 43.200, R.A. lire 21.600 esso verrà assegnato in proprietà esclusiva al sig. previa perizia estimativa e conguaglio Controparte_1
monetario del 50% del valore dello stesso da effettuare a favore della sig.ra Parte_1
- quanto al Fondo Commerciale sito nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), Largo Carlo
Alberto, piano terra, acquistato dal sig. in regime di comunione legale con Controparte_1
censito al N.C.E.U. del Comune di Castelfranco di Sotto (PI), Foglio di mappa Parte_1
43, particella 139, sub. 8, cat. C/1, classe 3, mq. 19, R.C.L. lire 1.077.300, esso verrà messo in vendita subito dopo la sottoscrizione del presente accordo ed i proventi dello stesso verranno divisi al 50% tra i coniugi;
in particolare le parti, salvo diverso accordo, sceglieranno due agenzie immobiliari, una per ciascuno, per la stima e la vendita del compendio immobiliare e reperiranno un intermediario e/o un'agenzia immobiliare a cui conferire l'incarico. L'intermediario sarà scelto di comune accordo tra le parti.
Le spese per le eventuali relazioni tecniche per l'atto di compravendita nonché le spese relative alla provvigione dell'agente immobiliare e tutte le spese notarili e le eventuali imposte saranno a carico delle parti in ugual misura;
6) Il sig. è proprietario di un bene immobile e di una rimessa siti in Rocca San Controparte_1
EL (AV) Via Don Gaetano Cipriano n. 6 identificati al catasto fabbricati del predetto comune al Foglio 14 particella 437 sub. 2, A/2, Consistenza 5 vani e sub. 3, C/6 della consistenza di 40 mq pervenuto in parte in forza di successione mortis causa da Persona_4
e e in parte in forza di atto pubblico notarile di cessione di diritti reali a titolo Persona_5
oneroso rogato dal Notaio del 27.12.2013 nel quale la coniuge Persona_6 Parte_1 ha dichiarato l'esclusione del bene acquistato dal sig. dal regime della comunione CP_1
legale;
7) Con riferimento alle autovetture: la Toyota RI tg DH235FT verrà assegnata alla sig.ra
, mentre la OL IG tg. FW928GG verrà assegnata al sig. Parte_1 CP_1
eventualmente dietro conguaglio o acquisto – in favore della - di
[...] Pt_1
autovettura più recente anche se usata in sostituzione della Toyota RI;
8) con riferimento ai buoni fruttiferi di proprietà comune sotto elencati (doc. 5 – 10 allegati al ricorso per separazione giudiziale):
- postali cointestati a varie scadenze:
• rimborso al: 28/03/2024 (nr. 2 buoni del valore cadauno) -> € 4.191,18
• rimborso al: 28/03/2024 -> € 8.382,36;
• rimborso al: 28/03/2024 -> € 526,21;
• rimborso al: 28/03/2024 (nr. 2 buoni del valore cadauno) ->€ 26.310,11;
• rimborso al: 28/03/2024 -> € 25.599,93.
- buoni su libretto postale cointestato nr. 40725874:
• buono fruttifero postale BFP3x4 -> € 26.939,56;
• buono indicizzato a inflazione -> € 23.187,85;
• buono fruttifero postale BFP3x4 -> € 9.985,56
i coniugi dispongono che, in assenza di diversa successiva volontà congiuntamente assunta dai coniugi, verranno tutti liquidati ed il ricavato diviso al 50% tra gli stessi, salvo i conguagli monetari da effettuare a favore della sig.ra in ragione di quanto sopra pattuito con Pt_1 riferimento all'assegnazione del terreno ed all'assegnazione delle autovetture;
9) Il Sig. provvederà a versare alla sig.ra un assegno di mantenimento CP_1 Pt_1
dell'importo di Euro 550,00 (cinquecentocentocinquanta/00) mensili (per 12 mensilità), da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario o assegno bancario. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
10) Le somme che dovessero provenire dalla liquidazione della Edil 93 di Di TO EL & TO
SE s.n.c., dovranno essere divise al 50% tra i coniugi;
11) Le competenze e le spese legali restano compensate tra le parti, rinunciando espressamente i procuratori alla solidarietà passiva di cui all'art. 13 comma 8 L.P. forense.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 29/11/2024 Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2206/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECONCINI Parte_1 C.F._1
IS e PI SC
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONISTALLI Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 23 luglio 2024, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
domandando pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, col quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Avellino il 3 maggio 1980 e dall'unione col quale erano nati i figli, , Per_1 il 24 giugno 1980, , l'11 luglio 1984 e il 17 settembre 1998, tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente indipendenti.
