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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.909/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
1) (CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall ll'avv. sso il cui studio in Imperia alla via della Repubblica n.264 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall 'avv. P so il cui studio in Imperia alla via della Repubblica n.264 è eletto domicilio
–ricorrenti– contro
(CF: ), contumace CP_2 C.F._3
–resistente–
Ragioni della decisione
(1) abstract. e quali proprietari Parte_1 Controparte_1 dell'unità immobiliare sita nel comune di Cipressa, in via Aurelia 13 (attualmente numero civico 27), palazzina A, censita al catasto dei fabbricati del comune di Cipressa sezione CIP foglio 12 n. 789 sub 2 cat. A/2 cl. 3 vani 5,5 piano T-1, nel condominio denominato “Rocca Saracena”, nonché proprietari, quale pertinenza dell'alloggio, del diritto di uso esclusivo e perpetuo del posto macchina delle dimensioni lineari mt. 4,50 x 1.70, compreso nell'area adibita a parcheggio (di proprietà sita a CP_2 livello della via Aurelia e censita al NCEU di Cipressa al foglio ub 1 in forza di modello D (CEU) registrato all'UTE di Imperia il 10/11/1993 n. 7070, con ricorso ex art. 281decies Cpc, ritualmente notificato a mezzo posta il 24.10.2023, agiscono, sulla base della sentenza n.2 del 7.1.2021, passata in giudicato il 16.07.2021, resa nella procedura n. 1291/2018 RG, laddove il Tribunale di Imperia aveva statuito che «deve quindi ritenersi effettivamente costituito un vincolo pertinenziale dal soggetto che poteva disporne in quanto originario proprietario ed è quindi confermato che il posto auto costituisca una pertinenza dell'alloggio di proprietà attorea», nei confronti di rimasto contumace, con CP_2 azione di accertamento che «il mappale individuato al foglio 12 n. 717 SUB.6 con rettifica di intestazione all'attualità del 11-12-2003 (Compravendita Rep. n: 130604 Rog. Not. Saguato G.) protocollato n. IM0002280 Voltura in atti dal 28/02/2021 già intestato a AR TT, è di proprietà per la quota del 20 (venti) % di …. e per la quota del 80 (ottanta) % di Parte_1 CP_1 [...]
, …. quale pertinenza dell'appartamento censito al foglio 12 n.789 sub 2 cat. A/2 cl.3 vani
[...]
5.5 piano T-1», con vittoria di spese ed onorari di causa.
(2) sul merito del ricorso. Quale che sia la azione proposta dall'attore, di rivendicazione di un bene o di accertamento della proprietà, trovando il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data piena dimostrazione, l'onere della prova per vincere il giudizio impone la dimostrazione della cosiddetta “probatio diabolica” prescritta per chi eserciti una azione di rivendica della proprietà ex art. 948 Cc. Il rigore della prova della proprietà che deve essere fornita dal rivendicante o da chi agisce con azione di accertamento trova giustificazione nella fondamentale regola per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, ragion per cui non può considerarsi sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo, che la più indica la legittimazione a possedere. Pertanto, se il rivendicante non fornisce piena prova della proprietà, egli sarò soccombente, anche nel caso in cui il convenuto non abbia dimostrato di essere proprietario né di essere legittimato a possedere. 2.1) Tanto premesso, avendo NO e offerto la cd CP_1 Parte_2 probatio diabolica ovvero la prova della proprietà del bene risalendo anche attraverso i propri danti causa fino a chi abbia acquistato il diritto in via originaria – ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus –, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1.1) e in virtù di donazione da Controparte_1 Parte_2
NO AR del 23.4.2009 a rogito Notaio di Milano (doc.1 parte Persona_2 resistente), sono proprietari, nel condominio denominato “Rocca Saracena”, dell'unità immobiliare sita nel comune di Cipressa, alla via Aurelia 13 (attualmente numero civico 27), palazzina A, censita a CF del comune di Cipressa sezione CIP foglio 12 n. 789sub 2 cat. A/2 cl. 3 vani 5,5 piano T-1, nonché, quale pertinenza del detto alloggio, «del diritto di uso esclusivo e perpetuo del posto macchina delle dimensioni lineari mt. 4,50 x 1.70 contraddistinto dal n.1 e colorato in blu nel tipo planimetrico allegato sotto A all'atto in data 11/12/2003 del notaio
di Imperia n. rep. 130604/21408, compreso nell'area adibita a parcheggio (di Persona_3 proprietà ) sita a livello della via Aurelia e censita al NCEU di Cipressa al foglio 12 CP_2 mappale 717 sub 1 in forza di modello D(CEU) registrato all'UTE di Imperia il 10/11/1993 n. 7070». 2.1.1.1) Invero, la vendita del diritto esclusivo e perpetuo su un bene immobile (nella specie il posto macchina delle dimensioni lineari di mt. 4,50 x 1.70 compreso/insistente nell'area adibita a parcheggio di proprietà di , realizza un CP_2 trasferimento di diritto reale e non personale, atteso c non può essere per definizione perpetuo, non può essere ceduto e si estingue e torna in capo al proprietario con la morte del titolare del diritto di uso. 2.1.1.2) Pertanto, come correttamente osservato dal Tribunale di Imperia con la sentenza n.2 del 7.1.2021 (divenuta definitiva il 16.07.2021), laddove, nell'accogliere la tesi di (il quale, nella comparsa di risposta del 5.4.2019 relativa al CP_2 procedimento n. 1291/2018 RG, dichiarava che il diritto esclusivo e perpetuo dallo stesso ceduto agli attori consisteva sostanzialmente in un diritto di proprietà) e del che sostenevano che il diritto di parcheggio Controparte_3 esclusivo e perpetuo consistesse in diritto di proprietà, rilevando che «…. dal contenuto del rogito di acquisto della proprietà di parte attrice , poi oggetto di donazione, appare evidente che CP_1 il posto auto sia stato considerato una pertinenza, tale potendo essere un bene e non un diritto, in base all'art. 817 c.civ. che qualifica le pertinenze in cose destinate in modo durevole a servizio ad ornamento di un'altra cosa” … in conclusione è il vincolo pertinenziale che giustifica l'onere posto a carico di parte attrice per la manutenzione del muraglione … attesa la destinazione perpetua e l'inscindibile rapporto
2 dott. Pasquale LONGARINI fra alloggio e posto auto costituito dall'originario proprietario», nel rigettare la domanda di annullamento delle delibere impugnate svolta dagli odierni, statuiva che «deve quindi ritenersi effettivamente costituito un vincolo pertinenziale dal soggetto che poteva disporne in quanto originario proprietario ed è quindi confermato che il posto auto costituisca una pertinenza dell'alloggio di proprietà attorea», una siffatta vendita configura un trasferimento di proprietà del posto auto come pertinenza dell'appartamento. 2.1.2) NO AR, a sua volta, aveva acquistato l'immobile e la pertinenza oggetto di contesa in data 11.12.2003, con rogito Notaio di Imperia (doc. 2 parte Per_3 resistente), 2.1.2.1) È principio di diritto incontestato che il comma 2, dell'art. 1146 Cc, preveda che, in ipotesi, di successione a titolo particolare, il successore può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti, potendo così, gli odierni ricorrenti, sommare il proprio possesso a quello del loro dante causa ai fini di poter vantare un acquisto a titolo originario da far valere ai fini della presente azione di accertamento della proprietà. 2.1.3) Posto che e acquistavano, Controparte_1 Controparte_4 all'esito di donazione del 2009, la proprietà del posto auto come pertinenza dell'appartamento e che il donante NO AR aveva acquistato e posseduto, con rogito Notaio di Imperia, detto posto auto come pertinenza Per_3 dell'appartamento sin dal 11.12.2003 (da ben 21 anni ad oggi), non vi è dubbio che sussista in capo a e l'acquisto a titolo Controparte_1 Controparte_4 originario richiest el . 2.1.4) Avendo, i ricorrenti, documentato non solo l'ultimo passaggio del bene in loro favore ma anche tutti gli altri trasferimenti del bene sino a risalire, anche attraverso il proprio dante causa, con la sequela degli acquisti a titolo derivativo, a quello originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus, la domanda va accolta e, per l'effetto, tenuto conto della individuazione catastale del posto auto effettuata dal geom. (mappale CP_5 autonomo individuato al foglio 12 n. 717 sub. 6), va dichiarato che ndividuato al foglio 12 n. 717 SUB.6, con rettifica di intestazione all'attualità del 11.12.2003 (Compravendita Rep. n: 130604 Rog. Not. Saguato G.), protocollato n. IM0002280 Voltura in atti dal 28/02/2021 già intestato a AR TT, è di proprietà per la quota del 20% di , nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
e per la quota del 80% di , nata C.F._1 Parte_3
a Milano il 27.12.2003 (CF: ) quale pertinenza dell'appartamento C.F._2 censito al foglio 12 n.789 su piano T-1.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte
3 dott. Pasquale LONGARINI in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e CP_2 condannato a rimborsare a e le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente giudizio, d à del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'assenza della fase istruttoria, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 1.101 ad € 5.200 _ per la fase di studio, € 213,00 _ per la fase introduttiva, € 213,00 _ per la fase decisionale, € 426,00 per un compenso complessivo pari ad € 1.273,74 di cui € 852,00 per compenso tabellare, aumentato del 30% (€ 255,60) per presenza di più parti aventi la stessa posizione, ed euro 166,14 per spese generali al 15%, oltre € 49,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) dichiara la contumacia di CP_2
2) accoglie il ricorso e, per che il mappale individuato al foglio 12 n. 717 SUB.6, con rettifica di intestazione all'attualità del 11.12.2003 (Compravendita Rep. n: 130604 Rog. Not. Saguato G.), protocollato n. IM0002280 Voltura in atti dal 28/02/2021 già intestato a AR TT, è di proprietà per la quota del 20% di Parte_1
, nato a [...] il [...] (CF: e per
[...] C.F._1 7.12.2003 (CF: Parte_3 partamento censito al foglio 12 n.789 C.F._2
5.5 piano T-1.
3) ordina la trascrizione/annotazione della sentenza presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, Agenzia del Territorio di Sanremo, Servizi di pubblicità immobiliare
4) condanna al pagamento in favore di e CP_2 Controparte_1 se di giudizio che liquida in 0 Parte_4 e, aumentato del 30% (€ 255,60) per presenza di più parti aventi la stessa posizione, ed euro 166,14 per spese generali al 15%, oltre € 49,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 04.02.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI dott. Pasquale LONGARINI
5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 dott. Persona_1
[...]
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.909/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
1) (CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall ll'avv. sso il cui studio in Imperia alla via della Repubblica n.264 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall 'avv. P so il cui studio in Imperia alla via della Repubblica n.264 è eletto domicilio
–ricorrenti– contro
(CF: ), contumace CP_2 C.F._3
–resistente–
Ragioni della decisione
(1) abstract. e quali proprietari Parte_1 Controparte_1 dell'unità immobiliare sita nel comune di Cipressa, in via Aurelia 13 (attualmente numero civico 27), palazzina A, censita al catasto dei fabbricati del comune di Cipressa sezione CIP foglio 12 n. 789 sub 2 cat. A/2 cl. 3 vani 5,5 piano T-1, nel condominio denominato “Rocca Saracena”, nonché proprietari, quale pertinenza dell'alloggio, del diritto di uso esclusivo e perpetuo del posto macchina delle dimensioni lineari mt. 4,50 x 1.70, compreso nell'area adibita a parcheggio (di proprietà sita a CP_2 livello della via Aurelia e censita al NCEU di Cipressa al foglio ub 1 in forza di modello D (CEU) registrato all'UTE di Imperia il 10/11/1993 n. 7070, con ricorso ex art. 281decies Cpc, ritualmente notificato a mezzo posta il 24.10.2023, agiscono, sulla base della sentenza n.2 del 7.1.2021, passata in giudicato il 16.07.2021, resa nella procedura n. 1291/2018 RG, laddove il Tribunale di Imperia aveva statuito che «deve quindi ritenersi effettivamente costituito un vincolo pertinenziale dal soggetto che poteva disporne in quanto originario proprietario ed è quindi confermato che il posto auto costituisca una pertinenza dell'alloggio di proprietà attorea», nei confronti di rimasto contumace, con CP_2 azione di accertamento che «il mappale individuato al foglio 12 n. 717 SUB.6 con rettifica di intestazione all'attualità del 11-12-2003 (Compravendita Rep. n: 130604 Rog. Not. Saguato G.) protocollato n. IM0002280 Voltura in atti dal 28/02/2021 già intestato a AR TT, è di proprietà per la quota del 20 (venti) % di …. e per la quota del 80 (ottanta) % di Parte_1 CP_1 [...]
, …. quale pertinenza dell'appartamento censito al foglio 12 n.789 sub 2 cat. A/2 cl.3 vani
[...]
5.5 piano T-1», con vittoria di spese ed onorari di causa.
(2) sul merito del ricorso. Quale che sia la azione proposta dall'attore, di rivendicazione di un bene o di accertamento della proprietà, trovando il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data piena dimostrazione, l'onere della prova per vincere il giudizio impone la dimostrazione della cosiddetta “probatio diabolica” prescritta per chi eserciti una azione di rivendica della proprietà ex art. 948 Cc. Il rigore della prova della proprietà che deve essere fornita dal rivendicante o da chi agisce con azione di accertamento trova giustificazione nella fondamentale regola per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, ragion per cui non può considerarsi sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo, che la più indica la legittimazione a possedere. Pertanto, se il rivendicante non fornisce piena prova della proprietà, egli sarò soccombente, anche nel caso in cui il convenuto non abbia dimostrato di essere proprietario né di essere legittimato a possedere. 2.1) Tanto premesso, avendo NO e offerto la cd CP_1 Parte_2 probatio diabolica ovvero la prova della proprietà del bene risalendo anche attraverso i propri danti causa fino a chi abbia acquistato il diritto in via originaria – ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus –, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1.1) e in virtù di donazione da Controparte_1 Parte_2
NO AR del 23.4.2009 a rogito Notaio di Milano (doc.1 parte Persona_2 resistente), sono proprietari, nel condominio denominato “Rocca Saracena”, dell'unità immobiliare sita nel comune di Cipressa, alla via Aurelia 13 (attualmente numero civico 27), palazzina A, censita a CF del comune di Cipressa sezione CIP foglio 12 n. 789sub 2 cat. A/2 cl. 3 vani 5,5 piano T-1, nonché, quale pertinenza del detto alloggio, «del diritto di uso esclusivo e perpetuo del posto macchina delle dimensioni lineari mt. 4,50 x 1.70 contraddistinto dal n.1 e colorato in blu nel tipo planimetrico allegato sotto A all'atto in data 11/12/2003 del notaio
di Imperia n. rep. 130604/21408, compreso nell'area adibita a parcheggio (di Persona_3 proprietà ) sita a livello della via Aurelia e censita al NCEU di Cipressa al foglio 12 CP_2 mappale 717 sub 1 in forza di modello D(CEU) registrato all'UTE di Imperia il 10/11/1993 n. 7070». 2.1.1.1) Invero, la vendita del diritto esclusivo e perpetuo su un bene immobile (nella specie il posto macchina delle dimensioni lineari di mt. 4,50 x 1.70 compreso/insistente nell'area adibita a parcheggio di proprietà di , realizza un CP_2 trasferimento di diritto reale e non personale, atteso c non può essere per definizione perpetuo, non può essere ceduto e si estingue e torna in capo al proprietario con la morte del titolare del diritto di uso. 2.1.1.2) Pertanto, come correttamente osservato dal Tribunale di Imperia con la sentenza n.2 del 7.1.2021 (divenuta definitiva il 16.07.2021), laddove, nell'accogliere la tesi di (il quale, nella comparsa di risposta del 5.4.2019 relativa al CP_2 procedimento n. 1291/2018 RG, dichiarava che il diritto esclusivo e perpetuo dallo stesso ceduto agli attori consisteva sostanzialmente in un diritto di proprietà) e del che sostenevano che il diritto di parcheggio Controparte_3 esclusivo e perpetuo consistesse in diritto di proprietà, rilevando che «…. dal contenuto del rogito di acquisto della proprietà di parte attrice , poi oggetto di donazione, appare evidente che CP_1 il posto auto sia stato considerato una pertinenza, tale potendo essere un bene e non un diritto, in base all'art. 817 c.civ. che qualifica le pertinenze in cose destinate in modo durevole a servizio ad ornamento di un'altra cosa” … in conclusione è il vincolo pertinenziale che giustifica l'onere posto a carico di parte attrice per la manutenzione del muraglione … attesa la destinazione perpetua e l'inscindibile rapporto
2 dott. Pasquale LONGARINI fra alloggio e posto auto costituito dall'originario proprietario», nel rigettare la domanda di annullamento delle delibere impugnate svolta dagli odierni, statuiva che «deve quindi ritenersi effettivamente costituito un vincolo pertinenziale dal soggetto che poteva disporne in quanto originario proprietario ed è quindi confermato che il posto auto costituisca una pertinenza dell'alloggio di proprietà attorea», una siffatta vendita configura un trasferimento di proprietà del posto auto come pertinenza dell'appartamento. 2.1.2) NO AR, a sua volta, aveva acquistato l'immobile e la pertinenza oggetto di contesa in data 11.12.2003, con rogito Notaio di Imperia (doc. 2 parte Per_3 resistente), 2.1.2.1) È principio di diritto incontestato che il comma 2, dell'art. 1146 Cc, preveda che, in ipotesi, di successione a titolo particolare, il successore può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti, potendo così, gli odierni ricorrenti, sommare il proprio possesso a quello del loro dante causa ai fini di poter vantare un acquisto a titolo originario da far valere ai fini della presente azione di accertamento della proprietà. 2.1.3) Posto che e acquistavano, Controparte_1 Controparte_4 all'esito di donazione del 2009, la proprietà del posto auto come pertinenza dell'appartamento e che il donante NO AR aveva acquistato e posseduto, con rogito Notaio di Imperia, detto posto auto come pertinenza Per_3 dell'appartamento sin dal 11.12.2003 (da ben 21 anni ad oggi), non vi è dubbio che sussista in capo a e l'acquisto a titolo Controparte_1 Controparte_4 originario richiest el . 2.1.4) Avendo, i ricorrenti, documentato non solo l'ultimo passaggio del bene in loro favore ma anche tutti gli altri trasferimenti del bene sino a risalire, anche attraverso il proprio dante causa, con la sequela degli acquisti a titolo derivativo, a quello originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus, la domanda va accolta e, per l'effetto, tenuto conto della individuazione catastale del posto auto effettuata dal geom. (mappale CP_5 autonomo individuato al foglio 12 n. 717 sub. 6), va dichiarato che ndividuato al foglio 12 n. 717 SUB.6, con rettifica di intestazione all'attualità del 11.12.2003 (Compravendita Rep. n: 130604 Rog. Not. Saguato G.), protocollato n. IM0002280 Voltura in atti dal 28/02/2021 già intestato a AR TT, è di proprietà per la quota del 20% di , nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
e per la quota del 80% di , nata C.F._1 Parte_3
a Milano il 27.12.2003 (CF: ) quale pertinenza dell'appartamento C.F._2 censito al foglio 12 n.789 su piano T-1.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte
3 dott. Pasquale LONGARINI in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e CP_2 condannato a rimborsare a e le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente giudizio, d à del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'assenza della fase istruttoria, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 1.101 ad € 5.200 _ per la fase di studio, € 213,00 _ per la fase introduttiva, € 213,00 _ per la fase decisionale, € 426,00 per un compenso complessivo pari ad € 1.273,74 di cui € 852,00 per compenso tabellare, aumentato del 30% (€ 255,60) per presenza di più parti aventi la stessa posizione, ed euro 166,14 per spese generali al 15%, oltre € 49,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) dichiara la contumacia di CP_2
2) accoglie il ricorso e, per che il mappale individuato al foglio 12 n. 717 SUB.6, con rettifica di intestazione all'attualità del 11.12.2003 (Compravendita Rep. n: 130604 Rog. Not. Saguato G.), protocollato n. IM0002280 Voltura in atti dal 28/02/2021 già intestato a AR TT, è di proprietà per la quota del 20% di Parte_1
, nato a [...] il [...] (CF: e per
[...] C.F._1 7.12.2003 (CF: Parte_3 partamento censito al foglio 12 n.789 C.F._2
5.5 piano T-1.
3) ordina la trascrizione/annotazione della sentenza presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, Agenzia del Territorio di Sanremo, Servizi di pubblicità immobiliare
4) condanna al pagamento in favore di e CP_2 Controparte_1 se di giudizio che liquida in 0 Parte_4 e, aumentato del 30% (€ 255,60) per presenza di più parti aventi la stessa posizione, ed euro 166,14 per spese generali al 15%, oltre € 49,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 04.02.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI dott. Pasquale LONGARINI
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 dott. Persona_1
[...]