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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2989 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Mazzeo
e
, C.F. , nato a [...]-Erzegovina) il Controparte_1 C.F._2
07/12/1993, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Mistrorigo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente del minore presso la residenza che verrà scelta della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del minore,
relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti il figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
2) Il sig. , avrà facoltà di tenere con sé il figlio , compatibilmente con le CP_1 Per_1
esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle ore 18:30 al lunedì mattino allorquando accompagnerà il figlio a scuola, ovvero presso la madre nel periodo festivo entro le ore 8:30;
- un giorno alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalla sera alle ore 18:30 al mattino successivo allorquando accompagnerà il figlio a scuola, ovvero presso la madre nel periodo festivo entro le ore 8:30;
- due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, durante le vacanze scolastiche estive;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la località di vacanza ove si recheranno con il figlio;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero il giorno di Capodanno (ossia un anno dal 24 al 30 e l'anno successivo dal 31 al 6 gennaio);
- 3 giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì in albis;
- le restanti festività (ponti) ed il giorno del compleanno di verranno equamente Per_1
divisi tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
- il giorno del compleanno del padre e la festa del papà il figlio rimarrà con il padre;
- il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma il figlio rimarrà con la madre;
Resta inteso che, stante il regime di affidamento condiviso, il signor potrà CP_1
stare con il figlio anche per periodi ulteriori o diversi da quelli indicati sempre previo accordo con la sig.ra su orari e modalità, compatibilmente alle esigenze della Pt_1
sig.ra del figlio stesso;
Pt_1
3) Disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante CP_1 Per_1
versamento in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, della somma Pt_1
di € 280,00= da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di luglio dell'anno 2025;
4) Disporsi la suddivisione al 60-40% delle spese straordinarie per il figlio minore
, e cioè 60% in capo al padre e 40% in capo alla madre;
per l'effetto il sig. Per_1
corrisponderà alla sig.ra l 60% delle spese straordinarie sostenute CP_1 Pt_1
nell'interesse del figlio , dietro presentazione del documento fiscale comprovante Per_1
la relativa spesa.
A titolo meramente esplicativo e non esaustivo dovranno ritenersi come straordinarie,
quindi non ricomprese nel mantenimento ordinario, con preventivo accordo o senza preventivo accordo, le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso
strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico
curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e
fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci
omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione
richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione
didattica; d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa
al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa
richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di
trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con
pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/
master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede
universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio,
grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d)
spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi
studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per
conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per tutto quanto non sopra previsto i genitori faranno riferimento al protocollo in uso al
Tribunale di Vicenza sottoscritto in data 26.10.2017.
5) Disporsi che l'assegno unico per il figlio minore sia goduto e spetti integralmente ed unicamente alla sig.ra decorrere dalla data di deposito del ricorso. Pt_1
6) I ricorrenti danno atto che la casa familiare, ad essi cointestata per la quota del 50%
ciascuno, è stata da entrambi lasciata libera (impegnandosi il sig. a CP_1
rimuovere tutti i propri beni personali al più presto) e messa in vendita tramite Agenzia
di mediazione individuata congiuntamente, alle condizioni dai ricorrenti già concordate con separato accordo. Eventuali spese per la sanatoria edilizia – urbanistica e catastale verranno anticipate e ripartite al 50% tra il sig. e la sig.ra CP_1 Pt_1
Il prezzo ricavato dalla vendita dell'unità immobiliare sarà decurtato dell'importo a saldo del residuo mutuo, che gli stessi continueranno a pagare al 50% fino alla vendita,
e dell'importo di € 23.000,00= che verrà riconosciuto in via esclusiva alla sig.ra Pt_1
a titolo di rimborso della somma dalla stessa anticipata per l'acquisto dell'immobile. Il
restante importo verrà ripartito al 50% tra i comproprietari.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio minore.