In punto di condizioni accessorie, domandava disporsi che lei ricorrente sarebbe andata ad abitare nella casa familiare sita in Montopoli in Val d'Arno, la cui nuda proprietà apparteneva al figlio
, e che il si sarebbe, invece, trasferito nell'abitazione della quale era usufruttuario Per_1 CP_1
(nuda proprietaria la figlia ), con conseguente rinuncia degli stessi all'usufrutto Per_2 sull'immobile nel quale avrebbe abitato l'altro, nonché la divisione dei beni come indicato in ricorso.
In data 23 ottobre 2024, si costituiva in giudizio dando atto di aver raggiunto con Controparte_1
la controparte una soluzione conciliativa per la definizione della presente vicenda. Si disponeva, pertanto, che l'udienza fosse celebrata nelle forme della trattazione cartolare e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Rocca San EL (AV) in data 3 maggio 1980, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rocca San EL (AV), Anno 1980, Parte II, Serie A, n°4, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi atto reciprocamente che i figli nati in costanza di matrimonio (nato ad [...] il [...]) Per_1 Per_2
(nata ad [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) sono tutti Per_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
2) Il sig. continuerà ad abitare nella casa familiare sita in Montopoli in Val Controparte_1
D'Arno 56020 (PI), fraz. Capanne, Via Fonda n. 30/F - individuata al N.C.E.U. del Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI): Foglio di mappa 9, particelle: - 1139, sub. 7, cat. A/2, classe
2, vani 7, R.C.E. € 468,17, P-T. 1.2, (l'appartamento con il resede, la scala esterna ed il ripostiglio sottoscala); - 1139, sub. 15, cat. C/6, classe U, mq. 21, R.C.E. € 81,34, P-T., (il locale autorimessa); - 1139, sub. 16, bene non censibile comune ai subalterni 7 e 15 della particella 1139, (l'altro piccolo resede) - con ogni arredo e pertinenza, la cui nuda proprietà appartiene al figlio , e di cui egli è usufruttuario unitamente alla coniuge Per_1 Pt_1
per la quota del 50%, ciascuno con reciproco diritto di accrescimento;
[...]
3) La sig.ra continuerà ad abitare nell'appartamento sito in Montopoli in Val Parte_1
D'Arno (PI) fraz. Capanne, Via Fonda n. 30/E, individuato al N.C.E.U. del Comune di
Montopoli in Val D'Arno (PI): Foglio di mappa 9, particelle: - 1139, sub. 6, cat. A/2, classe
2, vani 6, R.C.E. € 401,29, P-T. 1, (l'appartamento con il resede); - 1139, sub. 16, cat. C/6, classe U, mq. 21, R.C.E. € 81,34, P-T., (il locale autorimessa), la cui nuda proprietà appartiene alla figlia e di cui essa è usufruttuaria unitamente al coniuge per Per_2 Controparte_1
la quota del 50%, ciascuno con reciproco diritto di accrescimento;
4) Con riferimento agli immobili sopra descritti i sig.ri e convengono di Pt_1 CP_1
obbligarsi a stipulare atto notarile, da effettuarsi successivamente alla separazione personale, mediante il quale, previo accrescimento reciproco del diritto di usufrutto relativo ai due immobili sopra descritti, sarà costituito il minore diritto reale di abitazione come di seguito : il sig. diventerà titolare esclusivo del diritto di abitazione sull'immobile sito Controparte_1 in Montopoli Val D'Arno (PI) Via Fonda n.30/F, di cui è nudo proprietario il figlio , Per_1
mentre la sig.ra diventerà titolare esclusiva del diritto di abitazione Parte_1 sull'immobile sito in Montopoli Val D'Arno (PI) Via Fonda n.30/E, di cui è nuda proprietaria la figlia;
Per_2
5) Con riferimento ai beni immobili di cui sono titolari del diritto di piena proprietà al 50%, i coniugi convengono che:
- quanto al terreno sito nel Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI), censito al N.C.E.U. del
Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI), Catasto Terreni, Partita 5745, Foglio di mappa 15, particella 276, di are 28 centiare 80, R.D. lire 43.200, R.A. lire 21.600 esso verrà assegnato in proprietà esclusiva al sig. previa perizia estimativa e conguaglio Controparte_1
monetario del 50% del valore dello stesso da effettuare a favore della sig.ra Parte_1
- quanto al Fondo Commerciale sito nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), Largo Carlo
Alberto, piano terra, acquistato dal sig. in regime di comunione legale con Controparte_1
censito al N.C.E.U. del Comune di Castelfranco di Sotto (PI), Foglio di mappa Parte_1
43, particella 139, sub. 8, cat. C/1, classe 3, mq. 19, R.C.L. lire 1.077.300, esso verrà messo in vendita subito dopo la sottoscrizione del presente accordo ed i proventi dello stesso verranno divisi al 50% tra i coniugi;
in particolare le parti, salvo diverso accordo, sceglieranno due agenzie immobiliari, una per ciascuno, per la stima e la vendita del compendio immobiliare e reperiranno un intermediario e/o un'agenzia immobiliare a cui conferire l'incarico. L'intermediario sarà scelto di comune accordo tra le parti.
Le spese per le eventuali relazioni tecniche per l'atto di compravendita nonché le spese relative alla provvigione dell'agente immobiliare e tutte le spese notarili e le eventuali imposte saranno a carico delle parti in ugual misura;
6) Il sig. è proprietario di un bene immobile e di una rimessa siti in Rocca San Controparte_1
EL (AV) Via Don Gaetano Cipriano n. 6 identificati al catasto fabbricati del predetto comune al Foglio 14 particella 437 sub. 2, A/2, Consistenza 5 vani e sub. 3, C/6 della consistenza di 40 mq pervenuto in parte in forza di successione mortis causa da Persona_4
e e in parte in forza di atto pubblico notarile di cessione di diritti reali a titolo Persona_5
oneroso rogato dal Notaio del 27.12.2013 nel quale la coniuge Persona_6 Parte_1 ha dichiarato l'esclusione del bene acquistato dal sig. dal regime della comunione CP_1
legale;
7) Con riferimento alle autovetture: la Toyota RI tg DH235FT verrà assegnata alla sig.ra
, mentre la OL IG tg. FW928GG verrà assegnata al sig. Parte_1 CP_1
eventualmente dietro conguaglio o acquisto – in favore della - di
[...] Pt_1
autovettura più recente anche se usata in sostituzione della Toyota RI;
8) con riferimento ai buoni fruttiferi di proprietà comune sotto elencati (doc. 5 – 10 allegati al ricorso per separazione giudiziale):
- postali cointestati a varie scadenze:
• rimborso al: 28/03/2024 (nr. 2 buoni del valore cadauno) -> € 4.191,18
• rimborso al: 28/03/2024 -> € 8.382,36;
• rimborso al: 28/03/2024 -> € 526,21;
• rimborso al: 28/03/2024 (nr. 2 buoni del valore cadauno) ->€ 26.310,11;
• rimborso al: 28/03/2024 -> € 25.599,93.
- buoni su libretto postale cointestato nr. 40725874:
• buono fruttifero postale BFP3x4 -> € 26.939,56;
• buono indicizzato a inflazione -> € 23.187,85;
• buono fruttifero postale BFP3x4 -> € 9.985,56
i coniugi dispongono che, in assenza di diversa successiva volontà congiuntamente assunta dai coniugi, verranno tutti liquidati ed il ricavato diviso al 50% tra gli stessi, salvo i conguagli monetari da effettuare a favore della sig.ra in ragione di quanto sopra pattuito con Pt_1 riferimento all'assegnazione del terreno ed all'assegnazione delle autovetture;
9) Il Sig. provvederà a versare alla sig.ra un assegno di mantenimento CP_1 Pt_1
dell'importo di Euro 550,00 (cinquecentocentocinquanta/00) mensili (per 12 mensilità), da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario o assegno bancario. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
10) Le somme che dovessero provenire dalla liquidazione della Edil 93 di Di TO EL & TO
SE s.n.c., dovranno essere divise al 50% tra i coniugi;
11) Le competenze e le spese legali restano compensate tra le parti, rinunciando espressamente i procuratori alla solidarietà passiva di cui all'art. 13 comma 8 L.P. forense.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 29/11/2024 Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina