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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2751/ 2023
TRA
nato a [...] il Parte_1
28/09/1960 rappresentato e difeso dall'avv. BOZZA CARMEN presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1
avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV.
MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio il ricorrente chiede il riconoscimento della pensione di vecchiaia ex art. 1 del Dl.vo 503/1992. L' chiede il CP_1 rigetto del ricorso per le motivazioni di cui alla memoria difensiva. La domanda è innanzitutto proponibile essendosi esaurito l'iter amministrativo, non essendo la presente procedura soggetto al rito di ATP, dovendosi fra l'altro procedersi all'accertamento del diritto e non solamente del requisito sanitario. Sussiste anche attualmente l'interesse ad agire, considerato l'innalzamento del requisito anagrafico dell'età pensionabile. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). In particolare risulta indicato il tipo di lavoro svolto dal ricorrente. Nel merito, si osserva poi, che contrariamente a quanto rappresentato dall' dalla documentazione prodotta appare sussistere il requisito CP_1 contributivo, nonchè alla stregua delle risultanze in atti (ed, in particolare, della consulenza tecnica espletata) l'interessato dopo attento esame clinico, corredato da ogni eventuale altro accertamento ritenuto necessario, è risultato affetto dalle patologie specificate nella rel. medica del CTU in atti. Tale complesso patologico è indubbiamente idoneo a ridurre la capacità di lavoro del predetto secondo quanto previsto dall'art.1 del Dl.vo 503/1992, ai fini del conseguimento della prestazione richiesta (considerate le modifiche legislative che hanno modificato la soglia dell'età pensionabile). Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto pienamente condivise. Pertanto, la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento delle prestazioni suddette CP_1 nonchè dei ratei maturati e non corrisposti. Pertanto, la domanda va accolta e l va condannato al CP_1 pagamento delle prestazioni suddette nonchè dei ratei maturati e non corrisposti, a decorrere dal 1/06/2024 ovvero con la postergazione di 12 mesi della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti (1/06/2023), tanto tenuto conto della cd. finestra mobile prevista dall'art. 12 della legge 122/10, di conversione del d.l. 78/10 (cfr. anche Cass. 10613/2020).
2 Va pertanto riconosciuto dalla data indicata in dispositivo il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art.1 Dl.vo 503/1992. L' va, di conseguenza condannato a corrispondere al ricorrente CP_1
i ratei maturati della pensione di vecchiaia (dalla data indicata in dispositivo), oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria, secondo indici ISTAT, maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L.n. 412 /91. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Le spese del giudizio debbono essere compensate anche in considerazione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 pagare al ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata (ex art.1 Dl.vo 503/1992) a partire dal 1/6/2024 oltre interessi legali ed rivalutazione monetaria eventualmente maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi degli artt.442 c.p.c. e 16, sesto comma , legge 30.12.1991 n. 412; b) compensa le spese di lite;
c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 7.07.2025
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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