9) Ciascuna parte remunererà il proprio difensore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/08/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
del figlio minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre nella misura del 40%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2989 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Mazzeo
e
, C.F. , nato a [...]-Erzegovina) il Controparte_1 C.F._2
07/12/1993, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Mistrorigo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente del minore presso la residenza che verrà scelta della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del minore,
relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti il figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
2) Il sig. , avrà facoltà di tenere con sé il figlio , compatibilmente con le CP_1 Per_1
esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle ore 18:30 al lunedì mattino allorquando accompagnerà il figlio a scuola, ovvero presso la madre nel periodo festivo entro le ore 8:30;
- un giorno alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalla sera alle ore 18:30 al mattino successivo allorquando accompagnerà il figlio a scuola, ovvero presso la madre nel periodo festivo entro le ore 8:30;
- due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, durante le vacanze scolastiche estive;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la località di vacanza ove si recheranno con il figlio;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero il giorno di Capodanno (ossia un anno dal 24 al 30 e l'anno successivo dal 31 al 6 gennaio);
- 3 giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì in albis;
- le restanti festività (ponti) ed il giorno del compleanno di verranno equamente Per_1
divisi tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
- il giorno del compleanno del padre e la festa del papà il figlio rimarrà con il padre;
- il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma il figlio rimarrà con la madre;
Resta inteso che, stante il regime di affidamento condiviso, il signor potrà CP_1
stare con il figlio anche per periodi ulteriori o diversi da quelli indicati sempre previo accordo con la sig.ra su orari e modalità, compatibilmente alle esigenze della Pt_1
sig.ra del figlio stesso;
Pt_1
3) Disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante CP_1 Per_1
versamento in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, della somma Pt_1
di € 280,00= da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di luglio dell'anno 2025;
4) Disporsi la suddivisione al 60-40% delle spese straordinarie per il figlio minore
, e cioè 60% in capo al padre e 40% in capo alla madre;
per l'effetto il sig. Per_1
corrisponderà alla sig.ra l 60% delle spese straordinarie sostenute CP_1 Pt_1
nell'interesse del figlio , dietro presentazione del documento fiscale comprovante Per_1
la relativa spesa.
A titolo meramente esplicativo e non esaustivo dovranno ritenersi come straordinarie,
quindi non ricomprese nel mantenimento ordinario, con preventivo accordo o senza preventivo accordo, le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso
strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico
curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e
fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci
omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione
richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione
didattica; d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa
al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa
richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di
trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con
pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/
master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede
universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio,
grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d)
spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi
studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per
conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per tutto quanto non sopra previsto i genitori faranno riferimento al protocollo in uso al
Tribunale di Vicenza sottoscritto in data 26.10.2017.
5) Disporsi che l'assegno unico per il figlio minore sia goduto e spetti integralmente ed unicamente alla sig.ra decorrere dalla data di deposito del ricorso. Pt_1
6) I ricorrenti danno atto che la casa familiare, ad essi cointestata per la quota del 50%
ciascuno, è stata da entrambi lasciata libera (impegnandosi il sig. a CP_1
rimuovere tutti i propri beni personali al più presto) e messa in vendita tramite Agenzia
di mediazione individuata congiuntamente, alle condizioni dai ricorrenti già concordate con separato accordo. Eventuali spese per la sanatoria edilizia – urbanistica e catastale verranno anticipate e ripartite al 50% tra il sig. e la sig.ra CP_1 Pt_1
Il prezzo ricavato dalla vendita dell'unità immobiliare sarà decurtato dell'importo a saldo del residuo mutuo, che gli stessi continueranno a pagare al 50% fino alla vendita,
e dell'importo di € 23.000,00= che verrà riconosciuto in via esclusiva alla sig.ra Pt_1
a titolo di rimborso della somma dalla stessa anticipata per l'acquisto dell'immobile. Il
restante importo verrà ripartito al 50% tra i comproprietari.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio minore.
9) Ciascuna parte remunererà il proprio difensore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/08/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
del figlio minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre nella misura del 40%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo